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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1249/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Vietri sul Mare, alla via _1
Pellegrino – fraz. Marina, n. 69, p. iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, dott. , nato a [...] l'1 agosto Parte_2 Parte_2
1960, cod. fisc. , “ , con sede legale in C.F._1 Parte_3
Salerno, alla via Fangarielli, n. 1, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, dott. , rappresentati e difesi, in virtù di Parte_2
mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Paolo Romanelli e Giuseppe Romanelli, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Salerno, alla via Gen. Don F.M.
Gonzaga, n. 12; appellanti principali
E
1. “ , con sede legale in Modena, alla via S. Carlo, n. 8/20, cod. Controparte_1
fisc. , in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_3 Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'avv.
Roberto Rosapepe, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso
Garibaldi, n. 164; appellata
1 2. “ , con sede legale in Milano, alla via Parte_4
Valtellina, n. 15/17, cod. fisc. e p. iva in persona del procuratore, dott. P.IVA_4
quale mandataria della , con sede legale Parte_5 Parte_6
in Milano, alla via Valtellina, n. 15/17, cod. fisc. e p. iva a sua volta P.IVA_5 mandataria della , con sede legale in Conegliano, alla via V. Alfieri, n. Parte_7
1, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla P.IVA_6
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Antonio Ferrara, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via M. Cervantes, n. 55/5; appellata-appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1854/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “revoca di ogni decisum contenuto nella
N.°1854/2023 del Tribunale Civile di Salerno in R.G. n° 10714/2014 e, per l'effetto, 2. accogliersi i motivi di gravame dichiarando che il saldo del conto corrente n.° 100. 6943 era, alla data del 31.01.2014, di (+) € 448.951,38 che depurato dell'esposizione sulle 4 fatture anticipate di (-) € 399.746,58 porta un saldo creditroe dell'appellante di (+) €
49.204,80, e per l'effetto rigettarsi la soluzione individuata dal giudice di prime cure non fondata su elementi contabili di certezza liquidità ed in violazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte;
3. condannarsi gli appellati, nelle loro rispettive posizioni giuridiche, alla restituzione, in favore della della somma _1 Pt_8 di € 480.042,31 oltre interessi ex art. 1284 co.4° cod. civ. che si calcolano al tasso ex d.lgs.
9 novembre 2012, n. 192, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27 e del d.l. 5 maggio 2015, n. 51 dalla domanda - data di opposizione a decreto ingiuntivo – 17/11/2014 – fino al soddisfo;
4. dichiararsi i garanti, _1 dott. e liberati da ogni obbligazione scaturita dal rapporto CP_3 Controparte_4
bancario dedotto in giudizio e precisamente dalle obbligazioni derivanti dalla fideiussione sottoscritta il 29/7/2008. 5. Con vittoria di spese e competenze di lite con Iva e Cap e 15% come per legge, aumentate del 30% ex art 1bis D.M. 55/14 in quanto la redazione dell'atto
è avvenuta con modalità telematica, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”; per l'appellata “ (come da comparsa di risposta) – “conclude per Controparte_1 il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e onorari”; per l'appellata “ (come da comparsa di costituzione) – Parte_4
- dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 348 cpc;
- rigettare in ogni
2 caso l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto per tutte le motivazioni espresse;
- in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza di primo grado confermando il decreto ingiuntivo 2688/2014 reso dal Tribunale di Salerno ovvero in subordine rideterminando in melius il saldo passivo del conto corrente secondo le risultanze peritali richieste;
- in subordine ed in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara la condanna della e dei suoi garanti al pagamento in favore della banca e della _1 cessionaria dei crediti dell'importo di € 484.375,998 oltre interessi legali Parte_7
dalla domanda al soddisfo ovvero a quella diversa somma che sarà determinata anche a seguito di un supplemento delle indagini peritali o comunque accertata all'esito del giudizio. - Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1854/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall' nonché dai garanti _1 Parte_2
e nei confronti della , ex art. 645
[...] Parte_3 Controparte_5
c.p.c., con atto di citazione notificato il 18 novembre 2014, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n.
2688/2014; 2) determinava il credito vantato dalla , già Controparte_1 [...]
, in euro 484.375,98, di cui euro 84.629,40 per il saldo passivo del Controparte_5
rapporto di conto corrente n. 1006943, acceso il 19 agosto 2000 e chiuso il 31 gennaio
2014, ed euro 399.746,58 per quattro fatture anticipate e non pagate;
3) condannava l'
ed i garanti, in via solidale, al pagamento, in favore della _1
, del predetto importo, oltre interessi al tasso legale dalla Controparte_1
proposizione della domanda al soddisfo;
4) compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello l' , _1
l' e la con atto di citazione notificato il 28 novembre 2023, _1 Parte_3
assumendo che: - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il contratto di conto corrente n. 1006943 del 19 agosto 2000 era affetto da usurarietà originaria, avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato che il suo tasso effettivo globale, calcolato senza includere la commissione di massimo scoperto, corrispondeva al 15,586% annuo e, dunque, risultava superiore al 14,73%, pari al tasso soglia vigente al momento della stipulazione del negozio giuridico per la categoria delle aperture di credito superiori a lire
10.000.000; - pertanto, il saldo finale del rapporto di conto corrente di cui trattasi doveva
3 essere rideterminato, alla data del 31 gennaio 2014, da euro 205.219,19 a credito dell'istituto bancario ad euro 77.201,84 a credito dell' ; - il _1 giudice di prime cure aveva violato il principio sancito dall'art. 112 c.p.c., avendo omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità delle clausole degli interessi passivi dei conti anticipi n. 1038029, n. 1038581, n. 1341630; tali conti, invero, non costituivano autonomi rapporti giuridici, ma strumenti accessori e funzionali al conto corrente n. 1006943, sicché
l'usurarietà originaria del suo tasso effettivo globale rendeva indebite anche le competenze maturate su di essi;
espungendo dal ricalcolo tali competenze, il conto corrente n. 1006943 presentava un saldo finale di euro 448.951,38 a credito dell' “ _1
; detraendo dalla somma di euro 448.951,38 quella di euro 399.746,58, vantata
[...] dall'istituto bancario in forza quattro fatture anticipate e non pagate, l'
[...]
diveniva sua creditrice per l'importo di euro 49.204,80 - l'accoglimento _1 dell'appello comportava la riforma della sentenza di primo grado anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 6 marzo 2024 per il tramite della e della , l' Parte_6 Parte_4 [...]
