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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5180 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio lo scrivente dr Gustavo Danise pubblica la presente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi quale parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 17.12.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, in camera di consiglio ha pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 3582 del R.G. dell'anno 2019, vertente t r a
CF./P.IVA in persona del rapp.te legale p.t. Sig. Parte_1 P.IVA_1
, con sede in S. Egidio del NT AL (SA) alla Via Quarto n.44 Parte_2 rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Francesco Carotenuto del foro di
Torre Annunziata CF: domiciliata presso il suo studio in Torre C.F._1
Annunziata alla Via G. Alfani n.46
- opponente- contro Contr (P.I ), con sede in Eboli (SA) alla via S.S.18 contrada Bivio CP_2 P.IVA_2
Cioffi, in persona del suo amm.re unico Sig.ra (CF: Controparte_3
) nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, giusta C.F._2 procura in atti, dall'avv. Valentina Vazinzadeh, C.F: ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via G. Carucci ,4
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n 540/19. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, memorie, da intendersi integralmente richiamati, e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1
Contr evocava in giudizio la per opporsi al decreto ingiuntivo n. 540/2019 del CP_2
13/02/2019 (RG n. 1388/19) del Tribunale di Salerno con il quale veniva ordinato all'opponente il pagamento della somma di € 68.421,00 oltre interessi e spese di giudizio monitorio.
Preliminarmente, parte opponente eccepiva l'invalidità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in ragione del difetto di competenza del Tribunale di Salerno in quanto le fatture poste a fondamento della richiesta del provvedimento monitorio non costituivano alcun valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti tale da poter radicare la competenza innanzi il foro del presunto creditore opposto. In ragione di ciò, parte opponente, tenendo conto che la propria sede operativa fosse situata in S. Egidio del
NT AL (SA) e che presso tale sede si formalizzava tra le parti il rapporto, riteneva che la competenza avrebbe dovuto essere del Tribunale di Nocera Inferiore e cioè luogo circondario dell'opponente.
In riferimento alle fatture per cui è stato emesso decreto ingiuntivo, parte opponente riteneva che nulla fosse dovuto alla parte opposta in quanto, le fatture risalenti all'anno 2016 erano state già pagate a mezzo 2 assegni bancari (n. 0905461507 del
06.04.2017 per un importo di euro 40.000,00 e n.0905461504 del 03.03.2017 per un importo di euro 50.000,00) per un totale di euro 90.000,00 a fronte degli 89.226,94 dovuti;
per quanto concerne, invece, le fatture relative all'anno 2017, parte opponente eccepiva la prescrizione del debito in riferimento alla fattura n.325/17 del 28.02.2017 di euro 16.918,96 essendo trascorso il termine prescrizionale di un anno (già alla data di notifica del decreto ingiuntivo) previsto in tema di fatture di trasporto merci.
Inoltre, parte opponente eccepiva di aver emesso nel corso del 2017 e del 2018 note di debito, condivise ed accettate da parte opposta, per complessivi euro 9.127,47 a causa di avarie delle merci trasportate da parte opposta decorrenti dal 13.03.2017 a tutto il
08.05.2018.
pag. 2/8 In ragione di quanto sopra, parte opponente, facendo riferimento alla somma prescritta e alle note di debito (per un totale di euro 26.046,43) eccepiva che il presunto debito ammontasse ad euro 42.375,43 e non a quanto ingiunto con il decreto oggetto di opposizione.
Alla luce dei suddetti motivi, l'opponente chiedeva in via preliminare di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Nocera inferiore;
dichiarare la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto di sospenderne l'efficacia; dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta;
di accertare la prescrizione della fattura n.325 del 28.02.2017 di euro 16.918,96; condannare parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore.
Parte opposta si costituiva in giudizio contestando ed impugnando quanto richiesto da parte opponente in quanto improcedibile, inammissibile e infondato.
In particolare, parte opposta eccepiva che dalla documentazione esibita si rilevava palesemente che la ditta – parte opponente – alla data del 17.04.2018 Parte_1
(data di interruzione del rapporto commerciale) risultava essere debitrici di euro 109.430,40 in virtù di fatture regolarmente registrate ed emesse per i trasporti merci eseguiti, come si evinceva dalle copie DDT, e che per tale somma erano state avanzate richieste di pagamento a mezzo pec – mai contestate - inviate sia da parte opposta sia dal suo legale.
