CASS
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2025, n. 18099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18099 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RN CO, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 25/10/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LE LO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
letta la memoria dell'avv. FAUSTO MARIA AMATO, difensore delle parti civili MA LD e DR AL, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle suddette parti civili, come da allegata nota spese;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/10/2024, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 17/01/2024 del G.i.p. del Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale DO SA era stato condannato alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione ed € 2.000,00 di multa per il reato di rapina pluriaggravata (dall'essere stata la minaccia commessa con armi, da persone travisate e da più persone riunite, dall'essere stato il fatto commesso nei confronti di persone ultrasessantacinquenni e dall'avere cagionato alle stesse un danno Penale Sent. Sez. 2 Num. 18099 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 20/03/2025 patrimoniale di rilevante gravità) in concorso (con AN AN e TR IS) ai danni di LD MA e di AL DR. 2. Avverso tale sentenza del 25/10/2024 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Riziero Angeletti, DO SA, affidato a sei motivi. 2.1. Il primo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., «con riferimento alla inutilizzabilità dei contenuti della memoria del cellulare sottoposto a sequestro dall'A.G. di Milano, trasmessi all'A.G. di Roma e alla mancanza assoluta di motivazione sulle doglianze esposte dalla difesa sul punto nell'atto di appello». Il SA rappresenta che, con il proprio atto di appello, aveva dedotto IManutilizzabilità degli elementi di prova derivanti dalla estrapolazione dei dati dei cellulari in uso al SA», per avere il pubblico ministero presso il Tribunale di Milano, il quale aveva trasmesso i suddetti dati al pubblico ministero presso il Tribunale di Roma, sottoposto a sequestro probatorio il telefono cellulare del SA acquisendo illegittimamente in modo indiscriminato tutti i dati che erano contenuti in tale dispositivo. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma «eludeva totalmente l'assunto difensivo, cestinando direttamente il motivo di impugnazione» o, comunque, motivando in modo solo apparente su di esso. Il SA sostiene non «possa mettersi in dubbio l'incidenza dell'esito dell'eventuale accoglimento del motivo sull'intera regiudicanda» e, a riprova dell'utilizzo, da parte dei giudici del merito, «degli esiti acquisitivi dei dati contenuti nei telefoni», rappresenta che: a) «sono stati acquisiti i tabulati telefonici dei tre imputati (pag. 2 sent. IP); l'individuazione delle celle agganciate (pagg. 5, 6 e 7 sent. IP); i contenuti che rilevano contatti tra gli imputati (pag. 6 sent. IP); la geolocalizzazione (pag. 7)»; b) alla pag. 6 della sentenza di primo grado si afferma in particolare che: «[i]n data 24/09/2022, la Sezione Volante della PS Comasina della Questura di Milano, procede al controllo di IS TR che viene trovato in possesso di un telefono cellulare marca I-Phone XR contenente l'utenza 351- 0359358 dal cui contenuto si rilevano contatti con SA DO e, in particolare, con l'utenza 3313472830». Il ricorrente lamenta ancora l'erroneità dell'asserita tesi della Corte d'appello «che esclude dal novero della segretezza e della proprietà i c.d. dati "esteriori" rilevabili dalla memoria dei cellulari sequestrati al SA» ed evidenzia al riguardo che tali dati «sono stati [...] considerati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità coperti dalla medesima tutela apprestata ex art. 15 Costituzione alla corrispondenza. Ritenuto, conseguentemente, l'utilizzo di tali dati (anche se 2 "esteriori"), ne consegue la ricorrenza della violazione di norma costituzionale che determina l'invalidità dell'atto anche nell'ambito del giudizio a prova contratta». 2.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., per violazione dell'art. 192 dello stesso codice «con riferimento alla inutilizzabilità degli esiti accertativi delle immagini relative al riconoscimento del SA attraverso il Sistema SARI e alla mancanza, carenza e illogicità della motivazione in punto di valorizzazione indiziaria». Dopo avere trascritto il proprio motivo di appello su tale punto (pagg. 10-13 del ricorso), il SA lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe «vagliato il motivo di gravame specificamente argomentato dalla difesa, omettendo di sondare la violazione dei diritti fondamentali dei cittadini così come riportati nel motivo sopra trascritto». Secondo il ricorrente, sarebbe comunque illogico attribuire valenza indiziaria a una compatibilità solo del 55,2% tra le immagini di uno dei soggetti che erano stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e l'immagine del proprio cartellino foto-segnaletico, atteso che, così facendo, «[s]i entra nel concetto di probabilismo confinante con il possibilismo così non consentendo che dell'esito accertativo se ne possa dedurre un elemento a carico dell'imputato». 2.3. Il terzo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per violazione di legge e manifesta illogicità e carenza della motivazione «in ordine al riconoscimento facciale effettuato dai Carabinieri del RIS mediante "confronto antroposomatico"». Il SA lamenta la manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte d'appello di Roma avrebbe valorizzato il suddetto riconoscimento antroposomatico «non tanto in virtù della capacità e forza scientifica, oggettivamente dimostrata, sottoponibile ad un giudizio controfattuale che impedisce qualsiasi soluzione alternativa, ma in forza della mancanza di elementi che ne avrebbero potuto generare la incompatibilità, come, ad esempio, l'aver sostenuto l'insussistenza di "d ifform ità"». Inoltre, non vi sarebbe «alcuna spiegazione cerca il grado di compatibilità tra i fotogrammi estrapolati dalle videoriprese e la fotografia segnaletica dell'imputato», in termini di «percentuale di compatibilità». Il SA deduce ancora che qualora, «come auspicato dalla difesa, si dichiarassero inutilizzabili gli esiti acquisitivi derivanti dall'utilizzo del Sistema SARI, ne deriverebbe, all'evidenza, la mancanza dell'elemento di prova da sottoporre a confronto di compatibilità con la fotografia segnaletica dell'imputato». 