, quale cessionaria del credito vantato dalla , oltre a Parte_7 Controparte_1 contestare la fondatezza dei motivi di gravame articolati dall' _1
, dall' e dalla , spiegava appello incidentale al fine di
[...] _1 Parte_3 ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, l'integrale rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2688/2014 o, comunque, una più favorevole rideterminazione del saldo finale del conto corrente n. 1006943, per avere il consulente tecnico d'ufficio escluso dal ricalcolo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la commissione di massimo scoperto, nonostante fossero state legittimamente pattuite, nonché la condanna delle controparti al pagamento della somma dovuta anche in proprio favore e non soltanto a beneficio dell'istituto bancario cedente.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 21 marzo 2024, la contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il Controparte_1
rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 28 novembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/19 dicembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
4 L'appello proposto dalla , dall' e dalla _1 _1 Parte_3
è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
[...]
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale viene eccepita l'usurarietà genetica del contratto di conto corrente n. 1006943 del 19 agosto 2000, occorre osservare che il consulente tecnico d'ufficio, nell'affermare, nella prima relazione peritale depositata il 2 ottobre 2020, che il tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.) del rapporto intercorso tra la e l' “ era stato concordato in Controparte_5 _1
violazione del limite stabilito dall'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, incorreva in un mero ed irrilevante errore materiale, avendo incontrovertibilmente inteso riferirsi al tasso effettivo globale (T.E.G.), come, del resto, chiarito expressis verbis nell'elaborato integrativo depositato il 26 febbraio 2022, ove precisava di averlo determinato nel
15,586% annuo mediante la sommatoria del tasso debitore nominale del 12,75% annuo, dello spread del 2% previsto in caso di “scoperto su conti non affidati e di sconfinamenti oltre al fido accordato” e degli effetti della capitalizzazione trimestrale, vale a dire di voci legittimamente computate ai fini della quantificazione del costo complessivo dell'operazione di finanziamento di cui trattasi.
In particolare, nella relazione peritale suppletiva depositata il 26 febbraio 2002, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver premesso di conoscere perfettamente “la differenza tra TAEG e TEG”, dichiarava, nell'evadere il quesito relativo al criterio di calcolo adottato per verificare se il contratto di conto corrente n. 1006943 del 19 agosto
2000 prevedesse l'applicazione di condizioni economiche complessivamente eccedenti i limiti stabiliti dalla legge n. 108/1996, che “l'accertata usura originaria contrattuale è derivata dall'aver preso in considerazione la misura dei tassi passivi prevista in contratto, senza includervi le commissioni di massimo scoperto, le spese di tenuta conto e le spese per imposte e tasse, ma tenendo conto solo degli effetti della capitalizzazione trimestrale delle competenze passive”, evidenziando che “il documento contrattuale datato
19.08.2000 recava… indicazione dei seguenti parametri rilevanti ai fini della L. 108/96:
1) capitalizzazione trimestrale per gli interessi attivi e passivi;
2) tasso a debito livello 1:
11,75%; 3) tasso a debito livello 2: 12,75%; 4) tasso a debito per sconfinamenti: spread
+ 2% dei tassi debito livello 1 e 2” e che “si è … fatto riferimento al TAN riportato in contratto nella misura massima prevista nelle ipotesi di sconfinamento oltre al fido accordato (14,75%) ovvero pari alla sommatoria del tasso a debito livello 2 (12,75%) e dello spread del 2%” nonché agli “effetti della capitalizzazione trimestrale delle competenze passive che, in ragione della specifica clausola e dei conseguenti effetti
5 anatocistici, ha finito per determinare un Tasso Annuo Effettivo del 15,586%”, per trarre la conclusione che “è … evidente che sia il tasso nominale previsto in contratto (14,75%), sia il tasso effettivo derivante dalla capitalizzazione trimestrale delle competenze passive
(15,586%), siano entrambi superiori al tasso soglia ex L. 108/96 pro – tempore vigente per la categoria aperture di credito in conto corrente superiori a lire 10.000.000 pari al
14,73%” e, dunque, per confermare “la pattuizione di condizioni economiche 'ab origine' contrarie alle previsioni di cui alla L. 108/96”.
Pertanto, contrariamente a quanto eccepito nel primo grado del giudizio dalla
[...]
e dall' , il consulente tecnico d'ufficio, onde accertare CP_1 Parte_7
l'usurarietà genetica del rapporto di conto corrente n. 1006943, non calcolava impropriamente il tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), ma il tasso effettivo globale
(T.E.G.), id est l'unico parametro rilevante per verificare l'osservanza dell'art. 2, comma
4, legge n. 108/1996, includendovi, come necessario, gli interessi corrispettivi ed i maggiori oneri economici derivanti dalla loro capitalizzazione infrannuale e non anche voci di costo non costituenti, ai sensi dell'art. 644, comma 4, cod. pen., forme di remunerazione del capitale erogato.
Del resto, anche a prescindere dall'incremento del costo dell'erogazione del credito derivante degli effetti anatocistici, già il solo tasso debitore nominale contrattualmente prefissato nel 14,75% annuo in caso di scopertura di conti non affidati o di sconfinamenti rispetto a fidi accordati risultava superiore al tasso soglia del 14,73% vigente al 19 agosto
2002, data della stipulazione del contratto di conto corrente n. 1006943, per la categoria delle aperture di credito superiori a lire 10.000.000, sicché, come reiteratamente rimarcato dal consulente tecnico d'ufficio, nessun dubbio può residuare in ordine all'originaria natura usuraria del tasso effettivo globale del rapporto di conto corrente n. 1006943 e, quindi, all'applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. mediante l'integrale espunzione dal suo saldo finale degli interessi passivi.
