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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 30/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro e previdenza iscritta al n. 94 del Ruolo 2024, promos-
sa in questa sede di appello con ricorso depositato il 31/7/2024
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.Enrico Parte_1 CodiceFiscale_1
Barbaresco in forza di procura alle liti del 4/12/2020 trasmessa per via telematica,
unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
- Controparte_1
(C.F. , in persona del Presidente dott.
[...] P.IVA_1
[...]
(P.IVA , in persona del Presidente del Controparte_2 P.IVA_2
C.d.A. dott. Controparte_2
entrambe rappresentate e difese dall'Avv.Romeo Bianchin in forza di separate procu-
re alle liti trasmesse per via telematica, unitamente alla memoria difensiva e di costi-
tuzione in primo grado, come copie per immagine su supporto informatico di originali analogici
- appellate -
e contro
(C.F. ), rappre- Controparte_3 P.IVA_3
sentato e difeso dagli Avv.Paolo Bonetti e Luca Iero in forza di procura generale alle liti per atto del notaio di Fiumicino del 23/01/2023, rep. n. 37590, Persona_1
racc. n. 7131
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.164/2023 del Tribunale
di Pordenone - accertamento del rapporto di lavoro subordinato / pagamento di diffe-
renze retributive / pagamento di contributi previdenziali.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 12/12/2024.
Conclusioni
Per l'appellante: in riforma in parte qua dell'impugnata sentenza n. 164/2023 del Tri-
bunale di Pordenone, emessa nel procedimento R.G. n. 124/2021, pubblicata in data
11.03.2024, non notificata, a) accertata in via preliminare-pregiudiziale l'illegittimità
della pronuncia (nella parte in cui) ri-decide sulla prescrizione dei contributi previ-
denziali, limitandoli al quinquennio, in contrasto con la sentenza parziale n. 90/2022
- laddove (la prescrizione quinquennale) è stata disaminata e disattesa - confermata da Codesta Corte con sentenza n. 75/2023, sulla quale pende ricorso in Cassazione n.
R.G. 24339/2024; b) in relazione all'omessa statuizione sulla rivalutazione moneta-
ria, voglia provvedere a pronunciarsi e riconoscere la rivalutazione monetaria;
c) in relazione all'omessa statuizione sulla liquidazione delle spese di consulenza tecnica di parte, voglia provvedere a pronunciarsi e liquidarle conformemente a quelle docu-
mentalmente allegate (fasc. primo grado DOC. n.
2-BIS: DOC. n. 52 fattura perizia;
DOC. n. 53 nota pro-forma assistenza CTP;
successivamente corrisposta in due tran-
ches: DOC. n. 4: acconto CTP e DOC. n. : saldo CTP); d) voglia conseguen- CP_4
temente condannare le parti appellate alla corresponsione all'ing. delle Parte_1
Pag.2 relative somme b) e c) dovute ovvero quella che risulterà di giustizia. Spese del grado rifuse, incluso il contributo unificato.
Per le appellate: in via preliminare per le ragioni di cui in narrativa, disporsi la sospen-
sione del presente giudizio ex art. 259 c.p.c. in attesa della decisione della Corte di
Cassazione sul ricorso. In via principale nel merito 1) all'esito della decisione della
Corte di Cassazione, rigettarsi l'appello avversario, salvo il secondo motivo riguardo il quale non si svolge opposizione;
2) spese rifuse.