2.4. Il quarto motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio della motivazione «con 3 riferimento all'art. 192 Cpp e alla valorizzazione dell'insuccesso dell'alibi fornito dall'imputato». 2.5. Il quinto motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio della motivazione «con riferimento all'art. 192 Cpp in punto di valorizzazione probatoria delle risultanze estrapolate dalle celle telefoniche» che erano state agganciate dai propri telefoni cellulari. Il SA deduce che tale valorizzazione sarebbe manifestamente illogica e in particolare: a) quanto alle celle agganciate il giorno prima della rapina, che «[a]ttribuire [...] certezza sulla localizzazione delle utenze è operazione non plausibile né logica ove si riconosce, contestualmente, la potenzialità oggettiva e di elevata probabilità, che i dati utilizzabili non siano rappresentativi della realtà fenomenica descritta in sentenza. Quindi, che il giorno prima del fatto, l'utenza del SA agganciasse la cella di Roma, nei pressi di Tor Millina, dove è ubicata la macelleria del MA, è dato probatorio totalmente insignificante»; b) che «[m]anifestamente illogica e contraddittoria è la ritenuta presenza del SA (asserito utilizzatore) addirittura nel luogo esatto in cui è stato consumato il reato. È noto che la visura delle celle telefoniche non consente di individuare il punto esatto in cui l'utenza materiale si trovi in un determinato momento»; c) che «[a]ncor meno valente deve ritenersi l'elemento indiziario relativo alle celle agganciate dalla seconda utenza attribuita al SA (379.1717188), e ciò per le ragioni che la stessa Corte di merito ha richiamato in motivazione». 2.6. Il sesto motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., «in relazione alla valorizzazione delle dichiarazioni dei coimputati». Il ricorrente deduce che i principi affermati dalla Corte di Cassazione in punto di credibilità dei correi e di attendibilità delle loro dichiarazioni «nel caso di specie non risultano essere stati rispettati», atteso che i giudici del merito avrebbero «sottovalutato l'interesse concreto che avevano i dichiaranti nel rendere affermazioni accusatorie nei confronti del SA». Interesse che, secondo il ricorrente, era costituito dall'«aspettativa di accoglimento della richiesta di applicazione della pena concordata avanzata in via preliminare dinanzi al IP (una delle quali accolta)». Sarebbe inoltre carente il requisito dell'autonomia genetica delle chiamate in correità, «atteso che le stesse non derivano da fonti di informazione diverse». Ancora, le stesse chiamate mancherebbero di «coerenza temporale», in quanto i correi «hanno dapprima negato di aver partecipato alla rapina e solo successivamente, ma con l'interesse sopra già richiamato, avrebbero cambiato 4 versione affermando la loro presenza sul luogo ed al momento dei fatti insieme a SA». Il SA sottolinea che «la mancanza di "costanza" e "spontaneità" costituiscono requisiti negativi di valenza di riscontro alla chiamata». Il ricorrente contesta infine che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma, possano essere considerati elementi di riscontro alle chiamate in correità la «pregressa conoscenza» del IS e del AN e «la loro contestuale presenza a Roma». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto è sostenuto con tale motivo, la Corte d'appello di Roma ha correttamente motivato come la doglianza del ricorrente in ordine all'«Mnutilizzabilità degli elementi di prova derivanti dalla estrapolazione dei dati dei cellulari in uso al SA» fosse «inconferente», atteso che, dei dati che erano contenuti nei suddetti apparecchi telefonici, e dei quali il pubblico ministero presso il Tribunale di Milano aveva effettuato la cosiddetta copia forense che aveva poi trasmesso al pubblico ministero presso il Tribunale di Roma, non era stata fatta alcuna utilizzazione. La correttezza di tale motivazione è confermata dalla lettura delle motivazioni delle sentenze di merito, dalle quali effettivamente non emerge alcuna utilizzazione di «elementi di prova derivanti dalla estrapolazione dei dati dei cellulari in uso al SA». La Corte d'appello di Roma ha correttamente osservato che a essere utilizzati non erano stati i contenuti che erano presenti nei telefoni cellulari in uso all'imputato bensì i dati relativi al traffico telefonico e all'ubicazione di tali telefoni cellulari, i quali dati vengono acquisiti presso il fornitore del servizio telefonico (e non tramite la menzionata copia forense). Del resto, lo stesso ricorrente, là dove argomenta che «sono stati acquisiti i tabulati telefonici dei tre imputati (pag. 2 sent. IP); l'individuazione delle celle agganciate (pagg. 5, 6 e 7 sent. IP); [...]; la geolocalizzazione (pag. 7)», fa evidentemente riferimento non ai contenuti che erano presenti nei telefoni cellulari a lui in uso ma ai dati relativi al traffico telefonico e all'ubicazione degli stessi cellulari. Quanto al riferimento che è stato fatto dal ricorrente a quanto è argomentato dal G.i.p. del Tribunale di Roma alla pag. 6 della sentenza di primo grado, si deve rilevare come tale argomentazione si riferisca a dati che risultavano dal telefono non del SA ma di TR IS. 5 Quanto, infine, alle doglianze che sono state avanzate a proposito dell'acquisizione degli effettivamente utilizzati dati relativi al traffico telefonico e all'ubicazione dei telefoni cellulari dell'imputato, posto che tale acquisizione è senz'altro consentita dalla legge, a norma dell'art. 132 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le stesse doglianze risultano assolutamente generiche, atteso che il ricorrente ha del tutto omesso di indicare perché, nel caso di specie, l'acquisizione degli stessi dati avrebbe integrato una «violazione di norma costituzionale». 