Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8938/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari PE Giudice rel. est.
Dott. Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31 luglio 2024 da
1) Parte_1
Nata a RO (RC) il 21 ottobre 1986 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paolo Marco Bertazzoli Grabinski Broglio presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Catanzaro, il 22 febbraio 1985 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. PE De AC presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 2 luglio 2016, in AZ (RC)
(anno 2016 atto n. 1 reg. --- parte 2 serie A)
In separazione dei beni.
X separati con Sentenza n. 2170/2024 emessa in data 6/11/2024 e pubblicata il 9/12/2024 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c.
(passata in giudicato, v. documenti in atti) pagina 1 di 4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a crescere ed educare il figlio minore PE De AC in pieno accordo e rispetto reciproco, come da piano genitoriale già prodotto quale allegato 7).
2. La casa coniugale sita in Milano, via Raffaello Sanzio n. 22, di proprietà esclusiva della signora , rimarrà assegnata alla moglie completa di mobili ed arredi. Parte_1
3. La SI.ra si impegna a concludere con il sig. contratto di Parte_1 Parte_2 comodato d'uso con il quale metterà in disponibilità del coniuge l'autovettura BMW X1 di sua proprietà nei tempi e nei modi ivi stabiliti.
4. Le parti danno atto che il marito si è già trasferito a vivere in altra abitazione sita in
Milano, via Trenno 12, 20151.
5. Il figlio minore, PE De AC, viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio PE nei tempi e nei modi di seguito indicati: ogni fine settimana alternato dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 18.00 della domenica;
nel week end in cui PE sarà rimasto con la mamma, il padre lo andrà a ritirare alle ore 18.00 della domenica e lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina, salvo diverso accordo dei coniugi;
tutti i pomeriggi di martedì e mercoledì dalle ore 19.00 con prelievo dalla casa della madre e con accompagnamento a scuola il giorno successivo, fatto salvo diverso accordo tra i coniugi di prevedere giorni aggiuntivi reciproci o di modificare gli orari di prelievo.
Nei pomeriggi nei quali PE sarà affidato al padre quest'ultimo ritirerà il figlio da casa della madre e lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo salvo accordo diverso tra i coniugi.
PE trascorrerà alternativamente ogni anno le vacanze di Natale, per periodi di sette giorni, con ciascun genitore (dalle ore 12.00 del 25 dicembre sino alle ore 10.30 del 31 dicembre e dalle ore 10.30 del 31 dicembre sino alle ore 18.30 del 6 gennaio) salvo diverso accordo tra i coniugi.
PE trascorrerà la Vigilia di Natale (24 dicembre) con il genitore con il quale trascorrerà le vacanze di Natale dal 31 dicembre al 6 gennaio.
PE trascorrerà le vacanze pasquali con ciascuno dei genitori ad anni alterni.
Parimenti le eventuali vacanze di Carnevale saranno trascorse da PE con ciascun genitore ad anni alterni, intendendosi con ciò che PE trascorrerà le vacanze di
Carnevale con il genitore con il quale non trascorrerà le vacanze di Pasqua nel medesimo anno.
Nel periodo estivo PE trascorrerà un periodo di sedici giorni consecutivi con il pagina 2 di 4 padre, ad anni alterni dal 1° agosto sino al 16 agosto o dal 16 agosto sino al 31 agosto, fatto salvo eventuale diverso accordo tra i genitori.
I genitori potranno accordarsi per prevedere eventuali ulteriori periodi di vacanze estive di
PE con il padre e/o la madre nel mese di luglio.
7. I genitori di PE provvederanno a sostenere tutte le spese ordinarie (vestiario, giochi, cartoleria, libri scolastici, hobby, medicine da banco prescritte dai medici) e straordinarie
(gite scolastiche, prestazioni mediche o di sostegno discrezionali, viaggi formativi, o altri viaggi d'istruzione o divertimento organizzati dalla scuola o individuali) riguardanti il figlio, nella misura del 50% ciascuno. Sono a carico di ciascun genitore le spese di vitto, alloggio, cura della persona, ristorazione, divertimento e mezzi di trasporto per PE, nei giorni e nei periodi di vacanza in cui il piccolo è affidato a ciascun genitore, salvo diversi accordi per iniziative onerose concordati dai genitori in occasione di vacanza o permanenza con uno di essi. Le spese ordinarie saranno sostenute in autonomia da ciascuno dei coniugi tenendo presente le possibilità economiche di entrambi.
La frequenza a corsi o ad attività sportiva dovrà essere previamente concordata tra i genitori e le relative spese saranno rimborsate previa esibizione dei relativi documenti fiscali (fatture, ricevute o scontrini fiscali).
La retta riguardante la scuola elementare privata Leone XIII, ad esclusione del servizio mensa che verrà pagato nella misura del 50% dal padre, rimarrà ad integrale carico della madre sino al completamento della scuola primaria.
Il sig. dovrà sostenere il 50% delle spese della collaboratrice familiare Parte_2 che svolge mansioni di baby-sitter, oggi signora pari all'importo Parte_3 complessivo mensile omnicomprensivo di euro 520,00. Tale importo, verrà versato dal sig. alla signora entro il 27 di ogni mese, congiuntamente al Parte_2 Parte_1 pagamento delle spese ordinarie e straordinarie eventualmente sostenute. Entro il 27 di ogni mese anche la SI. dovrà rimborsare le eventuali spese ordinarie e/o Parte_1 straordinarie sostenute dal SI. nella misura del 50%. Parte_2
8. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un eventuale motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata risposta entro dieci giorni sarà intesa quale consenso alla richiesta.
Il genitore che avrà anticipato le spese straordinarie dovrà inviare all'altro genitore, entro 10 giorni dal pagamento, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi alla richiesta.
9. I coniugi dichiarano nuovamente di essere economicamente autosufficienti.
10. I coniugi dichiarano altresì di estinguere reciprocamente con il presente atto tutti i rapporti di debito/credito per la gestione delle spese famigliari intercorse negli anni di matrimonio.
Il SI. dichiara altresì fin d'ora di esonerare la SI. da Parte_2 Parte_1 eventuali richieste di rimborso economico a qualunque titolo dovessero pervenire da parte dei famigliari del SI. Parte_2
11. I coniugi ribadiscono il proprio reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto del figlio PE De AC.
12. Spese di entrambi i procedimenti compensate tra le Parti. pagina 3 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno già provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario contratto in data 2 luglio 2016, in AZ (RC), in regime di separazione dei beni tra e Parte_1
Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AZ (RC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. PE Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
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