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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel. dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3472 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Bassano del Grappa (VI) il 19/06/1984,
e
C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Marco FOSSATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Caldogno, anno 2020, numero 42, parte II, serie C, ordinando all'Ufficiale dello
1 Stato Civile dello stesso Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Le parti dichiarano di aver dato esecuzione agli accordi stabiliti ai punti n. 2, 3 e
4 delle condizioni di separazione;
3) Le parti si dichiarano entrambe economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, reciprocamente, a qualsivoglia contributo di mantenimento;
4) Le parti dichiarano altresì di essere perfettamente soddisfatte e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere in relazione al rapporto di coniugio e a qualsivoglia altro pregresso rapporto economico e quindi di null'altro avere a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo.
5) Spese e competenze del presente procedimento saranno suddivise al 50%”;
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Caldogno
(VI) in data 19/09/2020.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 277/2025 pubblicata in data 29/03/2025 e passata in giudicato a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 2/12/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
2 Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 277/2025 del 29/03/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
3 e da in Caldogno (VI) il 19/09/2020 alle condizioni in Parte_1 Parte_2 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Caldogno (VI) al n. 42, parte II, serie C, anno 2020;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel. dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3472 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Bassano del Grappa (VI) il 19/06/1984,
e
C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Marco FOSSATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Caldogno, anno 2020, numero 42, parte II, serie C, ordinando all'Ufficiale dello
1 Stato Civile dello stesso Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Le parti dichiarano di aver dato esecuzione agli accordi stabiliti ai punti n. 2, 3 e
4 delle condizioni di separazione;
3) Le parti si dichiarano entrambe economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, reciprocamente, a qualsivoglia contributo di mantenimento;
4) Le parti dichiarano altresì di essere perfettamente soddisfatte e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere in relazione al rapporto di coniugio e a qualsivoglia altro pregresso rapporto economico e quindi di null'altro avere a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo.
5) Spese e competenze del presente procedimento saranno suddivise al 50%”;
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Caldogno
(VI) in data 19/09/2020.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 277/2025 pubblicata in data 29/03/2025 e passata in giudicato a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 2/12/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
2 Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 277/2025 del 29/03/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
3 e da in Caldogno (VI) il 19/09/2020 alle condizioni in Parte_1 Parte_2 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Caldogno (VI) al n. 42, parte II, serie C, anno 2020;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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