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si deve anzitutto evidenziare che, nell'economia della decisione della Corte d'appello di Roma, gli esiti del riconoscimento facciale con il sistema SARI (Sistema automatico di riconoscimento immagini) in uso alla polizia giudiziaria assumono solo il ruolo di uno dei plurimi riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie che erano state rese nei confronti del SA dai due coimputati AN AN e TR IS - i quali avevano confessato di avere commesso la rapina, dichiarando che alla stessa aveva partecipato anche il SA, con la funzione di SI -, tra i quali riscontri vi erano anche le risultanze dei dati relativi al traffico e all'ubicazione dei telefoni cellulari del SA di cui si dirà esaminando il quinto motivo. Ciò evidenziato, si deve osservare che, come è stato rilevato dalla Corte d'appello di Roma, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 39551 del 13/07/2023, Jovanovic, non massimata, non ha escluso l'utilizzabilità degli esiti dell'utilizzo del Sistema SARI, qualora gli stessi si inseriscano in un più strutturato complesso di risultanze probatorie («il Tribunale del Riesame non si è limitato a valorizzare il giudizio di compatibilità dei dati somatici del viso, offerto dal sistema Sari in uso alle forze di polizia giudiziaria, che forniva una percentuale di somiglianza non rassicurante, ma ha dato rilievo ad un sistema di comparazione elaborato dalla polizia scientifica che non si limita ad attribuire un giudizio di somiglianza tra le immagini dei volti poste a raffronto, ma che si basa sui dati fisionomici dell'individuo, e quindi su parametri estremamente individualizzanti, che ha fornito un risultato di compatibilità in relazione a tutti gli elementi posti in comparazione, ma che non ha consentito di garantire certezza di identità per il solo fatto che i dati desumibili dalle immagini erano soltanto in numero di otto. A fronte di tale elemento indiziario estremamente significativo, il giudice del riesame ha poi tratto spunto dal conforto costituito da ulteriori elementi rafforzativi [...]»). Nel caso in esame, tali risultanze probatorie erano senz'altro ravvisabili nelle chiamate in correità dei due coimputati, nei dati relativi al traffico e all'ubicazione dei telefoni cellulari del SA di cui si dirà esaminando il quinto motivo e, con specifico riguardo all'individuazione dello stesso SA come uno dei soggetti che erano stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, nelle risultanze del 6 confronto antroposomatico che era stato svolto dai Carabinieri del RIS di cui si dirà esaminando il terzo motivo. Quanto alla contestazione secondo cui sarebbe illogico attribuire valenza indiziaria a una compatibilità solo del 55,2%, si deve osservare che la Corte d'appello di Roma ha ritenuto che, tenuto conto di tale non rassicurante percentuale, gli esiti dell'utilizzo del Sistema SARI valessero a comprovare soltanto «una apprezzabile somiglianza» (pag. 5 della sentenza impugnata) del SA con il soggetto che era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, l'attribuzione di una tale limitata valenza («una apprezzabile somiglianza») all'indicata compatibilità del 55,2% appare del tutto logica, tenuto conto che la Corte d'appello di Roma ha in realtà fondato la ritenuta individuazione del SA come uno dei soggetti che erano stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza non tanto sugli esiti dell'utilizzo del Sistema SARI quanto, piuttosto, sulle risultanze del confronto antroposomatico che era stato svolto dai Carabinieri del RIS di cui subito si dirà esaminando il terzo motivo. 1. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Roma ha riportato tutte le coincidenze a livello antroposomatico che erano state riscontrate dai Carabinieri del RIS confrontando i fotogrammi che erano stati estrapolati dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza e la fotografia segnaletica del SA («grado di adiposità del volto;
morfologia del volto;
tipologia di capelli;
attaccatura dei capelli sulla regione frontale e temporale destra;
andamento della fronte;
morfologia dell'andamento del naso;
pliche naso buccali;
morfologia del mento;
andamento del profilo fronto nasale;
morfologia generale del padiglione auricolare destro»). La Corte d'appello ha altresì evidenziato come i Carabinieri del RIS, nell'esprimere la propria valutazione di compatibilità tra i soggetti che avevano sottoposto a confronto, avessero chiarito come la mancata espressione di un giudizio di compatibilità totale fosse dovuta solo alla mancanza di segni caratteristici quali nei, cicatrici, rughe caratteristiche, eccetera. Alla luce di ciò, l'affermazione della Corte d'appello di Roma secondo cui vi era «piena sovrapposizione tra i tratti somatici dell'imputato e quelli della persona ripresa dal sistema di videosorveglianza» appare del tutto conseguente e pienamente logica. Pertanto, la Corte d'appello di Roma ha fondato il proprio giudizio di compatibilità non «in forza della mancanza di elementi che ne avrebbero potuto generare la incompatibilità», come è sostenuto dal ricorrente, ma in forza - in positivo - della sopra indicata piena sovrapponibilità dei tratti somatici del SA 7 ai tratti somatici del soggetto che era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Solo successivamente al riscontro, in positivo, di tale piena sovrapponibilità, la Corte d'appello di Roma ha verificato, in modo anch'esso del tutto logico, l'assenza di «alcuna difformità». 