Né la e l' possono sostenere, onde dimostrare Controparte_1 Parte_7
la legittimità del tasso effettivo globale pattuito con il contratto di conto corrente n.
1006943, che il consulente tecnico d'ufficio non avrebbe potuto assumere quale parametro di riferimento per accertarne l'usurarietà il tasso soglia vigente alla data del 19 agosto
2000 per la categoria delle aperture di credito superiori a lire 10.000.000.
Ed infatti, la Banca d'Italia, nelle istruzioni fornite nel luglio 2009 agli intermediari finanziari per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge n.
108/1996, riconduceva nella categoria delle aperture di credito in conto corrente anche “i
6 passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti su conti correnti affidati rispetto al fido accordato”, in tal modo equiparando le indicate operazioni ai fini della verifica della loro rispondenza ai limiti imposti dalla normativa antiusura, con la conseguenza che, anche a voler condividere l'assunto difensivo della Controparte_1
e l' secondo cui il contratto in oggetto, al momento della sua
[...] Parte_7 stipulazione, non era assistito da affidamenti, concessi all' _1
soltanto successivamente, il tasso soglia del 14,73% costituiva comunque il dato oggettivo rispetto al quale il consulente tecnico d'ufficio doveva accertare la legittimità delle condizioni economiche del rapporto sorto tra le parti il 19 agosto 2000 e caratterizzato, sin dall'accensione, da scoperture o passività ben superiori a lire 10.000.000.
In realtà, l'ausiliario confermava, in relazione allo specifico quesito postogli con ordinanza del 9 maggio 2022, che il contratto di conto corrente del 19 agosto 2000 era assistito ab origine da un'apertura di credito, “in quanto le movimentazioni intervenute sul rapporto sin dalla sua apertura evidenziano, inequivocabilmente, la circostanza che il rapporto beneficiasse di affidamenti (di fatto) anche di entità superiore alla soglia dei
10.000.000 di lire”, segnalando che “l'esame dei prospetti di riepilogo delle competenze trimestrali del conto ordinario n. 6943 comprova l'esistenza di dinamiche operative del tutto compatibili con la natura di 'conto affidato'” e, in particolare, “l'esistenza di un livello di affidamento pari a lire 250.000.000 sin dai primi giorni di concreta operatività del rapporto”, avvalorata, del resto, dall'addebito di “commissioni istruttoria fido”, vale a dire di un costo costituente espressione della “concessione di una linea di credito a valere sul conto ordinario oggetto di causa”.
In ogni caso, sia che si ritenga il contratto di conto corrente n. 1006943 originariamente privo di affidamento, sia che lo si consideri di fatto affidato già al momento dell'accensione, il suo tasso effettivo globale, calcolato dal consulente tecnico d'ufficio nel 15,586% annuo, superava il tasso soglia del 14,73% vigente alla data del 19 agosto
2000 per la categoria delle aperture di credito (in conto corrente) superiori a lire
10.000.000 e, quindi, per l'unica tipologia di operazione finanziaria in cui era sussumibile quella intercorsa tra la “ e l' “ , con la Controparte_5 _1
conseguenza che l'ausiliario, avendone accertato l'usurarietà genetica, rimodulava correttamente il saldo finale del rapporto in esame mediante l'eliminazione di tutti gli interessi passivi, a norma dell'art. 1815, comma 2, cod. civ..
Infondato, di contro, è il secondo motivo di gravame, con il quale l'
[...]
, l' e la lamentano che il Tribunale di Salerno _1 _1 Parte_3
7 ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità delle clausole degli interessi passivi dei conti anticipi n. 1038029, n. 1038581, n. 1341630, assumendo, inoltre, che l'usurarietà del tasso effettivo globale del conto corrente ordinario n. 1006943 imponeva l'espunzione dal ricalcolo del suo saldo anche delle competenze maturate su tali rapporti di natura meramente accessoria.
Ed invero, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, inteso come difetto del momento decisorio, non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente pretermesso il provvedimento che risulta indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della domanda o dell'eccezione formulata dalla parte, anche se non sia svolta in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto qualora la domanda o l'eccezione non esplicitamente esaminate risultino incompatibili con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia
(cfr., ex plurimis, Cass. ord. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. ord. 13 agosto 2018, n.
20718; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151).
Il Tribunale di Salerno, nel recepire la soluzione di ricalcolo con la quale, nella relazione integrativa depositata l'1 giugno 2022, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base dell'ipotizzata insussistenza della violazione dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, applicava i tassi praticati della e la loro capitalizzazione Controparte_5
trimestrale, con eliminazione soltanto delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, e nel condannare, di conseguenza, l' , l' e _1 _1 la al pagamento della complessiva somma di euro 484.375,98, rigettava Parte_3
la doglianza della nullità non solo della clausola relativa agli interessi passivi del contratto di conto corrente n. 1006943, ma, seppur implicitamente, anche di quella disciplinante gli interessi passivi dei contratti di conto anticipi, in tal modo non incorrendo nell'inosservanza del principio sancito dall'art. 112 c.p.c..
Comunque, l'eccezione degli appellanti secondo cui, costituendo i conti anticipi non autonomi rapporti giuridici, ma strumenti accessori e funzionali al conto corrente n.
1006943, l'usurarietà originaria del suo tasso effettivo globale rendeva indebiti anche gli interessi passivi maturati su di essi risulta del tutto inconferente.
Ed infatti, anche a prescindere dal rilievo che il consulente tecnico d'ufficio accertava che i conti anticipi, le cui competenze erano confluite sul conto corrente ordinario n. 1006943, non si erano tradotti in “conti di appoggio o ausiliari”, ma avevano costituito “veri e propri rapporti regolati distintamente con movimentazioni registrate separatamente”, la
8 loro eventuale natura accessoria, concernendo il mero profilo operativo, non escludeva che fossero regolati da autonome e valide condizioni economiche, con la conseguenza che l'usurarietà del tasso effettivo globale del contratto bancario del 19 agosto 2000 non si propagava ai tassi pattuiti per gli altri rapporti e, dunque, non consentiva di ritenere illegittimi ed eliminare i relativi interessi.