Per l' : voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste adita, per le ragioni di cui in CP_3
premessa così giudicare: respingere l'appello della sig.ra in quanto infondato in Pt_1
fatto e in diritto. Con vittoria di spese in favore dell' a carico della parte che ri- CP_3
sulterà soccombente in via definitiva.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 16/3/2021 la sig.ra - premesso di aver lavorato Parte_1
presso l'associazione sindacale Unione Artigiani Pordenone e la società di servizi integralmente controllata da dal 2 Controparte_2 Controparte_5 CP_1
ottobre 2009 al 15 febbraio 2021 come funzionario responsabile dell'Ufficio del
Comparto/Settore Edilizia e affini - esponeva che, contrariamente a quanto prospetta-
tole, non era stata assunta come dipendente a tempo indeterminato ed aveva invece sottoscritto un contratto avente ad oggetto il conferimento di un incarico esterno di natura autonoma con scadenza 31/12/2010; che la sua attività si era esplicata sia nel campo sindacale in senso proprio che nella fornitura di servizi agli iscritti, secondo la programmazione e gli indirizzi forniti dai dirigenti dell'Associazione e del Consi-
glio Provinciale di categoria;
che negli anni successivi ella aveva stipulato con l'
[...]
altri contratti a termine aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di CP_6
consulenza professionale;
che per l'anno 2016 e per il primo semestre del 2017 il con-
tratto era stato intestato ad che per il secondo semestre del 2017 Controparte_2
era stato sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
che negli anni successivi il rapporto non era stato più formalizzato;
che nel corso degli
Pag.3 anni i compensi le erano stati corrisposti con cadenza mensile e in misura fissa, salvo modesti adeguamenti ISTAT, a vista fattura;
che dal 2015 la sua attività si era ridotta,
in accordo con il datore di lavoro, a tempo parziale;
che ella aveva sempre eseguito la prestazione dovuta nei locali e con strumenti aziendali, seguendo l'orario indicato dal datore di lavoro, con obbligo di presenza, ed era stata stabilmente inserita nell'Uf-
ficio/Comparto Edilizia e affini quale unica referente e responsabile, assoggettata al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Ente.
La ricorrente chiedeva quindi l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l' e costituenti un unico Controparte_1 CP_2
centro di imputazione del rapporto, e del suo diritto ad essere inquadrata nel 1° livello del CCNL Terziario per il periodo dal 2009 al 2014 e nel livello 1° B del CCNL Co-
municazione-Artigianato per il periodo successivo;
chiedeva altresì la condanna dei soggetti datori di lavoro al pagamento di tutte le conseguenti differenze retributive e contributive.
Si costituivano in giudizio l' Controparte_1
e replicando che la sig.ra
[...] Controparte_2
aveva sempre svolto il suo incarico in maniera autonoma, avendo nel contempo Pt_1
sempre continuato a svolgere attività libero professionale nello Studio Associato Inar.
geo; che in particolare la ricorrente non aveva mai avuto obblighi di orario e di pre-
senza e non era stata soggetta a ingerenze riguardo al contenuto della sua attività, es-
sendo tenuta solo a garantire il servizio coordinandosi con il Presidente e il Segretario
Generale dell'associazione committente;
che mai era stata prospettata alla sig.ra Pt_1
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato;
che la sig.ra non aveva mai Pt_1
avuto bisogno di chiedere l'autorizzazione per assentarsi, nè di giustificare le assenze,
salvo informare la struttura riguardo alla sua presenza o meno solo per evidenti motivi di coordinamento;
che pertanto non sussisteva il dedotto rapporto di lavoro subordi-
nato e in ogni caso non sussisteva alcun centro unico di imputazione del rapporto;
che comunque i pretesi crediti della ricorrente maturati prima del 19/2/2016 si erano estinti per prescrizione;
che era altresì errato il livello di inquadramento richiesto dal-
Pag.4 la ricorrente, cui erano stati erogati compensi ben superiori ai minimi retributivi pre-
visti dalla contrattazione collettiva;
che non sussisteva, ed era comunque prescritto,
ogni obbligo nei confronti dell' . Controparte_7
Si costituiva in giudizio anche l' dichiarando di prendere atto del conten- CP_3
zioso insorto fra le parti principali della causa e facendo altresì presente di non aver ricevuto alcuna denuncia o richiesta di intervento della sig.ra in relazione ai rap- Pt_1
porti di lavoro intercorsi con l' eccepiva altresì l'intervenuta prescri- Controparte_1
zione dei contributi attinenti al periodo dal 2 ottobre 2009 al 15 febbraio 2016, segna-
lando l'onere della lavoratrice di presentare, in relazione ai contributi omessi, even-
tuale domanda ex art.13 della legge 1338/62.
