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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1156/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto e risarcimento danni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Rossi, come da Parte_1 procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. , come Controparte_1 da procura in atti;
CONVENUTA
, con sede in Mercato San Severino, Via II Demanio 1, CP_2
Fraz. Piazza del Galdo
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.04.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.12.2017 la esponeva di essere un'impresa di costruzioni operante su tutto il Parte_1 territorio nazionale, prevalentemente nel settore pubblico e che operare nel settore pubblico delle costruzioni, come da normativa europea ed italiana (D.
Lgs. 163/2006) è necessario che l'impresa riceva un'attestazione (SOA) da un organismo a tanto deputato dalla legge. In particolare, l'attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d'asta superiore a euro 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell'impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di contratti pubblici di lavori. Aggiungeva che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 per il rilascio dell'attestazione SOA, nelle classifiche superiori alla seconda, è necessario il possesso della certificazione ISO 9001:2008, obbligatoria per le imprese che partecipano ad appalti pubblici di importo superiore a euro
500.000,00. Come da normativa OOPP, la esponeva di aver Pt_1 incrementato le proprie classificazioni SOA, sino a raggiungere classifiche tali che le consentono di partecipare, ed eventualmente conseguire, commesse pubbliche per svariati milioni di euro. Sin dal marzo 2013 la aveva Pt_1 utilizzato quale impresa certificatrice del possesso dei requisiti ISO la Astraia
Certification s.r.o. e a sua volta utilizzava quale sua mandataria la CP_1
operante in Italia. Il veniva concluso con in data Controparte_2 CP_1
14.03.2013 il contratto n. ZM/118-13 del 14.03.2013 di durata triennale, prevedendo, tra le altre clausole, l'obbligo da parte di di curare ed CP_1 effettuare i controlli annuali in tempo utile per confermare il possesso della certificazione nel triennio. L'attrice deduceva, pertanto, che le verifiche ispettive annuali si sarebbero dovute effettuare nel marzo 2014 e nel marzo
2015, nel rispetto del contratto, per cui essa , nei tempi previsti, aveva Pt_1 contattato la società partner ed aveva effettuato regolarmente le CP_2 verifiche ispettive, dette Audit di sorveglianza n. 1 nel 2014 e n. 2 nel 2015, per rinnovare ogni anno del triennio 2013/2016 la propria certificazione.
Prima dello spirare del contratto innanzi menzionato, aveva Pt_1 sottoscritto un nuovo contratto in data 18.01.2016 con CP_2 mandataria di , avente ad oggetto le medesime prestazioni di cui al CP_1 contratto del 2013, ma con validità per il successivo triennio 2016/2019.
Come si desumeva da pec del14 – 17/10/2016, era la medesima CP_1
a dover svolgere le attività di verifica periodica circa la permanenza CP_2 in capo alla dei requisiti per il possesso della ISO, quale mandataria, Pt_1 espressamente incaricata, da . Inizialmente il rapporto contrattuale CP_1 veniva svolto, senza apparenti problematiche: , tramite la propria CP_1 mandataria provvedeva all'effettuazione delle visite periodiche CP_2 annuali e all'esito delle stesse la mandante emetteva in favore di CP_1
la certificazione ISO. Tale, apparente, normalità, veniva tuttavia Pt_1 profondamente scossa dagli avvenimenti dell'8.04.2016, quando , nel Pt_1 corso di una visita ispettiva da parte di CR - Ente preposto dall'ordinamento italiano al controllo dell'operato delle imprese accreditatrici quali, appunto, - veniva a conoscenza dell'esistenza del rapporto di CP_1 audit di sorveglianza n. 2 del 24.11.2015 per l'anno 2015, relativo alla posizione , che a quanto pare sarebbe stato trasmesso ad da Pt_1 CP_1
