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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 24943/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del Lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 febbraio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24943 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
- Avv.ti F. Elia e D. De Salvatore Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p. t. CP_1
- resistente contumace -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe ha rivendicato il proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 503, essendo invalida in misura non inferiore all'80%, diritto ingiustamente disconosciutole dall' resistente che aveva respinto la CP_2 domanda amministrativa del 19/10/2023.
L' non si è costituito nonostante la regolarità della notifica, dovendo, CP_2 pertanto, essere dichiarato contumace.
Disposta ed acquisita CTU medico-legale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie, per quanto attiene al requisito c.d. sanitario, le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici.
Ne consegue dunque che parte ricorrente sin dalla domanda amministrativa
è invalida in misura pari all'85 %. Per quanto attiene agli altri requisiti soccorre la documentazione versata in atti.
Ne discende l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 503 a far data dal 1 novembre 2023; pone a carico dell' le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.310,00, CP_1 oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 10 febbraio 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del Lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 febbraio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24943 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
- Avv.ti F. Elia e D. De Salvatore Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p. t. CP_1
- resistente contumace -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe ha rivendicato il proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 503, essendo invalida in misura non inferiore all'80%, diritto ingiustamente disconosciutole dall' resistente che aveva respinto la CP_2 domanda amministrativa del 19/10/2023.
L' non si è costituito nonostante la regolarità della notifica, dovendo, CP_2 pertanto, essere dichiarato contumace.
Disposta ed acquisita CTU medico-legale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie, per quanto attiene al requisito c.d. sanitario, le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici.
Ne consegue dunque che parte ricorrente sin dalla domanda amministrativa
è invalida in misura pari all'85 %. Per quanto attiene agli altri requisiti soccorre la documentazione versata in atti.
Ne discende l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 503 a far data dal 1 novembre 2023; pone a carico dell' le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.310,00, CP_1 oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 10 febbraio 2025
IL GIUDICE