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Sentenza 5 ottobre 2024
Sentenza 5 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/10/2024, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2605/2023
+ R.G. 2654/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. r.g. 2605/2023 e 2654/2023 promosse in grado d'appello DA
Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Alpa, C.F._1
Filippo Di Peio e Daniele Griffini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Agnello, n. 12 APPELLANTE NEL GIUDIZIO R.G. n. 2605/2023
CONTRO
(C.F. , OP C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Patti, Simone Grassi e Guido Maria
pagina 1 di 20 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi Macioce CP_2 in Milano, Via Orefici, n. 2 APPELLATO NEI GIUDIZI R.G. nn. 2605/2023 e 2654/2023 e APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ CONTRO
(C.F. , e Controparte_3 C.F._3
(C.F. Controparte_4
, ambedue rappresentate e difese dagli Avv.ti Carlo C.F._4
Pedersoli, Valentina Canepa e Alessandra Fotticchia presso lo studio dei quali, in Milano, Via Monte di Pietà n. 15, risultano elettivamente domiciliate APPELLATE NEL GIUDIZIO R.G. n. 2605/2023 e APPELLANTI NEL GIUDIZIO R.G. n. 2654/2023
avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previe le declaratorie, nel rito e nel merito, meglio viste e ritenute in relazione ai fatti di causa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi d'appello esposti nell'atto di citazione in appello proposto dalla scrivente e iscritto a ruolo sub R.G. n. 2605/2023 e nella comparsa di costituzione in appello con appello incidentale depositata dalla scrivente nel giudizio introdotto dalle sig.re e rubricato sub n. Controparte_3 Controparte_4
2654/2023, ovvero comunque dei motivi d'appello proposti dalle sig.re e CP_3 [...] nell'atto di citazione in appello iscritto a ruolo sub R.G. n. 2654/2023, e, in CP_4 parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 6775/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 11 agosto 2023, pubblicata in data 14 agosto 2023 e notificata in data 31 agosto 2023, così giudicare: in via principale
- dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande tutte proposte da CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto;
[...] in ogni caso
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle difese e domande proposte da Parte_1
pagina 2 di 20 - rigettare, perché inammissibili e comunque infondati, i motivi d'appello incidentale proposti da e confermare la sentenza n. 6775/2023 emessa dal Tribunale di OP
Milano in data 11 agosto 2023, pubblicata in data 14 agosto 2023 e notificata in data 31 agosto 2023 nella parte impugnata da OP
- con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per OP
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione: in via pregiudiziale
- dichiarare inammissibili le impugnazioni proposte dalle parti appellanti avverso la sentenza n. 6775/2023 del Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito
- per tutte le ragioni esposte in atti, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare sussistere l'interesse ad agire di in OP revocatoria per la tutela dei crediti nascenti dall'eventuale accoglimento dei giudizi riuniti R.G. n. 19948/2020 e R.G. n. 9917/2021 diretti a far valere la lesione della quota di legittima allo stesso spettante sull'eredità materna e paterna, confermando nel resto la sentenza n. 6775/2023 del Tribunale di Milano;
- in ogni caso respingere integralmente le impugnazioni proposte da nonché Parte_1 dalle Sig.re e perché infondate e, per Controparte_4 Controparte_3
l'effetto, confermare la sentenza n. 6775/2023 del Tribunale di Milano nelle parti non attinte dall'appello incidentale dispiegato da OP
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. per entrambi i gradi del giudizio”.
Per E Controparte_3 [...]
Controparte_4
“Voglia la Ecc.ma Corte d'appello, contrariis reiectis, così giudicare:
[...]
- respingere l'appello incidentale proposto da in quanto inammissibile e OP comunque infondato e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 6775/2023 resa dal Tribunale di Milano in date 11-14 agosto 2023, nella parte impugnata da CP_1
[...]
- in accoglimento dei motivi d'appello esposti (o comunque, ove occorrer possa, dei motivi di appello esposti dalla signora e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. Parte_1
6775/2023 resa dal Tribunale di Milano in date 11-14 agosto 2023: pagina 3 di 20 • respingere le domande formulate da in quanto inammissibili per i OP motivi di cui in narrativa, o comunque in subordine sospendere il presente giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione dei giudizi di riduzione pendenti innanzi al Tribunale di Roma, sub R.G. nn. 19948/2020 e 9917/2021 (ora riuniti sub R.G. n. 19948/2020);
• in ogni caso, respingere le domande formulate da in quanto OP infondate per i motivi di cui in narrativa;
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle difese e domande che precedono;
- con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§ 1. I fatti di causa e il giudizio di primo grado.
(d'ora in avanti, per brevità, OP OP convenne in giudizio avanti al Tribunale di Milano la OR
[...]
(d'ora in avanti ) e le figlie di Parte_1 Parte_1 quest'ultima, e Controparte_3 Controparte_4
(d'ora in avanti e , per sentire dichiarare inefficace nei CP_3 Controparte_4 propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c., e conseguentemente chiedere la revoca, dell'atto di donazione stipulato in data 3.12.2019, con il quale
[...] aveva trasferito alle proprie figlie e l'immobile Pt_1 CP_3 Controparte_4 sito in 70 Stanhope Mews East, London SW7 5Q, e, in subordine, per chiedere ne fosse accertata e dichiarata la simulazione assoluta, e conseguentemente la sua inefficacia;
in via ulteriormente subordinata, l'attore chiedeva accertarsi la nullità totale dell'atto di donazione. A sostegno delle proprie pretese, l'attore dedusse di vantare nei confronti della convenuta crediti per titoli vari, allo stato oggetto di Parte_1 accertamento giudiziario, esponendo in particolare:
- di aver promosso un giudizio avanti al Tribunale di Roma, con atto di citazione notificato il 10.03.2020 (R.G. n.19948/2020), per chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni poste in essere dalla madre , la quale aveva designato erede universale la CP_5 figlia , al fine di ottenere la quota di legittima allo stesso Parte_1 spettante pari a 1/3 della metà dell'asse ereditario, con la conseguente condanna di alla restituzione in natura della proprietà per Parte_1 la quota di 1/3 della metà dell'immobile sito in Londra (UK), 70 Stanhope pagina 4 di 20 Mews East, nonché, per pari quota, dei dipinti e arredi, oggetto di una donazione risalente al 5.6.2008, oltre che, per la rimanente quota di legittima, al pagamento dell'equivalente monetario del valore dell'intero asse ereditario fino alla concorrenza della propria quota legittima di un 1/3 della metà di esso e pertanto della somma complessiva pari ad almeno
€59.831.482,81 ed in via alternativa, qualora non fosse stata possibile la restituzione in natura dei beni, la condanna alla restituzione per equivalente dell'intera quota di legittima a lui spettante pari a una somma non inferiore a €59.831.482,81;
- di aver promosso avanti al Tribunale di Roma, nella pendenza del summenzionato giudizio e a fronte degli atti con i quali la OR si Pt_1 era spogliata del proprio patrimonio, ricorso ex art. 671 c.p.c., che veniva tuttavia respinto per insufficienza del quadro probatorio fornito dal ricorrente;
- di aver promosso, a seguito dell'intervenuto decesso del padre
[...]
, un ulteriore giudizio avanti al Tribunale di Roma, con Persona_1 atto di citazione notificato l'1.2.2021, per la riduzione delle disposizioni testamentarie con le quali era stata designata erede Parte_1 universale dal padre, nonché delle donazioni da questi effettuate in favore della stessa, esperendo in via principale domande di reintegra nella propria quota di legittima pari a 1/3 di 2/3 dell'asse ereditario con conseguente valutazione della quota spettante pari all'importo di € 2.814.049,59, con condanna alla restituzione in natura della proprietà dei beni entrati nell'asse ereditario per la quota di 1/3 dei 2/3 di vari beni oltre che, per la rimanente quota di legittima, al pagamento dell'equivalente monetario pari ad almeno € 2.814.049,59 e, in via alternativa, al pagamento della somma di €2.814.049,59; nonché di aver domandato, in via pregiudiziale, la riunione del giudizio con il procedimento pendente innanzi allo stesso Tribunale e avente ad oggetto la riduzione delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità compiuti dalla madre;
- di aver precedentemente instaurato, nel 2008, un giudizio innanzi al Tribunale di Bologna, nel quale aveva convenuto il fratello Parte_2
ed per
[...] Parte_1 Persona_1 CP_5 domandare la risoluzione di un contratto stipulato in data 30.5.2001, a seguito dell'inadempimento di due obbligazioni previste in proprio a favore e, conseguentemente, la restituzione in natura di quanto trasferito, pagina 5 di 20 ovvero la restituzione per equivalente da quantificarsi in non meno di € 606.000.000; giudizio ancora pendente, a seguito dell'accoglimento da parte della Corte di Cassazione di sette motivi di ricorso, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna innanzi alla quale pendeva il relativo giudizio per effetto della riassunzione;
- che aveva posto in essere numerosi atti fraudolenti e Parte_1 simulati con i quali si era spogliata, nell'arco temporale intercorrente tra l'ottobre 2018 e il maggio 2020, di ogni bene, ivi comprese le quote societarie di cui era intestataria, con la consapevolezza e allo scopo di pregiudicare le ragioni creditorie dello stesso attore e che nell'ambito di tale disegno aveva, con atto di donazione datato 10.12.2019, trasferito in capo alle figlie e la proprietà dell'immobile sito in CP_3 Controparte_4
Londra. Con precipuo riferimento alla ricorrenza dei presupposti per il fruttuoso esperimento dell'actio pauliana, oltre ai summenzionati crediti litigiosi, parte attrice affermò l'ulteriore sussistenza:
- dell'eventus damni, in quanto l'atto compiuto in data 10.12.2019 era lesivo delle ragioni creditorie vantate nei confronti della OR, posto che quest'ultima aveva dismesso gli unici beni di cui era rimasta in possesso con gli atti di trasferimento compiuti tra il 2018 e il 2020 e che nell'atto di citazione con il quale aveva instaurato giudizio di petizione ereditaria R.G. n 43807/2015 la stessa aveva dichiarato di essere nullatenente, benché fosse stata nominata erede universale da parte di entrambi i genitori;
- della scientia damni, da ricercarsi, nel caso di specie, in capo alla sola debitrice, stante la natura gratuita dell'atto revocando. La conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie era stata provata, inter alia, dai capi di imputazione formulati a carico della convenuta debitrice dalla Procura di Roma, che aveva contestato a il compimento di numerosi Parte_1 atti simulati e fraudolenti, posti in essere tra il 2018 e il 2020, che avrebbero comportato lo svuotamento del suo patrimonio di oltre 40 milioni di euro. Con specifico riferimento all'atto di dismissione del 10.12.2019, sarebbe poi indubbio che fosse perfettamente Parte_1
a conoscenza dell'esistenza delle pretese vantate OP sull'eredità dei genitori, essendo stato il fratello totalmente pretermesso dalla successione degli stessi.