Esaurita l'istruttoria orale il Tribunale di Pordenone, con sentenza non defini-
tiva emessa il 14/7/2022, respingeva l'eccezione di prescrizione delle differenze retri-
butive, del trattamento di fine rapporto e dei contributi previdenziali e accertava la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra la ricorrente da un lato e
[...]
e dall'altro; disponeva quindi la prosecuzione del giudizio CP_6 CP_2
per la quantificazione dei crediti retributivi della sig.ra Pt_1
Contro questa decisione proponevano appello immediato le soccombenti
[...]
e l'impugnazione veniva Parte_2
respinta da questa Corte d'Appello con sentenza n.75/2023 di data 11/5/2023.
Nel frattempo il Tribunale di Pordenone proseguiva l'attività istruttoria e con sentenza definitiva emessa il 9/11/2023, sulla base dell'esperita consulenza tecnica contabile, condannava l' e in Controparte_1 Controparte_2
solido fra loro, a pagare alla sig.ra e retribuzioni e il trattamento di fine rapporto Pt_1
residui, nonchè all' i contributi ancora dovuti, esclusi quelli anteriori a febbraio CP_3
2016 in quanto prescritti.
Contro la sentenza definitiva ha proposto appello la sig.ra affermando Pt_1
che il Tribunale di Pordenone: 1) si è nuovamente pronunciato sulla prescrizione dei contributi previdenziali dopo aver già deciso la questione con la sentenza non defini-
Pag.5 tiva (ovvero parziale) n.90/2022; 2) ha omesso di riconoscerle il diritto alla rivaluta-
zione monetaria, avendo liquidato solo gli interessi di legge sulle differenze retributi-
ve; 3) non ha condannato le parti soccombenti a rifondere le spese della consulenza tecnica di parte.
1. Il primo motivo di impugnazione è fondato e va accolto.
1.1. Con la sentenza non definitiva n.90 del 14/7/2022 il Tribunale di Pordenone
ha espressamente respinto, come si legge nel dispositivo della pronuncia, "la
sollevata eccezione di prescrizione"; e si deve ritenere che con questa espres-
sione generale e di ampia portata il Giudice si sia riferito al tema nel suo com-
plesso e cioè sia alla prescrizione delle differenze retributive rivendicate dalla sig.ra che a quella dei contributi previdenziali;
ciò del resto è confermato Pt_3
dalla parte motiva della decisione, in cui il Tribunale si è così testualmente espresso:
"3) A conclusioni non diverse deve pervenirsi nell'ulteriore caso in cui la sollevata ec-
cezione attenga alle somme spettanti a titolo di contributi previdenziali ex art.3 L.n°
335/95.
Ed invero anche per tali crediti vale il principio di sospensione della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, formalmente autonomo ma sostanzialmente subordi-
nato, dovendosi fare l'applicazione dell'art.2935 cc dovendosi al contempo rilevare in difetto dei relativi presupposti, DELLA NORMATIVA DI CUI Controparte_8
ALL'ART.13 L.n° 1338/1962."
