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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CASSANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 763/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 propone ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di restituzione IRPEF su arretrati di pensione. Si tratta di arretrati, ammontanti ad € 17.915,87 (equivalenti alla somma degli arretrati di € 17.483,53, oltre i 9/12 di tredicesima 2023, pari ad € 432,34), relativi alla prestazione previdenziale n.
002-160015046119 cat. IO, a decorrere dal febbraio 2021, giusta decreto di omologa del 14.9.2022 del
Tribunale di Brindisi, emesso all'esito della procedura di A.T.P. ex art. 445bis c.p.c., sui quali l'Istituto aveva applicato la ritenuta fiscale nella misura del 23%, ex art. 21 T.U.I.R., come modificato dal D.vo 244/03, e, pertanto, aveva calcolato un'imposta a tassazione separata pari ad € 4.120,65, che tratteneva. In data
3.6.2024 ella aveva vanamente richiesto la restituzione di quanto pagato a titolo di I.R.P.E.F. erroneamente calcolata, sul presupposto della mancata applicazione e fruizione delle detrazioni personali spettantile.
Sostiene pertanto che, ove l'INPS avesse corrisposto i ratei mensili all'assegno ordinario di inabilità negli anni di competenza, la tassazione sarebbe stata pari a zero. Conclude, pertanto, chiedendo la restituzione della differenza tra l'imposizione effettivamente subita e quella presuntivamente dovuta, differenza cha rifletterebbe un'eccedenza indebita d'imposta pari ad € 4.120,65.
Si è costituita l'AdE Brindisi contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente ha ricevuto nell'anno 2024 la liquidazione della prestazione previdenziale, con riconoscimento di somme arretrate e ritenute subite.
Ella ha percepito nei rispettivi anni di riferimento per l'anno 2020 € 5.640,00; per l'anno 2021 € 2.863,00; per l'anno 2022 € 0; per l'anno 2023 € 00. Assume quindi che se l'Istituto previdenziale avesse corrisposto i ratei mensili relativi all'assegno ordinario di inabilità negli anni di competenza, la tassazione dovuta sarebbe stata pari a “0”, e se avesse riconosciuto e calcolato le detrazioni personali, la tassazione avrebbe comportato il riconoscimento della progressività dell'imposizione fiscale prevista e garantita dalla Costituzione (art. 53
Cost.).
L'assunto è infondato. L'articolo 17, co. 1, lett. b), del Testo Unico adi cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(di seguito TUIR) prevede che «l'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi… b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49». Ne consegue che si tratta di redditi sempre soggetti a tassazione separata. La misura della tassazione degli emolumenti è, invece, determinata dall'art. 21, co. 1, TUIR secondo cui «l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero … all'anno in cui sono percepiti». Ai sensi del successivo comma 4, «l'imposta … è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono».
L'Uffico rileva esattamente che l'INPS, non avendo ricevuto alcuna dichiarazione ai sensi del citato comma
4, nella considerazione che l'aliquota IRPEF per i redditi fino ad € 15.000,00 è pari al 23%, e che, per tutti gli anni interessati, la liquidazione degli importi non ha mai ecceduto tale limite, ha operato le ritenute, con applicazione dell'aliquota del 23%, che risulta essere l'aliquota più bassa. Ed invero, < della carenza di tale prescritta dichiarazione, che certo non poteva che essere fornita dalla parte interessata ad ottenere la detrazione dell'imposta sugli arretrati soggetti a tassazione separata, va considerata corretta la conclusione di considerare assoggettati ad Irpef i ratei arretrati>> (Cass., Sez. Lav., 17 maggio 2019, n.
13422 ).
In conclusione, esattamente rimarca l'AdE che le detrazioni per lavoro dipendente incidono sulla determinazione «se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono» e solo ove l'avente diritto dichiari «al soggetto che li corrisponde, l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono», fermo restando che le detrazioni operano fino a concorrenza dell'imposta dovuta, come stabilito dall'articolo 11, co. 3, del TUIR, sicché le eventuali eccedenze (nel caso di specie, € 1.380,00 - € 630,00 = € 650,00) non sono né riportabili in anni successivi, né rimborsabili, né compensabili.
Alla stregua di quanto precede, il ricorso, infondato, dev'essere rigettato.