pagina 6 di 20 Da ultimo, in ordine alla domanda di simulazione formulata in via subordinata, l'attore evidenziò la circostanza che a breve distanza di tempo Parte_1 aveva posto in essere molteplici atti dispositivi, con l'evidente intento di sottrarre il proprio patrimonio alle ragioni dei creditori, sia dall'assenza di ragioni giustificatrici dell'atto di trasferimento. Si costituì in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Parte_1 dedotto e argomentato, eccependo in particolare:
- l'inammissibilità dell'azione revocatoria per carenza di interesse ad agire in capo all' attore, in quanto qualora fossero state accolte le domande di riduzione promosse ex art 533 c.c. e pendenti avanti al Tribunale di Roma, avrebbe potuto già esperire azione ex art. 563 c.c. al OP fine di chiedere la restituzione del bene agli aventi causa del donatario, in forza della tutela reale sul bene immobile che il legislatore accorda al legittimario pretermesso;
- l'infondatezza della domanda per carenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e costituendosi in giudizio, eccepirono l'inammissibilità CP_3 Controparte_4
e infondatezza delle domande attoree domandando, in subordine, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione dei giudizi di riduzione pendenti innanzi al Tribunale di Roma, sub R.G. nn. 19948/2020 e 9917/2021. Con sentenza n. 6775/2023, pubblicata in data 14.08.2023, il Tribunale di Milano così decise:
“1) revoca e dichiara inefficace nei confronti di OP
, per quanto in motivazione, il seguente atto:
[...] atto di donazione dell'immobile sito in Stanhope Mews East n. 70, Londra compiuto in data 3 dicembre 2019 da a favore delle figlie Parte_1 Controparte_3
e
[...] Controparte_4
2) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di
[...]
delle spese processuali che liquida in € 518,00 per spese, € OP
14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabili in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.”. Nello specifico, il primo Giudice:
- accertò il difetto di interesse ad agire di parte attrice con l'azione revocatoria a tutela dei diritti nascenti per effetto dell'azione di riduzione;
pagina 7 di 20 - escluse qualsivoglia incompatibilità tra la pendenza dell'azione di riduzione e l'esperimento dell'azione revocatoria con oggetto lo stesso bene coinvolto nell'azione di riduzione nonché, di conseguenza, qualsiasi nesso di pregiudizialità in senso tecnico tra l'azione revocatoria e l'azione di riduzione, idoneo a giustificare la sospensione del giudizio instaurato con la prima ex art. 295 c.p.c.;
- ravvisò la sussistenza dei presupposti per il fruttuoso esperimento dell'actio pauliana con riferimento alla pretesa creditoria – per quanto, allo stato,
“litigiosa” – sorta dall'inadempimento della transazione stipulata, anche dalla convenuta , in data 30.5.2001. Parte_1
§ 2. Il giudizio di appello. Avverso la summenzionata sentenza hanno interposto gravame, con due distinti atti d'appello, e e Parte_1 CP_3 Controparte_4
In ambedue i giudizi d'appello si è costituito svolgendo OP appello incidentale. All'udienza del 2.05.2024, la Consigliera istruttrice ha disposto la riunione del giudizio R.G. n. 2654/23 al giudizio R.G. n. 2605/23. Le cause così riunite sono state rimesse in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 12.09.2024 e sono state decise nella camera di consiglio del 18.09.2024.
§ 3. I motivi d'impugnazione. Il gravame interposto da si articola in quattro motivi. Parte_1
I. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ravvisato il difetto di interesse ad agire solo con riguardo all'azione revocatoria a tutela di diritti nascenti per effetto dell'azione di riduzione e non anche con riguardo all'azione revocatoria a tutela di un'altra pretesa di natura risarcitoria. Ad avviso dell'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto accertare il difetto di interesse ad agire in revocatoria di anche OP con riferimento al suo preteso credito risarcitorio, giacché l'actio pauliana dallo stesso promossa concerne il medesimo bene – l'immobile di Londra
– che egli aveva già preventivamente aggredito in riduzione.
pagina 8 di 20 Nello specifico, il capo della sentenza censurato muoverebbe da un presupposto erroneo, ovverosia che l'immobile di cui è causa sarebbe stato solo parzialmente oggetto di azione di riduzione. Invero, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che le domande di riduzione svolte da sarebbero due, l'una riguardante OP
l'eredità paterna e l'altra riguardante l'eredità materna e che nelle predette cause successorie l'attore odierno appellato avrebbe dedotto che l'immobile londinese fosse di proprietà al 50% di ciascuno dei genitori, i quali lo avrebbero poi trasferito per l'intero alla figlia «mortis causa, ovvero per donazione». Conseguentemente, avrebbe quindi computato il OP
100% del summenzionato immobile nel complessivo patrimonio ereditario dei genitori ai fini del calcolo della legittima e ne avrebbe fatto oggetto – per l'intero – delle due azioni di riduzione, poi riunite in un unico giudizio, chiedendo la reintegrazione della sua legittima mediante riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni poste in essere da entrambi i genitori a favore della OR, tra cui il trasferimento a quest'ultima del 100% dell'immobile. Dalla circostanza che il bene interessato dall'atto dispositivo revocando sarebbe già stato fatto per l'intero oggetto di riduzione discenderebbe l'incompatibilità tra le due azioni giudiziali proposte da CP_1
anche con riferimento al suo preteso credito risarcitorio, atteso
[...] che, mentre le due azioni di riduzione avrebbero avuto quale presupposto che l'intero trasferimento dell'immobile dai genitori alla OR fosse a lui inopponibile (al punto da chiederne la riduzione medesima), l'azione revocatoria presupporrebbe invece che quello stesso trasferimento dai genitori alla OR sia invece a lui opponibile (ma che gli sarebbe inopponibile il trasferimento successivo, ossia quello dalla OR alle figlie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c.). II. Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2901 c.c. nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti della domanda revocatoria sull'assunto che siano legittimati ad agire anche i soggetti portatori di un credito eventuale, nella veste di credito litigioso, senza valutare la probabilità di detto credito. Secondo la difesa di , il primo Giudice avrebbe fondato il Parte_1 proprio convincimento sul punto esclusivamente sulla pendenza del pagina 9 di 20 giudizio di risoluzione contrattuale che vede come parte convenuta (anche e in subordine) l'odierna appellante, omettendo ogni valutazione sulla verosimiglianza di quel credito litigioso nei confronti di , Parte_1 nonostante altri giudici (da ultimo, il Tribunale di Roma con ordinanza del 15 giugno 2022) l'avessero già esclusa. In tal senso, il ragionamento del Giudice di prime cure si porrebbe in contrasto con la stessa giurisprudenza di legittimità invocata nella sentenza gravata, la quale, pur accogliendo una nozione di “credito” molto ampia, sarebbe, sì, unanime nel riconoscere la tutela pauliana all'aspettativa di credito, a condizione però che quest'ultima «non si riveli 'prima facie' pretestuosa e possa invece valutarsi come probabile». Detta condizione – ad avviso dell'appellante – non risulterebbe soddisfatta nella vicenda de qua, avendo il primo Giudice omesso di considerare che le parti contrattuali della transazione del 30.05.2001 sarebbero soltanto due, i fratelli e (espressamente indicati nel testo dell'accordo CP_1 Pt_2 come «Parti ), mentre gli altri sottoscrittori ( , il padre e la CP_6 Pt_1 madre) della transazione sarebbero a tutti gli effetti terzi, aventi la sola funzione di consentire l'attuazione dell'accordo transattivo, senza che se ne possa concludere che la sottoscrizione abbia implicato altro dal loro impegno a far sì che le Parti potessero dare corso all'accordo CP_6 transattivo anche per quei diritti che non erano nella loro piena disponibilità, con ciò dovendosi escludere la verosimiglianza di un possibile credito di nei confronti della OR . OP Pt_1
III. Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c., nella parte in cui ha ritenuto sussistente in capo a Parte_1
l'ulteriore requisito della scientia damni. Ad avviso di parte appellante, la circostanza che non OP possa vantare alcuna probabile aspettativa di credito nei confronti della OR sarebbe di per sé sufficiente a escludere che quest'ultima avrebbe potuto prevedere di ledere le (in base alla prospettazione della stessa
[...]
