Art. 19.
Per l'ammissione ai concorsi per esami per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere che saranno indetti nel quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal limite massimo di eta' previsto dalle vigenti disposizioni.
Per l'ammissione ai concorsi per esami per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere che saranno indetti nel quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal limite massimo di eta' previsto dalle vigenti disposizioni.