Decreto cautelare 13 giugno 2024
Ordinanza cautelare 12 luglio 2024
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00235/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00884/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 884 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Rigucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Arezzo, Questura di Arezzo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, dal Prefetto di Arezzo – Dirigente Reggente e notificato in data -OMISSIS-, con la quale disponeva l’immediato ritiro delle armi, munizioni e altre materie esplodenti
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto e del Decreto – prot. -OMISSIS-– Div. PASI- per la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia emesso della Questura di Arezzo in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni resistenti, all’adozione delle più idonee misure volte a garantire il ripristino dello stato di fatto e di diritto preesistente all’adozione del Decreto n. -OMISSIS- – In particolare revocare e annullare il suddetto DECRETO con il quale, al Sig. -OMISSIS- viene inflitto il DIVIETO di detenzioni di armi, munizioni e altro materiale esplodente possedute a qualsiasi titolo, con INGIUNIZIONE al medesimo di vendere o affidare in custodia le armi regolarmente denunciate a persona non convivente entro il termine di centocinquanta giorni dalla notifica del presente decreto, ammonendolo che scaduto tale termine, le armi le munizioni e le materie esplodenti – confiscate in virtù del presente provvedimento ex art 6 c. 5 L.152/1975- saranno versate al competente CERIMANT.
E del Decreto – prot. -OMISSIS-– Div. PASI con la quale la Questura di Arezzo revocava la licenza di porto di armi;
con risarcimento dei danni causati al ricorrente dell’illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Arezzo e di Questura di Arezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. LU OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 25 novembre 2025, parte ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso sottoscritto per accettazione, anche per quello che riguarda la compensazione delle spese di giudizio, dal patrocinio delle Amministrazioni resistenti.
Non rimane quindi altro al Collegio che dare atto della rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente e dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, 2° comma del c.p.a.; in considerazione dell’espressa adesione delle Amministrazioni costituite, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente in data 25 novembre 2025 e dichiara pertanto l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
LU OL, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU OL | AR IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.