Parte opposta, inoltre, riportava che parte opponente non aveva mai contestato l'emissione delle fatture o la mancata esecuzione delle relative prestazioni ma soltanto l'importo del saldo richiesto in quanto, a suo dire, dovevano essere scorporate le note di debito “unilateralmente emesse”. Sulla validità delle fatture emesse parte opposta rilevava che queste, unitamente ai DDT, venivano riconosciute da parte opponente. Sulle note di credito, invece, riteneva che queste fossero fantasiose in quanto riferite a presunti danni alle merci trasportate e oltretutto queste, come da mancata allegazione di prova circa la trasmissione delle note e di relativa documentazione fotografica sui danni, non furono mai trasmesse a parte opposta.
Parte opponente solo dopo aver ricevuto, in data 16.01.2019, le richieste di pagamento della soma di euro 109.430,40 inviava un bonifico bancario di euro 41.009,50 assumendo di voler estinguere il solo debito delle fatture riportate nel decreto ingiuntivo pag. 3/8 n.498/2016 del 01.03.2016 (non opposto) ma di non voler estinguere le restanti somme in quanto intendeva compensarle con le proprie note di debito.
Sulla eccezione di prescrizione del credito, parte opposta ne contestava la nullità in quanto la stessa, trattandosi di prestazione con pagamento differito, sarebbe iniziata a decorrere solo dall'interruzione del rapporto commerciale. Inoltre, parte opposta personalmente e attraverso il suo legale provvedeva a inviare richieste di pagamento tali da interrompere il termine prescrizionale e parte opponente, nel corso del tempo, provvedeva anche a versare alcuni acconti.
Parte opposta, inoltre, non avendo parte opponente provveduto ad espletare la procedura di media conciliazione prevista per legge, contestava la improcedibilità del procedimento.
In ragione di quanto sopra, parte opposta chiedeva di rigettare la domanda in quanto palesemente infondata e per l'effetto di confermare il decreto ingiuntivo n.540/19
Con vittoria di spese e condanna per lite temeraria.
Il tribunale, con ordinanza del 11/12/2019 concedeva i termini di cui all'art.183
c.p.c. co. VI e concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Questo giudice diveniva assegnatario della causa durante la fase istruttoria.
All'udienza del 13.11.2025, letti gli atti e verificato che la prova orale già espletata precedentemente risultava essere sufficiente per consentire al Tribunale di formare il proprio convincimento, dichiarava chiusa l'istruttoria e rinviava all'udienza del 17.12.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c. autorizzando le parti al deposito di note conclusionali fino a 10 giorni prima.
Si precisa che il difensore della opponente non compariva all'udienza del 13.11.25 per motivi di salute allegando una nota scritta in cui deduceva tale impedimento a cui allegava un certificato medico da cui si evinceva che il periodo di malattia era di giorni 4.
Pertanto in considerazione di tale istanza si provvedeva a fissare l'udienza odierna, dopo oltre un mese, per la decisione ex art 281 sexies cpc, ma il difensore non depositava la memoria conclusionale.
Tanto premesso, relativamente all'eccezione di difetto di competenza del Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Nocera inferiore, si osserva che trattandosi, nel caso di specie, di controversia in materia di credito al pagamento di trasporti eseguiti e quindi pag. 4/8 obbligazioni, risulta applicabile la norma di cui all'art.20 c.p.c. ai sensi del quale “Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione dedotta in giudizio”. L'art. 1182 c.c. stabilisce che “L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.
Dunque, l'obbligazione oggetto del procedimento avrebbe dovuto essere adempiuta ex art.1182 c.c. presso il domicilio del creditore, che ha sede ad Eboli, comune che rientra circondario giudiziario del Tribunale di Salerno.
In ragione di quanto sopra, l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opposta non risulta essere fondata e quindi non merita accoglimento.