, nonché dell'esistenza del rapporto di audit del 15 – 18 – CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 19.03.2015 sottoscritto dal corrispondente , sig. CP_2 Parte_2
circostanze riportate nel corpo del verbale di ispezione
[...] dell'CR in data 8.04.2016. Aggiungeva che i macroscopici inadempimenti di e erano stati poi plasticamente confessati
CP_1 CP_2 dalla medesima con la pec innanzi citata dei 14 – 17.10.2016, con la
CP_1 quale era stata trasmessa una richiesta di di spostamento della data Pt_1 della visita di sorveglianza per l'anno 2015 - mai dalla stessa formulata e sottoscritta - peraltro su apparente carta intestata . A seguito di tali Pt_1 fatti la aveva richiesto ad la consegna di tutta la Pt_1 CP_1 documentazione amministrativa in suo possesso relativa alla posizione di essa attrice, ma non aveva riscontrato la suddetta richiesta. Allarmata da
CP_1 quanto aveva appreso ed in assenza di informazioni tanto da parte di
CP_1 che da parte di , l'attrice si premuniva di verificare lo stato della CP_2 propria certificazione sia sul sito di CR (Ente Ministeriale) che su quello di e veniva a scoprire in data 06.04.2016 che relativamente al
CP_1 certificato QMS – 1606 – 2013, CR aveva apposto una nota (in rosso) che rimandava al sito di relativamente alla regolarità o meno del
CP_1 certificato. In pari data, tuttavia, sul sito di , il predetto certificato
CP_1 risultava regolare. Nel mese di settembre IN veniva, infine, in possesso del documento attestante l'avvenuta sospensione di , per sei mesi, da
CP_1 parte dell'Organismo controllore, CR. Quindi, come innanzi riferito, in data 14 – 17/10/2016 IN aveva ricevuto una nota pec di la quale,
CP_1 peraltro, allegava un documento (ordinanza del 23.06.2015), indirizzato ad essa, con il quale sosteneva di aver sospeso la validità dell'efficacia
CP_1 del Certificato QMS – 1606 – 2013 emesso in favore di . Allegava che Pt_1 tale ordinanza non era mai stata notificata o recapitata a ed appariva Pt_1 unicamente strumentale agli interessi di di difendere la propria
CP_1 posizione. Di fatto, invece, dalla visura estratta dal sito di in data
CP_1
06.04.2016 la certificazione risultava valida. aveva sostenuto a CP_1 giustificazione che nel mese di giugno 2015 aveva sospeso l'efficacia della certificazione emessa in favore di , per non aver effettuato la verifica Pt_1 di sorveglianza;
circostanza della quale era totalmente all'oscuro, non Pt_1 avendo ricevuto alcuna comunicazione da ed avendo regolarmente CP_1 effettuato l'audit a marzo 2015 con . Infine, a seguito della verifica CP_2 ispettiva da parte di CR presso , avvenuta in data 08.04.2016 e di Pt_1 tutto ciò che era emerso riguardo il certificato la in NumeroDiCa_1 Pt_1 data 24.05.2016 aveva appreso, attraverso una consultazione del sito della
, che il certificato QMS-3192-2016, emesso in data 24.03.2016, era CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 stato ritirato dalla stessa società di certificazione. La , però, avendo Pt_1 ormai preso atto della scarsa affidabilità della società , aveva già CP_1 provveduto a certificarsi con altra società. Per tali motivi la conveniva Pt_1 in giudizio l' e la chiedendo al giudice di dichiarare la CP_1 CP_2 responsabilità ex art. 1218 cc in capo ad e/o , sua CP_1 CP_2 mandataria, relativamente al contratto ZM/117-13 del 14.03.2013 e comunque per le attività conseguenti dal contratto 2013; di dichiarare risolto il contratto 18.01.2016 avente ad oggetto le medesime Parte_3 prestazioni di cui al contratto del 2013, ma con validità per il successivo triennio 2016/2019 per l'avvenuta interruzione del rapporto mandante/mandatario tra ed in ogni caso per i gravi Parte_4 inadempimenti di entrambe le convenute agli obblighi contrattuali discendenti dal contratto 2013; di condannare e/o , sua mandataria, al CP_1 CP_2 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in relazione alla condotta delle convenute, che, salvo diversa quantificazione in corso di causa quantificava in euro 10.000,00.
