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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9620 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 6996/2021 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc. e , nata Parte_2 C.F._2 Parte_3
a Napoli il 26.02.1973 Cid. Fisc. tutti elett.te dom.ti in Napoli alla via Aquileia C.F._3
n. 49 presso lo studio dell'Avv. Luisa Rotondo dalla quale sono rapp.ti e difesi per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTORI -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., nonchè Controparte_1
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., entrambi rapp.ti e difesi dall'Avv.
[...]
Vinca NN SA dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici domiciliano ex lege alla via Diaz n.11, come in atti - CONVENUTI -
Conclusioni: come da verbale del 01.07.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, dichiarandosi proprietari del locale laboratorio in Napoli alla via Sant'Agostino alla Zecca n. 31, posto sotto le scale d'ingresso della Chiesa di Sant'Agostino alla Zecca che, a loro dire, versava da anni in cattive condizioni manutentive, chiedevano accertarsi i danni causati al loro immobile dalle costanti infiltrazioni provenienti dallo spazio di accesso alla Chiesa e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti quantificati nella somma di € 6.300,00, come accertato dalla perizia asseverata a firma del'Ing. ritualmente prodotta agli atti, o di quella Persona_1 maggiore somma accertata in corso di causa, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti i quali, preliminarmente, eccepivano la improcedibilità della domanda per la mancata proposizione della negoziazione assistita, contestandola, nel merito, in quanto assolutamente infondata sia in punto di fatto che di diritto, instando per il rigetto. Veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale, con provvedimento emesso fuori udienza, questo giudice formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc alla quale, tuttavia, nessuna delle parti aderiva. Precisate, quindi, le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusioni.
In ordine alla preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per mancata proposizione della negoziazione assistita, va osservato che essa deve ritenersi rinunciata per non essere stata riproposta né in sede di conclusioni né in sede di comparsa conclusionale. In ogni caso, va osservato che essa è da ritenersi infondata trattandosi, nella specie, di domanda risarcitoria e non di pagamento per la quale sola e con il limite di cui comma 1 dell'art. 3 del D. L. 132/2014 vige l'obbligatorietà ai fini della procedibilità della medesima.
Sempre in via preliminare va osservato che non v'è contestazione in ordine alla legittimazione delle parti in causa.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
I fatti così come lamentati dagli attori hanno trovato conferma nell'espletata consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni questo giudice ritiene di condividere avendo l'ausiliario, con argomentazioni tecniche convincenti e non contraddette, accertato che “Le cause dei danni nell'immobile attoreo sono di seguito riepilogate: - i danni al solaio di copertura riguardanti le infiltrazioni e la conseguente l'ossidazione delle putrelle sono dovuti alla carenza di tenuta della guaina di impermeabilizzazione del soprastante calpestio del sagrato della Chiesa, mentre lo sfondellamento della pignatta è compatibile sia con l'ossidazione delle putrelle che con un localizzato carico superiore (fattori che possono aver agito anche in concausa); - il distacco in corrispondenza della sezione in chiave del portale d'ingresso in piperno non è riferibile all'utilizzo dell'area pertinenziale della Chiesa nel corso dei lavori di restauro.” pervenendo all'elencazione delle “… opere a farsi per la messa in pristino dell'interno dell'immobile di parte ricorrente (spicconatura e pulizia superficiale dell'intonaco, pulizia accurata delle putrelle, verifica della sezione delle stesse dopo la pulizia e conseguente valutazione della loro capacità portante;
trattamento delle putrelle con prodotto passivante;
revisione dell'impianto elettrico;
apposizione di rete leggera bidirezionale e strutturale;
malta strutturale tixotropica fibrorinforzata;
rifacimento dell'intonaco, preparazione del fondo e tinteggiatura)” per un costo quantificato in “… € 3.100,00 IVA esclusa.”.
Conseguentemente, previo riconoscimento della esclusiva responsabilità dei convenuti per i danni subiti dall'immobile di proprietà attorea, vanno essi condannati in solido al pagamento in loro favore della indicata somma di € 3.100,00 sulla quale saranno dovuti i soli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo essendo stati determinati all'attualità.
Le spese, ivi comprese quelle per la svolta ctu, già liquidate in corso causa con separato provvedimento, seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento, come da dispositivo.