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. È vero che l'alibi fallito non costituisce neppure un indizio a carico dell'imputato. Tuttavia, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, la Corte d'appello di Roma non ha attribuito alcun valore indiziario alla mancanza di prova dell'alibi che era stato addotto dal SA ma si è limitata a prendere atto di tale mancanza di prova, senza attribuire alla stessa una valenza indiziaria a carico dell'imputato (pag. 6, punto 4.3, della sentenza impugnata). Si deve peraltro osservare che la Corte di cassazione, nell'affermare che l'alibi fallito non costituisce neppure un indizio a carico dell'imputato, ha comunque puntualizzato che, nel caso in cui sia stata acquisita aliunde la prova della responsabilità - come è avvenuto, per le ragioni che si sono dette e che si diranno, nel caso di specie -, lo stesso alibi fallito «può costituire un elemento integrativo, di chiusura del costrutto probatorio» (Sez. 5, n. 4 del 27/09/2019, dep. 2020, Cavacece, non massimata. Nello stesso senso, Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, Calligaris, non massimata, secondo cui: «né costituisce un indizio l'alibi fallito, che al più rappresenta un elemento integrativo, di chiusura di un quadro probatorio già acquisito»). 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Quale elemento di riscontro individualizzante delle dichiarazioni etero- accusatorie del AN e del IS, la Corte d'appello di Roma ha valorizzato il fatto che, il giorno prima della rapina, una delle utenze cellulari in uso al SA (331-3472830) aveva agganciato una "cella" in Roma nei pressi di via di Tor Millina, dove era ubicata la macelleria della persona offesa LD MA. Contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, tale dato non è affatto «totalmente insignificante» ma la sua valorizzazione è, al contrario, del tutto logica, in quanto rende logicamente pienamente plausibile quanto ritenuto dal G.i.p. del Tribunale di Roma circa l'effettuazione di un sopralluogo, il giorno prima della rapina, finalizzato a monitorare gli spostamenti del MA (pag. 7 della sentenza di primo grado). Quali ulteriori elementi di riscontro individualizzante delle dichiarazioni etero- accusatorie del AN e del IS, la Corte d'appello di Roma ha poi valorizzato il fatto che, il giorno della rapina, la menzionata utenza cellulare in uso al SA aveva agganciato delle "celle" che, per ubicazione e orario, erano «compatibili» 8 con un percorso di avvicinamento dell'imputato al luogo di effettuazione della rapina (l'abitazione delle vittime) e con la presenza dello stesso imputato sul luogo del reato nel momento della sua consumazione. Anche la valorizzazione di tali dati risulta palesemente pienamente logica. Non è vero, poi, che, come è sostenuto dal ricorrente, la Corte d'appello di Roma abbia ritenuto che la dislocazione delle "celle" consentirebbe «di individuare il punto esatto in cui l'utenza materiale si trovi in un determinato momento» (così il ricorso). La Corte d'appello di Roma non ha affatto sostenuto questo ma, come si è visto, si è limitata a dire che le "celle" che erano state agganciate dall'utenza cellulare del SA erano «compatibili» con la presenza dello stesso SA sul luogo del reato nel momento della sua consumazione, il che è una cosa del tutto diversa. Quanto alla censura secondo cui «[a]ncor meno valente deve ritenersi l'elemento indiziario relativo alle celle agganciate dalla seconda utenza attribuita al SA (379.1717188), e ciò per le ragioni che la stessa Corte di merito ha richiamato in motivazione», essa risulta del tutto generica e, perciò, non consentita, atteso che il ricorrente ha completamente omesso di spiegare sia quali sarebbero «le ragioni che la stessa Corte di merito ha richiamato in motivazione» alle quali intende fare riferimento sia perché, a suo avviso, le medesime ragioni dovrebbero indurre a ritenere «[a]ncor meno valente [...] l'elemento indiziario relativo alle celle agganciate dalla seconda utenza attribuita al SA (379.1717188)». 6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Col ritenere l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie che erano state rese dai coimputati AN e IS nei confronti del SA anche in ragione del fatto che, dagli atti processuali, non era emerso neppure il sospetto di un interesse degli stessi coimputati a rendere delle dichiarazioni etero-accusatorie false, coinvolgendo calunniosamente il SA (pag. 5 della sentenza impugnata), la Corte d'appello di Roma ha espresso una valutazione di merito che, in quanto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, non è censurabile in questa sede. Quanto all'ipotesi che è stata avanzata dal difensore dell'imputato nel ricorso secondo cui il AN e il IS avrebbero avuto interesse a calunniare il SA per l'«aspettativa di accoglimento della richiesta di applicazione della pena concordata avanzata in via preliminare dinanzi al IP», si tratta, all'evidenza, di una mera congettura, priva di qualsiasi elemento di riscontro. Neppure configura alcuna contraddizione o illogicità il fatto che i due coimputati, prima di ammettere i fatti e di accusare degli stessi anche il SA, li avessero inizialmente negati. 9 Tutto ciò posto, si deve infine affermare come la Corte d'appello di Roma abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui «la possibilità che plurime dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.) siano idonee a fungere da riscontro reciproco è una acquisizione stabile della giurisprudenza di legittimità, ribadita in molteplici arresti di questa Corte, concordi nel richiedere che tali dichiarazioni convergano sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, AR e altro, Rv. 264368)». Tale convergenza sul nucleo essenziale del narrato, nel caso in esame, non appare seriamente contestabile. 7. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dall'inammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili LD MA e AL DR, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Fausto Maria Amato, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili MA LD e DR AL che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Amato Fausto Maria dichiaratosi antistatario. Così deciso il 20/03/2025.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LE LO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