Costituitasi in giudizio, la deduceva di non aver Controparte_3 commesso alcuna violazione dei propri obblighi da cui potesse essere conseguito danno alla società e che l'attrice, sulla base delle Parte_1 offerte inoltrate direttamente dalla aveva stipulato il contratto CP_2 direttamente il rapporto con la medesima . Allegava che il contratto CP_2 stipulato tra e era invece riferibile solo alle condizioni di CP_1 Parte_1 accreditamento di quest'ultima per accedere alla procedura di certificazione e che la sola si era obbligata ad effettuare le verifiche periodiche e CP_2 quindi alla gestione del processo certificatorio, convenendo direttamente con la il compenso per la prestazione convenuta e ricevendo la Pt_1 CP_2
i pagamenti della per i servizi prestati. Contestava specificamente le
Pt_1 affermazione dell'attrice circa i pagamenti eseguiti in favore di in CP_1 quanto nessuna somma è stata mai corrisposta da ad , né
Pt_1 CP_1 quest'ultima aveva mai emesso alcuna fattura fiscale a . Allegava che
Pt_1 per quanto concerneva l'annotazione sul certificato QMS – 1606 – 2013 questa era avvenuta ad opera della stessa CR e non certo da , in CP_1 quanto alla data del 6.4.2016 il certificato num. QMS – 1606 – 2013 risultava già invalidato. Precisava che la validità della certificazione era terminata nel mese di Marzo 2016, ai sensi del primo contratto ZM/118 – 13 del 14.3.2013 di durata triennale, ed in tale arco di tempo la aveva provveduto a
Pt_1 certificarsi con altra società (certificato num. rilasciato il NumeroDiCa_2
24.3.2016). Deduceva che solo in data 3 settembre 2015 era pervenuta ad
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 , per il tramite di , la richiesta di di rinvio della CP_1 CP_2 Pt_1 revisione, che l'attrice aveva disconosciuto, per cui essa convenuta formulava istanza di verificazione della sottoscrizione apposta. Evidenziava che essa aveva ricevuto l'incompleta documentazione relativa alla revisione CP_1 del 24.11.2015 (Structured report for external audit – II. stage del
24.11.2015), da cui era risultato che la revisione non era stata effettuata, per cui aveva dovuto annullare la validità del certificato QMS 3192 – 2016, fatto di cui aveva informato la tramite una comunicazione via e-mail del Pt_1
20.5.2016. Concludeva che per la propria assoluta carenza di responsabilità relativamnete al ciclo di certificazione di cui al contratto ZM/118 – 13 del
14.3.2013, atteso che il certificato QMS – 1606 – 2013, rilasciato ai sensi del detto contratto, era risultato in vigore fino alla fine del periodo della sua validità del 24.3.2016. Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree e in subordine di accertare e dichiarare l'eventuale responsabilità diretta di CP_4
La , sebbene ad essa notificato l'atto di citazione con pec del CP_2
17.02.2017, non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice, con ordinanza del 13.11.2018, rigettava le richieste istruttorie, ritenendo matura la causa per le decisione. In particolare così motivava l'ordinanza istruttoria:
““Considerato che la controversia è relativa al contratto intercorso tra le parti in causa, avente ad oggetto il rinnovo di certificazione di qualità, prevista per il settore costruzioni, per il triennio 2013/2016 e che risultano pacifiche e/o ammesse, sia l'avvenuta cessazione degli effetti del suddetto contratto, sia la circostanza dell'acquisizione, da parte di essa attrice, già in data 24/5/2016, di una nuova certificazione, per il tramite di altra società accreditata. Rilevato che, nei termini richiesti ed assegnati ex art. 183 cpc, la sola attrice ha avanzato istanze istruttorie, in ordine alle quali va immediatamente osservato: che, essendo l'interrogatorio formale deferito da una parte all'altra, allo scopo di provocarne la confessione su fatti ad essa sfavorevoli, deve ritenersi assolutamente irrituale l'interrogatorio formale deferito dalla società attrice al proprio rappresentante legale;
che appare altresì inammissibile la prova per testi articolata da parte attrice, quanto al capo 2) perchè relativa a circostanza da provarsi documentalmente;
quanto al capo 3) perchè relativa a circostanza incontestata;
quanto al capo 5) perchè relativa a circostanza negativa che non può essere dimostrata da testi;
quanto ai restanti capi, perché relativa alla circostanza dell'invio di una richiesta di differimento dell'ispezione prevista ai fini del rinnovo della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 certificazione, circostanza da ritenersi irrilevante ai fini di causa. Rilevato, su tale ultimo punto, che, per la natura pubblicistica, la concessione ed il rinnovo della certificazione sono assoggettate a norme regolamentari da ritenersi inderogabili, nella fattispecie costituite dalle “Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)” le quali, ai fini specifici del rinnovo, prevedono quanto segue: “ 6.4 Rinnovo delle certificazioni: Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, gli Organismi sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni: - L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base nel documento IAF MD 5
“IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits”, considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate). - Nel corso della verifica di rinnovo deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo. Per quanto riguarda la valutazione delle “Attività di lavoro esterno”, è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera.
