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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente RUGGIERO CARMINE, Relatore GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 446/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
EN_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03T602885-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03T602885-2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03T602889-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03T602889-2024 IRAP 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03T602891-2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03T602891-2024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
EN/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato R.G. 446/2025, la EN Società_1 S.r.l. ha contestato e impugnato l'avviso di accertamento n. T6S03T602885/2024 relativo ad IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2018, l'avviso di accertamento n. T6S03T602889/2024 relativo ad IRAP ed IVA per l'anno 2019 e, infine, l'avviso di accertamento n. T6S03T602891/2024 relativo ad IRAP ed IVA per l'anno 2020, tutti notificati in data
27.03.2025. Con i predetti avvisi, l'Agenzia delle Entrate DP di Padova ha contestato alla EN società la somministrazione illecita di manodopera in relazione alle fatture emesse dal fornitore À_ soc. cop.
Va rilevato che gli avvisi impugnati a mezzo del ricorso in esame, sono scaturiti da una meticolosa attività di controllo per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, condotta dalla Guardia di Finanza di Piove di Sacco, e confluita in un PVC notificato alla EN odierna.
Anche la GDF di Padova ha contribuito alle indagini, avendo analizzato i rapporti economici intercorsi tra la
EN e la Società_3 S.r.l., disvelando una frode fiscale fondata su appalti di servizi stipulati per occultare somministrazioni illecite di manodopera.
Tutta l'attività investigativa, gestita dalla Procura della Repubblica, ha condotto alla scoperta dell'esistenza di un'organizzazione, tra la EN e altre società committenti-appaltanti, e una società appaltatrice, collegate solo formalmente da un contratto di appalto, nonché terze società subappaltatrici, incaricate solo formalmente per l'esecuzione delle attività richieste dalle committenti. In particolar modo, sono stati analizzati i rapporti di appalto tra la EN e la À_ soc. cop ed è emerso che il contratto di appalto del 2016 avrebbe mascherato somministrazioni illecite di manodopera e che la cooperativa non avrebbe versato l'Iva dovuta. Più segnatamente, è emerso che la EN avrebbe utilizzato alcuni lavoratori forniti dalla cooperativa, come propri dipendenti.
L'indagine penale si è conclusa il 29.02.2024 e tutti i dati, documenti e le notizie acquisiti venivano utilizzati nei giudizi penali R.G. 3664/20, R.G 9812/20 e R.G. 5508/23.
L'Agenzia Entrate DP di Padova, nel condividere gli esiti delle indagini espletate dalla GdF, notificava alla
EN gli schemi d'atto per gli anni dal 2018 al 2020. Seguiva un contraddittorio con la EN, agli inizi del 2025, all'esito del quale l'Agenzia riconosceva, ai fini
Ires, la deducibilità dei costi di €.120.000,00 (per anno 2018), €. 151.320,00 (per anno 2019) e €.106.800,00
(per anno 2020).
In data 27.03.2025 venivano notificati alla EN i tre suindicati avvisi di accertamento, che sono stati tutti impugnati a mezzo del ricorso in esame, fondato sui seguenti motivi di censura:
1) Illegittimità ed infondatezza dei rilievi IVA IRAP. Sugli appalti illeciti o falsi e sulla somministrazione irregolare di manodopera. L'appalto sarebbe lecito e conforme alla legge, mentre il rilievo dell'Agenzia sarebbe infondato ed indimostrato. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.lgs. 446/1997 e dell'art. 19 D.P.R.
633/72.
La EN avrebbe affidato in appalto alla À_ la selezione e cernita dei rifiuti, mediante due contratti di appalto, uno del 29.02.2016 e l'altro, del 26.09.2016.
In entrambi i contratti, sarebbe stato indicato espressamente l'oggetto, da eseguire in piena autonomia gestionale ed organizzativa da parte della ditta appaltatrice, di cui all'art. 4, che vieterebbe espressamente alla committente ogni ingerenza, diversamente da quanto sostenuto dalla Resistente Agenzia.
Infatti, secondo la tesi della Resistente, mancherebbe, nell'appaltatrice Soc. cooperativa À_ , il requisito dell'autonomia nella gestione del proprio personale, avendo la EN esercitato il proprio potere direttivo ed organizzativo indebitamente.
Inoltre, la cooperativa avrebbe assunto su di sé un effettivo rischio d'impresa, essendo responsabile per la corretta esecuzione della prestazione, come previsto dagli artt. 2 e 6 del contratto.
Per la EN, invece, non vi sarebbe alcuna commistione con la cooperativa, nel senso che sarebbe errata la tesi dell'Agenzia, secondo cui vi sarebbe coincidenza tra la sede degli uffici amministrativi e la sede operativa della S.G.A. S.r.l. e della società S.D.I. S.r.l., poiché le dichiarazioni rese dai lavoratori Nominativo_3 , sarebbero inattendibili.
