Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4685/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4685/2024 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.3400/2024 pubblicata il 26.03.2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUANO Parte_1 P.IVA_1
GIOVAN BATTISTA LUCA domiciliato ex lege in PIAZZA MUNICIPIO - PALAZZO
SAN GIACOMO 80133 Pt_1
APPELLANTE contro
, , CP_1 Controparte_2 [...]
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, . ,
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8
, Controparte_9 Controparte_10
88 NAPOLI
[...] Controparte_11
APPELLATI
pagina 1 di 6
Il in persona del Sindaco pt, con atto notificato a Pt_1 Parte_1 CP_1
ed alla , , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, . Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, , Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, Controparte_10 [...]
88 NAPOLI, proponeva appello avverso la sentenza del Controparte_11
Tribunale di Napoli n.3400/2024 pubblicata il 26.03.2024 che aveva così provveduto:
“1) accoglie le domande risarcitorie per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e – per l'effetto – condanna il (ora , Parte_1 CP_12 CP_2
, Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pt, in solido tra
[...]
loro, al pagamento in favore di parte attrice, della somma di euro , 25.773,05,oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati come in motivazione;
2) dichiara inammissibili le domande proposte nei confronti dell'ATI Linea 6 e l'estensione della domanda attorea ai convenuti non citati da subito in giudizio;
3) dichiara inammissibili le domande proposte nei confronti della 4 ) rigetta le domande proposte CP_15
nei confronti del e di 5 ) rigetta la Controparte_16 CP_17
domanda cd riconvenzionale trasversale proposta da 6) rigetta la Controparte_14
domanda cd riconvenzionale trasversale proposta da per Controparte_5
e da;
7) rigetta la domanda cd riconvenzionale trasversale proposta da CP_7 CP_15
; 8) rigetta la domanda cd riconvenzionale trasversale proposta dal CP_12
Comune di 9) dichiara assorbita la domanda cd riconvenzionale trasversale CP_7
proposta da;
10) Rigetta la domanda di garanzia della CP_15 Controparte_12
(ora nei confronti di (già ) e di Zurich s.p.a.; 12) CP_2 Controparte_9 CP_18
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti accettata tra
[...]
ed il con la compagnia e Controparte_3 CP_15 Controparte_5 CP_8
con compensazione integrale delle spese di lite tra le suddette parti;
13) Controparte_9
pagina 2 di 6 condanna il , la Parte_1 CP_12 Controparte_13
, il e , in
[...] Controparte_14 Controparte_15 CP_15
persona dei rispettivi legali rappresentanti pt, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte attrice, che liquida in euro 1.260,00 per spese, oltre ad euro 5.700,00 per i compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore di parte attrice;
14) pone a carico del della Parte_1
, della , della CP_12 Controparte_13 CP_14
del e di , in solido tra loro, le
[...] Controparte_15 CP_15
spese occorse per la stesura di entrambe le relazioni di Consulenza tecnica di ufficio;
15) dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra parte attrice,
l'ATI Linea 6, il ed e Controparte_16 CP_5 CP_17
dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra
[...]
, da una parte, l' e dall'altra; 16) Controparte_15 CP_15 CP_8 CP_10
dichiara integralmente compensate le spese di lite in tutti gli altri rapporti”.
Con l'atto di appello il chiedeva la riforma della predetta sentenza e Parte_1
chiedeva così provvedere: “In via principale, accogliere il presente atto di appello e riformare la sentenza n.3400/2024 nella parte in cui accoglie, sebbene parzialmente, la domanda risarcitoria dell'attore; per l'effetto, rigettare tutte le domande di cui alla citazione in primo grado, in quanto infondate ed indimostrate, e dichiarare non essere dovuto alcunchè. In subordine, accogliere il presente atto di appello e riformare la sentenza nella parte in cui dichiara la responsabilità solidale del e condanna lo Pt_1
stesso, in solido, al pagamento delle somme riconosciute in sentenza;
per l'effetto, rigettare integralmente la domanda nei confronti del ovvero Parte_1
dichiarare il difetto di legittimazione passiva del In via gradata, accogliere in Pt_1
parte il presente atto d'appello e riformare la sentenza laddove nega l'operatività della clausola di cui all'art.10 e 15 della Convenzione stipulata tra e Parte_1
(oggi ) e rigetta immotivatamente la domanda di garanzia CP_12 Controparte_2
pagina 3 di 6 e manleva formulata dal nei confronti di (oggi Parte_1 Controparte_12
); per l'effetto, dichiarare il diritto del ad essere manlevato e Controparte_2 Pt_1
tenuto indenne dalla concessionaria in virtù della richiamata Controparte_2
Convenzione e condannare a manlevare il dalle Controparte_2 Parte_1
somme che a titolo di responsabilità patrimoniale, sono poste a carico dello stesso in forza della pronuncia del Tribunale. Confermare i capi della sentenza relativi al rigetto delle ulteriori domande risarcitorie. Riformare, per l'effetto dell'accoglimento dell'appello, il capo delle spese di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Non si costituiva in giudizio le parti appellate, ritualmente evocate in giudizio.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.04.2025, celebrata a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. All'esito della predetta udienza, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 cpc al 29.05.2025 poiché non risultavano depositate note di udienza a trattazione scritta. All'udienza del 29.05.2025, fissata in presenza, nessuno compariva onde la procedura veniva introitata a sentenza senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso ritiene la Corte che la procedura, in applicazione del disposto di cui agli artt. 181 comma 1 e 309 cpc, deve essere dichiarata estinta con compensazione delle spese del secondo grado di giudizio e con ordine alla Cancelleria di cancellarla dal ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del Sindaco pt., avverso la Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.3400/2024 pubblicata il
26.03.2024 e contro , , CP_1 Controparte_2 [...]
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, .
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8
pagina 4 di 6 Contr
, , Controparte_9 Controparte_10
, così provvede:
[...] Controparte_19
Letti gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
DICHIARA estinta la procedura e ne DISPONE la cancellazione dal ruolo;
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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