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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15502 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico EL NZ riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18356/25 di Ruolo Generale
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Pierluigi Acquarelli
-ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] e residente a[...]
D'Arpino, 5, C.F. C.F._2
- resistente contumace- Oggetto: risarcimento danni per false informazioni in sede di iscrizione ipotecaria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , ha adito il Tribunale convenendo la SI.ra chiedendo Parte_1 CP_1
“condannare la SI.ra al risarcimento dei danni causati all'odierno ricorrente dal suo CP_1 comportamento doloso e comunque gravemente negligente per aver concesso una garanzia ipotecaria su beni di cui sapeva non avere più il possesso né materiale né giuridico e rendendo, pertanto, impossibile la doverosa escussione degli immobili concessi in garanzia ipotecaria, quantificabili almeno in misura pari a € 47.092,08 (oltre alle spese del presente giudizio e comunque entro il limite di € 52.000,00) e comprensivi del capitale del debito garantito, dei suoi interessi e di tutti gli oneri e delle spese ad ogni titolo sostenute dal ricorrente anche in sede giudiziale per aver fatto inutilmente valere i propri diritti finalizzati all'escussione di una garanzia ipotecaria in realtà invalida e non escutibile per i motivi di cui in parte espositiva. Con vittoria di spese di lite. La richiesta risarcitoria muove dalla garanzia ipotecaria offerta dalla resistente in favore del figlio
, per aver rilasciato in favore del ricorrente un'ipoteca volontaria sulla Controparte_2 Pt_1 quota di ½ di sua proprietà degli immobili siti nel Comune di Formia (LT), Via Appia snc, in data 21 maggio 2021 costituiti da un appartamento posto al piano secondo e censito al catasto Fabbricati del medesimo Comune alla sezione MAR al foglio 29, part. 146, sub. 1 z.c. 1, cat. A/3, cl. 1 cons. vani 3,5 e r.c. € 189,80 e da un locale distribuito ai piani terra e primo e censito al catasto Fabbricati del pagina 1 di 3 predetto Comune alla sezione MAR al foglio 29, particella 91, sub. 2, z.c. 1, cat. D/8, r.c. € 42.661,41 sulla base di decreto ingiuntivo ottenuto dal SI. notificato unitamente al precetto al debitore Pt_1
e al terzo datore di ipoteca per complessivi € 29.367,47. In occasione del sopralluogo svolto dagli ausiliari del giudice dell'esecuzione risultava che gli immobili risultavano acquisiti al patrimonio pubblico divenendo una grande caserma della Guardia di Finanza che gli stessi militari utilizzavano sin dal 2009 a seguito di consegna da parte del
[...]
di Roma e dal relativo verbale consegnato in copia ai predetti ausiliari, emergeva Controparte_3 che gli immobili erano stati occupati dal Provveditorato alle OO.PP nel lontano 1993 . Dalle risultanze della Conservatoria dei RR.II. gli immobili risultavano ancora di proprietà della resistente, come risulta anche dalla relazione del notaio depositata nella procedura espropriativa ai sensi dell'art. 567 c.p.c. . La SI.ra aveva , quindi, concesso ipoteca sull'immobile senza menzionare la non CP_1 disponibilità degli immobili concessi in garanzia ed emergeva che gli stessi erano stati oggetto di due giudizi definiti con due sentenze, la prima ( TAR n. 5846/2017) che aveva dichiarato l'illiceità della protratta occupazione degli immobili per cui è causa e l'obbligo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di attivarsi al fine di far cessare l'illegittima occupazione di fatto tramite la restituzione degli immobili o l'acquisizione dei medesimi e il pagamento dei conseguenti oneri , e la seconda del Consiglio di Stato n. 4678/2022, resa nel giudizio di ottemperanza in relazione alla sentenza di appello che aveva confermato le predette statuizioni dei giudici del TAR, che aveva nominato Commissario ad acta il Prefetto di Latina affinché desse esecuzione alla predetta sentenza (doc. 11). Considerato che delle controversie con il Ministero nulla era mai stato riferito e/o segnalato al ricorrente né dal debitore SI. né dal terzo datore di ipoteca odierna resistente secondo il CP_2 ricorrente è evidente che la resistente deve considerarsi responsabile degli eventuali danni e pregiudizi che sono derivati al ricorrente dall'impossibilità di far valere l'ipoteca dalla medesima rilasciata. Adito, pertanto, in via cautelare il Tribunale con richiesta di sequestro conservativo ante causam degli eventuali indennizzi che il Ministero avrebbe dovuto ancora riconoscere in favore della resistente in esito all'eventuale decisione di acquisirli al patrimonio pubblico (doc. 13 R.G. 35173/2024) il tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero che si costituiva facendo presente che il aveva deciso di acquisire i beni e che il relativo indennizzo era già CP_3 stato determinato ma non ancora totalmente liquidato in favore della SI.ra . Con ordinanza in CP_1 data 14.2.2025 comunicata in pari data, il Tribunale, quindi in accoglimento della domanda, ha accolto il ricorso autorizzando il sequestro conservativo presso il terzo debitore (
[...]