Per quanto attiene all'appello incidentale spiegato dall' per il tramite Parte_7 della e della , deve essere Parte_6 Parte_4
rigettato il motivo di gravame con il quale la cessionaria del credito vantato dalla invoca una più favorevole rideterminazione del saldo finale del conto Controparte_1 corrente n. 1006943, per avere il consulente tecnico d'ufficio escluso dal ricalcolo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la commissione di massimo scoperto, sebbene fossero state legittimamente pattuite.
In effetti, l'usurarietà originaria del tasso effettivo globale del rapporto di conto corrente n. 1006943, imponendo l'eliminazione dal saldo di tutti gli interessi passivi addebitati alla , ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., escludeva, _1
a fortiori, l'applicazione della loro capitalizzazione trimestrale, riconosciuta dall'ausiliario, del resto, soltanto nella prospettata soluzione di ricalcolo fondata sull'ipotetica osservanza dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996.
In sostanza, l'azzeramento degli interessi passivi maturati nel corso del rapporto di conto corrente n. 1006943 in ragione della natura usuraria del tasso effettivo globale dell'operazione creditizia non poteva non comportare la neutralizzazione degli effetti della capitalizzazione, presupponendo tale meccanismo di computo la loro legittimità.
Né l' “ può dolersi della mancata applicazione, da parte del consulente Parte_7 tecnico d'ufficio, della commissione di massimo scoperto, giacché la disposizione contrattuale che la prevedeva era affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, cod. civ., non consentendo al correntista, in ragione della mancanza di dati essenziali, di conoscere quando, come ed in quale misura sarebbe sorto l'obbligo di corrisponderla all'istituto di credito (cfr. Cass. ord. 20 giugno 2022, n.
19825; Cass. ord. 3 luglio 2023, n. 18664).
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione integrativa depositata il 26 febbraio 2022, sottolineava che il contratto di conto corrente in questione conteneva criteri di calcolo delle commissioni di massimo scoperto “non oggettivamente determinabili così fornendo elementi non univoci di quantificazione …”, nel senso che “per come riportate, le predette clausole non possono ritenersi idonee a chiarire le concrete modalità di
9 calcolo e applicazione delle stesse. Non si comprende quale sia il “livello 1” e il “livello
2” cui far riferimento per l'adozione delle aliquote differenziate, non si comprende se il calcolo debba avvenire con cadenza trimestrale o annuale, non si comprende se il calcolo debba avvenire per ciascuno dei livelli o solo per uno dei livelli. Analoga anomalia è stata riscontrata con riferimento all'aliquota prevista per l'ipotesi di sconfinamenti: non è, difatti, indicata con oggettività la misura, la periodicità ed il criterio di determinazione della commissione di massimo scoperto dovuta nelle ipotesi di sconfinamento”, rappresentando, inoltre, che l'aliquota concordata per la “'commissione di massimo scoperto per sconfinamento – 1,30%' risulta essere 'ab origine' eccedente il limite di cui alla l. 108/96 in quanto la CMS SOGLIA per il trimestre 01.07.2000 - 30.09.2000 era pari al 0,71%”, sicché provvedeva opportunamente ad eliminare le predette voci di costo da tutte le formulate ipotesi di rielaborazione del rapporto bancario, “in quanto le stesse non sono state oggetto di analitica pattuizione contrattuale e, con riferimento alla aliquota prevista … per gli sconfinamenti, la clausola è risultata essere viziata da nullità per violazione della L. 108/96”.
Pertanto, l'accoglimento del motivo di appello con il quale l' _1
, l' e la hanno eccepito l'usurarietà del tasso effettivo
[...] _1 Parte_3 globale del rapporto di conto corrente n. 1006943 ed il rigetto di quello articolato dall'
per ottenerne la rideterminazione del saldo mediante l'applicazione della Parte_7
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto comportano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ed in adesione alle risultanze della prima relazione peritale, depositata dal consulente tecnico d'ufficio il
2 ottobre 2020, la condanna della società e dei garanti, in via solidale, al pagamento, in luogo della somma di euro 484.375,98, del minore importo di euro 322.544,74 (derivante dalla differenza tra il credito di euro 399.746,58, azionato in sede monitoria dalla
[...]
in forza delle anticipazioni di quattro fatture rimaste insolute, e Controparte_5 quello di euro 77.201,84, vantato all' a seguito della _1
ricostruzione del conto corrente n. 1006943 mediante l'eliminazione di tutte le competenze passive e delle spese), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo.
La condanna dell' , dell' e della , _1 _1 Parte_3
in via solidale, al pagamento della somma di euro 322.544,74, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla proposizione della domanda al soddisfo, deve essere pronunciata, in accoglimento del secondo motivo di appello spiegato dall'
[...]
[...]
[...] , anche in favore della cessionaria del credito facente capo alla Parte_9 Controparte_1
(e, ancor prima, alla ), giacché attuale titolare del diritto Controparte_5
sostanziale controverso e, dunque, soggetto legittimato ad agire coattivamente per il recupero del predetto importo.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, l'accoglimento della domanda proposta in via monitoria dalla
[...]
(poi ) limitatamente al capo con il quale Controparte_5 Controparte_1
l'istituto di credito aveva chiesto di ingiungere all' , _1 all' e alla il pagamento della somma di euro 322.544,74, _1 Parte_3
corrispondente all'ammontare delle anticipazioni delle fatture rimaste insolute, configurando un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 20 febbraio 2023, n. 5289; Cass. ord. 22 marzo 2023,
n. 8175), legittima, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale proposta dall' , da e dalla _1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1854/2023 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_3
citazione notificato il 28 novembre 2023 nonché sull'impugnazione incidentale spiegata dalla , quale mandataria della Parte_4 Parte_6
, a sua volta mandataria dell' , con comparsa di risposta depositata
[...] Parte_7
il 6 marzo 2024, così provvede:
1. accoglie in parte sia l'appello principale che quello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna l' _1
, la , in via solidale, al pagamento, in favore
[...] Controparte_6 Parte_3
11 della e dell' , della minore somma di euro Controparte_1 Parte_7
322.544,74, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla proposizione della domanda al soddisfo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
12
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1249/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Vietri sul Mare, alla via _1
Pellegrino – fraz. Marina, n. 69, p. iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, dott. , nato a [...] l'1 agosto Parte_2 Parte_2
1960, cod. fisc. , “ , con sede legale in C.F._1 Parte_3
Salerno, alla via Fangarielli, n. 1, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, dott. , rappresentati e difesi, in virtù di Parte_2
mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Paolo Romanelli e Giuseppe Romanelli, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Salerno, alla via Gen. Don F.M.