letta la memoria dell'avv. FAUSTO MARIA AMATO, difensore delle parti civili MA LD e DR AL, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle suddette parti civili, come da allegata nota spese;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/10/2024, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 17/01/2024 del G.i.p. del Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale DO SA era stato condannato alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione ed € 2.000,00 di multa per il reato di rapina pluriaggravata (dall'essere stata la minaccia commessa con armi, da persone travisate e da più persone riunite, dall'essere stato il fatto commesso nei confronti di persone ultrasessantacinquenni e dall'avere cagionato alle stesse un danno Penale Sent. Sez. 2 Num. 18099 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 20/03/2025 patrimoniale di rilevante gravità) in concorso (con AN AN e TR IS) ai danni di LD MA e di AL DR. 2. Avverso tale sentenza del 25/10/2024 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Riziero Angeletti, DO SA, affidato a sei motivi. 2.1. Il primo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., «con riferimento alla inutilizzabilità dei contenuti della memoria del cellulare sottoposto a sequestro dall'A.G. di Milano, trasmessi all'A.G. di Roma e alla mancanza assoluta di motivazione sulle doglianze esposte dalla difesa sul punto nell'atto di appello». Il SA rappresenta che, con il proprio atto di appello, aveva dedotto IManutilizzabilità degli elementi di prova derivanti dalla estrapolazione dei dati dei cellulari in uso al SA», per avere il pubblico ministero presso il Tribunale di Milano, il quale aveva trasmesso i suddetti dati al pubblico ministero presso il Tribunale di Roma, sottoposto a sequestro probatorio il telefono cellulare del SA acquisendo illegittimamente in modo indiscriminato tutti i dati che erano contenuti in tale dispositivo. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma «eludeva totalmente l'assunto difensivo, cestinando direttamente il motivo di impugnazione» o, comunque, motivando in modo solo apparente su di esso. Il SA sostiene non «possa mettersi in dubbio l'incidenza dell'esito dell'eventuale accoglimento del motivo sull'intera regiudicanda» e, a riprova dell'utilizzo, da parte dei giudici del merito, «degli esiti acquisitivi dei dati contenuti nei telefoni», rappresenta che: a) «sono stati acquisiti i tabulati telefonici dei tre imputati (pag. 2 sent. IP); l'individuazione delle celle agganciate (pagg. 5, 6 e 7 sent. IP); i contenuti che rilevano contatti tra gli imputati (pag. 6 sent. IP); la geolocalizzazione (pag. 7)»; b) alla pag. 6 della sentenza di primo grado si afferma in particolare che: «[i]n data 24/09/2022, la Sezione Volante della PS Comasina della Questura di Milano, procede al controllo di IS TR che viene trovato in possesso di un telefono cellulare marca I-Phone XR contenente l'utenza 351- 0359358 dal cui contenuto si rilevano contatti con SA DO e, in particolare, con l'utenza 3313472830». Il ricorrente lamenta ancora l'erroneità dell'asserita tesi della Corte d'appello «che esclude dal novero della segretezza e della proprietà i c.d. dati "esteriori" rilevabili dalla memoria dei cellulari sequestrati al SA» ed evidenzia al riguardo che tali dati «sono stati [...] considerati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità coperti dalla medesima tutela apprestata ex art. 15 Costituzione alla corrispondenza. Ritenuto, conseguentemente, l'utilizzo di tali dati (anche se 2 "esteriori"), ne consegue la ricorrenza della violazione di norma costituzionale che determina l'invalidità dell'atto anche nell'ambito del giudizio a prova contratta». 2.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., per violazione dell'art. 192 dello stesso codice «con riferimento alla inutilizzabilità degli esiti accertativi delle immagini relative al riconoscimento del SA attraverso il Sistema SARI e alla mancanza, carenza e illogicità della motivazione in punto di valorizzazione indiziaria». Dopo avere trascritto il proprio motivo di appello su tale punto (pagg. 10-13 del ricorso), il SA lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe «vagliato il motivo di gravame specificamente argomentato dalla difesa, omettendo di sondare la violazione dei diritti fondamentali dei cittadini così come riportati nel motivo sopra trascritto». Secondo il ricorrente, sarebbe comunque illogico attribuire valenza indiziaria a una compatibilità solo del 55,2% tra le immagini di uno dei soggetti che erano stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e l'immagine del proprio cartellino foto-segnaletico, atteso che, così facendo, «[s]i entra nel concetto di probabilismo confinante con il possibilismo così non consentendo che dell'esito accertativo se ne possa dedurre un elemento a carico dell'imputato». 2.3. Il terzo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per violazione di legge e manifesta illogicità e carenza della motivazione «in ordine al riconoscimento facciale effettuato dai Carabinieri del RIS mediante "confronto antroposomatico"». Il SA lamenta la manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte d'appello di Roma avrebbe valorizzato il suddetto riconoscimento antroposomatico «non tanto in virtù della capacità e forza scientifica, oggettivamente dimostrata, sottoponibile ad un giudizio controfattuale che impedisce qualsiasi soluzione alternativa, ma in forza della mancanza di elementi che ne avrebbero potuto generare la incompatibilità, come, ad esempio, l'aver sostenuto l'insussistenza di "d ifform ità"». Inoltre, non vi sarebbe «alcuna spiegazione cerca il grado di compatibilità tra i fotogrammi estrapolati dalle videoriprese e la fotografia segnaletica dell'imputato», in termini di «percentuale di compatibilità». Il SA deduce ancora che qualora, «come auspicato dalla difesa, si dichiarassero inutilizzabili gli esiti acquisitivi derivanti dall'utilizzo del Sistema SARI, ne deriverebbe, all'evidenza, la mancanza dell'elemento di prova da sottoporre a confronto di compatibilità con la fotografia segnaletica dell'imputato». 