Passando al merito, il contratto di trasporto è un contratto consensuale e non richiede la forma scritta ad substantiam (ex multis Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
15392 del 21 luglio 2015 “Il contratto di trasporto è consensuale e non richiede la forma scritta ad substantiam. La previsione dell'art. 6 del D.Lgs. 286/2005, secondo cui il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato di regola in forma scritta, ha natura meramente ricognitiva e non incide sulla validità del contratto, che può essere concluso anche oralmente”).
Peraltro parte opposta ha prodotto documentazione idonea a provare l'esistenza del rapporto con la soc. come le fatture (sul punto Cassazione civile, Sez. Parte_1
III, sentenza n. 15392 del 21 luglio 2015 ha chiarito che “Le fatture commerciali, pur non costituendo di per sé prova del credito, possono tuttavia assumere valore indiziario, idoneo a concorrere, unitamente ad altri elementi, alla dimostrazione dell'esistenza del rapporto e dell'entità della prestazione resa”). In ogni caso parte opponente non ha mai disconosciuto l'esistenza del rapporto stesso, provandone anche alcuni pagamenti pregressi e l'emissione di alcune note di debito inerenti al rapporto, ma contestava solo il quantum da dover ancora corrispondere. Si richiamano ancora le pronunce rese dalla Cassazione con sentenza n. 3581 dell'8 febbraio
2024 “Le fatture regolarmente emesse ed annotate nelle scritture contabili della società debitrice, se non contestate, assumono carattere confessorio e costituiscono prova dell'esistenza del rapporto contrattuale e delle prestazioni ivi indicate” e con sentenza n. 761 del 17 gennaio 2017 “La mancata contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., equivale a riconoscimento degli stessi
e consente al giudice di porli a fondamento della decisione, senza necessità di ulteriori prove.”
pag. 5/8 Dunque, non avendo parte opponente contestato le fatture emesse nè il rapporto intercorso tra le parti ma limitandosi a contestare il quantum, il rapporto risulta essere provato.
L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione di una parte del credito ed ha richiesto lo scomputo di alcune somme basato su alcune note di debito.
Sulla prescrizione eccepita con particolare riferimento alla fattura n.325/17 del
28.02.2017 di euro 16.918,96, parte opponente eccepiva che fosse trascorso il termine prescrizionale di un anno (già alla data di notifica del decreto ingiuntivo) previsto in tema di fatture di trasporto merci. Tuttavia, nel caso di specie, come da documentazione prodotta da parte opposta, si rileva che nel corso del rapporto intercorso tra le parti, parte opponente ha versato alcuni acconti che rappresenterebbero un riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c. utile ad interrompe la prescrizione con l'effetto di far decorrere un nuovo termine di un anno per quel credito. Sulla questione si richiama Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 1082 del 17 gennaio 2019 secondo cui “Il pagamento, anche se parziale, integra un inequivoco riconoscimento del debito, idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., con conseguente decorrenza di un nuovo termine.
Tuttavia, il pagamento parziale non incide su tutte le fatture o sui trasporti diversi;
ciascuno mantiene il proprio autonomo termine di prescrizione in quanto la prescrizione annuale si applica anche ai rapporti continuativi di trasporto. Il pagamento parziale o il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione solo per il credito cui si riferisce, non per l'intero rapporto (Cass. civ., Sez. III, 15 settembre 2021, n. 24894).
Rilevante, però, in questo caso, è che parte opponente abbia effettuato alcuni pagamenti parziali a mezzo di assegni senza specificare a quali fatture facessero riferimento;
in mancanza di imputazione del pagamento ad una specifica fattura, rilevano le regole generali di cui agli artt. 1193 e ss. c.c. Sulla portata applicativa dell'art. 1193 c.c., la
Cassazione in sentenza n. 31837 del 27 ottobre 2022 ha chiarito che “In caso di pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non dichiara quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta al creditore, che può imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati;
i criteri legali ex art. 1193 c.c., suppletivi e sussidiari, subentrano solo quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore né dal creditore”.
Dunque, se il debitore non indica a quale debito riferisce il proprio pagamento, questo può essere indicato dal creditore stesso. Parte opposta ha prodotto con deposito del pag. 6/8 05.03.2020 documento indicante le fatture emesse in riferimento ai vari anni in cui vi è stato il rapporto, le relative date e i pagamenti ricevuti. In riferimento all'anno 2017, parte opposta indica anche la fattura n.325/17 del 28.02.2017 di euro 16.918,96 (tra le prime tre di quell'anno).
