Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01885/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05999/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5999 del 2025, proposto da
JJ LM, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli – Sportello Unico per l’Immigrazione, sulla richiesta di primo ingresso e contestuale sottoscrizione del contratto di soggiorno tra le parti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. CO PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente è entrato in Italia a seguito di nulla osta alla assunzione; tale ultimo atto veniva poi revocato, con provvedimento gravato in sede giurisdizionale e annullato da questo TAR, con sentenza n. 5337/25.
Il ricorrente, unitamente al datore di lavoro, si recava presso gli uffici della Prefettura al fine della sottoscrizione del contratto di soggiorno in data 23 settembre 2025; ivi venivano rappresentate dalla Amministrazione circostanze impedienti la definizione della fattispecie procedimentale.
Seguiva la presentazione di deduzioni da parte del ricorrente, ma non anche la conclusione del procedimento. Stante il silente contegno serbato dalla Amministrazione il ricorrente insorgeva avanti questo TAR con la domanda in esame.
Si costituiva la intimata Amministrazione rimarcando, tra l’altro, di avere provveduto, con atto del 16 gennaio 2026, a concludere il procedimento con atto di reiezione.
Orbene, la emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), determina in ogni caso il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia, I, 25 luglio 2018, n. 1817).
E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’ agere dei pubblici poteri.
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638) imponendosi, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le peculiarità della controversia impongono, nondimeno, la compensazione inter partes delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
SA ER, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CO PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO PA | SA ER |
IL SEGRETARIO