2.4. Il quarto motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio della motivazione «con 3 riferimento all'art. 192 Cpp e alla valorizzazione dell'insuccesso dell'alibi fornito dall'imputato». 2.5. Il quinto motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio della motivazione «con riferimento all'art. 192 Cpp in punto di valorizzazione probatoria delle risultanze estrapolate dalle celle telefoniche» che erano state agganciate dai propri telefoni cellulari. Il SA deduce che tale valorizzazione sarebbe manifestamente illogica e in particolare: a) quanto alle celle agganciate il giorno prima della rapina, che «[a]ttribuire [...] certezza sulla localizzazione delle utenze è operazione non plausibile né logica ove si riconosce, contestualmente, la potenzialità oggettiva e di elevata probabilità, che i dati utilizzabili non siano rappresentativi della realtà fenomenica descritta in sentenza. Quindi, che il giorno prima del fatto, l'utenza del SA agganciasse la cella di Roma, nei pressi di Tor Millina, dove è ubicata la macelleria del MA, è dato probatorio totalmente insignificante»; b) che «[m]anifestamente illogica e contraddittoria è la ritenuta presenza del SA (asserito utilizzatore) addirittura nel luogo esatto in cui è stato consumato il reato. È noto che la visura delle celle telefoniche non consente di individuare il punto esatto in cui l'utenza materiale si trovi in un determinato momento»; c) che «[a]ncor meno valente deve ritenersi l'elemento indiziario relativo alle celle agganciate dalla seconda utenza attribuita al SA (379.1717188), e ciò per le ragioni che la stessa Corte di merito ha richiamato in motivazione». 2.6. Il sesto motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., «in relazione alla valorizzazione delle dichiarazioni dei coimputati». Il ricorrente deduce che i principi affermati dalla Corte di Cassazione in punto di credibilità dei correi e di attendibilità delle loro dichiarazioni «nel caso di specie non risultano essere stati rispettati», atteso che i giudici del merito avrebbero «sottovalutato l'interesse concreto che avevano i dichiaranti nel rendere affermazioni accusatorie nei confronti del SA». Interesse che, secondo il ricorrente, era costituito dall'«aspettativa di accoglimento della richiesta di applicazione della pena concordata avanzata in via preliminare dinanzi al IP (una delle quali accolta)». Sarebbe inoltre carente il requisito dell'autonomia genetica delle chiamate in correità, «atteso che le stesse non derivano da fonti di informazione diverse». Ancora, le stesse chiamate mancherebbero di «coerenza temporale», in quanto i correi «hanno dapprima negato di aver partecipato alla rapina e solo successivamente, ma con l'interesse sopra già richiamato, avrebbero cambiato 4 versione affermando la loro presenza sul luogo ed al momento dei fatti insieme a SA». Il SA sottolinea che «la mancanza di "costanza" e "spontaneità" costituiscono requisiti negativi di valenza di riscontro alla chiamata». Il ricorrente contesta infine che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma, possano essere considerati elementi di riscontro alle chiamate in correità la «pregressa conoscenza» del IS e del AN e «la loro contestuale presenza a Roma». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto è sostenuto con tale motivo, la Corte d'appello di Roma ha correttamente motivato come la doglianza del ricorrente in ordine all'«Mnutilizzabilità degli elementi di prova derivanti dalla estrapolazione dei dati dei cellulari in uso al SA» fosse «inconferente», atteso che, dei dati che erano contenuti nei suddetti apparecchi telefonici, e dei quali il pubblico ministero presso il Tribunale di Milano aveva effettuato la cosiddetta copia forense che aveva poi trasmesso al pubblico ministero presso il Tribunale di Roma, non era stata fatta alcuna utilizzazione. La correttezza di tale motivazione è confermata dalla lettura delle motivazioni delle sentenze di merito, dalle quali effettivamente non emerge alcuna utilizzazione di «elementi di prova derivanti dalla estrapolazione dei dati dei cellulari in uso al SA». La Corte d'appello di Roma ha correttamente osservato che a essere utilizzati non erano stati i contenuti che erano presenti nei telefoni cellulari in uso all'imputato bensì i dati relativi al traffico telefonico e all'ubicazione di tali telefoni cellulari, i quali dati vengono acquisiti presso il fornitore del servizio telefonico (e non tramite la menzionata copia forense). Del resto, lo stesso ricorrente, là dove argomenta che «sono stati acquisiti i tabulati telefonici dei tre imputati (pag. 2 sent. IP); l'individuazione delle celle agganciate (pagg. 5, 6 e 7 sent. IP); [...]; la geolocalizzazione (pag. 7)», fa evidentemente riferimento non ai contenuti che erano presenti nei telefoni cellulari a lui in uso ma ai dati relativi al traffico telefonico e all'ubicazione degli stessi cellulari. Quanto al riferimento che è stato fatto dal ricorrente a quanto è argomentato dal G.i.p. del Tribunale di Roma alla pag. 6 della sentenza di primo grado, si deve rilevare come tale argomentazione si riferisca a dati che risultavano dal telefono non del SA ma di TR IS. 5 Quanto, infine, alle doglianze che sono state avanzate a proposito dell'acquisizione degli effettivamente utilizzati dati relativi al traffico telefonico e all'ubicazione dei telefoni cellulari dell'imputato, posto che tale acquisizione è senz'altro consentita dalla legge, a norma dell'art. 132 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le stesse doglianze risultano assolutamente generiche, atteso che il ricorrente ha del tutto omesso di indicare perché, nel caso di specie, l'acquisizione degli stessi dati avrebbe integrato una «violazione di norma costituzionale». 