Ne consegue che avendo parte opponente versato quale acconto senza specificare alcun riferimento ad una fattura specifica (diversamente da altri pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario) il pagamento di euro 40.000 a mezzo assegno bancario del
07.04.2017 (prodotto dalla stessa parte opponente in atti), costituirebbe un riconoscimento del debito interrompendo la prescrizione e coprirebbe proprio le prime fatture dell'anno
2017 in quanto lo stesso creditore/parte opposta ne ha riferito la corrispondenza nel documento prodotto.
In ultimo, l'emissione di note di debito nel corso del 2017 e del 2018 per complessivi euro 9.127,47 è emersa dalle deposizioni testimoniali. In particolare, nell'udienza del 27.10.2023, il teste di parte opposta in qualità di Controparte_3
Cont Co Cont rappresentante legale della , riferiva “sono amministratrice e rapp.te legale della CP_2
Cont confermo che venivano inviate dalla alla note debito a decorrere dal Parte_1 CP_4
15.03.2017 per avaria merci contestate dai clienti della opponente ”. Parte_1
Tuttavia, parte opposta ha allegato lo schema riepilogativo dei rapporti di dare ed avere tra le società comprovando che il credito azionato con ricorso monitorio era già al netto delle note di debito emesse da controparte.
Da quanto su detto, nonostante le eccezioni di parte opponente, è emerso che il rapporto tra le parti risulta valido e provato;
il difetto di competenza infondato;
la prescrizione non operante;
le note di debito in parte già scomputate dal totale richiesto da parte opponente e la restante parte non provata. In conclusione, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato con condanna di parte opponente al pagamento della somma ingiunta oltre alla rifusione delle spese di lite secondo parametri intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
pag. 7/8 1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 540/2019 del 13/02/2019 già dichiarato esecutivo con ordinanza del 11.12.2019;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta quantificate in euro 10.000,00 oltre spese generali (15% sul compenso totale), iva e Cpa come per legge;
Così deciso in Salerno
17.12.2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pag. 8/8
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, in camera di consiglio ha pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 3582 del R.G. dell'anno 2019, vertente t r a
CF./P.IVA in persona del rapp.te legale p.t. Sig. Parte_1 P.IVA_1
, con sede in S. Egidio del NT AL (SA) alla Via Quarto n.44 Parte_2 rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Francesco Carotenuto del foro di
Torre Annunziata CF: domiciliata presso il suo studio in Torre C.F._1
Annunziata alla Via G. Alfani n.46
- opponente- contro Contr (P.I ), con sede in Eboli (SA) alla via S.S.18 contrada Bivio CP_2 P.IVA_2
Cioffi, in persona del suo amm.re unico Sig.ra (CF: Controparte_3
) nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, giusta C.F._2 procura in atti, dall'avv. Valentina Vazinzadeh, C.F: ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via G. Carucci ,4
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n 540/19. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, memorie, da intendersi integralmente richiamati, e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1
Contr evocava in giudizio la per opporsi al decreto ingiuntivo n. 540/2019 del CP_2
13/02/2019 (RG n. 1388/19) del Tribunale di Salerno con il quale veniva ordinato all'opponente il pagamento della somma di € 68.421,00 oltre interessi e spese di giudizio monitorio.
Preliminarmente, parte opponente eccepiva l'invalidità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in ragione del difetto di competenza del Tribunale di Salerno in quanto le fatture poste a fondamento della richiesta del provvedimento monitorio non costituivano alcun valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti tale da poter radicare la competenza innanzi il foro del presunto creditore opposto. In ragione di ciò, parte opponente, tenendo conto che la propria sede operativa fosse situata in S. Egidio del
NT AL (SA) e che presso tale sede si formalizzava tra le parti il rapporto, riteneva che la competenza avrebbe dovuto essere del Tribunale di Nocera Inferiore e cioè luogo circondario dell'opponente.