Gonzaga, n. 12; appellanti principali
E
1. “ , con sede legale in Modena, alla via S. Carlo, n. 8/20, cod. Controparte_1
fisc. , in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_3 Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'avv.
Roberto Rosapepe, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso
Garibaldi, n. 164; appellata
1 2. “ , con sede legale in Milano, alla via Parte_4
Valtellina, n. 15/17, cod. fisc. e p. iva in persona del procuratore, dott. P.IVA_4
quale mandataria della , con sede legale Parte_5 Parte_6
in Milano, alla via Valtellina, n. 15/17, cod. fisc. e p. iva a sua volta P.IVA_5 mandataria della , con sede legale in Conegliano, alla via V. Alfieri, n. Parte_7
1, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla P.IVA_6
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Antonio Ferrara, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via M. Cervantes, n. 55/5; appellata-appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1854/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “revoca di ogni decisum contenuto nella
N.°1854/2023 del Tribunale Civile di Salerno in R.G. n° 10714/2014 e, per l'effetto, 2. accogliersi i motivi di gravame dichiarando che il saldo del conto corrente n.° 100. 6943 era, alla data del 31.01.2014, di (+) € 448.951,38 che depurato dell'esposizione sulle 4 fatture anticipate di (-) € 399.746,58 porta un saldo creditroe dell'appellante di (+) €
49.204,80, e per l'effetto rigettarsi la soluzione individuata dal giudice di prime cure non fondata su elementi contabili di certezza liquidità ed in violazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte;
3. condannarsi gli appellati, nelle loro rispettive posizioni giuridiche, alla restituzione, in favore della della somma _1 Pt_8 di € 480.042,31 oltre interessi ex art. 1284 co.4° cod. civ. che si calcolano al tasso ex d.lgs.
9 novembre 2012, n. 192, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27 e del d.l. 5 maggio 2015, n. 51 dalla domanda - data di opposizione a decreto ingiuntivo – 17/11/2014 – fino al soddisfo;
4. dichiararsi i garanti, _1 dott. e liberati da ogni obbligazione scaturita dal rapporto CP_3 Controparte_4
bancario dedotto in giudizio e precisamente dalle obbligazioni derivanti dalla fideiussione sottoscritta il 29/7/2008. 5. Con vittoria di spese e competenze di lite con Iva e Cap e 15% come per legge, aumentate del 30% ex art 1bis D.M. 55/14 in quanto la redazione dell'atto
è avvenuta con modalità telematica, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”; per l'appellata “ (come da comparsa di risposta) – “conclude per Controparte_1 il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e onorari”; per l'appellata “ (come da comparsa di costituzione) – Parte_4
- dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 348 cpc;
- rigettare in ogni
2 caso l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto per tutte le motivazioni espresse;
- in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza di primo grado confermando il decreto ingiuntivo 2688/2014 reso dal Tribunale di Salerno ovvero in subordine rideterminando in melius il saldo passivo del conto corrente secondo le risultanze peritali richieste;
- in subordine ed in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara la condanna della e dei suoi garanti al pagamento in favore della banca e della _1 cessionaria dei crediti dell'importo di € 484.375,998 oltre interessi legali Parte_7
dalla domanda al soddisfo ovvero a quella diversa somma che sarà determinata anche a seguito di un supplemento delle indagini peritali o comunque accertata all'esito del giudizio. - Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1854/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall' nonché dai garanti _1 Parte_2
e nei confronti della , ex art. 645
[...] Parte_3 Controparte_5
c.p.c., con atto di citazione notificato il 18 novembre 2014, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n.
2688/2014; 2) determinava il credito vantato dalla , già Controparte_1 [...]
, in euro 484.375,98, di cui euro 84.629,40 per il saldo passivo del Controparte_5
rapporto di conto corrente n. 1006943, acceso il 19 agosto 2000 e chiuso il 31 gennaio
2014, ed euro 399.746,58 per quattro fatture anticipate e non pagate;
3) condannava l'
ed i garanti, in via solidale, al pagamento, in favore della _1
, del predetto importo, oltre interessi al tasso legale dalla Controparte_1
proposizione della domanda al soddisfo;
4) compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello l' , _1
l' e la con atto di citazione notificato il 28 novembre 2023, _1 Parte_3
assumendo che: - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il contratto di conto corrente n. 1006943 del 19 agosto 2000 era affetto da usurarietà originaria, avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato che il suo tasso effettivo globale, calcolato senza includere la commissione di massimo scoperto, corrispondeva al 15,586% annuo e, dunque, risultava superiore al 14,73%, pari al tasso soglia vigente al momento della stipulazione del negozio giuridico per la categoria delle aperture di credito superiori a lire
10.000.000; - pertanto, il saldo finale del rapporto di conto corrente di cui trattasi doveva
3 essere rideterminato, alla data del 31 gennaio 2014, da euro 205.219,19 a credito dell'istituto bancario ad euro 77.201,84 a credito dell' ; - il _1 giudice di prime cure aveva violato il principio sancito dall'art. 112 c.p.c., avendo omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità delle clausole degli interessi passivi dei conti anticipi n. 1038029, n. 1038581, n. 1341630; tali conti, invero, non costituivano autonomi rapporti giuridici, ma strumenti accessori e funzionali al conto corrente n. 1006943, sicché
l'usurarietà originaria del suo tasso effettivo globale rendeva indebite anche le competenze maturate su di essi;
espungendo dal ricalcolo tali competenze, il conto corrente n. 1006943 presentava un saldo finale di euro 448.951,38 a credito dell' “ _1
; detraendo dalla somma di euro 448.951,38 quella di euro 399.746,58, vantata
[...] dall'istituto bancario in forza quattro fatture anticipate e non pagate, l'
[...]
diveniva sua creditrice per l'importo di euro 49.204,80 - l'accoglimento _1 dell'appello comportava la riforma della sentenza di primo grado anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 6 marzo 2024 per il tramite della e della , l' Parte_6 Parte_4 [...]
