TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/10/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Angelo Scarpati in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Anno 2013 – Validità giuridica – Ricostruzione carriera –Posizioni stipendiali –
Differenze retributive.”, e vertente
TRA
(cod. fisc. , rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al Parte_1 C.F._1 presente atto – dall'avv. Guido Marone
RICORRENTE
E
- -(C.F. Controparte_1 Controparte_2
) , rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis P.IVA_1 Controparte_3
c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente, dal Dirigente p.t. Dott. CP_4
(cf:(cf: , dal Dott. (CF: ), elettivamente domiciliati C.F._2 Controparte_5 C.F._3 ai fini del presente giudizio presso l'Ufficio X -Ambito Territoriale di Salerno- Ufficio legale e del contenzioso, via Monticelli-loc Fuorni
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano all'udienza del 20/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/01/2025, la ricorrente conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale il in persona del ministro p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti CP_6 conclusioni: a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il
[...]
ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera della ricorrente Controparte_1 che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia
1 stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2017/2018; d) conseguentemente, condannare del
[...]
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione Controparte_1 dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone.”
Instauratosi il contradittorio, si costituiva in giudizio il , Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le pretese avversarie e chiedendone l'integrale rigetto;
in via preliminare, il eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, in CP_1 ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio, con collocamento in quiescenza, della ricorrente a far data dal 1.9.2019.
L'eccezione sollevata dal è fondata e va accolta, in ragione di quanto di seguito precisato. CP_1
L'oggetto della domanda, infatti, riguarda, a ben vedere, un beneficio rilevante anche al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico, non essendo più in vigore, dal 1.9.2019, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica.
Di conseguenza, trattandosi di pensione spettante a un dipendente pubblico, tale domanda è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, la quale ha giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (in termini v. Cass. Sez. Un. n. 26935/14 e Cass. Sez. Un. n. 21490/10; Cass. Sez. Un. n. 19614/09). Del resto, come è stato più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione della Corte dei Conti sulle pensioni è giurisdizione di merito e, per l'accertamento e la valutazione dei fatti, essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario (Cass. Sez. Un. 11-2-1993 n. 5329, Cass. Sez. Un. 6-5- 1993 n. 10297 e Cass. r.g. 402/25 Sez. Un. 9-1-2008 n. 171), e di conseguenza può accertare i fatti con la stessa pienezza del giudice ordinario (cfr. Cass. n. 18573/16).
Va, pertanto, dichiarata la carenza di giurisdizione in favore della Corte dei Conti.
Le spese processuali sono interamente compensate per la pronuncia in rito.
P. Q. M.
1) Dichiara la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti;
2) Fissa in gg. 60 dal deposito della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 20.10.2025 Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Angelo Scarpati in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Anno 2013 – Validità giuridica – Ricostruzione carriera –Posizioni stipendiali –
Differenze retributive.”, e vertente
TRA
(cod. fisc. , rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al Parte_1 C.F._1 presente atto – dall'avv. Guido Marone
RICORRENTE
E
- -(C.F. Controparte_1 Controparte_2
) , rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis P.IVA_1 Controparte_3
c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente, dal Dirigente p.t. Dott. CP_4
(cf:(cf: , dal Dott. (CF: ), elettivamente domiciliati C.F._2 Controparte_5 C.F._3 ai fini del presente giudizio presso l'Ufficio X -Ambito Territoriale di Salerno- Ufficio legale e del contenzioso, via Monticelli-loc Fuorni
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano all'udienza del 20/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/01/2025, la ricorrente conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale il in persona del ministro p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti CP_6 conclusioni: a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il
[...]
ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera della ricorrente Controparte_1 che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia
1 stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2017/2018; d) conseguentemente, condannare del
[...]
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione Controparte_1 dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone.”
Instauratosi il contradittorio, si costituiva in giudizio il , Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le pretese avversarie e chiedendone l'integrale rigetto;
in via preliminare, il eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, in CP_1 ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio, con collocamento in quiescenza, della ricorrente a far data dal 1.9.2019.
L'eccezione sollevata dal è fondata e va accolta, in ragione di quanto di seguito precisato. CP_1
L'oggetto della domanda, infatti, riguarda, a ben vedere, un beneficio rilevante anche al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico, non essendo più in vigore, dal 1.9.2019, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica.
Di conseguenza, trattandosi di pensione spettante a un dipendente pubblico, tale domanda è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, la quale ha giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (in termini v. Cass. Sez. Un. n. 26935/14 e Cass. Sez. Un. n. 21490/10; Cass. Sez. Un. n. 19614/09). Del resto, come è stato più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione della Corte dei Conti sulle pensioni è giurisdizione di merito e, per l'accertamento e la valutazione dei fatti, essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario (Cass. Sez. Un. 11-2-1993 n. 5329, Cass. Sez. Un. 6-5- 1993 n. 10297 e Cass. r.g. 402/25 Sez. Un. 9-1-2008 n. 171), e di conseguenza può accertare i fatti con la stessa pienezza del giudice ordinario (cfr. Cass. n. 18573/16).
Va, pertanto, dichiarata la carenza di giurisdizione in favore della Corte dei Conti.
Le spese processuali sono interamente compensate per la pronuncia in rito.
P. Q. M.
1) Dichiara la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti;
2) Fissa in gg. 60 dal deposito della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 20.10.2025 Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
2