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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Michele Ficco e Claudia Parte_1 Sportelli)
e
(avv. Elvira Castellaneta) CP_1
A seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – volta alla corresponsione della rendita rapportata ad un grado di invalidità pari al 23% (a fronte dell'attuale godimento della rendita rapportata ad un grado di invalidità pari al 18%) in ragione dell'asserito aggravamento del danno biologico scaturito dalla malattia professionale e dagli infortuni sul lavoro già riconosciuti in cumulo - è fondata per quanto di ragione. Va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento. Passando al merito della controversia deve essere osservato che il consulente tecnico d'ufficio (le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate e fondate sull'attento esame della documentazione sanitaria in atti nonché prive di vizi logici) all'interno della relazione depositata ha accertato la sussistenza di un aggravamento in capo alla parte ricorrente quantificando i relativi postumi di danno biologico nella misura del 20%.
1 In ragione di tanto la parte ricorrente va dunque ritenuta legittimata a percepire la rendita rapportata al maggior grado d'inabilità permanente del 20% a decorrere dall'istanza di aggravamento del 7.4.2022. Le spese sono compensate di 1/2 in ragione del mancato integrale accoglimento della domanda e nella restante quota
- nell'importo liquidato come da infrascritto dispositivo - sono poste a carico dell' in quanto CP_1 prevalentemente soccombente con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente in quanto antistatati. Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- condanna l' ad erogare alla parte ricorrente la CP_1 rendita rapportata al maggior danno biologico pari al 20% a decorrere dal 7.4.2022 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- compensa per 1/2 le spese processuali e condanna l' alla corresponsione della restante parte che CP_1 liquida complessivamente in Euro 2319,00 oltre pagamento spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. con distrazione;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 10/07/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Michele Ficco e Claudia Parte_1 Sportelli)
e
(avv. Elvira Castellaneta) CP_1
A seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – volta alla corresponsione della rendita rapportata ad un grado di invalidità pari al 23% (a fronte dell'attuale godimento della rendita rapportata ad un grado di invalidità pari al 18%) in ragione dell'asserito aggravamento del danno biologico scaturito dalla malattia professionale e dagli infortuni sul lavoro già riconosciuti in cumulo - è fondata per quanto di ragione. Va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento. Passando al merito della controversia deve essere osservato che il consulente tecnico d'ufficio (le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate e fondate sull'attento esame della documentazione sanitaria in atti nonché prive di vizi logici) all'interno della relazione depositata ha accertato la sussistenza di un aggravamento in capo alla parte ricorrente quantificando i relativi postumi di danno biologico nella misura del 20%.
1 In ragione di tanto la parte ricorrente va dunque ritenuta legittimata a percepire la rendita rapportata al maggior grado d'inabilità permanente del 20% a decorrere dall'istanza di aggravamento del 7.4.2022. Le spese sono compensate di 1/2 in ragione del mancato integrale accoglimento della domanda e nella restante quota
- nell'importo liquidato come da infrascritto dispositivo - sono poste a carico dell' in quanto CP_1 prevalentemente soccombente con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente in quanto antistatati. Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- condanna l' ad erogare alla parte ricorrente la CP_1 rendita rapportata al maggior danno biologico pari al 20% a decorrere dal 7.4.2022 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- compensa per 1/2 le spese processuali e condanna l' alla corresponsione della restante parte che CP_1 liquida complessivamente in Euro 2319,00 oltre pagamento spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. con distrazione;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 10/07/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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