per l'appunto, insussistenti) ragioni creditorie del fratello, con Pt_1 ciò dovendosi concludere – contrariamente a quanto statuito dal primo Giudice – nel senso dell'insussistenza del requisito della scientia damni prescritto all'art. 2901 c.c. L'unica ragione per cui si sarebbe determinata a porre in Parte_1 essere l'atto revocando sarebbe dunque da rinvenirsi nel peggioramento pagina 10 di 20 delle condizioni di salute della medesima, cui si accompagnavano esigenze di pianificazione successoria e di risparmio fiscale, indici dell'assenza, in capo alla disponente, di un disegno volto a sottrarsi all'adempimento delle proprie presunte obbligazioni. IV. Riforma della condanna alle spese di lite. Insistendo per l'accoglimento dei motivi d'appello, invoca Parte_1 la riforma della sentenza gravata altresì con riferimento al capo relativo alla condanna alle spese di lite, chiedendo alla Corte di porre queste ultime integralmente a carico dell'attore odierno appellato OP
L'appello di e è affidato a tre distinti motivi. CP_3 Controparte_4
I. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'azione revocatoria con riferimento al presunto credito risarcitorio dell'attore nonostante il bene oggetto di OP revocatoria fosse già stato fatto oggetto di riduzione dal medesimo
. OP
Con argomentazioni sostanzialmente adesive a quelle svolte dall'altra appellante principale, e sostengono che il CP_3 Controparte_4
Tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire in revocatoria di stante l'incompatibilità tra OP
l'actio pauliana esperita nel presente giudizio e le precedenti azioni di riduzione, quest'ultime aventi parimenti ad oggetto il 100% dell'immobile sito in Londra e non già – contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata – una parte di esso. Invero, con riferimento al medesimo bene che sia già stato per l'intero oggetto di riduzione non potrebbero essere fondate, e quindi accolte entrambe, sia la domanda di riduzione (che presuppone l'inefficacia del trasferimento del bene dai genitori alla OR) sia la domanda di revocatoria (che presuppone l'efficacia del trasferimento del bene dai genitori alla OR). Pertanto, il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, della domanda proposta da CP_1
la cui condotta integrerebbe altresì gli estremi dell'abuso del
[...] processo. In subordine, per l'ipotesi in cui la Corte dovesse giudicare ammissibile la domanda, e reiterano l'istanza di sospensione ex CP_3 Controparte_4 art. 295 c.p.c. del presente giudizio. pagina 11 di 20 II. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il presunto credito litigioso risarcitorio di . OP
Del pari a quanto argomentato dall'altra appellante principale, anche CP_3
e censurano il ragionamento del primo Giudice per aver Controparte_4 fondato il proprio convincimento, circa la sussistenza del credito vantato dall'attore in revocatoria, esclusivamente sulla mera pendenza del giudizio di risoluzione contrattuale che vede come parte convenuta (anche e in subordine) omettendo qualsivoglia valutazione circa la Parte_1 verosimiglianza di quel credito litigioso nei confronti di quest'ultima. All'opposto, se il primo Giudice avesse vagliato la probabilità del credito litigioso di nei confronti della OR, avrebbe avuto OP tutti gli elementi per escluderla, giungendo alle medesime conclusioni formulate dal Tribunale di Roma nel provvedimento di rigetto del sequestro conservativo chiesto dallo stesso nell'ambito della CP_1 causa revocatoria 'gemella' alla presente, che ha ritenuto non verosimile un possibile credito dell'odierno appellato nei confronti della OR . Pt_1
Conseguentemente, la domanda proposta da ex art. OP
2901 c.c. avrebbe dovuto essere rigettata per assenza della condizione dell'azione della titolarità in capo all'attore di un credito litigioso idoneo. III. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la scientia damni della convenuta . Parte_1
Analogamente a quanto sostenuto dall'altra appellante principale, la difesa di e evidenzia l'errore in cui sarebbe incorso il CP_3 Controparte_4 primo Giudice nel ritenere sussistente il requisito della scientia damni in capo a la quale, proprio in assenza di una probabile Parte_1 aspettativa di credito del fratello nei suoi confronti, mai avrebbe potuto considerarsi debitrice dello stesso, con la logica conseguenza che non avrebbe quindi potuto agire nella consapevolezza di ledere le ragioni creditorie dell'odierno appellato. In base alla prospettazione delle appellanti, la circostanza, invocata nella sentenza gravata, per la quale avrebbe dovuto avvedersi Parte_1 della possibilità di agire in pregiudizio alle ragioni creditorie del fratello sulla base della notifica dell'atto di citazione con cui quest'ultimo aveva instaurato il primo giudizio innanzi al Tribunale di Bologna concorrerebbe, all'opposto, a escludere la sussistenza della scientia damni in capo alla convenuta odierna appellante. pagina 12 di 20 Invero, qualora avesse attribuito una qualche parvenza di Parte_1 fondatezza alle domande giudiziali del fratello nei suoi confronti e avesse davvero voluto pregiudicarlo, si sarebbe affrettata a spogliarsi del suo patrimonio già all'indomani di detta notifica, ossia nel 2008, e quindi ben undici anni prima della donazione alle figlie dell'immobile, avvenuta nel 2019. Ulteriore elemento a riprova della inscientia damni, non correttamente valutato dal primo Giudice, sarebbe la patologia che veniva a colpire al momento della donazione dell'immobile e che l'avrebbe Parte_1 portata ad anticipare gli effetti della sua successione in favore delle figlie per tutelarle da una imposizione fiscale eccessivamente gravosa quale è quella che vigeva in Inghilterra. ha svolto appello incidentale sulla base di un unico motivo. OP
I. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non sussistente l'interesse ad agire di ad esperire OP
l'azione revocatoria con riferimento al credito fatto valere nei confronti di nascente dall'azione di riduzione delle Parte_1 disposizioni testamentarie e delle donazioni compiute dai genitori. Ad avviso dell'appellante incidentale, il Tribunale avrebbe omesso di valutare che, anche a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, la possibilità di recuperare l'immobile oggetto della donazione non sarebbe affatto pacifica. Invero, oggetto della successione di e Persona_1 CP_5 non sarebbe direttamente l'immobile londinese, bensì le azioni di SILVERSEA INVESTING & FINANCING S.A. la quale a sua volta sarebbe stata proprietaria dell'immobile da ultimo trasferito da
[...] alle figlie e Detta società, tuttavia, non Pt_1 CP_3 Controparte_4 avrebbe mai compiuto alcuna attività, avendo avuto il solo scopo di fungere da schermo per l'intestazione dell'immobile di Londra. Conseguentemente, avrebbe domandato, per effetto OP dell'accoglimento dell'azione di riduzione, il trasferimento della quota della proprietà pari ad 1/3 del suddetto immobile con riferimento alla successione materna e della quota pari ad 1/3 dei 2/3 con riferimento alla successione paterna, in quanto le quote di SILVERSEA INVESTING & FINANCING S.A. avrebbero perso ogni valore – essendo stata svuotata pagina 13 di 20 la società del suo unico asset ossia il predetto immobile – o, in ogni caso, sarebbero divenute inesistenti per essere stata estinta la società stessa. In sede di riduzione, dunque, il Giudice, pur ritenendo fondata l'azione, potrebbe non ritenere possibile disporre la restituzione in natura del bene in questione, sul presupposto per cui i beni caduti in successione sarebbero le azioni della predetta società e non l'immobile. Proprio per tale motivo, in via alternativa al trasferimento del bene in natura, avrebbe domandato la restituzione dell'equivalente OP monetario pari alla quota di legittima allo stesso spettante, la quale è comprensiva del valore delle partecipazioni azionarie di SILVERSEA INVESTING & FINANCING S.A. al momento di apertura della successione. In siffatta ipotesi, sarebbe evidente l'interesse di a OP ottenere la revocatoria dell'atto dispositivo dell'immobile in questione, trovandosi l'odierno appellante incidentale a vantare un ingente credito nei confronti di ma in assenza garanzie patrimoniali su cui Parte_1 potersi soddisfare. In definitiva, la presente revocatoria in connessione al credito derivante dall'esperimento dell'azione di riduzione mirerebbe alla conservazione della garanzia patrimoniale di proprio per l'ipotesi in cui Parte_1 quest'ultima venisse condannata al pagamento della quota di legittima per equivalente monetario. In ogni caso, anche a voler ritenere possibile la restituzione per quota di parte dell'immobile di Londra quale effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, conserverebbe ugualmente l'interesse ad OP aggredire detto bene in revocatoria per la quota residua non attinta dalla quota di legittima di sua spettanza, al fine di soddisfare il credito residuo derivante dal vittorioso esperimento dell'azione di riduzione;
invero, l'odierno appellante incidentale avrebbe diritto ad ottenere una quota inferiore ai 2/3 dell'immobile stesso.