A conferma della genuinità del contratto di appalto, la Società_4, con memoria prodotta il 27.01.2025, in sede di contraddittorio con l'Agenzia, avrebbe dimostrato ulteriormente l'autonomia della appaltatrice
À_ nella gestione del proprio personale (doc. 7). Inoltre, anche le dichiarazioni rilasciate dai sigg.ri Nominativo_6
e Nominativo_7 nel corso del procedimento penale RG n. 3664/2020 confermerebbero la genuinità del contratto di appalto.
2) Con il secondo motivo, la EN società ha lamentato il difetto di motivazione e prova, la violazione dell'art. 56 D.P.R. 633/72 e 7 L. 212/00 e la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D. Lgs 546/92. Infatti, l'Agenzia non avrebbe provato il proprio assunto, fondando la pretesa erariale esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai lavoratori della cooperativa À_ alla Guardia di Finanza. Tali dichiarazioni sarebbero sintetiche e prive delle relative verbalizzazioni. Richieste istruttorie: la EN società ha chiesto, in via istruttoria l'ammissione della prova per testi sui sigg.ri Nominativo_6, e su due dipendenti della cooperativa
À_, scelti a campione sui capitoli di prova indicati nel ricorso, al fine di dimostrare l'infondatezza dei rilievi oggetto di accertamento.
3) Con il terzo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 6, 19, 21 e 26 del D.P.R. 633/72 alla luce degli artt.
167, 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio UE del 28.11.2006, come interpretati dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea. Infine, la EN ha insistito per la detraibilità dell'Iva fatturata su operazioni reali ed inerenti, diversamente da quanto sostenuto dall'Agenzia, che avrebbe riconosciuto, comunque, congruo e deducibile il costo. Alla luce della giurisprudenza comunitaria, il diritto alla detrazione dell'Iva su operazioni esistenti non potrebbe esser negato, avendo la EN pagato regolarmente il proprio fornitore
(Iva compresa). 4) Illegittimità delle sanzioni irrogate, poiché le operazioni non sarebbero nè inesistenti, né fraudolente, poiché immotivate, non avendo la Resistente provato la colpevolezza della EN, e sproporzionate rispetto all'entità del tributo contestato. Inoltre, dovrebbe prevalere la buona fede della
EN società ed il legittimo affidamento sulla correttezza del rapporto contrattuale intrattenuto con la cooperativa, rispetto all'incertezza normativa, atteso il labile confine esistente tra l'appalto e l'intermediazione di manodopera.
Infine, nella denegata ipotesi in cui venissero considerate dovute, la EN società ha chiesto all'adita
Corte, la rideterminazione delle stesse in termini più favorevoli a sé, ai sensi degli artt. 3 c. 3 D. Lgs. 472/97 e 2
D. Lgs. 87/2024.
In conclusione, ha chiesto dichiararsi nullità degli avvisi di accertamento impugnati e la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite.
Avverso il ricorso in esame, l'Agenzia Entrate DP di Padova si è costituita con memoria di controdeduzioni, insistendo per la legittimità e correttezza degli avvisi di accertamento, alla luce dell'attività investigativa condotta dalla GDF e delle dichiarazioni testimoniali rese dai lavoratori alla Polizia giudiziaria, a conferma dell'illecita somministrazione di manodopera, sottoforma di un contratto di appalto, tra la EN e la cooperativa À_. Gli indizi raccolti sarebbero, secondo la Resistente, gravi, precisi e concordanti. Dopo aver controdedotto ai singoli motivi di ricorso, l'Agenzia Resistente ha chiesto, infine, il rigetto delle richieste istruttorie, l'ammissione a prova contraria e, in via principale, il rigetto del ricorso e la condanna della S.G.A.
S.r.l. alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 24 febbraio 2026, l'adita Corte ha deciso il presente ricorso. Al fine di decidere sulla legittimità e correttezza dell'operato dell'Agenzia delle Entrate e sulla debenza della pretesa insita negli avvisi di accertamento impugnati, l'adita Corte procede alla disamina dei motivi di ricorso sollevati dalla Società_1 S.r.l., seguendo l'ordine adottato dalla stessa.
1.In relazione al primo motivo di doglianza, afferente all'illegittimità ed infondatezza dei rilievi IVA IRAP, per liceità dell'appalto tra la EN e la cooperativa appaltatrice À_, occorre soffermarsi con alcune considerazioni doverose.
Più segnatamente, al fine di stabilire se attraverso un rapporto contrattuale di appalto non genuino, tra la
EN e la Soc. coop. À_, si sia prodotta un'illecita somministrazione di manodopera, per aver la
EN utilizzato fatture che dissimulano prestazioni di lavoro subordinato ed afferenti operazioni giuridicamente inesistenti, non può non esser tenuta in considerazione tutta la certosina attività ispettiva di verifica della GDF di Padova e di Piove di Sacco relativamente agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020.
