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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1016/2024 del ruolo civile contenzioso ,
promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Giulia Frisenna , mandato in Parte_1
atti
Attrice Opponente
Contro
Oggetto:
con sede in opposizione D.I .n. Controparte_1
P.IVA_1 OT (Le) in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall' avv. Valentino Torricelli mandato in atti
Convenuto Opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
con sede in OT (Le) in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.2172/23 del 07.12..2023 avente ad oggetto spese condominiali, pro quota.
L'opponente sostanzialmente asseriva la totale inesigibilità nei suoi confronti della somma richiesta con il provvedimento monitorio.
Asseriva infatti l'opponente di non proprietaria di alcuna quota condominiale né di essere erede del proprietario ritenuto inadempiente 2
Si costituiva in giudizio il il quale impugnava il contenuto dell'atto CP_1
introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea, nonché
la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Rilevava il Condominio Opposto che le somme venivano richieste alla sig.ra nella sua qualità di moglie ed erede del defunto sig. Pt_1 CP_2
, proprietario di alcune quote di multiproprietà del Complesso
[...]
, Controparte_1
Evidenziava il Condominio che la morte del sig. era Controparte_2
avvenuta in data 27.08.2023.
L'importo richiesto a titolo di oneri condominiali era stato approvato dalla assemblea condominiale e regolarmente comunicata al Sig. con CP_2
racc.a.r. del 15.03.20 .
Nel verbale inviato a veniva indicato il suo debito, la delibera non CP_2
veniva impugnata nei termini.
Istruita la causa con sola produzione documentale rigettata ogni ulteriore richiesta istruttoria, precisate le conclusioni, veniva fissata l'udienza del
19.02.2025 a trattazione scritta per la discussione e quindi trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione.
L'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Ed invero, nelle more del presente giudizio, interveniva dal parte della odierna opponente, rinuncia all'eredità del sig. . Controparte_2 3
In ragione di tanto è evidente, che allo stato, la sig.ra deve Parte_1
ritenersi carente di legittimazione passiva nei confronti della pretesa creditoria avanzata dal opposto e portata dal provvedimento monitorio in CP_1
oggetto.
Già quanto sopra riportato è sufficiente per accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione pure sollevata dalle parti resta assorbita.
Con riferimento alle spese di lite la peculiarità della questione prospettata,
giustifica certamente la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.2172 /2023
2) compensa interamente le spese di lite tra e parti .
Lecce,28.05.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1016/2024 del ruolo civile contenzioso ,
promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Giulia Frisenna , mandato in Parte_1
atti
Attrice Opponente
Contro
Oggetto:
con sede in opposizione D.I .n. Controparte_1
P.IVA_1 OT (Le) in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall' avv. Valentino Torricelli mandato in atti
Convenuto Opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
con sede in OT (Le) in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.2172/23 del 07.12..2023 avente ad oggetto spese condominiali, pro quota.
L'opponente sostanzialmente asseriva la totale inesigibilità nei suoi confronti della somma richiesta con il provvedimento monitorio.
Asseriva infatti l'opponente di non proprietaria di alcuna quota condominiale né di essere erede del proprietario ritenuto inadempiente 2
Si costituiva in giudizio il il quale impugnava il contenuto dell'atto CP_1
introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea, nonché
la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Rilevava il Condominio Opposto che le somme venivano richieste alla sig.ra nella sua qualità di moglie ed erede del defunto sig. Pt_1 CP_2
, proprietario di alcune quote di multiproprietà del Complesso
[...]
, Controparte_1
Evidenziava il Condominio che la morte del sig. era Controparte_2
avvenuta in data 27.08.2023.
L'importo richiesto a titolo di oneri condominiali era stato approvato dalla assemblea condominiale e regolarmente comunicata al Sig. con CP_2
racc.a.r. del 15.03.20 .
Nel verbale inviato a veniva indicato il suo debito, la delibera non CP_2
veniva impugnata nei termini.
Istruita la causa con sola produzione documentale rigettata ogni ulteriore richiesta istruttoria, precisate le conclusioni, veniva fissata l'udienza del
19.02.2025 a trattazione scritta per la discussione e quindi trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione.
L'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Ed invero, nelle more del presente giudizio, interveniva dal parte della odierna opponente, rinuncia all'eredità del sig. . Controparte_2 3
In ragione di tanto è evidente, che allo stato, la sig.ra deve Parte_1
ritenersi carente di legittimazione passiva nei confronti della pretesa creditoria avanzata dal opposto e portata dal provvedimento monitorio in CP_1
oggetto.
Già quanto sopra riportato è sufficiente per accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione pure sollevata dalle parti resta assorbita.
Con riferimento alle spese di lite la peculiarità della questione prospettata,
giustifica certamente la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.2172 /2023
2) compensa interamente le spese di lite tra e parti .
Lecce,28.05.2025
Il G.O. Marilena Caroppo