Parte attrice ha richiesto anche il pagamento di quanto corrisposto all'Ing. per la consulenza Per_1 di parte prodotta in giudizio a sostegno della propria domanda, e di cui alla fattura n. 4/2023 prodotta agli atti.
E' ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale volto al riconoscimento a carico del soccombente delle spese di CTP sopportate dalla controparte vittoriosa, sulla considerazione che esse sono da considerarsi spese processuali necessarie. Tuttavia, l'accoglimento della relativa domanda di rimborso soggiace, sia alla dimostrazione dell'effettività della spesa sostenuta o che quantomeno sia stata assunta l'obbligazione al pagamento, sia alla valutazione del giudicante che può escluderla se ritenuta eccessiva o non necessaria ai sensi dell'art. 92, comma 1, cpc.
In proposito le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che “… le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ….” (Cass. Civ. Sez. Unite 16990/2017), principio richiamato e ribadito dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 26729 del 15.10.2024.
Nel caso di specie, gli attori hanno prodotto la fattura rilasciata dal proprio consulente di parte per l'attività dallo stesso svolta a loro favore, sia per la redazione della perizia posta a base della domanda giudiziale, sia per le osservazioni svolte in sede di consulenza tecnica d'ufficio, per un importo di € 522,00, importo che si reputa congruo ed al cui, rimborso in loro favore, pertanto, i convenuti vanno condannati al pagamento.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Previa dichiarazione di esclusiva responsabilità dei convenuti nella produzione dei danni subiti dall'immobile di proprietà attorea, accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., e la Controparte_4
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_2 in solido tra loro, ed in favore di , e , della somma Parte_1 Parte_2 Parte_3 di 3.100,00, a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
2) Condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_4 la , in persona del legale rapp.te p.t.,, in solido Controparte_2 tra loro, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 760,00 (di cui € 522,00 per CTP come in motivazione) per spese ed € 1.800,00 per competenze professionali, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Luisa Rotondo per dichiarata anticipazione.
3) Pone definitivamente a carico dei soccombenti, in solido tra loro, le spese della svolta CTU già liquidate in corso di causa con separato provvedimento.
Così deciso in Napoli il 24.10.2025
Il Giudice On. di Pace
Il Dott. Giovanni Giordano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 6996/2021 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc. e , nata Parte_2 C.F._2 Parte_3
a Napoli il 26.02.1973 Cid. Fisc. tutti elett.te dom.ti in Napoli alla via Aquileia C.F._3
n. 49 presso lo studio dell'Avv. Luisa Rotondo dalla quale sono rapp.ti e difesi per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTORI -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., nonchè Controparte_1
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., entrambi rapp.ti e difesi dall'Avv.
[...]
Vinca NN SA dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici domiciliano ex lege alla via Diaz n.11, come in atti - CONVENUTI -
Conclusioni: come da verbale del 01.07.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, dichiarandosi proprietari del locale laboratorio in Napoli alla via Sant'Agostino alla Zecca n. 31, posto sotto le scale d'ingresso della Chiesa di Sant'Agostino alla Zecca che, a loro dire, versava da anni in cattive condizioni manutentive, chiedevano accertarsi i danni causati al loro immobile dalle costanti infiltrazioni provenienti dallo spazio di accesso alla Chiesa e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti quantificati nella somma di € 6.300,00, come accertato dalla perizia asseverata a firma del'Ing. ritualmente prodotta agli atti, o di quella Persona_1 maggiore somma accertata in corso di causa, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti i quali, preliminarmente, eccepivano la improcedibilità della domanda per la mancata proposizione della negoziazione assistita, contestandola, nel merito, in quanto assolutamente infondata sia in punto di fatto che di diritto, instando per il rigetto. Veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale, con provvedimento emesso fuori udienza, questo giudice formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc alla quale, tuttavia, nessuna delle parti aderiva. Precisate, quindi, le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusioni.
In ordine alla preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per mancata proposizione della negoziazione assistita, va osservato che essa deve ritenersi rinunciata per non essere stata riproposta né in sede di conclusioni né in sede di comparsa conclusionale. In ogni caso, va osservato che essa è da ritenersi infondata trattandosi, nella specie, di domanda risarcitoria e non di pagamento per la quale sola e con il limite di cui comma 1 dell'art. 3 del D. L. 132/2014 vige l'obbligatorietà ai fini della procedibilità della medesima.