Durante l'attività di verifica, i finanzieri hanno accertato che l'attività di smaltimento dei rifiuti veniva esercitata solo formalmente in autonomia dalla À_, nel senso che la gestione del proprio personale - che avrebbe dovuto connotare la cooperativa, fornitrice di manodopera - sarebbe stato esercitato, di fatto, dalla EN S.G.A., che avrebbe esercitato il potere direttivo ed organizzativo, contra ius.
La tesi dell'Agenzia Resistente, infatti, si è fondata sulle risultanze emerse dall'indagine della GDF, confluite nel
PVC, che proverebbero l'esistenza di una somministrazione illecita di manodopera, atteso che alcuni lavoratori dipendenti della cooperativa À_ avrebbero dichiarato di aver ricevuto gli ordini e disposizioni, anziché dalla À_, direttamente dall'odierna EN Società_1.
Ma vi è di più.
Questi ultimi avrebbero dichiarato di non conoscere affatto i rappresentanti legali delle varie cooperative con cui lavoravano e che l'unica sede in cui si recavano era quella coincidente con il capannone di Indirizzo_1 in Sant'Angelo di Piove di Sacco, luogo riferibile sia alla Società 5, che alla Società_4, ma mai presso la sede della Cooperativa appaltatrice À_, sita in Padova, in Indirizzo_2.
Inoltre, tali soggetti, avendo dichiarato di non avere rapporti con l'appaltatrice, se non per il ritiro delle buste paga, erano soliti interfacciarsi sempre con gli stessi referenti, tali sigg.ri Nominativo_4 ed Nominativo_5 e che, per eventuali permessi, dovevano rivolgersi a due dipendenti della EN S.G.A. (Nominativo_6 e Nominativo_7) e non della Cooperativa. Anche le dotazioni di dispositivi di sicurezza (guanti, tute, scarpe), qualora esistenti, gli veniva fornita non dalla Cooperativa, bensì dalla odierna EN o altre ditte committenti;
i lavori eseguiti da tali soggetti, inoltre, venivano effettuati o in favore della EN o della Società 5
Occorre osservare che tale ultima società, è socia al 100% della Società_4, ha la stessa sede della SGA alla
Indirizzo_1 , ragion per cui non v'è alcuna differenza tra le due, trattandosi, di fatto, della medesima S.G.A. Le mansioni svolte dai lavoratori intervistati, era molto semplice in quanto a nessuno di essi veniva demandato il trasporto rifiuti, che veniva espletato dai dipendenti della ricorrente S.G.A., anche per l'assenza, provata, nella À_, di dotazione di veicoli adibiti proprio al trasporto dei rifiuti.
Ebbene, a fronte di queste informazioni, non può l'adita Corte non evidenziare non solo che esse siano state acquisite in ambito penale, nell'ambito del procedimento R.G. 3664/2020 (come da verbali docc. 8-9), costituendo materiale probatorio nel predetto giudizio, ma come la EN abbia omesso di dimostrare il contrario.
Infatti, le censure spiegate dalla EN società in ordine alla genuinità dell'appalto non sono state comprovate, a parere di questa Corte.
Ciò che desta maggiore perplessità in relazione alla veridicità della tesi difensiva della EN è la mancata produzione, sia in fase di verifica, effettuata dalla Polizia Giudiziaria, sia dalla GDF, di nessuno dei due contratti di appalto tra la EN e la À_ , nonostante le fatture facciano riferimento ad un contratto d'appalto di servizi datato 26.09.2016.
Solo in fase di contraddittorio con l'Agenzia, la EN si è premurata di esibire i due contratti d'appalto, dunque, dopo la notifica dello schema d'atto.
Conseguentemente, la tardiva produzione del contratto d'appalto, alla luce delle accertate discrasie tra gli importi fatturati e le previsioni contrattuali, e delle ulteriori circostanze emerse in fase di controllo, non può non esser valutata negativamente.
La tesi della EN, secondo cui gli avvisi sarebbero illegittimi perché non corredati dai verbali redatti dalla
GDF in fase di verifica, non può trovare conforto.
Ed invero, a tal proposito questa Corte rileva che la Corte di Cassazione, con recentissima pronuncia
(Cassazione Civile, Sez. 5, Ordinanza n. 8504/2025) ha risolto il problema relativo alla legittimità o meno di un avviso di accertamento notificato alla Parte senza l'allegazione degli atti autorizzativi, quali i verbali, che hanno dato il via all'indagine fiscale. Nel rigettare il ricorso proposto da una Società avverso un avviso di accertamento non corredato dall'allegazione dei predetti atti autorizzativi, la Suprema Corte ha chiarito che tale omissione costituisce una mera irregolarità formale. Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, la mancata allegazione di un atto prodromico non determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, se essa non produce un concreto pregiudizio al diritto di difesa del contribuente.
Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, la Società_4 si era limitata a lamentare l'omessa allegazione, senza contestare l'effettiva esistenza delle autorizzazioni, né dimostrare come tale mancanza le avesse impedito di difendersi adeguatamente. Conseguentemente, la Corte, nel rigettare il ricorso, ha ribadito un principio cardine del diritto tributario processuale, ovvero che i vizi formali di un avviso di accertamento assumono rilevanza invalidante solo quando ledono in modo sostanziale il diritto di difesa del contribuente, ragion per cui la mera denuncia di un'irregolarità procedurale, come la mancata allegazione di un atto, non è sufficiente per ottenere l'annullamento dell'atto impositivo se non si dimostra che da tale vizio sia derivato un danno effettivo e concreto alla possibilità di contestare la pretesa fiscale.
Alla luce di tale conclusione, volgendo l'acume alla fattispecie de qua vertitur, questa Corte non può non rilevare come le doglianze della Società_4 S.r.l. siano sfornite di prova in ordine ad un presunto danno, che sarebbe derivato alla stessa dalla mancata allegazione dei verbali delle indagini agli avvisi di accertamento impugnati.
A fortiori, la predetta doglianza è priva di pregio anche alla luce del fatto che il PVC redatto dalla GDF veniva tempestivamente notificato alla EN che, dunque, è stata edotta degli esiti e di tutta l'attività svolta in fase pregiudiziale.
Ancora, tutte le dichiarazioni raccolte dai numerosi dipendenti interrogati, hanno smentito la tesi della
EN secondo cui il Signor Nominativo_8, della À_ , sarebbe stato il soggetto unico che avrebbe fornito loro le indicazioni operative sulle attività da farsi e il referente per la raccolta di richieste di permessi e ferie.
Ed invero, tutti i soggetti interrogati, dipendenti della À_ , (sigg.ri Nominativi
9 , ecc…), hanno dichiarato di aver ricevuto ordini e di avere quale referente il sig. Nominativo_6, e il Signor Nominativo_7, aventi un ruolo direttivo e di responsabili, ed entrambi dipendenti della Società_4 !
Di contro, la EN società non ha provato il contrario ma si è limitata, nel sollevare le proprie doglianze, ad indicare le norme del contratto di appalto che ha stipulato con la cooperativa À_ e che, a parere di questa Corte, non dimostrano la genuinità dello stesso, né possono ritenersi sufficienti a superare tutte le risultanze probatorie emerse nel corso dell'attività di indagine.
Per tali ragioni i motivi nn. 1 e 2 vanno rigettati.
3. In ordine al motivo n.3, sulla detraibilità dell'Iva fatturata su operazioni reali ed inerenti, alla luce della giurisprudenza Comunitaria (direttiva 2006/112/CE del Consiglio UE del 28.11.2006), questa Corte intende precisare che nella fattispecie, l'Agenzia ha contestato che siano stati effettivamente prestati alcuni servizi di cui alle fatture registrate dalla EN, in quanto ha dichiarato a più riprese che si tratterebbe di fatture per operazioni inesistenti, riconoscendo, dunque, solo lo svolgimento delle mansioni di lavoro;
diversamente, il caso oggetto della giurisprudenza unionale, ove una norma polacca escludeva il diritto alla detrazione, in costanza di contratto nullo per simulazione, differisce da quello oggetto del giudizio in esame, ove il diritto alla detrazione è stato negato perché le prestazioni dei servizi fatturate sono state ritenute non reali, trattandosi di prestazioni lavorative rese nel rapporto diretto Utilizzatrice-Lavoratore, con lo schermo del contratto d'appalto; tale circostanza, infatti, ha permesso alla EN di detrarre l'Iva anche per le prestazioni di mero lavoro.
Ma vi è di più.
Anche la circostanza per cui la À_ non avrebbe versato l'Iva, pur avendo Partita IVA dal
2016, come verificabile dall'Anagrafe Tributaria, avvalora il convincimento - in seno a questa Corte - in ordine all'inesistenza giuridica delle operazioni, trattandosi di società, di fatto, non operativa, priva di strutture e mezzi, strumentalmente utilizzata come soggetto per attuare meccanismi frodatori, ragion per cui si ritiene pienamente legittimo il diniego di detrazione dell'Iva, anche alla luce dei principi unionali.
Infine, anche l'asserita illegittimità delle sanzioni, è motivo da rigettare, poiché infondato e pretestuoso, avendo l'Agenzia dimostrato l'inesistenza giuridica delle fatture, di guisa che le sanzioni irrogate sono una diretta conseguenza della violazione accertata, ovvero l'utilizzo di fatture false.
Quanto, invece, all'elemento soggettivo, non può affatto riconoscersi la buona fede della Società_4, in una fattispecie, come quella accertata, di somministrazione illecita di manodopera, che presuppone necessariamente la colpa del soggetto agente.