- Un'attività associata ad una tipologia di opera oggetto dell'attività di certificazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento. - Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati. - Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità da effettuarsi, in funzione della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza.
- In casi di accertate e gravi difficoltà dell' nel disporre di CP_5 cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l'OdC effettui comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti,
l'OdC potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di una verifica di follow-up, non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 sospensione del certificato per un periodo non superiore ad 1 mese. Si ricorda che nello scopo di certificazione devono essere riportate esclusivamente le attività associate ad una o più tipologie di opere che sono state oggetto di verifica, almeno due volte (di cui solamente una volta su base documentale) nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa verifica di rinnovo). La verifica di rinnovo deve essere considerata, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo.
Indipendentemente dalla data di effettiva delibera del Rinnovo della
Certificazione, che deve avvenire in ogni caso prima della scadenza del relativo Certificato, gli Organismi dovranno garantire la continuità temporale della programmazione triennale e dei certificati” . Ritenuto pertanto che, a fronte di tale sistema, la richiesta di differimento depositata in atti pur se proveniente dall'attrice, non avrebbe potuto inibire, alla convenuta costituita, l'espletamento delle attività previste dal Regolamento per il rinnovo della certificazione””. Il precedente giudice istruttore faceva per tali ragioni precisare le conclusioni, e all'esito dell'udienza, il nuovo giudice assegnatario riservava la causa in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. La domanda dell'attrice è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Va preliminarmente evidenziato che con la costituzione della Astraia
Certification s.r.o., risulta sanata ogni eventuale nullità dell'atto di citazione e della notifica, per raggiungimento dello scopo dell'atto (artt. 160 e 156 comma 3 c.p.c.), atteso che la predetta convenuta si è difesa in modo completo, dimostrando di aver ricevuto e compreso la domanda giudiziale.
Riguardo al merito, giova premettere che questo giudicante condivide in fatto ed in diritto la dettagliata motivazione del precedente giudice istruttore e di cui all'ordinanza del 13.11.2018. Da detta motivazione, ma anche dalle stesse allegazioni delle parti, risulta: 1) che il rapporto contrattuale di cui al primo contratto del 14.03.2013, avento ad oggetto il rinnovo di certificazione di qualità, prevista per il settore costruzioni, per il triennio 2013/2016 ebbe regolare esecuzione;
2) il un nuovo contratto stipulato in data 18.01.2016 con mandataria di , avente ad oggetto le medesime CP_2 CP_1 prestazioni di cui al contratto del 2013, ma con validità per il successivo triennio 2016/2019 di fatto fu considerato risolto da tutte le parti in causa, atteso che parte attrice già prima della scadenza del rapporto primo contratto ebbe a rivolgersi ad una società terza per procurarsi in data 24/5/2016 una
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 nuova certificazione per il tramite di altra società accreditata;
3) la stessa attrice ha ammesso che la vicenda contrattuale non l'ha mai privata della certificazione necessaria ad operare negli anni di riferimento.
Ciò posto alcun problema vi è nell'accogliere la richiesta attorea di dichiarare risolti entrambi i contratti oggetto di giudizio. Invece, riguardo alla domanda di risarcimento danni, l'attrice non ha allegato né provato alcuna specifica concreta circostanza di fatto o documentazione dalla quale desumere che essa abbia subito un danno patrimoniale o un danno non patrimoniale, per cui non sussistono nemmeno i presupposti per una quantificazione degli stessi in via equitativa.
Riguardo alla domanda di restituzione del compenso pagato, l'attrice solo in comparsa conclusionale ha introdotto la nuova domanda di restituzione della complessiva somma di euro 6.970,17 pari all'importo complessivo delle fatture emesse dalla per le proprie prestazioni dalla stessa Controparte_2 ritualmente svolte di anno in anno (fatture n. 1529 del 28/3/2013; n. 2401 del
29/4/2014; n. 2345 del 25/5/2015 e n. 1957 del 30/3/2016). La domanda va dichiarata, quindi, inammissibile in quanto tardiva.
