Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 06.02.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 13788/2022
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa giusta procura alle liti in calce al ricorso dagli Avv.ti Annarita Billwiller C.F. , Ivana Cervone C.F. C.F._2
e Veronica Novaco C.F. C.F._3 C.F._4 unitamente alle quali elettivamente domicilia in Portici (Na) al Corso Garibaldi 73 Palazzo Ruffo di Bagnara;
Ricorrente CONTRO
nata a [...] il [...] – C.F.: Controparte_1
- e , nato a [...] il [...] – C.F._5 CP_2
C.F.: – rapp.ti e difesi dall'avv. Loredana Curcio (C.F. C.F._6
– PEC: ) ed C.F._7 Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Portici al Corso Garibaldi n. 90, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento di nuovo difensore del 18.6.2024; Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
OGGETTO: spettanze retributive
1. Con ricorso depositato in data 25.07.2022, la ricorrente domandava il pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del rapporto di lavoro
1
di avere svolto le mansioni di babysitter dei 3 figli dei convenuti, di badante della sig.
, madre della convenuta e di domestica;
di avere CP_3 CP_1 percepito il pagamento di € 800,00 aumentato a € 1.200,00 mensili;
tanto premesso, domandava il pagamento delle differenze retributive, dello straordinario, dell'indennità sostitutiva delle ferie, della tredicesima mensilità e del tfr per complessivi euro 10.070,29. Si costituivano in giudizio i convenuti che eccepivano l'infondatezza del ricorso. In particolare, evidenziavano che la ricorrente era stata assunta come babysitter della figlia , svolgendo la prestazione dal lunedì al Per_1 venerdì, dalle 14 alle 20 sino a gennaio 2020 e dalle 9 alle 17 dal gennaio 2020 sino alla cessazione. Osservavano, inoltre, che l'unico datore era stato il sig. , mentre la sig si era interfacciata solo in modo CP_2 CP_1 amichevole. Contestavano la sussistenza di crediti retributivi e, solo in subordine, rilevavano, in favore della ricorrente, un credito residuo di euro
479,13. All'udienza del 6.4.23 i convenuti corrispondevano alla ricorrente la somma €
480,00 a mezzo assegno circolare;
tentata invano la conciliazione (i convenuti offrivano euro 2.000,00, mentre la ricorrente domandava il pagamento di euro 4.000,00), venivano escussi 3 testi (due testi di parte ricorrente e un teste di parte convenuta, attesa la rinuncia all'escussione dell'ultimo teste) e, all'esito del deposito di nuovi conteggi sulla base dei quesiti del Giudice, la causa viene decisa con modalità cartolare ex art 127 ter cpc. 2 Va preliminarmente osservato che non vi è contestazione sullo svolgimento della prestazione lavorativa, dal 2 maggio 2019 al 20 ottobre 2020, dal lunedì al venerdì, da parte della ricorrente alle dipendenze di;
è poi CP_2 pacifico il pagamento della somma di 800 € mensili sino al dicembre 2019, aumentata in euro 1.200 per il periodo successivo nonchè l'osservanza di un orario dalle 14 alle 20 per i primi mesi sino al dicembre 2019 e l'inquadramento spettante nel libello B super del Ccnl. Le contestazioni tra le parti riguardano la sussistenza del potere di direzione da parte della signora nonché l'orario svolto per il Controparte_1 periodo da gennaio 2020 in quanto, da un lato, la ricorrente ha affermato di avere lavorato dalle 8 alle 18 e, dall'altro, i convenuti hanno affermato che l'orario è stato svolto dalle 9 alle 17. Ebbene, quanto all'orario dal gennaio 2020, occorre rilevare che non è stata offerta una prova certa dello svolgimento del lavoro dalle 8 alle 9 e dalle 17 alle 18. Quanto all'orario iniziale, il teste ha affermato di avere visto la Tes_1 ricorrente accompagnare la figlia dei convenuti alle ore 08:00 alla Per_2 scuola media Santagata;
il teste, tuttavia, non solo non ha indicato la frequenza degli incontri alle 08:00 con la ricorrente, ma ha anche precisato che, nel periodo del covid, la scuola è stata chiusa. Da tale deposizione, dunque, non è stato chiarito se la ricorrente dal gennaio 2020 all'ottobre 2020 abbia con sistematicità e costanza accompagnato la figlia dei convenuti presso la Per_2 scuola. Si consideri, inoltre, che il teste , figlia della ricorrente, ha riferito Tes_2 che quest'ultima aveva il compito di andare a prendere la ragazzina a Per_2 scuola alle 14 e, dunque, non ha fatto cenno all'accompagnamento mattutino. Inoltre, il teste ha affermato che la ragazzina , che frequentava la Tes_3 Per_2 scuola media, andava a scuola o con i nonni o da sola. Quanto all'orario finale dal gennaio 2020, non è stata poi offerta una prova certa del lavoro svolto dalle 17:00 alle 18:00. Il teste , pur avendo indicato l'orario delle 20, non ne ha avuto Tes_1 percezione diretta in quanto è stato informato dalla ricorrente;
d'altronde, l'orario delle 20:00 è stato indicato dalla stessa ricorrente per un periodo diverso e non dal gennaio 2020. Il teste ha individuato un orario finale delle 19 non solo non Tes_2 coincidente con quanto indicato dalla ricorrente, ma anche smentito dal teste che ha individuato l'orario delle 17 come momento finale della Tes_3 prestazione giornaliera. Deve allora ritenersi accertato che la ricorrente ha svolto la prestazione dal 2.5.2019 al 31.12.2019 dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20 e dal 1.1.2020 al
20.10.2020 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.
