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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CO MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3259 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 promosso da
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Lombardo, presso il cui studio a Palermo, via
Notarbartolo n. 5, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Cristina Romano, presso il cui studio a Palermo, via Tripoli n. 30, è elettivamente domiciliata resistente
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/03/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 09/09/2000, di aver generato tre figlie Controparte_1 Per_1
Per_ (05/12/2001), (04/07/2003) ed (20/09/2006) e di essersi separato dalla moglie con Per_3 decreto di omologa emesso in data 11/05/2023, ha chiesto la pronuncia del divorzio,
l'affidamento congiunto della figlia e l'onere a carico di entrambi i genitori di Per_3 contribuire al mantenimento delle figlie nei periodi di rispettiva permanenza, oltre al 50% delle
1 spese straordinarie o, in via subordinata, la previsione a suo carico di un assegno di € 500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie.
Con comparsa del 27/08/2024 si è costituita in giudizio , la quale ha aderito alla Controparte_1 domanda di divorzio, chiedendo, tuttavia, la previsione a carico del ricorrente di un assegno di €
1.200,00 al mese per il mantenimento delle tre figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie o, in via subordinata, la conferma delle condizioni della separazione consensuale.
Ascoltate le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato in data 16/09/2025 ha emesso ordinanza ex art. 473 bis22 c.p.c., confermando l'importo dell'assegno di mantenimento di € 1.000,00 al mese concordato dalle parti in sede di separazione a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie (oltre rivalutazione Istat maturata per legge), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e criteri del
Protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019, con le seguenti argomentazioni:
“rilevato che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa emesso in data
11/05/2023 alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, in cui avevano, in particolare, previsto l'affidamento congiunto della figlia minore con dimora prevalente presso la Per_3 madre e diritto di visita da parte del padre, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente
(peraltro, proprietaria esclusiva) e la corresponsione da parte del ricorrente di un assegno di euro 1.000,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e criteri del Protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019; rilevato che ha raggiunto la maggiore età; Per_3 considerato che costituisce circostanza pacifica tra le parti il mancato raggiungimento di un'indipendenza economica da parte di tutte e tre le figlie, ancora impegnate negli studi e conviventi con la madre;
rilevato che il ricorrente ha chiesto il mantenimento diretto delle figlie o in subordine la riduzione dell'assegno all'importo di euro 500,00 al mese, mentre la resistente ne ha chiesto
l'aumento ad euro 1.200,00; esaminata la documentazione reddituale, bancaria ed economico-patrimoniale delle parti;
esaminate le dichiarazioni rese all'udienza dalle parti;
considerati gli attuali tempi di permanenza delle figlie presso il padre e la disdetta del contratto di locazione dell'immobile in cui dapprima viveva il ricorrente, trasferitosi presso l'immobile di proprietà della compagna, con conseguente venir meno del relativo onere locativo;
2 rilevato che, avuto riguardo ai dati sopra rassegnati, al breve tempo trascorso dall'accordo di separazione consensuale, alle plurime esigenze di vita delle tre figlie (l'ultima delle quali con lieve disabilità) ed ai ridotti tempi di permanenza presso il padre, ricorrono i presupposti per confermare in via temporanea ed urgente l'importo dell'assegno di mantenimento di euro
1.000,00 al mese concordato dalle parti in sede di separazione a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie (oltre rivalutazione Istat maturata per legge), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo”.
Con la medesima ordinanza il Giudice delegato ha rigettato le richieste istruttorie articolate dalle parti poichè superflue od irrilevanti ai fini della decisione ed ha formulato alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la proposta di definire la controversia alla condizioni sopra indicate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23/10/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa;
pertanto, la causa è stata posta in decisione.
Merita accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata con decreto n. 2794/2023 emesso da questo Tribunale in data 11-16/05/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alle condizioni del divorzio, entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice delegato.
Il Collegio evidenzia che le condizioni della proposta sono conformi alla legge e all'interesse della prole maggiorenne e non indipendente economicamente.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Petralia
AN (PA) in data 09/09/2000 da , nato a [...] il [...] Parte_1
3 ( ) e , nata a [...] il [...] il C.F._1 Controparte_1
( , alle condizioni della proposta conciliativa formulata dal Giudice C.F._2 delegato con ordinanza del 16/09/2025 ed accettata da entrambe le parti.
2) Compensa le spese di lite.
3) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Petralia
AN al n. 26, p. II, serie A, dell'anno 2000).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA IN CO IC
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CO MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3259 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 promosso da
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Lombardo, presso il cui studio a Palermo, via
Notarbartolo n. 5, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Cristina Romano, presso il cui studio a Palermo, via Tripoli n. 30, è elettivamente domiciliata resistente
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/03/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 09/09/2000, di aver generato tre figlie Controparte_1 Per_1
Per_ (05/12/2001), (04/07/2003) ed (20/09/2006) e di essersi separato dalla moglie con Per_3 decreto di omologa emesso in data 11/05/2023, ha chiesto la pronuncia del divorzio,
l'affidamento congiunto della figlia e l'onere a carico di entrambi i genitori di Per_3 contribuire al mantenimento delle figlie nei periodi di rispettiva permanenza, oltre al 50% delle
1 spese straordinarie o, in via subordinata, la previsione a suo carico di un assegno di € 500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie.
Con comparsa del 27/08/2024 si è costituita in giudizio , la quale ha aderito alla Controparte_1 domanda di divorzio, chiedendo, tuttavia, la previsione a carico del ricorrente di un assegno di €
1.200,00 al mese per il mantenimento delle tre figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie o, in via subordinata, la conferma delle condizioni della separazione consensuale.
Ascoltate le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato in data 16/09/2025 ha emesso ordinanza ex art. 473 bis22 c.p.c., confermando l'importo dell'assegno di mantenimento di € 1.000,00 al mese concordato dalle parti in sede di separazione a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie (oltre rivalutazione Istat maturata per legge), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e criteri del
Protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019, con le seguenti argomentazioni:
“rilevato che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa emesso in data
11/05/2023 alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, in cui avevano, in particolare, previsto l'affidamento congiunto della figlia minore con dimora prevalente presso la Per_3 madre e diritto di visita da parte del padre, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente
(peraltro, proprietaria esclusiva) e la corresponsione da parte del ricorrente di un assegno di euro 1.000,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e criteri del Protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019; rilevato che ha raggiunto la maggiore età; Per_3 considerato che costituisce circostanza pacifica tra le parti il mancato raggiungimento di un'indipendenza economica da parte di tutte e tre le figlie, ancora impegnate negli studi e conviventi con la madre;
rilevato che il ricorrente ha chiesto il mantenimento diretto delle figlie o in subordine la riduzione dell'assegno all'importo di euro 500,00 al mese, mentre la resistente ne ha chiesto
l'aumento ad euro 1.200,00; esaminata la documentazione reddituale, bancaria ed economico-patrimoniale delle parti;
esaminate le dichiarazioni rese all'udienza dalle parti;
considerati gli attuali tempi di permanenza delle figlie presso il padre e la disdetta del contratto di locazione dell'immobile in cui dapprima viveva il ricorrente, trasferitosi presso l'immobile di proprietà della compagna, con conseguente venir meno del relativo onere locativo;
2 rilevato che, avuto riguardo ai dati sopra rassegnati, al breve tempo trascorso dall'accordo di separazione consensuale, alle plurime esigenze di vita delle tre figlie (l'ultima delle quali con lieve disabilità) ed ai ridotti tempi di permanenza presso il padre, ricorrono i presupposti per confermare in via temporanea ed urgente l'importo dell'assegno di mantenimento di euro
1.000,00 al mese concordato dalle parti in sede di separazione a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie (oltre rivalutazione Istat maturata per legge), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo”.
Con la medesima ordinanza il Giudice delegato ha rigettato le richieste istruttorie articolate dalle parti poichè superflue od irrilevanti ai fini della decisione ed ha formulato alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la proposta di definire la controversia alla condizioni sopra indicate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23/10/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa;
pertanto, la causa è stata posta in decisione.
Merita accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata con decreto n. 2794/2023 emesso da questo Tribunale in data 11-16/05/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alle condizioni del divorzio, entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice delegato.
Il Collegio evidenzia che le condizioni della proposta sono conformi alla legge e all'interesse della prole maggiorenne e non indipendente economicamente.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Petralia
AN (PA) in data 09/09/2000 da , nato a [...] il [...] Parte_1
3 ( ) e , nata a [...] il [...] il C.F._1 Controparte_1
( , alle condizioni della proposta conciliativa formulata dal Giudice C.F._2 delegato con ordinanza del 16/09/2025 ed accettata da entrambe le parti.
2) Compensa le spese di lite.
3) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Petralia
AN al n. 26, p. II, serie A, dell'anno 2000).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA IN CO IC
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