Atteso l'esito del giudizio, per la reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda di risoluzione e per l'effetto dichiara risolti i contratti oggetto di giudizio
2) Rigetta la domanda di risarcimento danni
3) Dichiara inammissibile la domanda di restituzione
4) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in data 25.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1156/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto e risarcimento danni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Rossi, come da Parte_1 procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. , come Controparte_1 da procura in atti;
CONVENUTA
, con sede in Mercato San Severino, Via II Demanio 1, CP_2
Fraz. Piazza del Galdo
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.04.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.12.2017 la esponeva di essere un'impresa di costruzioni operante su tutto il Parte_1 territorio nazionale, prevalentemente nel settore pubblico e che operare nel settore pubblico delle costruzioni, come da normativa europea ed italiana (D.
Lgs. 163/2006) è necessario che l'impresa riceva un'attestazione (SOA) da un organismo a tanto deputato dalla legge. In particolare, l'attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d'asta superiore a euro 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell'impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di contratti pubblici di lavori. Aggiungeva che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 per il rilascio dell'attestazione SOA, nelle classifiche superiori alla seconda, è necessario il possesso della certificazione ISO 9001:2008, obbligatoria per le imprese che partecipano ad appalti pubblici di importo superiore a euro
500.000,00. Come da normativa OOPP, la esponeva di aver Pt_1 incrementato le proprie classificazioni SOA, sino a raggiungere classifiche tali che le consentono di partecipare, ed eventualmente conseguire, commesse pubbliche per svariati milioni di euro. Sin dal marzo 2013 la aveva Pt_1 utilizzato quale impresa certificatrice del possesso dei requisiti ISO la Astraia
Certification s.r.o. e a sua volta utilizzava quale sua mandataria la CP_1
operante in Italia. Il veniva concluso con in data Controparte_2 CP_1
14.03.2013 il contratto n. ZM/118-13 del 14.03.2013 di durata triennale, prevedendo, tra le altre clausole, l'obbligo da parte di di curare ed CP_1 effettuare i controlli annuali in tempo utile per confermare il possesso della certificazione nel triennio. L'attrice deduceva, pertanto, che le verifiche ispettive annuali si sarebbero dovute effettuare nel marzo 2014 e nel marzo
2015, nel rispetto del contratto, per cui essa , nei tempi previsti, aveva Pt_1 contattato la società partner ed aveva effettuato regolarmente le CP_2 verifiche ispettive, dette Audit di sorveglianza n. 1 nel 2014 e n. 2 nel 2015, per rinnovare ogni anno del triennio 2013/2016 la propria certificazione.
Prima dello spirare del contratto innanzi menzionato, aveva Pt_1 sottoscritto un nuovo contratto in data 18.01.2016 con CP_2 mandataria di , avente ad oggetto le medesime prestazioni di cui al CP_1 contratto del 2013, ma con validità per il successivo triennio 2016/2019.
Come si desumeva da pec del14 – 17/10/2016, era la medesima CP_1
a dover svolgere le attività di verifica periodica circa la permanenza CP_2 in capo alla dei requisiti per il possesso della ISO, quale mandataria, Pt_1 espressamente incaricata, da . Inizialmente il rapporto contrattuale CP_1 veniva svolto, senza apparenti problematiche: , tramite la propria CP_1 mandataria provvedeva all'effettuazione delle visite periodiche CP_2 annuali e all'esito delle stesse la mandante emetteva in favore di CP_1
la certificazione ISO. Tale, apparente, normalità, veniva tuttavia Pt_1 profondamente scossa dagli avvenimenti dell'8.04.2016, quando , nel Pt_1 corso di una visita ispettiva da parte di CR - Ente preposto dall'ordinamento italiano al controllo dell'operato delle imprese accreditatrici quali, appunto, - veniva a conoscenza dell'esistenza del rapporto di CP_1 audit di sorveglianza n. 2 del 24.11.2015 per l'anno 2015, relativo alla posizione , che a quanto pare sarebbe stato trasmesso ad da Pt_1 CP_1