3 Quanto al livello, la ricorrente ha affermato di avere svolto sia compiti di babysitter che di collaboratrice domestica, domandando l'inquadramento nel livello B super del contratto collettivo lavoro domestico. I convenuti, pur contestando la totalità dei compiti affermati dalla ricorrente (avendo sostenuto che la stessa si è occupata solo della figlia ), hanno comunque Per_1 aderito all'applicazione del livello B super che il contratto collettivo assegna all'assistente familiare che assiste i bambini, ivi comprese le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa in cui vivono gli assistiti.
4 Quanto alle ferie, non vi è contestazione sul godimento di 30 giorni nel 2019; la ricorrente ha, invero, lamentato di avere goduto di soli 15 giorni nell'anno 2020 e ha, dunque, richiesto l'indennità sostitutiva per i giorni non goduti. Va tuttavia osservato che non è stata offerta la prova, sulla ricorrente gravante, del mancato godimento dei giorni di ferie;
si consideri poi che il teste ha affermato di avere lavorato per i convenuti, in luogo della Tes_2 madre, nel mese di luglio 2020. Conseguentemente, l'indennità pretesa non può essere concessa.
5 Quanto all'applicazione diretta del CCNL non è stata offerta alcuna prova;
pertanto, la fonte contrattuale può essere applicata solo parametricamente, con esclusione delle voci relative alla quattordicesima mensilità e ai permessi.
6 Premesso dunque che è pacifico che è intercorso un rapporto di subordinazione tra la ricorrente e il convenuto , la prima ha domandato CP_2
l'accertamento della dipendenza lavorativa anche nei confronti della convenuta
Controparte_1
A libero interrogatorio, reso l'udienza del 6 Aprile 2023, la ricorrente ha in particolare riferito che “Ho ricevuto le direttive dalla convenuta CP_1 mentre la retribuzione mi è stata corrisposta settimanalmente dal convenuto
”. CP_2
Il teste ha dichiarato di essere stata “a casa della convenuta, intorno Tes_1
a giugno 2020, circa 2-3 volte, di mattina e di pomeriggio” e di avere “visto che la convenuta dava direttive alla ricorrente sui pasti da preparare e sulle pulizie da effettuare nelle stanze”. Gli altri testi non hanno, poi, specificamente reso dichiarazioni sulle direttive (Pironti: “Non so chi abbia dato direttive alla ricorrente”; “Non Tes_2 ho assistito a direttive da parte dei convenuti”) e, dunque, non hanno smentito l'esercizio del potere di eterodirezione della convenuta per come CP_1 affermato dal teste . Tes_1
Deve poi considerarsi che il riferimento del teste alla pluralità degli Tes_3
“accertamenti negli ospedali anche con ricovero in Day Hospital” della convenuta confermato dal teste (“so che ha avuto CP_1 Tes_2 problemi di salute ed era spesso in ospedale”), non è idoneo a smentire l'esistenza della subordinazione, in difetto di indicazione dei tempi in cui la convenuta sarebbe stata assente dalla abitazione.
7 Quanto poi alla trascrizione di messaggi whatsapp, depositati dalla ricorrente, l'impugnazione sollevata dai convenuti non consente di attribuire agli stessi un rilievo probatorio: deve, infatti, ritenersi che la mera trascrizione dei messaggi whatsapp, in caso di contestazione, non può essere considerata congrua prova senza la produzione dei supporti informatici contenente le conversazioni medesime. Quanto poi alle fotografie depositate dalla ricorrente, le stesse non risultano rilevanti poiché, rappresentando da un lato la ricorrente in compagnia dei figli dei resistenti e dall'altro materiale scolastico, non consentono di riconoscere un maggiore orario rispetto a quello già accertato.
8 Formulati dal Giudice in data 04.07.2024 nuovi quesiti contabili sulla base delle risultanze esposte, i conteggi attorei depositati in data 30.10.2024 vanno condivisi in quanto scevri da vizi. Tanto premesso, spetta alla parte ricorrente per il lavoro subordinato la somma complessiva di € 979,42, di cui € 881,95 a titolo di differenza di Tfr. Va precisato che con tale computo è stata già considerata la somma corrisposta nel corso del processo, pari a euro 480,00, essendo stata detratta dall'importo dovuto a titolo di tfr. Segue la condanna dei convenuti in solido al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma citata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. 9 La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). 10 In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del 02/12/2002). In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla “mora debendi” e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS. UU. 38 del 29/01/2001). 11 Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda nei confronti dei due convenuti e la valutazione della proposta conciliativa del convenuto
– che, seppur proveniente dall'unico convenuto che ha affermato di CP_2 essere stato il datore di lavoro, ha comunque offerto una somma superiore a quanto accertato - costituiscono eccezionale motivo per la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione, a cura dei convenuti in solido, della somma di € 979,42, di cui € 881,95 a titolo di differenza di Tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei diritti al saldo, con conseguente condanna dei convenuti in solido al relativo pagamento;
- compensa le spese di lite. Napoli 07.02.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante