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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/11/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, G.O.P. dott.ssa Ivana Bonfiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5242/2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 3 novembre 2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, senza assegnazione di termini, promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo Studio legale dell'Avv. Antonio Bongiorno che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti. attrice/opponente contro quale cessionaria di tutte le attività ed i Controparte_1 rapporti giuridici della succursale italiana di , Controparte_2
C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Vittorio Camilleri del foro di Catania presso il cui studio è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti in atti.
Convenuta/ Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 3.12.2020, ha proposto Parte_1 opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 1170/2020 emesso dal Tribunale di Messina con cui veniva ingiunta su ricorso promosso dalla al pagamento Controparte_1 della somma di € 17.892,98, oltre interessi di mora convenzionali ex artt. 4 e 8 delle Condizioni generali di contratto dalle singole scadenze al saldo e spese del procedimento. Questi i motivi di opposizione:
1- Invalidità – Illegittimità - Caducazione del D.I. opposto- per le eccezioni appresso dedotte agli infra sub-capi a) e b).
2- Improcedibilità ed inammissibilità dell'azione ed inammissibilità della domanda monitoria ex art. 633 e seguenti C.P.C. a) per carenza di notificazione della intervenuta cessione sinallagmatica;
b) per carenza dei presupposti oggettivi e delle condizioni di fatto e di legge.
3- Infondatezza della domanda monitoria.
Chiedeva, pertanto:
I- In via pregiudiziale, ritenere e dichiarare nullo invalido ed illegittimo aut inefficace il
Decreto Ingiuntivo recante il D.I. opposto n. 1170/2020 REG.D.I. emesso dal Tribunale di
Messina nel procedimento monitorio n. 3042/2020 Reg. Gen., per tutte le ragioni spiegate in narrativa del presente atto di opposizione;
II- Senza recesso, ritenere e dichiarare invalido, illegittimo, inefficace, erroneo ed iniquo il
Decreto Ingiuntivo recante il D.I. opposto n. 1170/2020 REG.D.I. emesso dal Tribunale di
Messina nel procedimento monitorio n. 3042/2020 Reg. Gen. e, così, annullarlo e/o caducarlo, dichiarando inesistente il credito attoreo ed estinta in parte qua la somma asserita;
giusto quanto opposto infra premesse e narrativa della presente;
III- ammettere i mezzi istruttori utili e conducenti, tra cui l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, ed in caso di esito anche parzialmente negativo la prova per testi sulle circostanze del capitolato medesimo di cui in narrativa ai punti 1,2,3 precedute dalla locuzione “ vero o no”; oltre i mezzi istruttori indicandi ex art. 183 comma
VI nn. 1,2,3 del Codice di Procedura Civile.
IV- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di risposta depositata in data 30 aprile 2021 si è costituita in giudizio la
[...] eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione a Controparte_1 decreto ingiuntivo per decorrenza del termine di cui all'art. 641 c.p.c. in subordine contestava che il decreto ingiuntivo sia stato notificato oltre il c.d. “termine di rito”. In ordine all'eccezione di adempimento precisava che l'inadempimento attiene al mancato pagamento delle rate successive alla decima in quanto ella ha corrisposto solamente le prime 10 rate del finanziamento (cfr. allegato 7 del fascicolo monitorio) e solo successivamente alla decadenza del beneficio del termine parte odierna opposta ha richiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento a suo favore.
Contestava, infine, la fondatezza della carenza di notificazione della cessione e del collegamento negoziale, del divieto del patto commissorio e anatocismo. Rilevava, infine, di aver provato e documentato l'effettiva esistenza del contratto di finanziamento già nel procedimento monitorio.
Chiedeva, pertanto:
1. in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della opposizione a decreto ingiuntivo per decorrenza del termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c.;
2. sempre in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648, 1° comma c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di facile e pronta soluzione;
3. in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate dall'opponente poiché totalmente infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, dichiararne l'integrale rigetto;
4. per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 1170/2020 del 02.09.2020, reso dall'Ill.mo Giudice designato Dott. Corrado Bonanzinga dell'On.le Tribunale Civile di Messina
a conclusione del procedimento monitorio n. 3042/2020 R.G.;
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione.
La causa, dopo alcuni rinvii per trattative di bonario componimento, con ordinanza emessa fuori udienza, in data 24 ottobre 2022, il Giudice al tempo designato, ritenuto, in via preliminare, opportuno decidere la causa sulla eccezione sollevata da parte opposta, di inammissibilità della proposta opposizione, avente carattere pregiudiziale, rinviava all'udienza del 3 maggio 2023 invitando le parti a precisare le conclusioni. Indi, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, la causa veniva assegnata all'odierno Giudice
e all'udienza del 3 novembre 2025, convertita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. trattenuta per la decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va esaminata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione.
A questo proposito, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al dies a quo, ossia alla data di notificazione del decreto, che al dies ad quem, ossia alla data della relativa opposizione (cfr. Cass. civile, sez. I, 24 novembre 2011, n. 24858).
Ciò premesso, l'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento.
L'opposizione avanzata da al provvedimento monitorio va ritenuta Parte_1 inammissibile perché tardiva, in quanto successiva alla scadenza del termine di giorni 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, da ritenere perentorio alla stregua delle disposizioni di cui agli artt. 641,645 c.p.c. (v. Cass., n. 8334/03; Cass., n. 15763/06).
L'atto di citazione in opposizione infatti è stato notificato con posta elettronica certificata in data 3 dicembre 2020 e, dunque, tardivamente, giacchè il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 19 ottobre 2020 tramite posta con raccomandata a.r.
Pertanto, l'opposizione proposta da parte attrice-opponente deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
La tardività dell'opposizione e la conseguente declaratoria di inammissibilità assorbono ovviamente tutte le altre domande ed eccezioni.
A questo riguardo va comunque rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della mediazione poiché tardivamente sollevata oltre la prima udienza. In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte attrice-opponente deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta-opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5242/2020 R.G. così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in quanto tardiva e Parte_1 per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1170/2020 (R.G. n. 3042/2020) emesso dal
Tribunale di Messina in data 2 settembre 2020.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto opposto, che liquida in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge. Così deciso in Messina il 3 novembre 2025
La G.O.P.
Dott.ssa Ivana Bonfiglio