In riferimento alle fatture per cui è stato emesso decreto ingiuntivo, parte opponente riteneva che nulla fosse dovuto alla parte opposta in quanto, le fatture risalenti all'anno 2016 erano state già pagate a mezzo 2 assegni bancari (n. 0905461507 del
06.04.2017 per un importo di euro 40.000,00 e n.0905461504 del 03.03.2017 per un importo di euro 50.000,00) per un totale di euro 90.000,00 a fronte degli 89.226,94 dovuti;
per quanto concerne, invece, le fatture relative all'anno 2017, parte opponente eccepiva la prescrizione del debito in riferimento alla fattura n.325/17 del 28.02.2017 di euro 16.918,96 essendo trascorso il termine prescrizionale di un anno (già alla data di notifica del decreto ingiuntivo) previsto in tema di fatture di trasporto merci.
Inoltre, parte opponente eccepiva di aver emesso nel corso del 2017 e del 2018 note di debito, condivise ed accettate da parte opposta, per complessivi euro 9.127,47 a causa di avarie delle merci trasportate da parte opposta decorrenti dal 13.03.2017 a tutto il
08.05.2018.
pag. 2/8 In ragione di quanto sopra, parte opponente, facendo riferimento alla somma prescritta e alle note di debito (per un totale di euro 26.046,43) eccepiva che il presunto debito ammontasse ad euro 42.375,43 e non a quanto ingiunto con il decreto oggetto di opposizione.
Alla luce dei suddetti motivi, l'opponente chiedeva in via preliminare di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Nocera inferiore;
dichiarare la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto di sospenderne l'efficacia; dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta;
di accertare la prescrizione della fattura n.325 del 28.02.2017 di euro 16.918,96; condannare parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore.
Parte opposta si costituiva in giudizio contestando ed impugnando quanto richiesto da parte opponente in quanto improcedibile, inammissibile e infondato.
In particolare, parte opposta eccepiva che dalla documentazione esibita si rilevava palesemente che la ditta – parte opponente – alla data del 17.04.2018 Parte_1
(data di interruzione del rapporto commerciale) risultava essere debitrici di euro 109.430,40 in virtù di fatture regolarmente registrate ed emesse per i trasporti merci eseguiti, come si evinceva dalle copie DDT, e che per tale somma erano state avanzate richieste di pagamento a mezzo pec – mai contestate - inviate sia da parte opposta sia dal suo legale.
Parte opposta, inoltre, riportava che parte opponente non aveva mai contestato l'emissione delle fatture o la mancata esecuzione delle relative prestazioni ma soltanto l'importo del saldo richiesto in quanto, a suo dire, dovevano essere scorporate le note di debito “unilateralmente emesse”. Sulla validità delle fatture emesse parte opposta rilevava che queste, unitamente ai DDT, venivano riconosciute da parte opponente. Sulle note di credito, invece, riteneva che queste fossero fantasiose in quanto riferite a presunti danni alle merci trasportate e oltretutto queste, come da mancata allegazione di prova circa la trasmissione delle note e di relativa documentazione fotografica sui danni, non furono mai trasmesse a parte opposta.
Parte opponente solo dopo aver ricevuto, in data 16.01.2019, le richieste di pagamento della soma di euro 109.430,40 inviava un bonifico bancario di euro 41.009,50 assumendo di voler estinguere il solo debito delle fatture riportate nel decreto ingiuntivo pag. 3/8 n.498/2016 del 01.03.2016 (non opposto) ma di non voler estinguere le restanti somme in quanto intendeva compensarle con le proprie note di debito.
Sulla eccezione di prescrizione del credito, parte opposta ne contestava la nullità in quanto la stessa, trattandosi di prestazione con pagamento differito, sarebbe iniziata a decorrere solo dall'interruzione del rapporto commerciale. Inoltre, parte opposta personalmente e attraverso il suo legale provvedeva a inviare richieste di pagamento tali da interrompere il termine prescrizionale e parte opponente, nel corso del tempo, provvedeva anche a versare alcuni acconti.
Parte opposta, inoltre, non avendo parte opponente provveduto ad espletare la procedura di media conciliazione prevista per legge, contestava la improcedibilità del procedimento.
In ragione di quanto sopra, parte opposta chiedeva di rigettare la domanda in quanto palesemente infondata e per l'effetto di confermare il decreto ingiuntivo n.540/19
Con vittoria di spese e condanna per lite temeraria.