Va però detto che in udienza le parti presentano un accordo di cui all'art. 48 Dlgs n. 546/1992 il quale prevede, tra l'altro, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In conclusione, l'adita Corte, letti gli scritti difensivi e la copiosa e dettagliata documentazione probatoria depositata dall'Agenzia delle Entrate DP di Padova, dichiara la cessata materia del contendere. Spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, in data 24 febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Carmine Ruggiero Dott. Pietro Campanile
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente RUGGIERO CARMINE, Relatore GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 446/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
EN_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03T602885-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03T602885-2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03T602889-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03T602889-2024 IRAP 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03T602891-2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03T602891-2024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
EN/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato R.G. 446/2025, la EN Società_1 S.r.l. ha contestato e impugnato l'avviso di accertamento n. T6S03T602885/2024 relativo ad IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2018, l'avviso di accertamento n. T6S03T602889/2024 relativo ad IRAP ed IVA per l'anno 2019 e, infine, l'avviso di accertamento n. T6S03T602891/2024 relativo ad IRAP ed IVA per l'anno 2020, tutti notificati in data
27.03.2025. Con i predetti avvisi, l'Agenzia delle Entrate DP di Padova ha contestato alla EN società la somministrazione illecita di manodopera in relazione alle fatture emesse dal fornitore À_ soc. cop.
Va rilevato che gli avvisi impugnati a mezzo del ricorso in esame, sono scaturiti da una meticolosa attività di controllo per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, condotta dalla Guardia di Finanza di Piove di Sacco, e confluita in un PVC notificato alla EN odierna.
Anche la GDF di Padova ha contribuito alle indagini, avendo analizzato i rapporti economici intercorsi tra la
EN e la Società_3 S.r.l., disvelando una frode fiscale fondata su appalti di servizi stipulati per occultare somministrazioni illecite di manodopera.
Tutta l'attività investigativa, gestita dalla Procura della Repubblica, ha condotto alla scoperta dell'esistenza di un'organizzazione, tra la EN e altre società committenti-appaltanti, e una società appaltatrice, collegate solo formalmente da un contratto di appalto, nonché terze società subappaltatrici, incaricate solo formalmente per l'esecuzione delle attività richieste dalle committenti. In particolar modo, sono stati analizzati i rapporti di appalto tra la EN e la À_ soc. cop ed è emerso che il contratto di appalto del 2016 avrebbe mascherato somministrazioni illecite di manodopera e che la cooperativa non avrebbe versato l'Iva dovuta. Più segnatamente, è emerso che la EN avrebbe utilizzato alcuni lavoratori forniti dalla cooperativa, come propri dipendenti.
L'indagine penale si è conclusa il 29.02.2024 e tutti i dati, documenti e le notizie acquisiti venivano utilizzati nei giudizi penali R.G. 3664/20, R.G 9812/20 e R.G. 5508/23.
L'Agenzia Entrate DP di Padova, nel condividere gli esiti delle indagini espletate dalla GdF, notificava alla
EN gli schemi d'atto per gli anni dal 2018 al 2020. Seguiva un contraddittorio con la EN, agli inizi del 2025, all'esito del quale l'Agenzia riconosceva, ai fini
Ires, la deducibilità dei costi di €.120.000,00 (per anno 2018), €. 151.320,00 (per anno 2019) e €.106.800,00
(per anno 2020).
In data 27.03.2025 venivano notificati alla EN i tre suindicati avvisi di accertamento, che sono stati tutti impugnati a mezzo del ricorso in esame, fondato sui seguenti motivi di censura:
1) Illegittimità ed infondatezza dei rilievi IVA IRAP. Sugli appalti illeciti o falsi e sulla somministrazione irregolare di manodopera. L'appalto sarebbe lecito e conforme alla legge, mentre il rilievo dell'Agenzia sarebbe infondato ed indimostrato. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.lgs. 446/1997 e dell'art. 19 D.P.R.
633/72.
La EN avrebbe affidato in appalto alla À_ la selezione e cernita dei rifiuti, mediante due contratti di appalto, uno del 29.02.2016 e l'altro, del 26.09.2016.
In entrambi i contratti, sarebbe stato indicato espressamente l'oggetto, da eseguire in piena autonomia gestionale ed organizzativa da parte della ditta appaltatrice, di cui all'art. 4, che vieterebbe espressamente alla committente ogni ingerenza, diversamente da quanto sostenuto dalla Resistente Agenzia.
Infatti, secondo la tesi della Resistente, mancherebbe, nell'appaltatrice Soc. cooperativa À_ , il requisito dell'autonomia nella gestione del proprio personale, avendo la EN esercitato il proprio potere direttivo ed organizzativo indebitamente.
Inoltre, la cooperativa avrebbe assunto su di sé un effettivo rischio d'impresa, essendo responsabile per la corretta esecuzione della prestazione, come previsto dagli artt. 2 e 6 del contratto.
Per la EN, invece, non vi sarebbe alcuna commistione con la cooperativa, nel senso che sarebbe errata la tesi dell'Agenzia, secondo cui vi sarebbe coincidenza tra la sede degli uffici amministrativi e la sede operativa della S.G.A. S.r.l. e della società S.D.I. S.r.l., poiché le dichiarazioni rese dai lavoratori Nominativo_3 , sarebbero inattendibili.
