Art. 223.
(Sentenza del tribunale delle prede e suoi effetti).
Esaurita l'istruzione, il tribunale delle prede pronuncia sulla legittimita' della cattura e sulla confisca della nave o della merce catturata, ovvero sulla legittimita' del sequestro.
Se il tribunale ordina la confisca della nave o della merce catturata, essa viene messa a disposizione del Ministro della marina.
Se e' dichiarata la illegittimita' della cattura, ovvero, se nonostante la legittimita' di questa, la nave o la merce non sia confiscabile, il tribunale ne ordina il rilascio.
Se e' dichiarata la illegittimita' della cattura, il tribunale, ove occorra, decide anche sul risarcimento dei danni dovuti agli aventi diritto.
Se e' dichiarata la illegittimita' del sequestro, il tribunale delle prede ordina il rilascio della nave o della merce sequestrata, e, ove occorra, decide sul risarcimento dei danni dovuti agli aventi diritto.
(Sentenza del tribunale delle prede e suoi effetti).
Esaurita l'istruzione, il tribunale delle prede pronuncia sulla legittimita' della cattura e sulla confisca della nave o della merce catturata, ovvero sulla legittimita' del sequestro.
Se il tribunale ordina la confisca della nave o della merce catturata, essa viene messa a disposizione del Ministro della marina.
Se e' dichiarata la illegittimita' della cattura, ovvero, se nonostante la legittimita' di questa, la nave o la merce non sia confiscabile, il tribunale ne ordina il rilascio.
Se e' dichiarata la illegittimita' della cattura, il tribunale, ove occorra, decide anche sul risarcimento dei danni dovuti agli aventi diritto.
Se e' dichiarata la illegittimita' del sequestro, il tribunale delle prede ordina il rilascio della nave o della merce sequestrata, e, ove occorra, decide sul risarcimento dei danni dovuti agli aventi diritto.