1.2. Nella sentenza definitiva il Tribunale si è nuovamente pronunciato sulla me-
desima questione, mutando però orientamento: nel dispositivo ha infatti con-
dannato in solido, a pagare all' "i con- Parte_2 CP_3
tributi dovuti nel rispetto del limite del prescrizione quinquennale, ovvero
escludendosi dal computo quelli antecedenti il febbraio 2016"; e, in motiva-
zione, ha così testualmente giustificato questa scelta:
CP_
"In punto contributi , alla luce anche della recente pronuncia della Suprema
Corte 19/05/2023 n° 13820 secondo cui il pagamento di contributi prescritti, non po-
tendo nemmeno essere accettato dall'ente di previdenza pubblica, comporta che l'autore del pagamento ben può chiederne la restituzione, l'adito Tribunale dispone
Pag.6 la condanna in solido delle parti convenute a versare all' i con- Controparte_7 tributi dovuti nel rispetto del limite della prescrizione quinquennale, ovvero escluden-
dosi dal computo quelli antecedenti il febbraio 2016."
1.3. E' quindi smentita la tesi sostenuta dall' in questo grado di giudizio, se- CP_3
condo cui nel dispositivo della sentenza non definitiva (ovvero parziale) il
Tribunale di Pordenone non avrebbe statuito nulla riguardo alla prescrizione dei contributi e pertanto la sentenza definitiva non avrebbe rideciso la medesi-
ma questione.
Dall'esame dei citati provvedimenti risulta infatti che vi sono state, in punto prescrizione, una prima decisione favorevole alla lavoratrice (avendo il Giudi-
ce ritenuto che il decorso del termine fosse rimasto sospeso in costanza di rap-
porto di lavoro) e una seconda pronuncia contraria (basata sul principio gene-
rale secondo cui i contributi prescritti non possono essere accettati dall'Ente
previdenziale).
1.3.1. In questo modo è stata però violata la regola secondo cui "le statuizioni conte-
nute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate
con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono
essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non defini-
tività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia,
e non anche la modificabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è già
stato deciso" (così in massima Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13621 del
16/06/2014; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 2332 del 16/02/2001; Sez.
L, Sentenza n. 451 del 19/01/1981; Sez. 2, Sentenza n. 4188 del 17/07/1979;
Sez. 3, Sentenza n. 4720 del 05/11/1977; Sez. 2, Sentenza n. 210 del
28/01/1971; sull'efficacia assimilabile al giudicato interno della sentenza non definitiva anche Sez. 3, Ordinanza n. 19145 del 11/07/2024; Sez. 1, Sentenza
n. 2533 del 09/02/2016; Sez. L, Sentenza n. 23862 del 23/11/2015; Sez. 3,
Sentenza n. 18898 del 31/08/2009; Sez. 1, Sentenza n. 10889 del 11/05/2006).
1.3.2. Il contrasto fra le due pronunce non può essere eliminato, come vorrebbero le appellate e sospendendo il giudizio in attesa Controparte_1 CP_2
Pag.7 che venga definita l'impugnazione proposta contro la sentenza di questa Corte
d'Appello n.75/23 dell'11/5/2023 (che, come già ricordato, ha integralmente confermato la sentenza non definitiva del Tribunale di Pordenone).
In questa sede non si tratta infatti di decidere il merito della controversia sulla prescrizione dei contributi previdenziali (questione ancora sub iudice avanti alla Corte di Cassazione), ma solo di porre rimedio al vizio processuale da cui
è affetta la sentenza definitiva nella parte in cui ha nuovamente statuito sul punto, violando la preclusione derivante dalla sentenza non definitiva;
e que-
sto risultato può essere ottenuto solo dichiarando la nullità della suddetta pro-
nuncia.
2. Anche il secondo motivo di appello è fondato e va accolto.
E' noto infatti che i crediti retributivi del lavoratore devono essere per loro na-
tura maggiorati della rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.429 c.p.c.; le stesse convenute e hanno del resto corretta- Controparte_1 CP_2
mente dato atto che, sul punto, la sentenza di primo grado è affetta da una me-
ra dimenticanza e non si sono opposte all'accoglimento del gravame.