, quale cessionaria del credito vantato dalla , oltre a Parte_7 Controparte_1 contestare la fondatezza dei motivi di gravame articolati dall' _1
, dall' e dalla , spiegava appello incidentale al fine di
[...] _1 Parte_3 ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, l'integrale rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2688/2014 o, comunque, una più favorevole rideterminazione del saldo finale del conto corrente n. 1006943, per avere il consulente tecnico d'ufficio escluso dal ricalcolo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la commissione di massimo scoperto, nonostante fossero state legittimamente pattuite, nonché la condanna delle controparti al pagamento della somma dovuta anche in proprio favore e non soltanto a beneficio dell'istituto bancario cedente.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 21 marzo 2024, la contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il Controparte_1
rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 28 novembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/19 dicembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
4 L'appello proposto dalla , dall' e dalla _1 _1 Parte_3
è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
[...]
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale viene eccepita l'usurarietà genetica del contratto di conto corrente n. 1006943 del 19 agosto 2000, occorre osservare che il consulente tecnico d'ufficio, nell'affermare, nella prima relazione peritale depositata il 2 ottobre 2020, che il tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.) del rapporto intercorso tra la e l' “ era stato concordato in Controparte_5 _1
violazione del limite stabilito dall'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, incorreva in un mero ed irrilevante errore materiale, avendo incontrovertibilmente inteso riferirsi al tasso effettivo globale (T.E.G.), come, del resto, chiarito expressis verbis nell'elaborato integrativo depositato il 26 febbraio 2022, ove precisava di averlo determinato nel
15,586% annuo mediante la sommatoria del tasso debitore nominale del 12,75% annuo, dello spread del 2% previsto in caso di “scoperto su conti non affidati e di sconfinamenti oltre al fido accordato” e degli effetti della capitalizzazione trimestrale, vale a dire di voci legittimamente computate ai fini della quantificazione del costo complessivo dell'operazione di finanziamento di cui trattasi.
In particolare, nella relazione peritale suppletiva depositata il 26 febbraio 2002, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver premesso di conoscere perfettamente “la differenza tra TAEG e TEG”, dichiarava, nell'evadere il quesito relativo al criterio di calcolo adottato per verificare se il contratto di conto corrente n. 1006943 del 19 agosto
2000 prevedesse l'applicazione di condizioni economiche complessivamente eccedenti i limiti stabiliti dalla legge n. 108/1996, che “l'accertata usura originaria contrattuale è derivata dall'aver preso in considerazione la misura dei tassi passivi prevista in contratto, senza includervi le commissioni di massimo scoperto, le spese di tenuta conto e le spese per imposte e tasse, ma tenendo conto solo degli effetti della capitalizzazione trimestrale delle competenze passive”, evidenziando che “il documento contrattuale datato
19.08.2000 recava… indicazione dei seguenti parametri rilevanti ai fini della L. 108/96:
1) capitalizzazione trimestrale per gli interessi attivi e passivi;
2) tasso a debito livello 1:
11,75%; 3) tasso a debito livello 2: 12,75%; 4) tasso a debito per sconfinamenti: spread
+ 2% dei tassi debito livello 1 e 2” e che “si è … fatto riferimento al TAN riportato in contratto nella misura massima prevista nelle ipotesi di sconfinamento oltre al fido accordato (14,75%) ovvero pari alla sommatoria del tasso a debito livello 2 (12,75%) e dello spread del 2%” nonché agli “effetti della capitalizzazione trimestrale delle competenze passive che, in ragione della specifica clausola e dei conseguenti effetti
5 anatocistici, ha finito per determinare un Tasso Annuo Effettivo del 15,586%”, per trarre la conclusione che “è … evidente che sia il tasso nominale previsto in contratto (14,75%), sia il tasso effettivo derivante dalla capitalizzazione trimestrale delle competenze passive
(15,586%), siano entrambi superiori al tasso soglia ex L. 108/96 pro – tempore vigente per la categoria aperture di credito in conto corrente superiori a lire 10.000.000 pari al
14,73%” e, dunque, per confermare “la pattuizione di condizioni economiche 'ab origine' contrarie alle previsioni di cui alla L. 108/96”.
Pertanto, contrariamente a quanto eccepito nel primo grado del giudizio dalla
[...]
e dall' , il consulente tecnico d'ufficio, onde accertare CP_1 Parte_7
l'usurarietà genetica del rapporto di conto corrente n. 1006943, non calcolava impropriamente il tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), ma il tasso effettivo globale
(T.E.G.), id est l'unico parametro rilevante per verificare l'osservanza dell'art. 2, comma
4, legge n. 108/1996, includendovi, come necessario, gli interessi corrispettivi ed i maggiori oneri economici derivanti dalla loro capitalizzazione infrannuale e non anche voci di costo non costituenti, ai sensi dell'art. 644, comma 4, cod. pen., forme di remunerazione del capitale erogato.
Del resto, anche a prescindere dall'incremento del costo dell'erogazione del credito derivante degli effetti anatocistici, già il solo tasso debitore nominale contrattualmente prefissato nel 14,75% annuo in caso di scopertura di conti non affidati o di sconfinamenti rispetto a fidi accordati risultava superiore al tasso soglia del 14,73% vigente al 19 agosto
2002, data della stipulazione del contratto di conto corrente n. 1006943, per la categoria delle aperture di credito superiori a lire 10.000.000, sicché, come reiteratamente rimarcato dal consulente tecnico d'ufficio, nessun dubbio può residuare in ordine all'originaria natura usuraria del tasso effettivo globale del rapporto di conto corrente n. 1006943 e, quindi, all'applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. mediante l'integrale espunzione dal suo saldo finale degli interessi passivi.