Sempre in via preliminare va osservato che non v'è contestazione in ordine alla legittimazione delle parti in causa.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
I fatti così come lamentati dagli attori hanno trovato conferma nell'espletata consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni questo giudice ritiene di condividere avendo l'ausiliario, con argomentazioni tecniche convincenti e non contraddette, accertato che “Le cause dei danni nell'immobile attoreo sono di seguito riepilogate: - i danni al solaio di copertura riguardanti le infiltrazioni e la conseguente l'ossidazione delle putrelle sono dovuti alla carenza di tenuta della guaina di impermeabilizzazione del soprastante calpestio del sagrato della Chiesa, mentre lo sfondellamento della pignatta è compatibile sia con l'ossidazione delle putrelle che con un localizzato carico superiore (fattori che possono aver agito anche in concausa); - il distacco in corrispondenza della sezione in chiave del portale d'ingresso in piperno non è riferibile all'utilizzo dell'area pertinenziale della Chiesa nel corso dei lavori di restauro.” pervenendo all'elencazione delle “… opere a farsi per la messa in pristino dell'interno dell'immobile di parte ricorrente (spicconatura e pulizia superficiale dell'intonaco, pulizia accurata delle putrelle, verifica della sezione delle stesse dopo la pulizia e conseguente valutazione della loro capacità portante;
trattamento delle putrelle con prodotto passivante;
revisione dell'impianto elettrico;
apposizione di rete leggera bidirezionale e strutturale;
malta strutturale tixotropica fibrorinforzata;
rifacimento dell'intonaco, preparazione del fondo e tinteggiatura)” per un costo quantificato in “… € 3.100,00 IVA esclusa.”.
Conseguentemente, previo riconoscimento della esclusiva responsabilità dei convenuti per i danni subiti dall'immobile di proprietà attorea, vanno essi condannati in solido al pagamento in loro favore della indicata somma di € 3.100,00 sulla quale saranno dovuti i soli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo essendo stati determinati all'attualità.
Le spese, ivi comprese quelle per la svolta ctu, già liquidate in corso causa con separato provvedimento, seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento, come da dispositivo.
Parte attrice ha richiesto anche il pagamento di quanto corrisposto all'Ing. per la consulenza Per_1 di parte prodotta in giudizio a sostegno della propria domanda, e di cui alla fattura n. 4/2023 prodotta agli atti.
E' ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale volto al riconoscimento a carico del soccombente delle spese di CTP sopportate dalla controparte vittoriosa, sulla considerazione che esse sono da considerarsi spese processuali necessarie. Tuttavia, l'accoglimento della relativa domanda di rimborso soggiace, sia alla dimostrazione dell'effettività della spesa sostenuta o che quantomeno sia stata assunta l'obbligazione al pagamento, sia alla valutazione del giudicante che può escluderla se ritenuta eccessiva o non necessaria ai sensi dell'art. 92, comma 1, cpc.
In proposito le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che “… le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ….” (Cass. Civ. Sez. Unite 16990/2017), principio richiamato e ribadito dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 26729 del 15.10.2024.
Nel caso di specie, gli attori hanno prodotto la fattura rilasciata dal proprio consulente di parte per l'attività dallo stesso svolta a loro favore, sia per la redazione della perizia posta a base della domanda giudiziale, sia per le osservazioni svolte in sede di consulenza tecnica d'ufficio, per un importo di € 522,00, importo che si reputa congruo ed al cui, rimborso in loro favore, pertanto, i convenuti vanno condannati al pagamento.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Previa dichiarazione di esclusiva responsabilità dei convenuti nella produzione dei danni subiti dall'immobile di proprietà attorea, accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., e la Controparte_4
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_2 in solido tra loro, ed in favore di , e , della somma Parte_1 Parte_2 Parte_3 di 3.100,00, a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
2) Condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_4 la , in persona del legale rapp.te p.t.,, in solido Controparte_2 tra loro, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 760,00 (di cui € 522,00 per CTP come in motivazione) per spese ed € 1.800,00 per competenze professionali, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Luisa Rotondo per dichiarata anticipazione.
3) Pone definitivamente a carico dei soccombenti, in solido tra loro, le spese della svolta CTU già liquidate in corso di causa con separato provvedimento.
Così deciso in Napoli il 24.10.2025
Il Giudice On. di Pace
Il Dott. Giovanni Giordano