, nonché dell'esistenza del rapporto di audit del 15 – 18 – CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 19.03.2015 sottoscritto dal corrispondente , sig. CP_2 Parte_2
circostanze riportate nel corpo del verbale di ispezione
[...] dell'CR in data 8.04.2016. Aggiungeva che i macroscopici inadempimenti di e erano stati poi plasticamente confessati
CP_1 CP_2 dalla medesima con la pec innanzi citata dei 14 – 17.10.2016, con la
CP_1 quale era stata trasmessa una richiesta di di spostamento della data Pt_1 della visita di sorveglianza per l'anno 2015 - mai dalla stessa formulata e sottoscritta - peraltro su apparente carta intestata . A seguito di tali Pt_1 fatti la aveva richiesto ad la consegna di tutta la Pt_1 CP_1 documentazione amministrativa in suo possesso relativa alla posizione di essa attrice, ma non aveva riscontrato la suddetta richiesta. Allarmata da
CP_1 quanto aveva appreso ed in assenza di informazioni tanto da parte di
CP_1 che da parte di , l'attrice si premuniva di verificare lo stato della CP_2 propria certificazione sia sul sito di CR (Ente Ministeriale) che su quello di e veniva a scoprire in data 06.04.2016 che relativamente al
CP_1 certificato QMS – 1606 – 2013, CR aveva apposto una nota (in rosso) che rimandava al sito di relativamente alla regolarità o meno del
CP_1 certificato. In pari data, tuttavia, sul sito di , il predetto certificato
CP_1 risultava regolare. Nel mese di settembre IN veniva, infine, in possesso del documento attestante l'avvenuta sospensione di , per sei mesi, da
CP_1 parte dell'Organismo controllore, CR. Quindi, come innanzi riferito, in data 14 – 17/10/2016 IN aveva ricevuto una nota pec di la quale,
CP_1 peraltro, allegava un documento (ordinanza del 23.06.2015), indirizzato ad essa, con il quale sosteneva di aver sospeso la validità dell'efficacia
CP_1 del Certificato QMS – 1606 – 2013 emesso in favore di . Allegava che Pt_1 tale ordinanza non era mai stata notificata o recapitata a ed appariva Pt_1 unicamente strumentale agli interessi di di difendere la propria
CP_1 posizione. Di fatto, invece, dalla visura estratta dal sito di in data
CP_1
06.04.2016 la certificazione risultava valida. aveva sostenuto a CP_1 giustificazione che nel mese di giugno 2015 aveva sospeso l'efficacia della certificazione emessa in favore di , per non aver effettuato la verifica Pt_1 di sorveglianza;
circostanza della quale era totalmente all'oscuro, non Pt_1 avendo ricevuto alcuna comunicazione da ed avendo regolarmente CP_1 effettuato l'audit a marzo 2015 con . Infine, a seguito della verifica CP_2 ispettiva da parte di CR presso , avvenuta in data 08.04.2016 e di Pt_1 tutto ciò che era emerso riguardo il certificato la in NumeroDiCa_1 Pt_1 data 24.05.2016 aveva appreso, attraverso una consultazione del sito della
, che il certificato QMS-3192-2016, emesso in data 24.03.2016, era CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 stato ritirato dalla stessa società di certificazione. La , però, avendo Pt_1 ormai preso atto della scarsa affidabilità della società , aveva già CP_1 provveduto a certificarsi con altra società. Per tali motivi la conveniva Pt_1 in giudizio l' e la chiedendo al giudice di dichiarare la CP_1 CP_2 responsabilità ex art. 1218 cc in capo ad e/o , sua CP_1 CP_2 mandataria, relativamente al contratto ZM/117-13 del 14.03.2013 e comunque per le attività conseguenti dal contratto 2013; di dichiarare risolto il contratto 18.01.2016 avente ad oggetto le medesime Parte_3 prestazioni di cui al contratto del 2013, ma con validità per il successivo triennio 2016/2019 per l'avvenuta interruzione del rapporto mandante/mandatario tra ed in ogni caso per i gravi Parte_4 inadempimenti di entrambe le convenute agli obblighi contrattuali discendenti dal contratto 2013; di condannare e/o , sua mandataria, al CP_1 CP_2 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in relazione alla condotta delle convenute, che, salvo diversa quantificazione in corso di causa quantificava in euro 10.000,00.
