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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/11/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2805/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 2805/2025
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. De Toni Parte_1 C.F._1
RI NA, con domicilio eletto in Arignano, via Cadorna, n. 28/4
RICORRENTE
e
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela CP_1 C.F._2
GO e VI EL, con domicilio eletto in Bussolengo, via San Valentino, n. 3
RESISTENTE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI: Chiedono concordemente come il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni: «1) Con particolare riferimento alle spese di psicoterapia,
parte ricorrente si impegna a corrispondere a decorrere da oggi e sino al 1.11.2026 il 50% delle
spese mediche di psicoterapia. Il tutto previo scambio di documentazione giustificativa nei
termini indicati dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
2) con riferimento alla domanda di cui al punto 2) della memoria difensiva, le parti concordano
affinché parte ricorrente corrisponda a parte resistente il 75% di tali spese richieste con
domanda. Nonché mesi di settembre e ottobre 2025, sempre nella quota del 75%. Previo scambio
di documentazione sul punto a cura dei difensori.
Una volta ricevuta tutta la documentazione, parte ricorrente si impegna a corrispondere a parte
resistente il dovuto entro un termine di 30 giorni.
3) Per il futuro, parte ricorrente si impegna a corrispondere a parte resistente a titolo di
mantenimento della figlia la somma di € 250,00. E tanto sino al 31.10.2026. Per_1
Parte ricorrente si impegna altresì a decorrere dal 1.11.2026 sino al 30.4.2027 a corrispondere
la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento. Quest'ultima corresponsione è tuttavia
subordinata al fatto che , alla data del 30.10.2026 non abbia conseguito un contratto di Per_1
lavoro subordinato vero e proprio o non svolga attività di lavoro autonomo. Per il verificarsi di
tali eventi, il mantenimento cesserà al 31.10.2026.
A decorrere dal 30.4.2027 cesserà in ogni caso il mantenimento.
Le parti si impegnano a comunicare sulla situazione lavorativa di da qui sino alla data Per_1
del 30.4.2027.
5) per il resto, inalterate le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 226/2025.
2 6) spese interamente compensate».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.6.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni di cui ai propri scritti difensivi.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) come, con sentenza n. 1037/2024, l'Intestato
Tribunale abbia omologato la separazione consensuale dei coniugi, odierne parti contendenti, alle condizioni ivi riportate;
2) come, con sentenza n. 226/2025, l'Intestato Tribunale abbia dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, odierne parte contendenti,
alle medesime condizioni di cui alla separazione;
3) come, tra le condizioni, vi fosse tra l'altro l'obbligo per parte ricorrente di corrispondere a favore di parte resistente la somma complessiva di € 500,00, a titolo di mantenimento delle due figlie, entrambe maggiorenni ma non autosufficienti;
4) come la propria figlia , alla luce del contratto di apprendistato Per_1
sottoscritto con la società Priori Commercialisti Associati, abbia raggiunto la propria indipendenza economica.
Nel chiedere, per tutti i motivi esposti in ricorso, la revoca dell'assegno di mantenimento, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere posizione nei confronti della prospettazione avversaria, nel fornire la propria rappresentazione del quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni di cui ai propri scritti difensivi.
Seguiva appendice di trattazione scritta della causa ex art. 417 bis.17 c.p.c., tramite cui le parti svolgevano le proprie ulteriori difese.
Nel corso dell'udienza di comparizione parti del 30.10.2025, le parti si accordavano per una
3 definizione bonaria della controversia nei termini indicati in epigrafe.
Il Giudice, preso atto di tale accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del . Parte_2
Conclusioni, queste ultime, rassegnate in data 4.11.2025.
