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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/10/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr LA RA Presidente rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere dr Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 724/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Carianni;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore (C.F. ) rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2 procura in atti, dall'avv. calce alla memoria di costituzione in appello, dall'avv. Lorenzo
Reganati;
APPELLATA
1 *****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 22 ottobre
2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2000/2025 del 9 aprile 2025 il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione a precetto proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base di due ragioni di Parte_1 censura.
L'appellata si è costituita in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 22 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto evidenziato che l'appello riguarda unicamente la questione della titolarità del credito in capo a mentre non sono ribaditi gli altri Controparte_1 motivi di opposizione, alcuni dei quali relativi a fattispecie ex art. 617 c.p.c. (per cui è esclusa l'impugnazione con l'appello).
Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante assume che ha errato il Tribunale a ritenere provata l'avvenuta cessione, in capo alla controparte, del credito dedotto in lite.
Il motivo è infondato.
Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l eccepiva che non vi fosse prova Pt_1 dell'inclusione del proprio credito fra quelli oggetto della cessione in favore di
[...]
; che non fosse sufficiente, al fine di comprovare la titolarità del credito, il CP_1 richiamo all'avviso di pubblicazione, dovendosene fornire la prova con “documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco”; che “In pratica, perché sia provata la titolarità attiva del rapporto, nonché la legittimazione processuale, è necessaria la produzione integrale del contratto originario quale unico documento che consenta di individuare “senza incertezze” i rapporti oggetto di cessione, come ripetutamente stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nelle molteplici pronunce nn. 24798/2020, 5617/2020, 15884/2019, 2780/2019, 2268/2018 e 2 31188/2017 e, da ultimo, la sentenza del 13 maggio 2021, n. 12739”.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione in parola così ragionando: “l'opposta ha depositato tutti gli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, con cui è stata data notizia delle cessioni in blocco dei crediti che hanno interessato la vicenda successoria in esame;
da tali avvisi, è possibile individuare con certezza quali sono stati i rapporti oggetto dei vari trasferimenti, tra cui è ricompreso il contratto di conto corrente in origine aperto dall'odierno opponente presso Controparte_3
Ed infatti, la prima cessione tra e Aspra Finance Controparte_4
s.p.a. comprende tutti i crediti pecuniari della cedente “in essere al 31 luglio 2008, Cont connessi ai rapporti, radicati su strutture di nel territorio italiano, qualificabili come sofferenze”. La seconda cessione tra Controparte_6
(incorporante di Aspra Finance) e fa riferimento a tutti i crediti che in Controparte_7 precedenza erano stati oggetto della cessione in blocco tra Aspra Finance s.p.a. e
[...] pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13.9.2008. CP_3
Infine, la cessione tra e l'odierna opposta richiama la cessione Controparte_7 precedente ai fini dell'individuazione dei rapporti compresi nella cessione.
A ciò si aggiunga che l'opposta ha depositato in giudizio: a) la lista dei crediti ceduti a pubblicata sul sito e comprensiva della posizione Controparte_1 CP_4 debitoria di come si ricava dal riferimento al codice 1814020093 di segnalazione Pt_1 alla Centrale Rischi riportato a pagina 105 (doc. 7); b) la dichiarazione resa da CP_4 di titolarità del credito vantato nei confronti di derivante dal conto corrente a
[...] Pt_1 sofferenza vantato acceso in favore di Parte_2
[...]
Alla luce delle superiori considerazioni, la documentazione prodotta in giudizio attesta la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla cessionaria del credito
[...]
. Controparte_1
A fronte di sì compiuto ragionamento, l'appellante oppone che “il generico e laconico riferimento alla pubblicazione in G.U. di tali asserite cessioni” non esime
[...]
e per essa la mandataria dal provare la titolarità del Controparte_1 CP_2 credito su cui si fondano i precetti notificati;
che in tutti gli avvisi di cessione vi è anche indicazione di categorie di crediti “esclusi dal blocco”, per cui non è chiaro se il credito dedotto in lite sia incluso o meno fra quelli ceduti;
che le cessioni sono riportate in termini assai generici e non forniscono i contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né consentono di verificare la reale validità ed efficacia dell'operazione di cessione
3 materialmente posta in essere.
Inoltre, a dire dell'appellante, la dichiarazione cui il Tribunale ha fatto riferimento è priva di qualsivoglia valore probatorio.
Il motivo è infondato.
Giova osservare che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
In particolare, la prova della inclusione del credito nella operazione di cessione può avere carattere presuntivo, non essendo indispensabile la produzione del contratto traslativo del credito.
In ragione di ciò si spiega dunque l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “la norma dell'art. 58, comma 2 T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie”, sicché, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta” fornisca indicazioni, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”
(v. Cass. Civ. 28/2/2020, n. 5617, in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione).
Più di recente, la Suprema Corte ha affermato che “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto
4 della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (v. Cass. 22/6/2023, n. 17944).
Ora, nel caso di specie il Tribunale ha riportato la precisa indicazione contenuta nella prima cessione (cui hanno fatto seguito le altre aventi ad oggetto i crediti oggetto di cessione in favore dei rispettivi cedenti), in base alla quale erano oggetto di cessione i crediti (fra i quali non è contestato rientri quello oggetto di causa) “in essere al 31 luglio Cont 2008, connessi ai rapporti, radicati su strutture di nel territorio italiano, qualificabili come sofferenze”.
E se per un verso non può dubitarsi della specifica e dunque sufficientemente determinata identificazione dei crediti oggetto di cessione, fra i quali deve ritenersi incluso quello vantato nei confronti dell per altro verso avrebbe dovuto l'appellante Pt_1 dedurre le ragioni per le quali siffatto credito (rispondente alle caratteristiche di quelli ceduti) rientrava invece nell'ambito delle categorie espressamente escluse dalla cessione, anch'esse dettagliatamente indicate. Deduzione, questa, del tutto insussistente.
A ciò si aggiunga che – anche a voler escludere la valenza probatoria della dichiarazione in atti, della cui riconducibilità ad un soggetto legittimato a rappresentare l'appellante dubita - non è stato oggetto di censura l'avere il Tribunale attribuito CP_4 valenza probatoria alla lista dei crediti ceduti a pubblicata sul Controparte_1 sito e comprensiva della posizione debitoria di (riferimento al codice CP_4 Pt_1
1814020093 di segnalazione alla Centrale Rischi riportato a pagina 105, doc. 7).
Elemento presuntivo, questo, che concorre a ritenere pienamente provata la titolarità del credito in capo all'appellata.
Con il secondo motivo viene censurata la regolamentazione delle spese processuali.
Al riguardo, assume l'appellante che “le questioni sottoposte all'attenzione del giudice di primo grado sono oggetto di continue oscillazioni giurisprudenziali e registrano spesso decisioni di contenuto diametralmente opposto e, pertanto, a sommesso parere di questa difesa, ciò sarebbe stato sufficiente ad integrare quantomeno i “gravi motivi” richiesti dalla legge ai fini della compensazione delle spese di giudizio”.
La doglianza è infondata.
Ed invero, se per un verso l'appellante fa le mostre di ignorare che anche gli altri motivi di opposizione sono stati rigettati, per altro verso la compensazione delle spese può essere giustificata solo in caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non certamente nel caso di controvertibilità delle questioni esaminate, ipotesi
5 che al più ricorre nel caso di specie (v. Cass. 20/6/2024, n. 17083).
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2000/2025 in data 9 aprile 2025 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi €.
10.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%.
Essendo l'appellante provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non ricorrono le condizioni per l'applicazione del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
24 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
(LA RA)
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