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si deve anzitutto evidenziare che, nell'economia della decisione della Corte d'appello di Roma, gli esiti del riconoscimento facciale con il sistema SARI (Sistema automatico di riconoscimento immagini) in uso alla polizia giudiziaria assumono solo il ruolo di uno dei plurimi riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie che erano state rese nei confronti del SA dai due coimputati AN AN e TR IS - i quali avevano confessato di avere commesso la rapina, dichiarando che alla stessa aveva partecipato anche il SA, con la funzione di SI -, tra i quali riscontri vi erano anche le risultanze dei dati relativi al traffico e all'ubicazione dei telefoni cellulari del SA di cui si dirà esaminando il quinto motivo. Ciò evidenziato, si deve osservare che, come è stato rilevato dalla Corte d'appello di Roma, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 39551 del 13/07/2023, Jovanovic, non massimata, non ha escluso l'utilizzabilità degli esiti dell'utilizzo del Sistema SARI, qualora gli stessi si inseriscano in un più strutturato complesso di risultanze probatorie («il Tribunale del Riesame non si è limitato a valorizzare il giudizio di compatibilità dei dati somatici del viso, offerto dal sistema Sari in uso alle forze di polizia giudiziaria, che forniva una percentuale di somiglianza non rassicurante, ma ha dato rilievo ad un sistema di comparazione elaborato dalla polizia scientifica che non si limita ad attribuire un giudizio di somiglianza tra le immagini dei volti poste a raffronto, ma che si basa sui dati fisionomici dell'individuo, e quindi su parametri estremamente individualizzanti, che ha fornito un risultato di compatibilità in relazione a tutti gli elementi posti in comparazione, ma che non ha consentito di garantire certezza di identità per il solo fatto che i dati desumibili dalle immagini erano soltanto in numero di otto. A fronte di tale elemento indiziario estremamente significativo, il giudice del riesame ha poi tratto spunto dal conforto costituito da ulteriori elementi rafforzativi [...]»). Nel caso in esame, tali risultanze probatorie erano senz'altro ravvisabili nelle chiamate in correità dei due coimputati, nei dati relativi al traffico e all'ubicazione dei telefoni cellulari del SA di cui si dirà esaminando il quinto motivo e, con specifico riguardo all'individuazione dello stesso SA come uno dei soggetti che erano stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, nelle risultanze del 6 confronto antroposomatico che era stato svolto dai Carabinieri del RIS di cui si dirà esaminando il terzo motivo. Quanto alla contestazione secondo cui sarebbe illogico attribuire valenza indiziaria a una compatibilità solo del 55,2%, si deve osservare che la Corte d'appello di Roma ha ritenuto che, tenuto conto di tale non rassicurante percentuale, gli esiti dell'utilizzo del Sistema SARI valessero a comprovare soltanto «una apprezzabile somiglianza» (pag. 5 della sentenza impugnata) del SA con il soggetto che era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, l'attribuzione di una tale limitata valenza («una apprezzabile somiglianza») all'indicata compatibilità del 55,2% appare del tutto logica, tenuto conto che la Corte d'appello di Roma ha in realtà fondato la ritenuta individuazione del SA come uno dei soggetti che erano stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza non tanto sugli esiti dell'utilizzo del Sistema SARI quanto, piuttosto, sulle risultanze del confronto antroposomatico che era stato svolto dai Carabinieri del RIS di cui subito si dirà esaminando il terzo motivo. 1. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Roma ha riportato tutte le coincidenze a livello antroposomatico che erano state riscontrate dai Carabinieri del RIS confrontando i fotogrammi che erano stati estrapolati dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza e la fotografia segnaletica del SA («grado di adiposità del volto;
morfologia del volto;
tipologia di capelli;
attaccatura dei capelli sulla regione frontale e temporale destra;
andamento della fronte;
morfologia dell'andamento del naso;
pliche naso buccali;
morfologia del mento;
andamento del profilo fronto nasale;
morfologia generale del padiglione auricolare destro»). La Corte d'appello ha altresì evidenziato come i Carabinieri del RIS, nell'esprimere la propria valutazione di compatibilità tra i soggetti che avevano sottoposto a confronto, avessero chiarito come la mancata espressione di un giudizio di compatibilità totale fosse dovuta solo alla mancanza di segni caratteristici quali nei, cicatrici, rughe caratteristiche, eccetera. Alla luce di ciò, l'affermazione della Corte d'appello di Roma secondo cui vi era «piena sovrapposizione tra i tratti somatici dell'imputato e quelli della persona ripresa dal sistema di videosorveglianza» appare del tutto conseguente e pienamente logica. Pertanto, la Corte d'appello di Roma ha fondato il proprio giudizio di compatibilità non «in forza della mancanza di elementi che ne avrebbero potuto generare la incompatibilità», come è sostenuto dal ricorrente, ma in forza - in positivo - della sopra indicata piena sovrapponibilità dei tratti somatici del SA 7 ai tratti somatici del soggetto che era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Solo successivamente al riscontro, in positivo, di tale piena sovrapponibilità, la Corte d'appello di Roma ha verificato, in modo anch'esso del tutto logico, l'assenza di «alcuna difformità». 