A conferma della genuinità del contratto di appalto, la Società_4, con memoria prodotta il 27.01.2025, in sede di contraddittorio con l'Agenzia, avrebbe dimostrato ulteriormente l'autonomia della appaltatrice
À_ nella gestione del proprio personale (doc. 7). Inoltre, anche le dichiarazioni rilasciate dai sigg.ri Nominativo_6
e Nominativo_7 nel corso del procedimento penale RG n. 3664/2020 confermerebbero la genuinità del contratto di appalto.
2) Con il secondo motivo, la EN società ha lamentato il difetto di motivazione e prova, la violazione dell'art. 56 D.P.R. 633/72 e 7 L. 212/00 e la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D. Lgs 546/92. Infatti, l'Agenzia non avrebbe provato il proprio assunto, fondando la pretesa erariale esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai lavoratori della cooperativa À_ alla Guardia di Finanza. Tali dichiarazioni sarebbero sintetiche e prive delle relative verbalizzazioni. Richieste istruttorie: la EN società ha chiesto, in via istruttoria l'ammissione della prova per testi sui sigg.ri Nominativo_6, e su due dipendenti della cooperativa
À_, scelti a campione sui capitoli di prova indicati nel ricorso, al fine di dimostrare l'infondatezza dei rilievi oggetto di accertamento.
3) Con il terzo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 6, 19, 21 e 26 del D.P.R. 633/72 alla luce degli artt.
167, 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio UE del 28.11.2006, come interpretati dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea. Infine, la EN ha insistito per la detraibilità dell'Iva fatturata su operazioni reali ed inerenti, diversamente da quanto sostenuto dall'Agenzia, che avrebbe riconosciuto, comunque, congruo e deducibile il costo. Alla luce della giurisprudenza comunitaria, il diritto alla detrazione dell'Iva su operazioni esistenti non potrebbe esser negato, avendo la EN pagato regolarmente il proprio fornitore
(Iva compresa). 4) Illegittimità delle sanzioni irrogate, poiché le operazioni non sarebbero nè inesistenti, né fraudolente, poiché immotivate, non avendo la Resistente provato la colpevolezza della EN, e sproporzionate rispetto all'entità del tributo contestato. Inoltre, dovrebbe prevalere la buona fede della
EN società ed il legittimo affidamento sulla correttezza del rapporto contrattuale intrattenuto con la cooperativa, rispetto all'incertezza normativa, atteso il labile confine esistente tra l'appalto e l'intermediazione di manodopera.
Infine, nella denegata ipotesi in cui venissero considerate dovute, la EN società ha chiesto all'adita
Corte, la rideterminazione delle stesse in termini più favorevoli a sé, ai sensi degli artt. 3 c. 3 D. Lgs. 472/97 e 2
D. Lgs. 87/2024.
In conclusione, ha chiesto dichiararsi nullità degli avvisi di accertamento impugnati e la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite.
Avverso il ricorso in esame, l'Agenzia Entrate DP di Padova si è costituita con memoria di controdeduzioni, insistendo per la legittimità e correttezza degli avvisi di accertamento, alla luce dell'attività investigativa condotta dalla GDF e delle dichiarazioni testimoniali rese dai lavoratori alla Polizia giudiziaria, a conferma dell'illecita somministrazione di manodopera, sottoforma di un contratto di appalto, tra la EN e la cooperativa À_. Gli indizi raccolti sarebbero, secondo la Resistente, gravi, precisi e concordanti. Dopo aver controdedotto ai singoli motivi di ricorso, l'Agenzia Resistente ha chiesto, infine, il rigetto delle richieste istruttorie, l'ammissione a prova contraria e, in via principale, il rigetto del ricorso e la condanna della S.G.A.
S.r.l. alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 24 febbraio 2026, l'adita Corte ha deciso il presente ricorso. Al fine di decidere sulla legittimità e correttezza dell'operato dell'Agenzia delle Entrate e sulla debenza della pretesa insita negli avvisi di accertamento impugnati, l'adita Corte procede alla disamina dei motivi di ricorso sollevati dalla Società_1 S.r.l., seguendo l'ordine adottato dalla stessa.
1.In relazione al primo motivo di doglianza, afferente all'illegittimità ed infondatezza dei rilievi IVA IRAP, per liceità dell'appalto tra la EN e la cooperativa appaltatrice À_, occorre soffermarsi con alcune considerazioni doverose.
Più segnatamente, al fine di stabilire se attraverso un rapporto contrattuale di appalto non genuino, tra la
EN e la Soc. coop. À_, si sia prodotta un'illecita somministrazione di manodopera, per aver la
EN utilizzato fatture che dissimulano prestazioni di lavoro subordinato ed afferenti operazioni giuridicamente inesistenti, non può non esser tenuta in considerazione tutta la certosina attività ispettiva di verifica della GDF di Padova e di Piove di Sacco relativamente agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020.