Il tribunale, con ordinanza del 11/12/2019 concedeva i termini di cui all'art.183
c.p.c. co. VI e concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Questo giudice diveniva assegnatario della causa durante la fase istruttoria.
All'udienza del 13.11.2025, letti gli atti e verificato che la prova orale già espletata precedentemente risultava essere sufficiente per consentire al Tribunale di formare il proprio convincimento, dichiarava chiusa l'istruttoria e rinviava all'udienza del 17.12.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c. autorizzando le parti al deposito di note conclusionali fino a 10 giorni prima.
Si precisa che il difensore della opponente non compariva all'udienza del 13.11.25 per motivi di salute allegando una nota scritta in cui deduceva tale impedimento a cui allegava un certificato medico da cui si evinceva che il periodo di malattia era di giorni 4.
Pertanto in considerazione di tale istanza si provvedeva a fissare l'udienza odierna, dopo oltre un mese, per la decisione ex art 281 sexies cpc, ma il difensore non depositava la memoria conclusionale.
Tanto premesso, relativamente all'eccezione di difetto di competenza del Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Nocera inferiore, si osserva che trattandosi, nel caso di specie, di controversia in materia di credito al pagamento di trasporti eseguiti e quindi pag. 4/8 obbligazioni, risulta applicabile la norma di cui all'art.20 c.p.c. ai sensi del quale “Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione dedotta in giudizio”. L'art. 1182 c.c. stabilisce che “L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.
Dunque, l'obbligazione oggetto del procedimento avrebbe dovuto essere adempiuta ex art.1182 c.c. presso il domicilio del creditore, che ha sede ad Eboli, comune che rientra circondario giudiziario del Tribunale di Salerno.
In ragione di quanto sopra, l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opposta non risulta essere fondata e quindi non merita accoglimento.
Passando al merito, il contratto di trasporto è un contratto consensuale e non richiede la forma scritta ad substantiam (ex multis Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
15392 del 21 luglio 2015 “Il contratto di trasporto è consensuale e non richiede la forma scritta ad substantiam. La previsione dell'art. 6 del D.Lgs. 286/2005, secondo cui il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato di regola in forma scritta, ha natura meramente ricognitiva e non incide sulla validità del contratto, che può essere concluso anche oralmente”).
Peraltro parte opposta ha prodotto documentazione idonea a provare l'esistenza del rapporto con la soc. come le fatture (sul punto Cassazione civile, Sez. Parte_1
III, sentenza n. 15392 del 21 luglio 2015 ha chiarito che “Le fatture commerciali, pur non costituendo di per sé prova del credito, possono tuttavia assumere valore indiziario, idoneo a concorrere, unitamente ad altri elementi, alla dimostrazione dell'esistenza del rapporto e dell'entità della prestazione resa”). In ogni caso parte opponente non ha mai disconosciuto l'esistenza del rapporto stesso, provandone anche alcuni pagamenti pregressi e l'emissione di alcune note di debito inerenti al rapporto, ma contestava solo il quantum da dover ancora corrispondere. Si richiamano ancora le pronunce rese dalla Cassazione con sentenza n. 3581 dell'8 febbraio
2024 “Le fatture regolarmente emesse ed annotate nelle scritture contabili della società debitrice, se non contestate, assumono carattere confessorio e costituiscono prova dell'esistenza del rapporto contrattuale e delle prestazioni ivi indicate” e con sentenza n. 761 del 17 gennaio 2017 “La mancata contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., equivale a riconoscimento degli stessi
e consente al giudice di porli a fondamento della decisione, senza necessità di ulteriori prove.”
pag. 5/8 Dunque, non avendo parte opponente contestato le fatture emesse nè il rapporto intercorso tra le parti ma limitandosi a contestare il quantum, il rapporto risulta essere provato.
L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione di una parte del credito ed ha richiesto lo scomputo di alcune somme basato su alcune note di debito.