, delle somme da Controparte_4 Controparte_5 questi dovute alla SI.ra sino alla concorrenza di € 50.000,00 e con condanna della CP_1 debitrice alle spese di lite che ha liquidato in complessivi € 2.921,00 oltre accessori di legge (docc. 16 e 17). Il ricorrente , quindi,ai sensi dell'art. 669 octies, comma 2 c.p.c. ha promosso la presente causa di merito per far accertare la responsabilità della terza datrice di ipoteca per aver colpevolmente concorso al venir meno della garanzia ipotecaria , in realtà mai costituita o per aver quantomeno taciuto di aver promosso, unitamente agli altri comproprietari del ricorso al Tar con cui si chiedeva l'annullamento dei provvedimenti di occupazione degli immobili per cui è causa . E' evidente che la stessa resistente ha agito in danno del SI. in mala fede avendogli fatto credere, sulla base delle formali Pt_1 risultanze catastali e della Conservatoria dei RR.II. e ingannando così anche il pubblico ufficiale pagina 2 di 3 rogante, di essere proprietaria degli immobili oggetto della garanzia ipotecaria, mentre non ne aveva più la disponibilità . Il danno totale subito dal ricorrente è ad oggi, secondo il ricorrente, non precisamente determinabile (anche se comunque contenuto entro la somma massima di € 52.000,00) essendo pari al debito vantato nei confronti del debitore principale SI. maggiorato di interessi e di tutte le spese CP_2 sostenute per il suo recupero, ivi compresi gli oneri presenti e futuri derivanti dal presente giudizio e da quello promosso in sede esecutiva presso terzi secondo le seguenti voci :
• Precetto con interessi sino al 30.11.2022 € 29.367,47
• Interessi dal 1°.12.2022 al 28.2.2025 € 6.512,38
• Fattura Notaio (ipoteca ) € 3.400,00 Per_1 CP_1
• Pignoramento immobiliare (come da tabella) € 1.727,00
• Spese liquidate da ordinanza di sequestro € 3.864,23
• Atto sequestro presso terzi (come da tabella) € 2.221,00 per un totale di € 47.092,08, oltre alle spese del presente giudizio.
1. Rimasta contumace alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato ai sensi CP_1 dell'art. 143 c.p.c., la domanda risarcitoria deve essere accolta. La signora con l'atto unilaterale di iscrizione ipotecaria sugli immobili sopra descritti all'art. CP_1
2 ) ha garantito nell'anno 2021 di avere la piena ed esclusiva proprietà degli immobili oggetto della garanzia indicandone la provenienza e la libertà da pesi o servitù . A maggior ragione, garantendo la piena proprietà dell'immobile, avrebbe dovuto informare il ricorrente creditore della pendenza dei due giudizi in virtù della sua qualità di asserita proprietaria . Nè può virtualmente ipotizzarsi che non ne fosse venuta a conoscenza per circostanze fortuite stante la mancata allegazione e prova in tal senso . Quanto al danno risarcibile lo stesso può essere riconosciuto nella misura richiesta per un totale di € 47.092,08, oltre alle spese del presente giudizio. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti .
P.Q.M.
definitivamente pronunziando
- ordina a il pagamento della somma di € 47.092,08 e la condanna alla refusione CP_1 all'attore delle spese di lite liquidate in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali Roma, 6 novembre 2025
Il Giudice
EL NZ
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