§ 4. L'opinione della Corte. 4.1.In via preliminare, la Corte, con riferimento all'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'appellante incidentale, rileva come debba ritenersi superato il richiamo all'art. 348 bis cpc avendo optato per una definizione della causa secondo la scansione decisionale ordinaria. pagina 14 di 20 E' poi manifestamente non fondata la richiesta di una declaratoria in rito ex art. 342 cpc. La tecnica di redazione di entrambi i gravami principali è pienamente conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). I motivi di impugnazione sono tesi a contrastare i principali passaggi argomentativi della sentenza di primo grado e risultano comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell'ambito della decisione adottata e le correlate modifiche alla sentenza che vengono richieste. 4.2.Passando al merito, gli appelli proposti, in via principale, da Parte_1
e da e nonché, in via incidentale, da CP_3 Controparte_4 OP sono infondati e vanno pertanto rigettati per le ragioni che seguono. 4.3.Con riferimento anzitutto ai due appelli principali, l'omogeneità delle doglianze formulate da e da e ne Parte_1 CP_3 Controparte_4 consente la trattazione congiunta. 4.3.1. Quanto al primo motivo, in base alla prospettazione delle appellanti principali, sussisterebbe un'incompatibilità tra l'actio pauliana esperita nel presente giudizio e le precedenti azioni di riduzione, le quali avrebbero ad oggetto il 100% dell'immobile londinese e non già, come erroneamente ritenuto dal primo Giudice, una parte di esso. Conseguentemente OP non avrebbe interesse ad agire con la revocatoria neppure a tutela del preteso credito risarcitorio derivante dall'inadempimento delle obbligazioni che avrebbe assunto mediante la sottoscrizione dell'accordo Parte_1 transattivo del 30.05.2001, poiché il bene sarebbe stato “interamente prenotato dall'azione di riduzione”. La doglianza è priva di pregio e non merita accoglimento. Attraverso la previsione dell'azione di riduzione ex artt. 553 ss. c.c. e dell'azione revocatoria ex artt. 2901 ss. c.c., il legislatore ha inteso tutelare distintamente aspettative di credito tra loro differenti e perfettamente autonome: la prima, riconosciuta in capo al legittimario che veda lesa la propria quota di legittima da disposizioni testamentarie o donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre, al fine di ottenere la riduzione di queste ultime e, conseguentemente, la reintegra della propria quota di riserva;
la seconda, riconosciuta invece in capo al creditore, al fine di impedire che, mediante atti di disposizione, il debitore possa determinare una diminuzione del proprio patrimonio ovvero rendere più difficoltosa o incerta l'eventuale esecuzione coattiva del credito nei suoi confronti vantato. pagina 15 di 20 Si tratta, evidentemente, di aspettative di credito non sovrapponibili, a tutela delle quali, non a caso, l'ordinamento prevede azioni caratterizzate da scopi e finalità differenti, le quali – contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti principali – non scontano perciò tra loro (neppure quando volte ad aggredire il medesimo bene) alcuna incompatibilità. , atteso che, sul piano giuridico, non sussistono ragioni perché l'eventuale rigetto dell'azione di riduzione intervenga a precludere il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria, certamente ammissibile, nel caso di specie, quale mezzo di garanzia per il soddisfacimento della pretesa creditoria, seppur litigiosa, sorta dall'inadempimento della transazione sottoscritta, tra gli altri, da . Parte_1
Dare seguito alla tesi delle appellanti implicherebbe che, ove mai fosse definitivamente accertata l'infondatezza dell'azione di riduzione, il bene in questione rimarrebbe irreparabilmente sottratto ad un possibile soddisfacimento della ulteriore e distinta ragione di credito. E' dunque evidente l'esistenza dell'interesse ad agire in capo a OP
Dette considerazioni consentono altresì alla Corte di convenire col primo Giudice laddove ha escluso “qualsiasi nesso di pregiudizialità in senso tecnico tra la presente azione revocatoria e l'azione di riduzione, idoneo a giustificarne la sospensione ex art. 295 c.p.c.” invocata dalle odierne appellanti principali e CP_3 Controparte_4
4.3.2. Con un secondo motivo, le appellanti principali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria senza valutare la probabilità del credito risarcitorio vantato da nei confronti della OR . OP Pt_1
Viene censurata l'argomentazione esplicitata nella sentenza impugnata secondo la quale è sufficiente ai fini dell'azione revocatoria l'esistenza di una aspettativa di credito>> non dovendo il giudice della revocatoria interrogarsi sulla verosimile fondatezza del credito. Il tribunale si è tuttavia limitato a fare applicazione dei principi costantemente enunciati dalla Corte di Cassazione (cfr da ultimo Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n.10742).
Il sindacato che è chiamato a svolgere il giudice dell'azione revocatoria è infatti circoscritto ai casi di manifesta pretestuosità della ragione del credito, ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame, dove l'azione revocatoria è esperita a tutela di un credito che risulta, ancora oggi, sub iudice. Non coglie peraltro nel segno l'assunto degli appellanti secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di considerare che le parti contrattuali della transazione, ivi pagina 16 di 20 indicate come “Parti transigenti”, sarebbero solo i fratelli e CP_1 Parte_2
mentre la OR e i genitori sarebbero a tutti gli effetti terzi,
[...] Pt_1 aventi la sola funzione di consentire l'attuazione dell'accordo transattivo. Detta prospettazione, come peraltro ampiamente argomentato dal tribunale, risulta smentita per tabulas e non trova riscontro nell'articolata vicenda processuale avente ad oggetto il contratto di transazione. Sotto il primo profilo, è sufficiente la lettura dell'art. 13 dell'accordo transattivo, in forza del quale “ si impegna […] a far sottoscrivere copia del presente Parte_2 accordo per relativa, incondizionata accettazione, anche a e Persona_1 Parte_1
[…]; con tale sottoscrizione per accettazione, CP_5 Persona_1 [...]
e […] assumeranno solidalmente fra loro e con Pt_1 CP_5 Parte_2 tutti i medesimi obblighi che assume con la sottoscrizione del presente Parte_2 accordo nonché dei suoi allegati”, a escludere che il giudice della revocatoria – al quale, come noto, non spetta un sindacato nel merito circa la fondatezza del credito azionato dall'attore, neppure essendo sufficiente l'accertamento di una ragione di credito eventuale e meramente litigioso a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'actio pauliana – possa, nel caso di specie, approdare a conclusioni nel senso della manifesta infondatezza o pretestuosità della pretesa creditoria vantata da nei OP confronti della OR . Il tenore della scrittura privata giustifica una Pt_1 valutazione sul credito risarcitorio prospettato da in termini OP di non manifesta pretestuosità. Sotto il secondo profilo, non può essere sottaciuto come in tutti i numerosi giudizi che si sono occupati della vicenda contrattuale non sia mai stata affrontata la questione relativa alla legittimazione passiva di Parte_1 questione che avrebbe potuto eventualmente risolverne in via pregiudiziale la posizione rispetto alle obbligazioni dedotte nel contratto di transazione. E' poi appena il caso di precisare che non ha alcun rilievo la circostanza sopravvenuta del deposito della sentenza n. 2569/2023 con la quale la Corte di Appello, quale giudice del rinvio, ha respinto le domande di OP
Questa Corte infatti non ha motivo di discostarsi dai consolidati pronunciamenti della Corte di Cassazione in base ai quali solo il passaggio in giudicato della sentenza che accerti l'insussistenza del credito determina il venir meno dell'interesse ad agire in revocatoria (Cass. n. 12975/2020).
pagina 17 di 20 L'attuale pendenza di un nuovo giudizio avanti alla Suprema Corte esclude pertanto la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva da parte di CP_1 ad agire in sede di revocatoria.
[...]
4.3.3. Non ha migliore destino il terzo motivo, vertente sul tema della scientia damni. Ciò che rileva non è che reputasse o meno fondata la pretesa Parte_1 azionata dal fratello ma che ella, pur sapendo della pendenza del giudizio volto all'accertamento della sussistenza del credito risarcitorio, abbia deciso di spogliarsi ugualmente e per l'intero del proprio ingente patrimonio. Tale condotta non lascia dubbi circa il fatto che sia stata compiuta con la consapevolezza che avrebbe in tal modo impedito ogni possibile soddisfacimento del credito, tanto più se si considera, come opportunamente rilevato dal primo Giudice, la tempistica sospetta dei numerosi atti di disposizione posti in essere da proprio nei mesi Parte_1 immediatamente successivi alla sentenza con cui la Corte di Cassazione aveva accolto i sette motivi di riscorso formulati da nel giudizio di OP risoluzione contrattuale. 4.3.4. L'esame del quarto motivo, vertente sulle spese, è assorbito dal tenore della decisione. 4.4. Venendo ora all'unico motivo di appello incidentale, l'ampia e argomentata motivazione con la quale il tribunale ha ritenuto inesistente l'interesse ad agire in revocatoria di a tutela del credito derivante dall'azione di OP riduzione è pienamente condivisa dalla Corte. Quanto all'eventualità che la OR fosse condannata al pagamento della Pt_1 quota di legittima per equivalente monetario, anziché attraverso la restituzione in natura pro quota dell'immobile sito in Londra, a giudizio della Corte, detta prospettazione non vale a superare le statuizioni del primo Giudice, dovendosi osservare che, qualora a esito del fruttuoso esperimento dell'azione di riduzione non venga soddisfatto dal beneficiario della disposizione lesiva previamente escusso, il legittimario pretermesso conserva il diritto di agire in restituzione nei confronti del terzo – nel caso di specie, ben potendo dunque aggredire l'immobile presso le donatarie e – anche laddove il CP_3 Controparte_4 credito vantato nei confronti del primo sia di natura pecuniaria. L'immobile in questione non è infatti più nella sfera di disponibilità di e Parte_1 dunque, come sottolinea il tribunale, il legittimario dovrebbe in ogni caso preventivamente escutere il beneficiario. pagina 18 di 20 Non coglie nel segno neppure l'ulteriore rilievo sollevato dall'appellante incidentale laddove sostiene che, anche a voler ritenere possibile la restituzione per quota di parte dell'immobile, egli conserverebbe ugualmente l'interesse ad aggredire detto bene in revocatoria per la quota residua non attinta dalla legittima di sua spettanza, ai fini del soddisfacimento dell'ulteriore maggior credito derivante dal vittorioso esperimento dell'azione di riduzione. Tale argomentazione non considera infatti che, ai sensi dell'art. 560 c.c. quando, come nel caso di specie, l'immobile non sia divisibile, viene lasciato per l'intero nell'eredità ogni qualvolta il beneficiario ha un'eccedenza maggiore del quarto della disponibile, come l'appellante incidentale prospetta. In conclusione va ribadito che l'azione di riduzione costituisce un rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l'atto compiuto dal defunto. Essa pertanto attribuisce al legittimario pretermesso una tutela speciale articolata in un complesso di norme, tra cui di particolare rilievo nel caso in esame gli artt. 560 e 563 c.c., in luogo di quella generale dettata all'art. 2901 c.c. a tutela della conservazione della garanzia patrimoniale la cui ammissibilità deve pertanto essere esclusa.
§ 5. Conclusioni e spese di lite. Le impugnazioni svolte tanto in via principale quanto in via incidentale devono pertanto essere rigettate, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata. La soccombenza di tutte le parti in causa giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli principali proposti da e da Parte_1
e e Controparte_3 Controparte_4 sull'appello incidentale proposto da avverso la OP sentenza del Tribunale di Milano n. 6775/2023, pubblicata in data 14.08.2023, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
pagina 19 di 20 1. rigetta ambedue gli appelli principali nonché l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza n. 6775/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 14.08.2023;
2. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti principali e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 18.09.2024 La Consigliera est. Francesca Vullo
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 20 di 20
+ R.G. 2654/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. r.g. 2605/2023 e 2654/2023 promosse in grado d'appello DA
Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Alpa, C.F._1
Filippo Di Peio e Daniele Griffini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Agnello, n. 12 APPELLANTE NEL GIUDIZIO R.G. n. 2605/2023
CONTRO
(C.F. , OP C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Patti, Simone Grassi e Guido Maria
pagina 1 di 20 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi Macioce CP_2 in Milano, Via Orefici, n. 2 APPELLATO NEI GIUDIZI R.G. nn. 2605/2023 e 2654/2023 e APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ CONTRO
(C.F. , e Controparte_3 C.F._3
(C.F. Controparte_4
, ambedue rappresentate e difese dagli Avv.ti Carlo C.F._4
Pedersoli, Valentina Canepa e Alessandra Fotticchia presso lo studio dei quali, in Milano, Via Monte di Pietà n. 15, risultano elettivamente domiciliate APPELLATE NEL GIUDIZIO R.G. n. 2605/2023 e APPELLANTI NEL GIUDIZIO R.G. n. 2654/2023
avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previe le declaratorie, nel rito e nel merito, meglio viste e ritenute in relazione ai fatti di causa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi d'appello esposti nell'atto di citazione in appello proposto dalla scrivente e iscritto a ruolo sub R.G. n. 2605/2023 e nella comparsa di costituzione in appello con appello incidentale depositata dalla scrivente nel giudizio introdotto dalle sig.re e rubricato sub n. Controparte_3 Controparte_4
2654/2023, ovvero comunque dei motivi d'appello proposti dalle sig.re e CP_3 [...] nell'atto di citazione in appello iscritto a ruolo sub R.G. n. 2654/2023, e, in CP_4 parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 6775/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 11 agosto 2023, pubblicata in data 14 agosto 2023 e notificata in data 31 agosto 2023, così giudicare: in via principale
- dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande tutte proposte da CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto;
[...] in ogni caso
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle difese e domande proposte da Parte_1
pagina 2 di 20 - rigettare, perché inammissibili e comunque infondati, i motivi d'appello incidentale proposti da e confermare la sentenza n. 6775/2023 emessa dal Tribunale di OP
Milano in data 11 agosto 2023, pubblicata in data 14 agosto 2023 e notificata in data 31 agosto 2023 nella parte impugnata da OP
- con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per OP
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione: in via pregiudiziale
- dichiarare inammissibili le impugnazioni proposte dalle parti appellanti avverso la sentenza n. 6775/2023 del Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito
- per tutte le ragioni esposte in atti, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare sussistere l'interesse ad agire di in OP revocatoria per la tutela dei crediti nascenti dall'eventuale accoglimento dei giudizi riuniti R.G. n. 19948/2020 e R.G. n. 9917/2021 diretti a far valere la lesione della quota di legittima allo stesso spettante sull'eredità materna e paterna, confermando nel resto la sentenza n. 6775/2023 del Tribunale di Milano;
- in ogni caso respingere integralmente le impugnazioni proposte da nonché Parte_1 dalle Sig.re e perché infondate e, per Controparte_4 Controparte_3
l'effetto, confermare la sentenza n. 6775/2023 del Tribunale di Milano nelle parti non attinte dall'appello incidentale dispiegato da OP
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. per entrambi i gradi del giudizio”.
Per E Controparte_3 [...]
Controparte_4
“Voglia la Ecc.ma Corte d'appello, contrariis reiectis, così giudicare:
[...]
- respingere l'appello incidentale proposto da in quanto inammissibile e OP comunque infondato e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 6775/2023 resa dal Tribunale di Milano in date 11-14 agosto 2023, nella parte impugnata da CP_1
[...]
- in accoglimento dei motivi d'appello esposti (o comunque, ove occorrer possa, dei motivi di appello esposti dalla signora e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. Parte_1
6775/2023 resa dal Tribunale di Milano in date 11-14 agosto 2023: pagina 3 di 20 • respingere le domande formulate da in quanto inammissibili per i OP motivi di cui in narrativa, o comunque in subordine sospendere il presente giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione dei giudizi di riduzione pendenti innanzi al Tribunale di Roma, sub R.G. nn. 19948/2020 e 9917/2021 (ora riuniti sub R.G. n. 19948/2020);
• in ogni caso, respingere le domande formulate da in quanto OP infondate per i motivi di cui in narrativa;
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle difese e domande che precedono;
- con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§ 1. I fatti di causa e il giudizio di primo grado.
(d'ora in avanti, per brevità, OP OP convenne in giudizio avanti al Tribunale di Milano la OR
[...]
(d'ora in avanti ) e le figlie di Parte_1 Parte_1 quest'ultima, e Controparte_3 Controparte_4
(d'ora in avanti e , per sentire dichiarare inefficace nei CP_3 Controparte_4 propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c., e conseguentemente chiedere la revoca, dell'atto di donazione stipulato in data 3.12.2019, con il quale
[...] aveva trasferito alle proprie figlie e l'immobile Pt_1 CP_3 Controparte_4 sito in 70 Stanhope Mews East, London SW7 5Q, e, in subordine, per chiedere ne fosse accertata e dichiarata la simulazione assoluta, e conseguentemente la sua inefficacia;
in via ulteriormente subordinata, l'attore chiedeva accertarsi la nullità totale dell'atto di donazione. A sostegno delle proprie pretese, l'attore dedusse di vantare nei confronti della convenuta crediti per titoli vari, allo stato oggetto di Parte_1 accertamento giudiziario, esponendo in particolare:
- di aver promosso un giudizio avanti al Tribunale di Roma, con atto di citazione notificato il 10.03.2020 (R.G. n.19948/2020), per chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni poste in essere dalla madre , la quale aveva designato erede universale la CP_5 figlia , al fine di ottenere la quota di legittima allo stesso Parte_1 spettante pari a 1/3 della metà dell'asse ereditario, con la conseguente condanna di alla restituzione in natura della proprietà per Parte_1 la quota di 1/3 della metà dell'immobile sito in Londra (UK), 70 Stanhope pagina 4 di 20 Mews East, nonché, per pari quota, dei dipinti e arredi, oggetto di una donazione risalente al 5.6.2008, oltre che, per la rimanente quota di legittima, al pagamento dell'equivalente monetario del valore dell'intero asse ereditario fino alla concorrenza della propria quota legittima di un 1/3 della metà di esso e pertanto della somma complessiva pari ad almeno
€59.831.482,81 ed in via alternativa, qualora non fosse stata possibile la restituzione in natura dei beni, la condanna alla restituzione per equivalente dell'intera quota di legittima a lui spettante pari a una somma non inferiore a €59.831.482,81;
- di aver promosso avanti al Tribunale di Roma, nella pendenza del summenzionato giudizio e a fronte degli atti con i quali la OR si Pt_1 era spogliata del proprio patrimonio, ricorso ex art. 671 c.p.c., che veniva tuttavia respinto per insufficienza del quadro probatorio fornito dal ricorrente;
- di aver promosso, a seguito dell'intervenuto decesso del padre
[...]
, un ulteriore giudizio avanti al Tribunale di Roma, con Persona_1 atto di citazione notificato l'1.2.2021, per la riduzione delle disposizioni testamentarie con le quali era stata designata erede Parte_1 universale dal padre, nonché delle donazioni da questi effettuate in favore della stessa, esperendo in via principale domande di reintegra nella propria quota di legittima pari a 1/3 di 2/3 dell'asse ereditario con conseguente valutazione della quota spettante pari all'importo di € 2.814.049,59, con condanna alla restituzione in natura della proprietà dei beni entrati nell'asse ereditario per la quota di 1/3 dei 2/3 di vari beni oltre che, per la rimanente quota di legittima, al pagamento dell'equivalente monetario pari ad almeno € 2.814.049,59 e, in via alternativa, al pagamento della somma di €2.814.049,59; nonché di aver domandato, in via pregiudiziale, la riunione del giudizio con il procedimento pendente innanzi allo stesso Tribunale e avente ad oggetto la riduzione delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità compiuti dalla madre;
- di aver precedentemente instaurato, nel 2008, un giudizio innanzi al Tribunale di Bologna, nel quale aveva convenuto il fratello Parte_2
ed per
[...] Parte_1 Persona_1 CP_5 domandare la risoluzione di un contratto stipulato in data 30.5.2001, a seguito dell'inadempimento di due obbligazioni previste in proprio a favore e, conseguentemente, la restituzione in natura di quanto trasferito, pagina 5 di 20 ovvero la restituzione per equivalente da quantificarsi in non meno di € 606.000.000; giudizio ancora pendente, a seguito dell'accoglimento da parte della Corte di Cassazione di sette motivi di ricorso, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna innanzi alla quale pendeva il relativo giudizio per effetto della riassunzione;
- che aveva posto in essere numerosi atti fraudolenti e Parte_1 simulati con i quali si era spogliata, nell'arco temporale intercorrente tra l'ottobre 2018 e il maggio 2020, di ogni bene, ivi comprese le quote societarie di cui era intestataria, con la consapevolezza e allo scopo di pregiudicare le ragioni creditorie dello stesso attore e che nell'ambito di tale disegno aveva, con atto di donazione datato 10.12.2019, trasferito in capo alle figlie e la proprietà dell'immobile sito in CP_3 Controparte_4
Londra. Con precipuo riferimento alla ricorrenza dei presupposti per il fruttuoso esperimento dell'actio pauliana, oltre ai summenzionati crediti litigiosi, parte attrice affermò l'ulteriore sussistenza:
- dell'eventus damni, in quanto l'atto compiuto in data 10.12.2019 era lesivo delle ragioni creditorie vantate nei confronti della OR, posto che quest'ultima aveva dismesso gli unici beni di cui era rimasta in possesso con gli atti di trasferimento compiuti tra il 2018 e il 2020 e che nell'atto di citazione con il quale aveva instaurato giudizio di petizione ereditaria R.G. n 43807/2015 la stessa aveva dichiarato di essere nullatenente, benché fosse stata nominata erede universale da parte di entrambi i genitori;
- della scientia damni, da ricercarsi, nel caso di specie, in capo alla sola debitrice, stante la natura gratuita dell'atto revocando. La conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie era stata provata, inter alia, dai capi di imputazione formulati a carico della convenuta debitrice dalla Procura di Roma, che aveva contestato a il compimento di numerosi Parte_1 atti simulati e fraudolenti, posti in essere tra il 2018 e il 2020, che avrebbero comportato lo svuotamento del suo patrimonio di oltre 40 milioni di euro. Con specifico riferimento all'atto di dismissione del 10.12.2019, sarebbe poi indubbio che fosse perfettamente Parte_1
a conoscenza dell'esistenza delle pretese vantate OP sull'eredità dei genitori, essendo stato il fratello totalmente pretermesso dalla successione degli stessi.