Costituitasi in giudizio, la deduceva di non aver Controparte_3 commesso alcuna violazione dei propri obblighi da cui potesse essere conseguito danno alla società e che l'attrice, sulla base delle Parte_1 offerte inoltrate direttamente dalla aveva stipulato il contratto CP_2 direttamente il rapporto con la medesima . Allegava che il contratto CP_2 stipulato tra e era invece riferibile solo alle condizioni di CP_1 Parte_1 accreditamento di quest'ultima per accedere alla procedura di certificazione e che la sola si era obbligata ad effettuare le verifiche periodiche e CP_2 quindi alla gestione del processo certificatorio, convenendo direttamente con la il compenso per la prestazione convenuta e ricevendo la Pt_1 CP_2
i pagamenti della per i servizi prestati. Contestava specificamente le
Pt_1 affermazione dell'attrice circa i pagamenti eseguiti in favore di in CP_1 quanto nessuna somma è stata mai corrisposta da ad , né
Pt_1 CP_1 quest'ultima aveva mai emesso alcuna fattura fiscale a . Allegava che
Pt_1 per quanto concerneva l'annotazione sul certificato QMS – 1606 – 2013 questa era avvenuta ad opera della stessa CR e non certo da , in CP_1 quanto alla data del 6.4.2016 il certificato num. QMS – 1606 – 2013 risultava già invalidato. Precisava che la validità della certificazione era terminata nel mese di Marzo 2016, ai sensi del primo contratto ZM/118 – 13 del 14.3.2013 di durata triennale, ed in tale arco di tempo la aveva provveduto a
Pt_1 certificarsi con altra società (certificato num. rilasciato il NumeroDiCa_2
24.3.2016). Deduceva che solo in data 3 settembre 2015 era pervenuta ad
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 , per il tramite di , la richiesta di di rinvio della CP_1 CP_2 Pt_1 revisione, che l'attrice aveva disconosciuto, per cui essa convenuta formulava istanza di verificazione della sottoscrizione apposta. Evidenziava che essa aveva ricevuto l'incompleta documentazione relativa alla revisione CP_1 del 24.11.2015 (Structured report for external audit – II. stage del
24.11.2015), da cui era risultato che la revisione non era stata effettuata, per cui aveva dovuto annullare la validità del certificato QMS 3192 – 2016, fatto di cui aveva informato la tramite una comunicazione via e-mail del Pt_1
20.5.2016. Concludeva che per la propria assoluta carenza di responsabilità relativamnete al ciclo di certificazione di cui al contratto ZM/118 – 13 del
14.3.2013, atteso che il certificato QMS – 1606 – 2013, rilasciato ai sensi del detto contratto, era risultato in vigore fino alla fine del periodo della sua validità del 24.3.2016. Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree e in subordine di accertare e dichiarare l'eventuale responsabilità diretta di CP_4
La , sebbene ad essa notificato l'atto di citazione con pec del CP_2
17.02.2017, non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice, con ordinanza del 13.11.2018, rigettava le richieste istruttorie, ritenendo matura la causa per le decisione. In particolare così motivava l'ordinanza istruttoria:
““Considerato che la controversia è relativa al contratto intercorso tra le parti in causa, avente ad oggetto il rinnovo di certificazione di qualità, prevista per il settore costruzioni, per il triennio 2013/2016 e che risultano pacifiche e/o ammesse, sia l'avvenuta cessazione degli effetti del suddetto contratto, sia la circostanza dell'acquisizione, da parte di essa attrice, già in data 24/5/2016, di una nuova certificazione, per il tramite di altra società accreditata. Rilevato che, nei termini richiesti ed assegnati ex art. 183 cpc, la sola attrice ha avanzato istanze istruttorie, in ordine alle quali va immediatamente osservato: che, essendo l'interrogatorio formale deferito da una parte all'altra, allo scopo di provocarne la confessione su fatti ad essa sfavorevoli, deve ritenersi assolutamente irrituale l'interrogatorio formale deferito dalla società attrice al proprio rappresentante legale;
che appare altresì inammissibile la prova per testi articolata da parte attrice, quanto al capo 2) perchè relativa a circostanza da provarsi documentalmente;
quanto al capo 3) perchè relativa a circostanza incontestata;
quanto al capo 5) perchè relativa a circostanza negativa che non può essere dimostrata da testi;
quanto ai restanti capi, perché relativa alla circostanza dell'invio di una richiesta di differimento dell'ispezione prevista ai fini del rinnovo della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 certificazione, circostanza da ritenersi irrilevante ai fini di causa. Rilevato, su tale ultimo punto, che, per la natura pubblicistica, la concessione ed il rinnovo della certificazione sono assoggettate a norme regolamentari da ritenersi inderogabili, nella fattispecie costituite dalle “Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)” le quali, ai fini specifici del rinnovo, prevedono quanto segue: “ 6.4 Rinnovo delle certificazioni: Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, gli Organismi sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni: - L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base nel documento IAF MD 5
“IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits”, considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate). - Nel corso della verifica di rinnovo deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo. Per quanto riguarda la valutazione delle “Attività di lavoro esterno”, è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera.