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. È vero che l'alibi fallito non costituisce neppure un indizio a carico dell'imputato. Tuttavia, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, la Corte d'appello di Roma non ha attribuito alcun valore indiziario alla mancanza di prova dell'alibi che era stato addotto dal SA ma si è limitata a prendere atto di tale mancanza di prova, senza attribuire alla stessa una valenza indiziaria a carico dell'imputato (pag. 6, punto 4.3, della sentenza impugnata). Si deve peraltro osservare che la Corte di cassazione, nell'affermare che l'alibi fallito non costituisce neppure un indizio a carico dell'imputato, ha comunque puntualizzato che, nel caso in cui sia stata acquisita aliunde la prova della responsabilità - come è avvenuto, per le ragioni che si sono dette e che si diranno, nel caso di specie -, lo stesso alibi fallito «può costituire un elemento integrativo, di chiusura del costrutto probatorio» (Sez. 5, n. 4 del 27/09/2019, dep. 2020, Cavacece, non massimata. Nello stesso senso, Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, Calligaris, non massimata, secondo cui: «né costituisce un indizio l'alibi fallito, che al più rappresenta un elemento integrativo, di chiusura di un quadro probatorio già acquisito»). 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Quale elemento di riscontro individualizzante delle dichiarazioni etero- accusatorie del AN e del IS, la Corte d'appello di Roma ha valorizzato il fatto che, il giorno prima della rapina, una delle utenze cellulari in uso al SA (331-3472830) aveva agganciato una "cella" in Roma nei pressi di via di Tor Millina, dove era ubicata la macelleria della persona offesa LD MA. Contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, tale dato non è affatto «totalmente insignificante» ma la sua valorizzazione è, al contrario, del tutto logica, in quanto rende logicamente pienamente plausibile quanto ritenuto dal G.i.p. del Tribunale di Roma circa l'effettuazione di un sopralluogo, il giorno prima della rapina, finalizzato a monitorare gli spostamenti del MA (pag. 7 della sentenza di primo grado). Quali ulteriori elementi di riscontro individualizzante delle dichiarazioni etero- accusatorie del AN e del IS, la Corte d'appello di Roma ha poi valorizzato il fatto che, il giorno della rapina, la menzionata utenza cellulare in uso al SA aveva agganciato delle "celle" che, per ubicazione e orario, erano «compatibili» 8 con un percorso di avvicinamento dell'imputato al luogo di effettuazione della rapina (l'abitazione delle vittime) e con la presenza dello stesso imputato sul luogo del reato nel momento della sua consumazione. Anche la valorizzazione di tali dati risulta palesemente pienamente logica. Non è vero, poi, che, come è sostenuto dal ricorrente, la Corte d'appello di Roma abbia ritenuto che la dislocazione delle "celle" consentirebbe «di individuare il punto esatto in cui l'utenza materiale si trovi in un determinato momento» (così il ricorso). La Corte d'appello di Roma non ha affatto sostenuto questo ma, come si è visto, si è limitata a dire che le "celle" che erano state agganciate dall'utenza cellulare del SA erano «compatibili» con la presenza dello stesso SA sul luogo del reato nel momento della sua consumazione, il che è una cosa del tutto diversa. Quanto alla censura secondo cui «[a]ncor meno valente deve ritenersi l'elemento indiziario relativo alle celle agganciate dalla seconda utenza attribuita al SA (379.1717188), e ciò per le ragioni che la stessa Corte di merito ha richiamato in motivazione», essa risulta del tutto generica e, perciò, non consentita, atteso che il ricorrente ha completamente omesso di spiegare sia quali sarebbero «le ragioni che la stessa Corte di merito ha richiamato in motivazione» alle quali intende fare riferimento sia perché, a suo avviso, le medesime ragioni dovrebbero indurre a ritenere «[a]ncor meno valente [...] l'elemento indiziario relativo alle celle agganciate dalla seconda utenza attribuita al SA (379.1717188)». 6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Col ritenere l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie che erano state rese dai coimputati AN e IS nei confronti del SA anche in ragione del fatto che, dagli atti processuali, non era emerso neppure il sospetto di un interesse degli stessi coimputati a rendere delle dichiarazioni etero-accusatorie false, coinvolgendo calunniosamente il SA (pag. 5 della sentenza impugnata), la Corte d'appello di Roma ha espresso una valutazione di merito che, in quanto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, non è censurabile in questa sede. Quanto all'ipotesi che è stata avanzata dal difensore dell'imputato nel ricorso secondo cui il AN e il IS avrebbero avuto interesse a calunniare il SA per l'«aspettativa di accoglimento della richiesta di applicazione della pena concordata avanzata in via preliminare dinanzi al IP», si tratta, all'evidenza, di una mera congettura, priva di qualsiasi elemento di riscontro. Neppure configura alcuna contraddizione o illogicità il fatto che i due coimputati, prima di ammettere i fatti e di accusare degli stessi anche il SA, li avessero inizialmente negati. 9 Tutto ciò posto, si deve infine affermare come la Corte d'appello di Roma abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui «la possibilità che plurime dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.) siano idonee a fungere da riscontro reciproco è una acquisizione stabile della giurisprudenza di legittimità, ribadita in molteplici arresti di questa Corte, concordi nel richiedere che tali dichiarazioni convergano sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, AR e altro, Rv. 264368)». Tale convergenza sul nucleo essenziale del narrato, nel caso in esame, non appare seriamente contestabile. 7. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dall'inammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili LD MA e AL DR, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Fausto Maria Amato, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili MA LD e DR AL che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Amato Fausto Maria dichiaratosi antistatario. Così deciso il 20/03/2025.