pagina 6 di 20 Da ultimo, in ordine alla domanda di simulazione formulata in via subordinata, l'attore evidenziò la circostanza che a breve distanza di tempo Parte_1 aveva posto in essere molteplici atti dispositivi, con l'evidente intento di sottrarre il proprio patrimonio alle ragioni dei creditori, sia dall'assenza di ragioni giustificatrici dell'atto di trasferimento. Si costituì in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Parte_1 dedotto e argomentato, eccependo in particolare:
- l'inammissibilità dell'azione revocatoria per carenza di interesse ad agire in capo all' attore, in quanto qualora fossero state accolte le domande di riduzione promosse ex art 533 c.c. e pendenti avanti al Tribunale di Roma, avrebbe potuto già esperire azione ex art. 563 c.c. al OP fine di chiedere la restituzione del bene agli aventi causa del donatario, in forza della tutela reale sul bene immobile che il legislatore accorda al legittimario pretermesso;
- l'infondatezza della domanda per carenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e costituendosi in giudizio, eccepirono l'inammissibilità CP_3 Controparte_4
e infondatezza delle domande attoree domandando, in subordine, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione dei giudizi di riduzione pendenti innanzi al Tribunale di Roma, sub R.G. nn. 19948/2020 e 9917/2021. Con sentenza n. 6775/2023, pubblicata in data 14.08.2023, il Tribunale di Milano così decise:
“1) revoca e dichiara inefficace nei confronti di OP
, per quanto in motivazione, il seguente atto:
[...] atto di donazione dell'immobile sito in Stanhope Mews East n. 70, Londra compiuto in data 3 dicembre 2019 da a favore delle figlie Parte_1 Controparte_3
e
[...] Controparte_4
2) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di
[...]
delle spese processuali che liquida in € 518,00 per spese, € OP
14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabili in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.”. Nello specifico, il primo Giudice:
- accertò il difetto di interesse ad agire di parte attrice con l'azione revocatoria a tutela dei diritti nascenti per effetto dell'azione di riduzione;
pagina 7 di 20 - escluse qualsivoglia incompatibilità tra la pendenza dell'azione di riduzione e l'esperimento dell'azione revocatoria con oggetto lo stesso bene coinvolto nell'azione di riduzione nonché, di conseguenza, qualsiasi nesso di pregiudizialità in senso tecnico tra l'azione revocatoria e l'azione di riduzione, idoneo a giustificare la sospensione del giudizio instaurato con la prima ex art. 295 c.p.c.;
- ravvisò la sussistenza dei presupposti per il fruttuoso esperimento dell'actio pauliana con riferimento alla pretesa creditoria – per quanto, allo stato,
“litigiosa” – sorta dall'inadempimento della transazione stipulata, anche dalla convenuta , in data 30.5.2001. Parte_1
§ 2. Il giudizio di appello. Avverso la summenzionata sentenza hanno interposto gravame, con due distinti atti d'appello, e e Parte_1 CP_3 Controparte_4
In ambedue i giudizi d'appello si è costituito svolgendo OP appello incidentale. All'udienza del 2.05.2024, la Consigliera istruttrice ha disposto la riunione del giudizio R.G. n. 2654/23 al giudizio R.G. n. 2605/23. Le cause così riunite sono state rimesse in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 12.09.2024 e sono state decise nella camera di consiglio del 18.09.2024.
§ 3. I motivi d'impugnazione. Il gravame interposto da si articola in quattro motivi. Parte_1
I. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ravvisato il difetto di interesse ad agire solo con riguardo all'azione revocatoria a tutela di diritti nascenti per effetto dell'azione di riduzione e non anche con riguardo all'azione revocatoria a tutela di un'altra pretesa di natura risarcitoria. Ad avviso dell'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto accertare il difetto di interesse ad agire in revocatoria di anche OP con riferimento al suo preteso credito risarcitorio, giacché l'actio pauliana dallo stesso promossa concerne il medesimo bene – l'immobile di Londra
– che egli aveva già preventivamente aggredito in riduzione.
pagina 8 di 20 Nello specifico, il capo della sentenza censurato muoverebbe da un presupposto erroneo, ovverosia che l'immobile di cui è causa sarebbe stato solo parzialmente oggetto di azione di riduzione. Invero, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che le domande di riduzione svolte da sarebbero due, l'una riguardante OP
l'eredità paterna e l'altra riguardante l'eredità materna e che nelle predette cause successorie l'attore odierno appellato avrebbe dedotto che l'immobile londinese fosse di proprietà al 50% di ciascuno dei genitori, i quali lo avrebbero poi trasferito per l'intero alla figlia «mortis causa, ovvero per donazione». Conseguentemente, avrebbe quindi computato il OP
100% del summenzionato immobile nel complessivo patrimonio ereditario dei genitori ai fini del calcolo della legittima e ne avrebbe fatto oggetto – per l'intero – delle due azioni di riduzione, poi riunite in un unico giudizio, chiedendo la reintegrazione della sua legittima mediante riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni poste in essere da entrambi i genitori a favore della OR, tra cui il trasferimento a quest'ultima del 100% dell'immobile. Dalla circostanza che il bene interessato dall'atto dispositivo revocando sarebbe già stato fatto per l'intero oggetto di riduzione discenderebbe l'incompatibilità tra le due azioni giudiziali proposte da CP_1
anche con riferimento al suo preteso credito risarcitorio, atteso
[...] che, mentre le due azioni di riduzione avrebbero avuto quale presupposto che l'intero trasferimento dell'immobile dai genitori alla OR fosse a lui inopponibile (al punto da chiederne la riduzione medesima), l'azione revocatoria presupporrebbe invece che quello stesso trasferimento dai genitori alla OR sia invece a lui opponibile (ma che gli sarebbe inopponibile il trasferimento successivo, ossia quello dalla OR alle figlie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c.). II. Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2901 c.c. nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti della domanda revocatoria sull'assunto che siano legittimati ad agire anche i soggetti portatori di un credito eventuale, nella veste di credito litigioso, senza valutare la probabilità di detto credito. Secondo la difesa di , il primo Giudice avrebbe fondato il Parte_1 proprio convincimento sul punto esclusivamente sulla pendenza del pagina 9 di 20 giudizio di risoluzione contrattuale che vede come parte convenuta (anche e in subordine) l'odierna appellante, omettendo ogni valutazione sulla verosimiglianza di quel credito litigioso nei confronti di , Parte_1 nonostante altri giudici (da ultimo, il Tribunale di Roma con ordinanza del 15 giugno 2022) l'avessero già esclusa. In tal senso, il ragionamento del Giudice di prime cure si porrebbe in contrasto con la stessa giurisprudenza di legittimità invocata nella sentenza gravata, la quale, pur accogliendo una nozione di “credito” molto ampia, sarebbe, sì, unanime nel riconoscere la tutela pauliana all'aspettativa di credito, a condizione però che quest'ultima «non si riveli 'prima facie' pretestuosa e possa invece valutarsi come probabile». Detta condizione – ad avviso dell'appellante – non risulterebbe soddisfatta nella vicenda de qua, avendo il primo Giudice omesso di considerare che le parti contrattuali della transazione del 30.05.2001 sarebbero soltanto due, i fratelli e (espressamente indicati nel testo dell'accordo CP_1 Pt_2 come «Parti ), mentre gli altri sottoscrittori ( , il padre e la CP_6 Pt_1 madre) della transazione sarebbero a tutti gli effetti terzi, aventi la sola funzione di consentire l'attuazione dell'accordo transattivo, senza che se ne possa concludere che la sottoscrizione abbia implicato altro dal loro impegno a far sì che le Parti potessero dare corso all'accordo CP_6 transattivo anche per quei diritti che non erano nella loro piena disponibilità, con ciò dovendosi escludere la verosimiglianza di un possibile credito di nei confronti della OR . OP Pt_1
III. Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c., nella parte in cui ha ritenuto sussistente in capo a Parte_1
l'ulteriore requisito della scientia damni. Ad avviso di parte appellante, la circostanza che non OP possa vantare alcuna probabile aspettativa di credito nei confronti della OR sarebbe di per sé sufficiente a escludere che quest'ultima avrebbe potuto prevedere di ledere le (in base alla prospettazione della stessa
[...]