- Un'attività associata ad una tipologia di opera oggetto dell'attività di certificazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento. - Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati. - Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità da effettuarsi, in funzione della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza.
- In casi di accertate e gravi difficoltà dell' nel disporre di CP_5 cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l'OdC effettui comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti,
l'OdC potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di una verifica di follow-up, non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 sospensione del certificato per un periodo non superiore ad 1 mese. Si ricorda che nello scopo di certificazione devono essere riportate esclusivamente le attività associate ad una o più tipologie di opere che sono state oggetto di verifica, almeno due volte (di cui solamente una volta su base documentale) nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa verifica di rinnovo). La verifica di rinnovo deve essere considerata, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo.
Indipendentemente dalla data di effettiva delibera del Rinnovo della
Certificazione, che deve avvenire in ogni caso prima della scadenza del relativo Certificato, gli Organismi dovranno garantire la continuità temporale della programmazione triennale e dei certificati” . Ritenuto pertanto che, a fronte di tale sistema, la richiesta di differimento depositata in atti pur se proveniente dall'attrice, non avrebbe potuto inibire, alla convenuta costituita, l'espletamento delle attività previste dal Regolamento per il rinnovo della certificazione””. Il precedente giudice istruttore faceva per tali ragioni precisare le conclusioni, e all'esito dell'udienza, il nuovo giudice assegnatario riservava la causa in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. La domanda dell'attrice è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Va preliminarmente evidenziato che con la costituzione della Astraia
Certification s.r.o., risulta sanata ogni eventuale nullità dell'atto di citazione e della notifica, per raggiungimento dello scopo dell'atto (artt. 160 e 156 comma 3 c.p.c.), atteso che la predetta convenuta si è difesa in modo completo, dimostrando di aver ricevuto e compreso la domanda giudiziale.
Riguardo al merito, giova premettere che questo giudicante condivide in fatto ed in diritto la dettagliata motivazione del precedente giudice istruttore e di cui all'ordinanza del 13.11.2018. Da detta motivazione, ma anche dalle stesse allegazioni delle parti, risulta: 1) che il rapporto contrattuale di cui al primo contratto del 14.03.2013, avento ad oggetto il rinnovo di certificazione di qualità, prevista per il settore costruzioni, per il triennio 2013/2016 ebbe regolare esecuzione;
2) il un nuovo contratto stipulato in data 18.01.2016 con mandataria di , avente ad oggetto le medesime CP_2 CP_1 prestazioni di cui al contratto del 2013, ma con validità per il successivo triennio 2016/2019 di fatto fu considerato risolto da tutte le parti in causa, atteso che parte attrice già prima della scadenza del rapporto primo contratto ebbe a rivolgersi ad una società terza per procurarsi in data 24/5/2016 una
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 nuova certificazione per il tramite di altra società accreditata;
3) la stessa attrice ha ammesso che la vicenda contrattuale non l'ha mai privata della certificazione necessaria ad operare negli anni di riferimento.
Ciò posto alcun problema vi è nell'accogliere la richiesta attorea di dichiarare risolti entrambi i contratti oggetto di giudizio. Invece, riguardo alla domanda di risarcimento danni, l'attrice non ha allegato né provato alcuna specifica concreta circostanza di fatto o documentazione dalla quale desumere che essa abbia subito un danno patrimoniale o un danno non patrimoniale, per cui non sussistono nemmeno i presupposti per una quantificazione degli stessi in via equitativa.
Riguardo alla domanda di restituzione del compenso pagato, l'attrice solo in comparsa conclusionale ha introdotto la nuova domanda di restituzione della complessiva somma di euro 6.970,17 pari all'importo complessivo delle fatture emesse dalla per le proprie prestazioni dalla stessa Controparte_2 ritualmente svolte di anno in anno (fatture n. 1529 del 28/3/2013; n. 2401 del
29/4/2014; n. 2345 del 25/5/2015 e n. 1957 del 30/3/2016). La domanda va dichiarata, quindi, inammissibile in quanto tardiva.
Atteso l'esito del giudizio, per la reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda di risoluzione e per l'effetto dichiara risolti i contratti oggetto di giudizio
2) Rigetta la domanda di risarcimento danni
3) Dichiara inammissibile la domanda di restituzione
4) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in data 25.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8