Sulla prescrizione eccepita con particolare riferimento alla fattura n.325/17 del
28.02.2017 di euro 16.918,96, parte opponente eccepiva che fosse trascorso il termine prescrizionale di un anno (già alla data di notifica del decreto ingiuntivo) previsto in tema di fatture di trasporto merci. Tuttavia, nel caso di specie, come da documentazione prodotta da parte opposta, si rileva che nel corso del rapporto intercorso tra le parti, parte opponente ha versato alcuni acconti che rappresenterebbero un riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c. utile ad interrompe la prescrizione con l'effetto di far decorrere un nuovo termine di un anno per quel credito. Sulla questione si richiama Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 1082 del 17 gennaio 2019 secondo cui “Il pagamento, anche se parziale, integra un inequivoco riconoscimento del debito, idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., con conseguente decorrenza di un nuovo termine.
Tuttavia, il pagamento parziale non incide su tutte le fatture o sui trasporti diversi;
ciascuno mantiene il proprio autonomo termine di prescrizione in quanto la prescrizione annuale si applica anche ai rapporti continuativi di trasporto. Il pagamento parziale o il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione solo per il credito cui si riferisce, non per l'intero rapporto (Cass. civ., Sez. III, 15 settembre 2021, n. 24894).
Rilevante, però, in questo caso, è che parte opponente abbia effettuato alcuni pagamenti parziali a mezzo di assegni senza specificare a quali fatture facessero riferimento;
in mancanza di imputazione del pagamento ad una specifica fattura, rilevano le regole generali di cui agli artt. 1193 e ss. c.c. Sulla portata applicativa dell'art. 1193 c.c., la
Cassazione in sentenza n. 31837 del 27 ottobre 2022 ha chiarito che “In caso di pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non dichiara quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta al creditore, che può imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati;
i criteri legali ex art. 1193 c.c., suppletivi e sussidiari, subentrano solo quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore né dal creditore”.
Dunque, se il debitore non indica a quale debito riferisce il proprio pagamento, questo può essere indicato dal creditore stesso. Parte opposta ha prodotto con deposito del pag. 6/8 05.03.2020 documento indicante le fatture emesse in riferimento ai vari anni in cui vi è stato il rapporto, le relative date e i pagamenti ricevuti. In riferimento all'anno 2017, parte opposta indica anche la fattura n.325/17 del 28.02.2017 di euro 16.918,96 (tra le prime tre di quell'anno).
Ne consegue che avendo parte opponente versato quale acconto senza specificare alcun riferimento ad una fattura specifica (diversamente da altri pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario) il pagamento di euro 40.000 a mezzo assegno bancario del
07.04.2017 (prodotto dalla stessa parte opponente in atti), costituirebbe un riconoscimento del debito interrompendo la prescrizione e coprirebbe proprio le prime fatture dell'anno
2017 in quanto lo stesso creditore/parte opposta ne ha riferito la corrispondenza nel documento prodotto.
In ultimo, l'emissione di note di debito nel corso del 2017 e del 2018 per complessivi euro 9.127,47 è emersa dalle deposizioni testimoniali. In particolare, nell'udienza del 27.10.2023, il teste di parte opposta in qualità di Controparte_3
Cont Co Cont rappresentante legale della , riferiva “sono amministratrice e rapp.te legale della CP_2
Cont confermo che venivano inviate dalla alla note debito a decorrere dal Parte_1 CP_4
15.03.2017 per avaria merci contestate dai clienti della opponente ”. Parte_1
Tuttavia, parte opposta ha allegato lo schema riepilogativo dei rapporti di dare ed avere tra le società comprovando che il credito azionato con ricorso monitorio era già al netto delle note di debito emesse da controparte.
Da quanto su detto, nonostante le eccezioni di parte opponente, è emerso che il rapporto tra le parti risulta valido e provato;
il difetto di competenza infondato;
la prescrizione non operante;
le note di debito in parte già scomputate dal totale richiesto da parte opponente e la restante parte non provata. In conclusione, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato con condanna di parte opponente al pagamento della somma ingiunta oltre alla rifusione delle spese di lite secondo parametri intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
pag. 7/8 1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 540/2019 del 13/02/2019 già dichiarato esecutivo con ordinanza del 11.12.2019;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta quantificate in euro 10.000,00 oltre spese generali (15% sul compenso totale), iva e Cpa come per legge;
Così deciso in Salerno
17.12.2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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