L'accordo così raggiunto, nella sua parte innovativa rispetto alle condizioni già fissate con l'irretrattabile sentenza n. 226/2025, è da ritenersi accoglibile nella sua interezza in quanto vertente in materia di diritti disponibili e, in ogni caso, da ritenersi congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Nei soli limiti indicati in motivazione, alle condizioni riportate in epigrafe di sentenza,
modifica le condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 226/2025, pronunciata inter
partes dal Tribunale di Vicenza in data 11.2.2025;
2) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6/11/2025
Il Relatore Il Presidente Estensore
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 2805/2025
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. De Toni Parte_1 C.F._1
RI NA, con domicilio eletto in Arignano, via Cadorna, n. 28/4
RICORRENTE
e
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela CP_1 C.F._2
GO e VI EL, con domicilio eletto in Bussolengo, via San Valentino, n. 3
RESISTENTE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI: Chiedono concordemente come il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni: «1) Con particolare riferimento alle spese di psicoterapia,
parte ricorrente si impegna a corrispondere a decorrere da oggi e sino al 1.11.2026 il 50% delle
spese mediche di psicoterapia. Il tutto previo scambio di documentazione giustificativa nei
termini indicati dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
2) con riferimento alla domanda di cui al punto 2) della memoria difensiva, le parti concordano
affinché parte ricorrente corrisponda a parte resistente il 75% di tali spese richieste con
domanda. Nonché mesi di settembre e ottobre 2025, sempre nella quota del 75%. Previo scambio
di documentazione sul punto a cura dei difensori.
Una volta ricevuta tutta la documentazione, parte ricorrente si impegna a corrispondere a parte
resistente il dovuto entro un termine di 30 giorni.
3) Per il futuro, parte ricorrente si impegna a corrispondere a parte resistente a titolo di
mantenimento della figlia la somma di € 250,00. E tanto sino al 31.10.2026. Per_1
Parte ricorrente si impegna altresì a decorrere dal 1.11.2026 sino al 30.4.2027 a corrispondere
la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento. Quest'ultima corresponsione è tuttavia
subordinata al fatto che , alla data del 30.10.2026 non abbia conseguito un contratto di Per_1
lavoro subordinato vero e proprio o non svolga attività di lavoro autonomo. Per il verificarsi di
tali eventi, il mantenimento cesserà al 31.10.2026.
A decorrere dal 30.4.2027 cesserà in ogni caso il mantenimento.
Le parti si impegnano a comunicare sulla situazione lavorativa di da qui sino alla data Per_1
del 30.4.2027.
5) per il resto, inalterate le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 226/2025.
2 6) spese interamente compensate».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.6.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni di cui ai propri scritti difensivi.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) come, con sentenza n. 1037/2024, l'Intestato
Tribunale abbia omologato la separazione consensuale dei coniugi, odierne parti contendenti, alle condizioni ivi riportate;
2) come, con sentenza n. 226/2025, l'Intestato Tribunale abbia dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, odierne parte contendenti,
alle medesime condizioni di cui alla separazione;
3) come, tra le condizioni, vi fosse tra l'altro l'obbligo per parte ricorrente di corrispondere a favore di parte resistente la somma complessiva di € 500,00, a titolo di mantenimento delle due figlie, entrambe maggiorenni ma non autosufficienti;
4) come la propria figlia , alla luce del contratto di apprendistato Per_1
sottoscritto con la società Priori Commercialisti Associati, abbia raggiunto la propria indipendenza economica.
Nel chiedere, per tutti i motivi esposti in ricorso, la revoca dell'assegno di mantenimento, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere posizione nei confronti della prospettazione avversaria, nel fornire la propria rappresentazione del quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni di cui ai propri scritti difensivi.
Seguiva appendice di trattazione scritta della causa ex art. 417 bis.17 c.p.c., tramite cui le parti svolgevano le proprie ulteriori difese.
Nel corso dell'udienza di comparizione parti del 30.10.2025, le parti si accordavano per una
3 definizione bonaria della controversia nei termini indicati in epigrafe.
Il Giudice, preso atto di tale accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del . Parte_2
Conclusioni, queste ultime, rassegnate in data 4.11.2025.
L'accordo così raggiunto, nella sua parte innovativa rispetto alle condizioni già fissate con l'irretrattabile sentenza n. 226/2025, è da ritenersi accoglibile nella sua interezza in quanto vertente in materia di diritti disponibili e, in ogni caso, da ritenersi congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Nei soli limiti indicati in motivazione, alle condizioni riportate in epigrafe di sentenza,
modifica le condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 226/2025, pronunciata inter
partes dal Tribunale di Vicenza in data 11.2.2025;
2) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6/11/2025
Il Relatore Il Presidente Estensore
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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