3. E' fondato infine, almeno in parte, il terzo motivo di impugnazione.
Non vi è dubbio infatti che le spese sostenute per la consulenza tecnica di par-
te rientrino fra quelle che vanno poste a carico del soccombente, salva la fa-
coltà del giudice di escluderne la ripetizione (in tutto o in parte) qualora le ri-
tenga eccessive o superflue (così Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del
15/10/2024; Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013; Sez. 3, Sentenza n. 6056
del 16/06/1990; Sez. 1, Sentenza n. 3716 del 11/06/1980; Sez. 2, Sentenza n.
4707 del 05/11/1977; Sez. L, Sentenza n. 3946 del 25/11/1975; Sez. 3, Senten-
za n. 1752 del 06/06/1972).
3.1. Nel caso in esame il Giudice di primo grado ha chiaramente riconosciuto l'uti-
lità della consulenza di parte, avendo considerato accoglibili "i corretti rilievi
Pag.8 formulati da parte ricorrente sulla bozza di CTU" (come testualmente si legge in motivazione); va quindi escluso che questo mezzo di difesa possa essere considerato superfluo.
3.2. Non vi sono però motivi di ritenere che l'apporto del consulente di parte attrice
- ai fini dell'accertamento e della valutazione tecnica dei fatti di causa e quindi della decisione della controversia - sia stato maggiore di quello del consulente nominato dal Giudice;
di conseguenza la spesa da rimborsare alla sig.ra Pt_1
va quantificata in misura pari al compenso liquidato dal Tribunale a favore del consulente tecnico d'ufficio (peraltro in misura ampiamente congrua, con-
siderato che l'onorario previsto dall'art.10 del d.m. 30/5/2002 per la consulen-
za tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previden-
ziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro va da un minimo di Euro 145,12 a un massimo di Euro
582,05, salva naturalmente la valutazione e la rilevanza della pluralità dei que-
siti posti dal Giudice e della difficoltà del caso da risolvere, nonchè la maggio-
razione ai sensi dell'art.52 del D.P.R. 115/2002).
4. L'appello proposto dalla sig.ra va quindi accolto nei limiti sopra eviden- Pt_1
ziati.
4.1. Le spese di lite devono essere compensate per un quarto, atteso l'accoglimento solo parziale del terzo motivo di impugnazione, e per il resto poste a carico delle parti appellate, con la precisazione che nei rapporti interni esse vanno suddivise per un terzo a carico dell' (direttamente interessato solo dalla CP_3
prima censura) e per due terzi a carico delle parti private.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
in accoglimento dell'appello proposto da contro la sentenza del Tribuna- Parte_1
le di Pordenone n. 164/2023 di data 9/11/2023, dichiara la nullità del capo 3) della predetta sentenza nella parte in cui ha statuito sulla prescrizione dei contributi in vio-
Pag.9 lazione del giudicato interno costituito dalla sentenza non definitiva n.90/2022 del
14/7/2022; in parziale riforma del capo 2) della sentenza definitiva, condanna
[...]
Provincia di e Controparte_1 CP_1 [...]
in solido fra loro, a pagare a anche la rivalutazione Controparte_2 Parte_1
monetaria secondo gli indici ISTAT, fermo il resto;
in parziale riforma del capo 4)
della sentenza definitiva, condanna Controparte_1
e a rimborsare a
[...] Controparte_2 Pt_1
nche il costo della consulenza contabile di parte, che liquida in complessivi
[...]
Euro 2.200,00 oltre accessori di legge, fermo il resto;
condanna Parte_4
[... Contr e delle piccole e medie imprese della , Controparte_1 CP_2
[... e , in solido fra loro, a rifondere all'appellante i tre quarti delle spese di lite CP_3
del grado, liquidate nella quota in Euro 7.500,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge, e compensa il residuo quarto;
dispone che nei rapporti interni l'onere delle spese di lite, come sopra quantificate, sia ripartito nella misura di un terzo a carico dell' e per il resto a carico delle altre parti appel- CP_3
late.
Trieste, 12/12/2024.
Il Giudice Estensore
Il Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.10