Né la e l' possono sostenere, onde dimostrare Controparte_1 Parte_7
la legittimità del tasso effettivo globale pattuito con il contratto di conto corrente n.
1006943, che il consulente tecnico d'ufficio non avrebbe potuto assumere quale parametro di riferimento per accertarne l'usurarietà il tasso soglia vigente alla data del 19 agosto
2000 per la categoria delle aperture di credito superiori a lire 10.000.000.
Ed infatti, la Banca d'Italia, nelle istruzioni fornite nel luglio 2009 agli intermediari finanziari per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge n.
108/1996, riconduceva nella categoria delle aperture di credito in conto corrente anche “i
6 passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti su conti correnti affidati rispetto al fido accordato”, in tal modo equiparando le indicate operazioni ai fini della verifica della loro rispondenza ai limiti imposti dalla normativa antiusura, con la conseguenza che, anche a voler condividere l'assunto difensivo della Controparte_1
e l' secondo cui il contratto in oggetto, al momento della sua
[...] Parte_7 stipulazione, non era assistito da affidamenti, concessi all' _1
soltanto successivamente, il tasso soglia del 14,73% costituiva comunque il dato oggettivo rispetto al quale il consulente tecnico d'ufficio doveva accertare la legittimità delle condizioni economiche del rapporto sorto tra le parti il 19 agosto 2000 e caratterizzato, sin dall'accensione, da scoperture o passività ben superiori a lire 10.000.000.
In realtà, l'ausiliario confermava, in relazione allo specifico quesito postogli con ordinanza del 9 maggio 2022, che il contratto di conto corrente del 19 agosto 2000 era assistito ab origine da un'apertura di credito, “in quanto le movimentazioni intervenute sul rapporto sin dalla sua apertura evidenziano, inequivocabilmente, la circostanza che il rapporto beneficiasse di affidamenti (di fatto) anche di entità superiore alla soglia dei
10.000.000 di lire”, segnalando che “l'esame dei prospetti di riepilogo delle competenze trimestrali del conto ordinario n. 6943 comprova l'esistenza di dinamiche operative del tutto compatibili con la natura di 'conto affidato'” e, in particolare, “l'esistenza di un livello di affidamento pari a lire 250.000.000 sin dai primi giorni di concreta operatività del rapporto”, avvalorata, del resto, dall'addebito di “commissioni istruttoria fido”, vale a dire di un costo costituente espressione della “concessione di una linea di credito a valere sul conto ordinario oggetto di causa”.
In ogni caso, sia che si ritenga il contratto di conto corrente n. 1006943 originariamente privo di affidamento, sia che lo si consideri di fatto affidato già al momento dell'accensione, il suo tasso effettivo globale, calcolato dal consulente tecnico d'ufficio nel 15,586% annuo, superava il tasso soglia del 14,73% vigente alla data del 19 agosto
2000 per la categoria delle aperture di credito (in conto corrente) superiori a lire
10.000.000 e, quindi, per l'unica tipologia di operazione finanziaria in cui era sussumibile quella intercorsa tra la “ e l' “ , con la Controparte_5 _1
conseguenza che l'ausiliario, avendone accertato l'usurarietà genetica, rimodulava correttamente il saldo finale del rapporto in esame mediante l'eliminazione di tutti gli interessi passivi, a norma dell'art. 1815, comma 2, cod. civ..
Infondato, di contro, è il secondo motivo di gravame, con il quale l'
[...]
, l' e la lamentano che il Tribunale di Salerno _1 _1 Parte_3
7 ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità delle clausole degli interessi passivi dei conti anticipi n. 1038029, n. 1038581, n. 1341630, assumendo, inoltre, che l'usurarietà del tasso effettivo globale del conto corrente ordinario n. 1006943 imponeva l'espunzione dal ricalcolo del suo saldo anche delle competenze maturate su tali rapporti di natura meramente accessoria.
Ed invero, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, inteso come difetto del momento decisorio, non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente pretermesso il provvedimento che risulta indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della domanda o dell'eccezione formulata dalla parte, anche se non sia svolta in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto qualora la domanda o l'eccezione non esplicitamente esaminate risultino incompatibili con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia
(cfr., ex plurimis, Cass. ord. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. ord. 13 agosto 2018, n.
20718; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151).
Il Tribunale di Salerno, nel recepire la soluzione di ricalcolo con la quale, nella relazione integrativa depositata l'1 giugno 2022, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base dell'ipotizzata insussistenza della violazione dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, applicava i tassi praticati della e la loro capitalizzazione Controparte_5
trimestrale, con eliminazione soltanto delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, e nel condannare, di conseguenza, l' , l' e _1 _1 la al pagamento della complessiva somma di euro 484.375,98, rigettava Parte_3
la doglianza della nullità non solo della clausola relativa agli interessi passivi del contratto di conto corrente n. 1006943, ma, seppur implicitamente, anche di quella disciplinante gli interessi passivi dei contratti di conto anticipi, in tal modo non incorrendo nell'inosservanza del principio sancito dall'art. 112 c.p.c..
Comunque, l'eccezione degli appellanti secondo cui, costituendo i conti anticipi non autonomi rapporti giuridici, ma strumenti accessori e funzionali al conto corrente n.
1006943, l'usurarietà originaria del suo tasso effettivo globale rendeva indebiti anche gli interessi passivi maturati su di essi risulta del tutto inconferente.
Ed infatti, anche a prescindere dal rilievo che il consulente tecnico d'ufficio accertava che i conti anticipi, le cui competenze erano confluite sul conto corrente ordinario n. 1006943, non si erano tradotti in “conti di appoggio o ausiliari”, ma avevano costituito “veri e propri rapporti regolati distintamente con movimentazioni registrate separatamente”, la
8 loro eventuale natura accessoria, concernendo il mero profilo operativo, non escludeva che fossero regolati da autonome e valide condizioni economiche, con la conseguenza che l'usurarietà del tasso effettivo globale del contratto bancario del 19 agosto 2000 non si propagava ai tassi pattuiti per gli altri rapporti e, dunque, non consentiva di ritenere illegittimi ed eliminare i relativi interessi.