per l'appunto, insussistenti) ragioni creditorie del fratello, con Pt_1 ciò dovendosi concludere – contrariamente a quanto statuito dal primo Giudice – nel senso dell'insussistenza del requisito della scientia damni prescritto all'art. 2901 c.c. L'unica ragione per cui si sarebbe determinata a porre in Parte_1 essere l'atto revocando sarebbe dunque da rinvenirsi nel peggioramento pagina 10 di 20 delle condizioni di salute della medesima, cui si accompagnavano esigenze di pianificazione successoria e di risparmio fiscale, indici dell'assenza, in capo alla disponente, di un disegno volto a sottrarsi all'adempimento delle proprie presunte obbligazioni. IV. Riforma della condanna alle spese di lite. Insistendo per l'accoglimento dei motivi d'appello, invoca Parte_1 la riforma della sentenza gravata altresì con riferimento al capo relativo alla condanna alle spese di lite, chiedendo alla Corte di porre queste ultime integralmente a carico dell'attore odierno appellato OP
L'appello di e è affidato a tre distinti motivi. CP_3 Controparte_4
I. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'azione revocatoria con riferimento al presunto credito risarcitorio dell'attore nonostante il bene oggetto di OP revocatoria fosse già stato fatto oggetto di riduzione dal medesimo
. OP
Con argomentazioni sostanzialmente adesive a quelle svolte dall'altra appellante principale, e sostengono che il CP_3 Controparte_4
Tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire in revocatoria di stante l'incompatibilità tra OP
l'actio pauliana esperita nel presente giudizio e le precedenti azioni di riduzione, quest'ultime aventi parimenti ad oggetto il 100% dell'immobile sito in Londra e non già – contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata – una parte di esso. Invero, con riferimento al medesimo bene che sia già stato per l'intero oggetto di riduzione non potrebbero essere fondate, e quindi accolte entrambe, sia la domanda di riduzione (che presuppone l'inefficacia del trasferimento del bene dai genitori alla OR) sia la domanda di revocatoria (che presuppone l'efficacia del trasferimento del bene dai genitori alla OR). Pertanto, il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, della domanda proposta da CP_1
la cui condotta integrerebbe altresì gli estremi dell'abuso del
[...] processo. In subordine, per l'ipotesi in cui la Corte dovesse giudicare ammissibile la domanda, e reiterano l'istanza di sospensione ex CP_3 Controparte_4 art. 295 c.p.c. del presente giudizio. pagina 11 di 20 II. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il presunto credito litigioso risarcitorio di . OP
Del pari a quanto argomentato dall'altra appellante principale, anche CP_3
e censurano il ragionamento del primo Giudice per aver Controparte_4 fondato il proprio convincimento, circa la sussistenza del credito vantato dall'attore in revocatoria, esclusivamente sulla mera pendenza del giudizio di risoluzione contrattuale che vede come parte convenuta (anche e in subordine) omettendo qualsivoglia valutazione circa la Parte_1 verosimiglianza di quel credito litigioso nei confronti di quest'ultima. All'opposto, se il primo Giudice avesse vagliato la probabilità del credito litigioso di nei confronti della OR, avrebbe avuto OP tutti gli elementi per escluderla, giungendo alle medesime conclusioni formulate dal Tribunale di Roma nel provvedimento di rigetto del sequestro conservativo chiesto dallo stesso nell'ambito della CP_1 causa revocatoria 'gemella' alla presente, che ha ritenuto non verosimile un possibile credito dell'odierno appellato nei confronti della OR . Pt_1
Conseguentemente, la domanda proposta da ex art. OP
2901 c.c. avrebbe dovuto essere rigettata per assenza della condizione dell'azione della titolarità in capo all'attore di un credito litigioso idoneo. III. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la scientia damni della convenuta . Parte_1
Analogamente a quanto sostenuto dall'altra appellante principale, la difesa di e evidenzia l'errore in cui sarebbe incorso il CP_3 Controparte_4 primo Giudice nel ritenere sussistente il requisito della scientia damni in capo a la quale, proprio in assenza di una probabile Parte_1 aspettativa di credito del fratello nei suoi confronti, mai avrebbe potuto considerarsi debitrice dello stesso, con la logica conseguenza che non avrebbe quindi potuto agire nella consapevolezza di ledere le ragioni creditorie dell'odierno appellato. In base alla prospettazione delle appellanti, la circostanza, invocata nella sentenza gravata, per la quale avrebbe dovuto avvedersi Parte_1 della possibilità di agire in pregiudizio alle ragioni creditorie del fratello sulla base della notifica dell'atto di citazione con cui quest'ultimo aveva instaurato il primo giudizio innanzi al Tribunale di Bologna concorrerebbe, all'opposto, a escludere la sussistenza della scientia damni in capo alla convenuta odierna appellante. pagina 12 di 20 Invero, qualora avesse attribuito una qualche parvenza di Parte_1 fondatezza alle domande giudiziali del fratello nei suoi confronti e avesse davvero voluto pregiudicarlo, si sarebbe affrettata a spogliarsi del suo patrimonio già all'indomani di detta notifica, ossia nel 2008, e quindi ben undici anni prima della donazione alle figlie dell'immobile, avvenuta nel 2019. Ulteriore elemento a riprova della inscientia damni, non correttamente valutato dal primo Giudice, sarebbe la patologia che veniva a colpire al momento della donazione dell'immobile e che l'avrebbe Parte_1 portata ad anticipare gli effetti della sua successione in favore delle figlie per tutelarle da una imposizione fiscale eccessivamente gravosa quale è quella che vigeva in Inghilterra. ha svolto appello incidentale sulla base di un unico motivo. OP
I. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non sussistente l'interesse ad agire di ad esperire OP
l'azione revocatoria con riferimento al credito fatto valere nei confronti di nascente dall'azione di riduzione delle Parte_1 disposizioni testamentarie e delle donazioni compiute dai genitori. Ad avviso dell'appellante incidentale, il Tribunale avrebbe omesso di valutare che, anche a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, la possibilità di recuperare l'immobile oggetto della donazione non sarebbe affatto pacifica. Invero, oggetto della successione di e Persona_1 CP_5 non sarebbe direttamente l'immobile londinese, bensì le azioni di SILVERSEA INVESTING & FINANCING S.A. la quale a sua volta sarebbe stata proprietaria dell'immobile da ultimo trasferito da
[...] alle figlie e Detta società, tuttavia, non Pt_1 CP_3 Controparte_4 avrebbe mai compiuto alcuna attività, avendo avuto il solo scopo di fungere da schermo per l'intestazione dell'immobile di Londra. Conseguentemente, avrebbe domandato, per effetto OP dell'accoglimento dell'azione di riduzione, il trasferimento della quota della proprietà pari ad 1/3 del suddetto immobile con riferimento alla successione materna e della quota pari ad 1/3 dei 2/3 con riferimento alla successione paterna, in quanto le quote di SILVERSEA INVESTING & FINANCING S.A. avrebbero perso ogni valore – essendo stata svuotata pagina 13 di 20 la società del suo unico asset ossia il predetto immobile – o, in ogni caso, sarebbero divenute inesistenti per essere stata estinta la società stessa. In sede di riduzione, dunque, il Giudice, pur ritenendo fondata l'azione, potrebbe non ritenere possibile disporre la restituzione in natura del bene in questione, sul presupposto per cui i beni caduti in successione sarebbero le azioni della predetta società e non l'immobile. Proprio per tale motivo, in via alternativa al trasferimento del bene in natura, avrebbe domandato la restituzione dell'equivalente OP monetario pari alla quota di legittima allo stesso spettante, la quale è comprensiva del valore delle partecipazioni azionarie di SILVERSEA INVESTING & FINANCING S.A. al momento di apertura della successione. In siffatta ipotesi, sarebbe evidente l'interesse di a OP ottenere la revocatoria dell'atto dispositivo dell'immobile in questione, trovandosi l'odierno appellante incidentale a vantare un ingente credito nei confronti di ma in assenza garanzie patrimoniali su cui Parte_1 potersi soddisfare. In definitiva, la presente revocatoria in connessione al credito derivante dall'esperimento dell'azione di riduzione mirerebbe alla conservazione della garanzia patrimoniale di proprio per l'ipotesi in cui Parte_1 quest'ultima venisse condannata al pagamento della quota di legittima per equivalente monetario. In ogni caso, anche a voler ritenere possibile la restituzione per quota di parte dell'immobile di Londra quale effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, conserverebbe ugualmente l'interesse ad OP aggredire detto bene in revocatoria per la quota residua non attinta dalla quota di legittima di sua spettanza, al fine di soddisfare il credito residuo derivante dal vittorioso esperimento dell'azione di riduzione;
invero, l'odierno appellante incidentale avrebbe diritto ad ottenere una quota inferiore ai 2/3 dell'immobile stesso.