La peculiarità delle questioni trattate impone l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Dichiara compensate integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CASSANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 763/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 propone ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di restituzione IRPEF su arretrati di pensione. Si tratta di arretrati, ammontanti ad € 17.915,87 (equivalenti alla somma degli arretrati di € 17.483,53, oltre i 9/12 di tredicesima 2023, pari ad € 432,34), relativi alla prestazione previdenziale n.
002-160015046119 cat. IO, a decorrere dal febbraio 2021, giusta decreto di omologa del 14.9.2022 del
Tribunale di Brindisi, emesso all'esito della procedura di A.T.P. ex art. 445bis c.p.c., sui quali l'Istituto aveva applicato la ritenuta fiscale nella misura del 23%, ex art. 21 T.U.I.R., come modificato dal D.vo 244/03, e, pertanto, aveva calcolato un'imposta a tassazione separata pari ad € 4.120,65, che tratteneva. In data
3.6.2024 ella aveva vanamente richiesto la restituzione di quanto pagato a titolo di I.R.P.E.F. erroneamente calcolata, sul presupposto della mancata applicazione e fruizione delle detrazioni personali spettantile.
Sostiene pertanto che, ove l'INPS avesse corrisposto i ratei mensili all'assegno ordinario di inabilità negli anni di competenza, la tassazione sarebbe stata pari a zero. Conclude, pertanto, chiedendo la restituzione della differenza tra l'imposizione effettivamente subita e quella presuntivamente dovuta, differenza cha rifletterebbe un'eccedenza indebita d'imposta pari ad € 4.120,65.
Si è costituita l'AdE Brindisi contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente ha ricevuto nell'anno 2024 la liquidazione della prestazione previdenziale, con riconoscimento di somme arretrate e ritenute subite.
Ella ha percepito nei rispettivi anni di riferimento per l'anno 2020 € 5.640,00; per l'anno 2021 € 2.863,00; per l'anno 2022 € 0; per l'anno 2023 € 00. Assume quindi che se l'Istituto previdenziale avesse corrisposto i ratei mensili relativi all'assegno ordinario di inabilità negli anni di competenza, la tassazione dovuta sarebbe stata pari a “0”, e se avesse riconosciuto e calcolato le detrazioni personali, la tassazione avrebbe comportato il riconoscimento della progressività dell'imposizione fiscale prevista e garantita dalla Costituzione (art. 53
Cost.).
L'assunto è infondato. L'articolo 17, co. 1, lett. b), del Testo Unico adi cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(di seguito TUIR) prevede che «l'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi… b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49». Ne consegue che si tratta di redditi sempre soggetti a tassazione separata. La misura della tassazione degli emolumenti è, invece, determinata dall'art. 21, co. 1, TUIR secondo cui «l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero … all'anno in cui sono percepiti». Ai sensi del successivo comma 4, «l'imposta … è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono».
L'Uffico rileva esattamente che l'INPS, non avendo ricevuto alcuna dichiarazione ai sensi del citato comma
4, nella considerazione che l'aliquota IRPEF per i redditi fino ad € 15.000,00 è pari al 23%, e che, per tutti gli anni interessati, la liquidazione degli importi non ha mai ecceduto tale limite, ha operato le ritenute, con applicazione dell'aliquota del 23%, che risulta essere l'aliquota più bassa. Ed invero, < della carenza di tale prescritta dichiarazione, che certo non poteva che essere fornita dalla parte interessata ad ottenere la detrazione dell'imposta sugli arretrati soggetti a tassazione separata, va considerata corretta la conclusione di considerare assoggettati ad Irpef i ratei arretrati>> (Cass., Sez. Lav., 17 maggio 2019, n.
13422 ).
In conclusione, esattamente rimarca l'AdE che le detrazioni per lavoro dipendente incidono sulla determinazione «se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono» e solo ove l'avente diritto dichiari «al soggetto che li corrisponde, l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono», fermo restando che le detrazioni operano fino a concorrenza dell'imposta dovuta, come stabilito dall'articolo 11, co. 3, del TUIR, sicché le eventuali eccedenze (nel caso di specie, € 1.380,00 - € 630,00 = € 650,00) non sono né riportabili in anni successivi, né rimborsabili, né compensabili.
Alla stregua di quanto precede, il ricorso, infondato, dev'essere rigettato.
La peculiarità delle questioni trattate impone l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Dichiara compensate integralmente tra le parti le spese del giudizio.