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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2095/2021 promossa da:
(C.F. ) con l'Avvocato GIRAUDI ANTONELLA e DI Parte_1 C.F._1 BATTISTA MARIA SARA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ) con l'Avvocato VERTAGLIA MANUELA, Controparte_1 P.IVA_1
( ) VIA SANTA CHIARA 14 47921 RIMINI;
Controparte_2 C.F._2 con domicilio eletto in VIA SANTA CHIARA 14 47921 RIMINI
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, all'Udienza del 23 ottobre 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8/10/2021, ha introdotto il giudizio di Parte_1
revocazione della Sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 2558 del 7/10/2021;
A fondamento della domanda deduceva la sussistenza dei requisiti dell'errore di fatto ex art. 395
comma 1 nr. 4 c.p.c..
pagina 1 di 3 Affermava sul punto che erroneamente la Corte di Appello avrebbe ritenuto eseguita la notifica in territorio spagnolo, sull'erroneo presupposto che l'invio di una mera raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico chiuso e non identificabile nonché in assenza della relazione di notificazione che attesti la corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia spedita, rappresentasse una corretta esecuzione della predetta formalità.
Si costituiva affermando l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di Controparte_1
revocazione.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'Udienza sopra indicata.
In data 12/1/2024 le parti depositavano istanza congiunta con la quale si davano reciproco atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che quanto dedotto e prodotto dalle parti alla data del 12/1/2024 debba essere esaminato in relazione alla fattispecie della cessazione della materia del contendere.
Come noto (Cass. 1089/03) la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso.
Considerato che nel caso di specie non si può ravvisare nella richiamata dichiarazione un'ipotesi riconducibile al paradigma di cui all'art. 306 c.p.c. si può affermare che la menzionata produzione possa invero integrare la predetta fattispecie di matrice pretoria.
Sempre secondo la costruzione di tale fattispecie operata in sede di legittimità (Cass. 21757/21) la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del pagina 2 di 3 sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, la dichiarazione dei difensori delle parti – muniti di procura che consente loro di disporre del diritto azionato in giudizio – specifica l'intesa delle stesse sulla compensazione delle spese di lite, di talchè possono ritenersi soddisfatti i presupposti che consentono di dichiarare l'estinzione del giudizio in ragione dell'affermata carenza di interesse alla decisione e dunque della cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del presente giudizio.
Spese compensate.
Il Presidente dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
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