§ 4. L'opinione della Corte. 4.1.In via preliminare, la Corte, con riferimento all'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'appellante incidentale, rileva come debba ritenersi superato il richiamo all'art. 348 bis cpc avendo optato per una definizione della causa secondo la scansione decisionale ordinaria. pagina 14 di 20 E' poi manifestamente non fondata la richiesta di una declaratoria in rito ex art. 342 cpc. La tecnica di redazione di entrambi i gravami principali è pienamente conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). I motivi di impugnazione sono tesi a contrastare i principali passaggi argomentativi della sentenza di primo grado e risultano comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell'ambito della decisione adottata e le correlate modifiche alla sentenza che vengono richieste. 4.2.Passando al merito, gli appelli proposti, in via principale, da Parte_1
e da e nonché, in via incidentale, da CP_3 Controparte_4 OP sono infondati e vanno pertanto rigettati per le ragioni che seguono. 4.3.Con riferimento anzitutto ai due appelli principali, l'omogeneità delle doglianze formulate da e da e ne Parte_1 CP_3 Controparte_4 consente la trattazione congiunta. 4.3.1. Quanto al primo motivo, in base alla prospettazione delle appellanti principali, sussisterebbe un'incompatibilità tra l'actio pauliana esperita nel presente giudizio e le precedenti azioni di riduzione, le quali avrebbero ad oggetto il 100% dell'immobile londinese e non già, come erroneamente ritenuto dal primo Giudice, una parte di esso. Conseguentemente OP non avrebbe interesse ad agire con la revocatoria neppure a tutela del preteso credito risarcitorio derivante dall'inadempimento delle obbligazioni che avrebbe assunto mediante la sottoscrizione dell'accordo Parte_1 transattivo del 30.05.2001, poiché il bene sarebbe stato “interamente prenotato dall'azione di riduzione”. La doglianza è priva di pregio e non merita accoglimento. Attraverso la previsione dell'azione di riduzione ex artt. 553 ss. c.c. e dell'azione revocatoria ex artt. 2901 ss. c.c., il legislatore ha inteso tutelare distintamente aspettative di credito tra loro differenti e perfettamente autonome: la prima, riconosciuta in capo al legittimario che veda lesa la propria quota di legittima da disposizioni testamentarie o donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre, al fine di ottenere la riduzione di queste ultime e, conseguentemente, la reintegra della propria quota di riserva;
la seconda, riconosciuta invece in capo al creditore, al fine di impedire che, mediante atti di disposizione, il debitore possa determinare una diminuzione del proprio patrimonio ovvero rendere più difficoltosa o incerta l'eventuale esecuzione coattiva del credito nei suoi confronti vantato. pagina 15 di 20 Si tratta, evidentemente, di aspettative di credito non sovrapponibili, a tutela delle quali, non a caso, l'ordinamento prevede azioni caratterizzate da scopi e finalità differenti, le quali – contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti principali – non scontano perciò tra loro (neppure quando volte ad aggredire il medesimo bene) alcuna incompatibilità. , atteso che, sul piano giuridico, non sussistono ragioni perché l'eventuale rigetto dell'azione di riduzione intervenga a precludere il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria, certamente ammissibile, nel caso di specie, quale mezzo di garanzia per il soddisfacimento della pretesa creditoria, seppur litigiosa, sorta dall'inadempimento della transazione sottoscritta, tra gli altri, da . Parte_1
Dare seguito alla tesi delle appellanti implicherebbe che, ove mai fosse definitivamente accertata l'infondatezza dell'azione di riduzione, il bene in questione rimarrebbe irreparabilmente sottratto ad un possibile soddisfacimento della ulteriore e distinta ragione di credito. E' dunque evidente l'esistenza dell'interesse ad agire in capo a OP
Dette considerazioni consentono altresì alla Corte di convenire col primo Giudice laddove ha escluso “qualsiasi nesso di pregiudizialità in senso tecnico tra la presente azione revocatoria e l'azione di riduzione, idoneo a giustificarne la sospensione ex art. 295 c.p.c.” invocata dalle odierne appellanti principali e CP_3 Controparte_4
4.3.2. Con un secondo motivo, le appellanti principali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria senza valutare la probabilità del credito risarcitorio vantato da nei confronti della OR . OP Pt_1
Viene censurata l'argomentazione esplicitata nella sentenza impugnata secondo la quale è sufficiente ai fini dell'azione revocatoria l'esistenza di una aspettativa di credito>> non dovendo il giudice della revocatoria interrogarsi sulla verosimile fondatezza del credito. Il tribunale si è tuttavia limitato a fare applicazione dei principi costantemente enunciati dalla Corte di Cassazione (cfr da ultimo Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n.10742).
Il sindacato che è chiamato a svolgere il giudice dell'azione revocatoria è infatti circoscritto ai casi di manifesta pretestuosità della ragione del credito, ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame, dove l'azione revocatoria è esperita a tutela di un credito che risulta, ancora oggi, sub iudice. Non coglie peraltro nel segno l'assunto degli appellanti secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di considerare che le parti contrattuali della transazione, ivi pagina 16 di 20 indicate come “Parti transigenti”, sarebbero solo i fratelli e CP_1 Parte_2
mentre la OR e i genitori sarebbero a tutti gli effetti terzi,
[...] Pt_1 aventi la sola funzione di consentire l'attuazione dell'accordo transattivo. Detta prospettazione, come peraltro ampiamente argomentato dal tribunale, risulta smentita per tabulas e non trova riscontro nell'articolata vicenda processuale avente ad oggetto il contratto di transazione. Sotto il primo profilo, è sufficiente la lettura dell'art. 13 dell'accordo transattivo, in forza del quale “ si impegna […] a far sottoscrivere copia del presente Parte_2 accordo per relativa, incondizionata accettazione, anche a e Persona_1 Parte_1
[…]; con tale sottoscrizione per accettazione, CP_5 Persona_1 [...]
e […] assumeranno solidalmente fra loro e con Pt_1 CP_5 Parte_2 tutti i medesimi obblighi che assume con la sottoscrizione del presente Parte_2 accordo nonché dei suoi allegati”, a escludere che il giudice della revocatoria – al quale, come noto, non spetta un sindacato nel merito circa la fondatezza del credito azionato dall'attore, neppure essendo sufficiente l'accertamento di una ragione di credito eventuale e meramente litigioso a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'actio pauliana – possa, nel caso di specie, approdare a conclusioni nel senso della manifesta infondatezza o pretestuosità della pretesa creditoria vantata da nei OP confronti della OR . Il tenore della scrittura privata giustifica una Pt_1 valutazione sul credito risarcitorio prospettato da in termini OP di non manifesta pretestuosità. Sotto il secondo profilo, non può essere sottaciuto come in tutti i numerosi giudizi che si sono occupati della vicenda contrattuale non sia mai stata affrontata la questione relativa alla legittimazione passiva di Parte_1 questione che avrebbe potuto eventualmente risolverne in via pregiudiziale la posizione rispetto alle obbligazioni dedotte nel contratto di transazione. E' poi appena il caso di precisare che non ha alcun rilievo la circostanza sopravvenuta del deposito della sentenza n. 2569/2023 con la quale la Corte di Appello, quale giudice del rinvio, ha respinto le domande di OP
Questa Corte infatti non ha motivo di discostarsi dai consolidati pronunciamenti della Corte di Cassazione in base ai quali solo il passaggio in giudicato della sentenza che accerti l'insussistenza del credito determina il venir meno dell'interesse ad agire in revocatoria (Cass. n. 12975/2020).
pagina 17 di 20 L'attuale pendenza di un nuovo giudizio avanti alla Suprema Corte esclude pertanto la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva da parte di CP_1 ad agire in sede di revocatoria.
[...]
4.3.3. Non ha migliore destino il terzo motivo, vertente sul tema della scientia damni. Ciò che rileva non è che reputasse o meno fondata la pretesa Parte_1 azionata dal fratello ma che ella, pur sapendo della pendenza del giudizio volto all'accertamento della sussistenza del credito risarcitorio, abbia deciso di spogliarsi ugualmente e per l'intero del proprio ingente patrimonio. Tale condotta non lascia dubbi circa il fatto che sia stata compiuta con la consapevolezza che avrebbe in tal modo impedito ogni possibile soddisfacimento del credito, tanto più se si considera, come opportunamente rilevato dal primo Giudice, la tempistica sospetta dei numerosi atti di disposizione posti in essere da proprio nei mesi Parte_1 immediatamente successivi alla sentenza con cui la Corte di Cassazione aveva accolto i sette motivi di riscorso formulati da nel giudizio di OP risoluzione contrattuale. 4.3.4. L'esame del quarto motivo, vertente sulle spese, è assorbito dal tenore della decisione. 4.4. Venendo ora all'unico motivo di appello incidentale, l'ampia e argomentata motivazione con la quale il tribunale ha ritenuto inesistente l'interesse ad agire in revocatoria di a tutela del credito derivante dall'azione di OP riduzione è pienamente condivisa dalla Corte. Quanto all'eventualità che la OR fosse condannata al pagamento della Pt_1 quota di legittima per equivalente monetario, anziché attraverso la restituzione in natura pro quota dell'immobile sito in Londra, a giudizio della Corte, detta prospettazione non vale a superare le statuizioni del primo Giudice, dovendosi osservare che, qualora a esito del fruttuoso esperimento dell'azione di riduzione non venga soddisfatto dal beneficiario della disposizione lesiva previamente escusso, il legittimario pretermesso conserva il diritto di agire in restituzione nei confronti del terzo – nel caso di specie, ben potendo dunque aggredire l'immobile presso le donatarie e – anche laddove il CP_3 Controparte_4 credito vantato nei confronti del primo sia di natura pecuniaria. L'immobile in questione non è infatti più nella sfera di disponibilità di e Parte_1 dunque, come sottolinea il tribunale, il legittimario dovrebbe in ogni caso preventivamente escutere il beneficiario. pagina 18 di 20 Non coglie nel segno neppure l'ulteriore rilievo sollevato dall'appellante incidentale laddove sostiene che, anche a voler ritenere possibile la restituzione per quota di parte dell'immobile, egli conserverebbe ugualmente l'interesse ad aggredire detto bene in revocatoria per la quota residua non attinta dalla legittima di sua spettanza, ai fini del soddisfacimento dell'ulteriore maggior credito derivante dal vittorioso esperimento dell'azione di riduzione. Tale argomentazione non considera infatti che, ai sensi dell'art. 560 c.c. quando, come nel caso di specie, l'immobile non sia divisibile, viene lasciato per l'intero nell'eredità ogni qualvolta il beneficiario ha un'eccedenza maggiore del quarto della disponibile, come l'appellante incidentale prospetta. In conclusione va ribadito che l'azione di riduzione costituisce un rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l'atto compiuto dal defunto. Essa pertanto attribuisce al legittimario pretermesso una tutela speciale articolata in un complesso di norme, tra cui di particolare rilievo nel caso in esame gli artt. 560 e 563 c.c., in luogo di quella generale dettata all'art. 2901 c.c. a tutela della conservazione della garanzia patrimoniale la cui ammissibilità deve pertanto essere esclusa.
§ 5. Conclusioni e spese di lite. Le impugnazioni svolte tanto in via principale quanto in via incidentale devono pertanto essere rigettate, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata. La soccombenza di tutte le parti in causa giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli principali proposti da e da Parte_1
e e Controparte_3 Controparte_4 sull'appello incidentale proposto da avverso la OP sentenza del Tribunale di Milano n. 6775/2023, pubblicata in data 14.08.2023, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
pagina 19 di 20 1. rigetta ambedue gli appelli principali nonché l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza n. 6775/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 14.08.2023;
2. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti principali e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 18.09.2024 La Consigliera est. Francesca Vullo
Il Presidente Francesco Distefano
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