Per quanto attiene all'appello incidentale spiegato dall' per il tramite Parte_7 della e della , deve essere Parte_6 Parte_4
rigettato il motivo di gravame con il quale la cessionaria del credito vantato dalla invoca una più favorevole rideterminazione del saldo finale del conto Controparte_1 corrente n. 1006943, per avere il consulente tecnico d'ufficio escluso dal ricalcolo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la commissione di massimo scoperto, sebbene fossero state legittimamente pattuite.
In effetti, l'usurarietà originaria del tasso effettivo globale del rapporto di conto corrente n. 1006943, imponendo l'eliminazione dal saldo di tutti gli interessi passivi addebitati alla , ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., escludeva, _1
a fortiori, l'applicazione della loro capitalizzazione trimestrale, riconosciuta dall'ausiliario, del resto, soltanto nella prospettata soluzione di ricalcolo fondata sull'ipotetica osservanza dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996.
In sostanza, l'azzeramento degli interessi passivi maturati nel corso del rapporto di conto corrente n. 1006943 in ragione della natura usuraria del tasso effettivo globale dell'operazione creditizia non poteva non comportare la neutralizzazione degli effetti della capitalizzazione, presupponendo tale meccanismo di computo la loro legittimità.
Né l' “ può dolersi della mancata applicazione, da parte del consulente Parte_7 tecnico d'ufficio, della commissione di massimo scoperto, giacché la disposizione contrattuale che la prevedeva era affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, cod. civ., non consentendo al correntista, in ragione della mancanza di dati essenziali, di conoscere quando, come ed in quale misura sarebbe sorto l'obbligo di corrisponderla all'istituto di credito (cfr. Cass. ord. 20 giugno 2022, n.
19825; Cass. ord. 3 luglio 2023, n. 18664).
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione integrativa depositata il 26 febbraio 2022, sottolineava che il contratto di conto corrente in questione conteneva criteri di calcolo delle commissioni di massimo scoperto “non oggettivamente determinabili così fornendo elementi non univoci di quantificazione …”, nel senso che “per come riportate, le predette clausole non possono ritenersi idonee a chiarire le concrete modalità di
9 calcolo e applicazione delle stesse. Non si comprende quale sia il “livello 1” e il “livello
2” cui far riferimento per l'adozione delle aliquote differenziate, non si comprende se il calcolo debba avvenire con cadenza trimestrale o annuale, non si comprende se il calcolo debba avvenire per ciascuno dei livelli o solo per uno dei livelli. Analoga anomalia è stata riscontrata con riferimento all'aliquota prevista per l'ipotesi di sconfinamenti: non è, difatti, indicata con oggettività la misura, la periodicità ed il criterio di determinazione della commissione di massimo scoperto dovuta nelle ipotesi di sconfinamento”, rappresentando, inoltre, che l'aliquota concordata per la “'commissione di massimo scoperto per sconfinamento – 1,30%' risulta essere 'ab origine' eccedente il limite di cui alla l. 108/96 in quanto la CMS SOGLIA per il trimestre 01.07.2000 - 30.09.2000 era pari al 0,71%”, sicché provvedeva opportunamente ad eliminare le predette voci di costo da tutte le formulate ipotesi di rielaborazione del rapporto bancario, “in quanto le stesse non sono state oggetto di analitica pattuizione contrattuale e, con riferimento alla aliquota prevista … per gli sconfinamenti, la clausola è risultata essere viziata da nullità per violazione della L. 108/96”.
Pertanto, l'accoglimento del motivo di appello con il quale l' _1
, l' e la hanno eccepito l'usurarietà del tasso effettivo
[...] _1 Parte_3 globale del rapporto di conto corrente n. 1006943 ed il rigetto di quello articolato dall'
per ottenerne la rideterminazione del saldo mediante l'applicazione della Parte_7
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto comportano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ed in adesione alle risultanze della prima relazione peritale, depositata dal consulente tecnico d'ufficio il
2 ottobre 2020, la condanna della società e dei garanti, in via solidale, al pagamento, in luogo della somma di euro 484.375,98, del minore importo di euro 322.544,74 (derivante dalla differenza tra il credito di euro 399.746,58, azionato in sede monitoria dalla
[...]
in forza delle anticipazioni di quattro fatture rimaste insolute, e Controparte_5 quello di euro 77.201,84, vantato all' a seguito della _1
ricostruzione del conto corrente n. 1006943 mediante l'eliminazione di tutte le competenze passive e delle spese), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo.
La condanna dell' , dell' e della , _1 _1 Parte_3
in via solidale, al pagamento della somma di euro 322.544,74, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla proposizione della domanda al soddisfo, deve essere pronunciata, in accoglimento del secondo motivo di appello spiegato dall'
[...]
[...]
[...] , anche in favore della cessionaria del credito facente capo alla Parte_9 Controparte_1
(e, ancor prima, alla ), giacché attuale titolare del diritto Controparte_5
sostanziale controverso e, dunque, soggetto legittimato ad agire coattivamente per il recupero del predetto importo.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, l'accoglimento della domanda proposta in via monitoria dalla
[...]
(poi ) limitatamente al capo con il quale Controparte_5 Controparte_1
l'istituto di credito aveva chiesto di ingiungere all' , _1 all' e alla il pagamento della somma di euro 322.544,74, _1 Parte_3
corrispondente all'ammontare delle anticipazioni delle fatture rimaste insolute, configurando un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 20 febbraio 2023, n. 5289; Cass. ord. 22 marzo 2023,
n. 8175), legittima, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale proposta dall' , da e dalla _1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1854/2023 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_3
citazione notificato il 28 novembre 2023 nonché sull'impugnazione incidentale spiegata dalla , quale mandataria della Parte_4 Parte_6
, a sua volta mandataria dell' , con comparsa di risposta depositata
[...] Parte_7
il 6 marzo 2024, così provvede:
1. accoglie in parte sia l'appello principale che quello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna l' _1
, la , in via solidale, al pagamento, in favore
[...] Controparte_6 Parte_3
11 della e dell' , della minore somma di euro Controparte_1 Parte_7
322.544,74, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla proposizione della domanda al soddisfo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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