Durante l'attività di verifica, i finanzieri hanno accertato che l'attività di smaltimento dei rifiuti veniva esercitata solo formalmente in autonomia dalla À_, nel senso che la gestione del proprio personale - che avrebbe dovuto connotare la cooperativa, fornitrice di manodopera - sarebbe stato esercitato, di fatto, dalla EN S.G.A., che avrebbe esercitato il potere direttivo ed organizzativo, contra ius.
La tesi dell'Agenzia Resistente, infatti, si è fondata sulle risultanze emerse dall'indagine della GDF, confluite nel
PVC, che proverebbero l'esistenza di una somministrazione illecita di manodopera, atteso che alcuni lavoratori dipendenti della cooperativa À_ avrebbero dichiarato di aver ricevuto gli ordini e disposizioni, anziché dalla À_, direttamente dall'odierna EN Società_1.
Ma vi è di più.
Questi ultimi avrebbero dichiarato di non conoscere affatto i rappresentanti legali delle varie cooperative con cui lavoravano e che l'unica sede in cui si recavano era quella coincidente con il capannone di Indirizzo_1 in Sant'Angelo di Piove di Sacco, luogo riferibile sia alla Società 5, che alla Società_4, ma mai presso la sede della Cooperativa appaltatrice À_, sita in Padova, in Indirizzo_2.
Inoltre, tali soggetti, avendo dichiarato di non avere rapporti con l'appaltatrice, se non per il ritiro delle buste paga, erano soliti interfacciarsi sempre con gli stessi referenti, tali sigg.ri Nominativo_4 ed Nominativo_5 e che, per eventuali permessi, dovevano rivolgersi a due dipendenti della EN S.G.A. (Nominativo_6 e Nominativo_7) e non della Cooperativa. Anche le dotazioni di dispositivi di sicurezza (guanti, tute, scarpe), qualora esistenti, gli veniva fornita non dalla Cooperativa, bensì dalla odierna EN o altre ditte committenti;
i lavori eseguiti da tali soggetti, inoltre, venivano effettuati o in favore della EN o della Società 5
Occorre osservare che tale ultima società, è socia al 100% della Società_4, ha la stessa sede della SGA alla
Indirizzo_1 , ragion per cui non v'è alcuna differenza tra le due, trattandosi, di fatto, della medesima S.G.A. Le mansioni svolte dai lavoratori intervistati, era molto semplice in quanto a nessuno di essi veniva demandato il trasporto rifiuti, che veniva espletato dai dipendenti della ricorrente S.G.A., anche per l'assenza, provata, nella À_, di dotazione di veicoli adibiti proprio al trasporto dei rifiuti.
Ebbene, a fronte di queste informazioni, non può l'adita Corte non evidenziare non solo che esse siano state acquisite in ambito penale, nell'ambito del procedimento R.G. 3664/2020 (come da verbali docc. 8-9), costituendo materiale probatorio nel predetto giudizio, ma come la EN abbia omesso di dimostrare il contrario.
Infatti, le censure spiegate dalla EN società in ordine alla genuinità dell'appalto non sono state comprovate, a parere di questa Corte.
Ciò che desta maggiore perplessità in relazione alla veridicità della tesi difensiva della EN è la mancata produzione, sia in fase di verifica, effettuata dalla Polizia Giudiziaria, sia dalla GDF, di nessuno dei due contratti di appalto tra la EN e la À_ , nonostante le fatture facciano riferimento ad un contratto d'appalto di servizi datato 26.09.2016.
Solo in fase di contraddittorio con l'Agenzia, la EN si è premurata di esibire i due contratti d'appalto, dunque, dopo la notifica dello schema d'atto.
Conseguentemente, la tardiva produzione del contratto d'appalto, alla luce delle accertate discrasie tra gli importi fatturati e le previsioni contrattuali, e delle ulteriori circostanze emerse in fase di controllo, non può non esser valutata negativamente.
La tesi della EN, secondo cui gli avvisi sarebbero illegittimi perché non corredati dai verbali redatti dalla
GDF in fase di verifica, non può trovare conforto.
Ed invero, a tal proposito questa Corte rileva che la Corte di Cassazione, con recentissima pronuncia
(Cassazione Civile, Sez. 5, Ordinanza n. 8504/2025) ha risolto il problema relativo alla legittimità o meno di un avviso di accertamento notificato alla Parte senza l'allegazione degli atti autorizzativi, quali i verbali, che hanno dato il via all'indagine fiscale. Nel rigettare il ricorso proposto da una Società avverso un avviso di accertamento non corredato dall'allegazione dei predetti atti autorizzativi, la Suprema Corte ha chiarito che tale omissione costituisce una mera irregolarità formale. Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, la mancata allegazione di un atto prodromico non determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, se essa non produce un concreto pregiudizio al diritto di difesa del contribuente.
Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, la Società_4 si era limitata a lamentare l'omessa allegazione, senza contestare l'effettiva esistenza delle autorizzazioni, né dimostrare come tale mancanza le avesse impedito di difendersi adeguatamente. Conseguentemente, la Corte, nel rigettare il ricorso, ha ribadito un principio cardine del diritto tributario processuale, ovvero che i vizi formali di un avviso di accertamento assumono rilevanza invalidante solo quando ledono in modo sostanziale il diritto di difesa del contribuente, ragion per cui la mera denuncia di un'irregolarità procedurale, come la mancata allegazione di un atto, non è sufficiente per ottenere l'annullamento dell'atto impositivo se non si dimostra che da tale vizio sia derivato un danno effettivo e concreto alla possibilità di contestare la pretesa fiscale.
Alla luce di tale conclusione, volgendo l'acume alla fattispecie de qua vertitur, questa Corte non può non rilevare come le doglianze della Società_4 S.r.l. siano sfornite di prova in ordine ad un presunto danno, che sarebbe derivato alla stessa dalla mancata allegazione dei verbali delle indagini agli avvisi di accertamento impugnati.
A fortiori, la predetta doglianza è priva di pregio anche alla luce del fatto che il PVC redatto dalla GDF veniva tempestivamente notificato alla EN che, dunque, è stata edotta degli esiti e di tutta l'attività svolta in fase pregiudiziale.
Ancora, tutte le dichiarazioni raccolte dai numerosi dipendenti interrogati, hanno smentito la tesi della
EN secondo cui il Signor Nominativo_8, della À_ , sarebbe stato il soggetto unico che avrebbe fornito loro le indicazioni operative sulle attività da farsi e il referente per la raccolta di richieste di permessi e ferie.
Ed invero, tutti i soggetti interrogati, dipendenti della À_ , (sigg.ri Nominativi
9 , ecc…), hanno dichiarato di aver ricevuto ordini e di avere quale referente il sig. Nominativo_6, e il Signor Nominativo_7, aventi un ruolo direttivo e di responsabili, ed entrambi dipendenti della Società_4 !
Di contro, la EN società non ha provato il contrario ma si è limitata, nel sollevare le proprie doglianze, ad indicare le norme del contratto di appalto che ha stipulato con la cooperativa À_ e che, a parere di questa Corte, non dimostrano la genuinità dello stesso, né possono ritenersi sufficienti a superare tutte le risultanze probatorie emerse nel corso dell'attività di indagine.
Per tali ragioni i motivi nn. 1 e 2 vanno rigettati.
3. In ordine al motivo n.3, sulla detraibilità dell'Iva fatturata su operazioni reali ed inerenti, alla luce della giurisprudenza Comunitaria (direttiva 2006/112/CE del Consiglio UE del 28.11.2006), questa Corte intende precisare che nella fattispecie, l'Agenzia ha contestato che siano stati effettivamente prestati alcuni servizi di cui alle fatture registrate dalla EN, in quanto ha dichiarato a più riprese che si tratterebbe di fatture per operazioni inesistenti, riconoscendo, dunque, solo lo svolgimento delle mansioni di lavoro;
diversamente, il caso oggetto della giurisprudenza unionale, ove una norma polacca escludeva il diritto alla detrazione, in costanza di contratto nullo per simulazione, differisce da quello oggetto del giudizio in esame, ove il diritto alla detrazione è stato negato perché le prestazioni dei servizi fatturate sono state ritenute non reali, trattandosi di prestazioni lavorative rese nel rapporto diretto Utilizzatrice-Lavoratore, con lo schermo del contratto d'appalto; tale circostanza, infatti, ha permesso alla EN di detrarre l'Iva anche per le prestazioni di mero lavoro.
Ma vi è di più.
Anche la circostanza per cui la À_ non avrebbe versato l'Iva, pur avendo Partita IVA dal
2016, come verificabile dall'Anagrafe Tributaria, avvalora il convincimento - in seno a questa Corte - in ordine all'inesistenza giuridica delle operazioni, trattandosi di società, di fatto, non operativa, priva di strutture e mezzi, strumentalmente utilizzata come soggetto per attuare meccanismi frodatori, ragion per cui si ritiene pienamente legittimo il diniego di detrazione dell'Iva, anche alla luce dei principi unionali.
Infine, anche l'asserita illegittimità delle sanzioni, è motivo da rigettare, poiché infondato e pretestuoso, avendo l'Agenzia dimostrato l'inesistenza giuridica delle fatture, di guisa che le sanzioni irrogate sono una diretta conseguenza della violazione accertata, ovvero l'utilizzo di fatture false.
Quanto, invece, all'elemento soggettivo, non può affatto riconoscersi la buona fede della Società_4, in una fattispecie, come quella accertata, di somministrazione illecita di manodopera, che presuppone necessariamente la colpa del soggetto agente.
Va però detto che in udienza le parti presentano un accordo di cui all'art. 48 Dlgs n. 546/1992 il quale prevede, tra l'altro, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In conclusione, l'adita Corte, letti gli scritti difensivi e la copiosa e dettagliata documentazione probatoria depositata dall'Agenzia delle Entrate DP di Padova, dichiara la cessata materia del contendere. Spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, in data 24 febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Carmine Ruggiero Dott. Pietro Campanile