CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2186/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. FERRERA FRANCESCO,
PEC: Email_1
appellante contro
C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. CANTAVENERA DOMENICO,
PEC: Email_2
appellata
e
, Controparte_2
C.F. in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_1 appellata contumace
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
1 Conclusioni per l'appellante:
1) Ammettere per la forma il presente ricorso in appello avverso la sentenza emessa dal
Tribunale Civile di Palermo n. 5556/2024, notificata in data 26.11.2024 ;
Accogliendo nel merito il ricorso, in parziale riforma della sentenza, così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate (nn. 24 e 25 di cui a pagina 6 ed al n.2 del
PQM
);
2) Dire e dichiarare che la Sig.ra ha diritto a percepire il trattamento CP_1 pensionistico di reversibilità dovuto dall'Assemblea Regionale Siciliana nella misura che la
Corte di Appello riterrà stabilire ed, in ogni caso, in misura inferiore al 35%, valutando tutti gli elementi portati a conoscenza del Tribunale prima e della Corte di Appello dopo;
3) Confermare per il resto la sentenza impugnata;
4) Condannare parte avversa, in caso di opposizione, alle spese del presente giudizio.”
Conclusioni per l'appellata: respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni
- Preliminarmente, non ammettere la produzione dei documenti allegati al ricorso in appello, stante il divieto di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c.
- Nel merito, ritenere e dichiarare infondato, sia in fatto che in diritto, l'appello proposto dalla signora , confermando la sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Parte_1
Prima Civile, n. 5566/2024 del 12 / 18.11.2024.
- Con il favore delle spese.”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 5566/2024, resa in data 12 novembre 2024 e pubblicata il 18 novembre
2024, pronunciando sul ricorso ritualmente depositato e notificato da CP_1 nei confronti di , il Tribunale di Palermo ha disposto la ripartizione Parte_1
del trattamento pensionistico di reversibilità del de cuius , dovuto Persona_1 dall'Assemblea Regionale Siciliana, nella quota pari al 35% in favore dell'ex coniuge e nella restante quota del 65% in favore della coniuge superstite ha CP_1 Pt_1 compensato tra le parti le spese del giudizio.
Nell'operare la suddetta ripartizione il Tribunale, in particolare, ha valorizzato rispetto alla ricorrente la durata del matrimonio pari a circa sedici anni (dal 1975 al 1991, anno di omologa della separazione), l'onere di corrispondere una somma pari ad euro 400,00 mensili a titolo
2 di mutuo e la precedente percezione di un assegno divorzile nella misura di euro 250,00 mensili, mentre, a proposito della convenuta la durata complessiva del rapporto Pt_1 prematrimoniale e matrimoniale di circa ventotto-trenta anni (iniziato tra gli anni 1991-1994, proseguito nel 2001 con il matrimonio, fino alla morte di nel 2022), il pagamento Per_1 di un canone di locazione di euro 860,00 mensili e la comproprietà di tre appartamenti per la quota di 1/6.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 23 dicembre 2024, lamentando l'erroneità della sentenza per aver determinato nella misura del 35% del totale la quota della pensione di reversibilità spettante alla Sig.ra tralasciando di valutare le condizioni economiche delle parti e di dar CP_1
rilievo all'entità dell'assegno divorzile percepito dall'ex coniuge quando era ancora Per_1 in vita.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 18 aprile 2025, si è costituita l'appellata concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 9 maggio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è fondato nei limiti e per le motivazioni che seguono.
7. Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il diritto della alla percezione di una CP_1
quota della pensione di reversibilità del de cuius ed ex coniuge nella quota Persona_1 del 35%.
Ha infatti dedotto l'appellante che il Tribunale, nel giungere a tale conclusione, avrebbe omesso di valutare che la oltre ad essere proprietaria dell'appartamento di via F.sco CP_1
Omodei n.1/C, percepisce un trattamento pensionistico personale pari ad euro 2.330,00 lordi mensili che, sommato all'ulteriore quota della pensione di reversibilità che ammonta ad euro
1.848,66 e al netto del mutuo mensilmente corrisposto di euro 400,00 le consente di godere di un reddito mensile pari ad euro 3.781,66, diversamente dalla stessa la quale non Pt_1 percepisce alcun reddito e gode esclusivamente della quota della pensione di reversibilità di
3 pari ad euro 3.433,46 lordi mensili che, al netto del canone di locazione Persona_1
corrisposto pari ad euro 860,00 mensili e della rata di un finanziamento contratto dal marito nel 2021 pari ad euro 308,00 mensili, le consente di godere di un reddito mensile pari ad euro
2.265,46.
L'appellante ha, altresì, dedotto che il Giudice di Prime cure avrebbe solo riportato il dato numerico di euro 250, 00 mensili dell'assegno divorzile corrisposto in vita dal in Per_1 favore della senza tuttavia valutarlo in funzione rafforzativa dello scopo CP_1 solidaristico dell'istituto.
8. Giova innanzitutto evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità.
Ed invero, l'art. 9, L. n. 898/1970, nella parte in cui prevede che la ripartizione dell'ammontare della pensione di reversibilità fra coniuge ed ex coniuge, se entrambi vi abbiano diritto, avvenga tenendo conto della durata del rapporto, non impone una ripartizione in base ad un imprescindibile ed esclusivo criterio matematico, ma consente, secondo interpretazione conforme a Costituzione, una valutazione che tenga conto anche di circostanze ulteriori analoghe a quelle da considerare per definire i rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati: la norma deve interpretarsi nel senso che il giudice del merito ha la possibilità di applicare correttivi di tipo equitativo (Cass. n. 16093/2012 e Cass. 10391/2012,
Cass. n. 5060/2006, Cass. n. 28478/2005, Cass. n. 6272/2004).
I criteri equitativi, alla luce dell'art. 5 L. div., sono quelli dell'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e delle condizioni economiche dei due diritto, oltre che della durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (Cass. Ord. n. 16602/2017; Ord.
n. 8263/2020), fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (Cass. n. 2092/2007), di confondere la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale (Cass. sent., 21/06/2012, n. 10391) o individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione
4 attribuibile all'ex coniuge, in mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tale senso (Cass.
Ord., 13/11/2020, n. 25656).
A tale ultimo proposito, giova ricordare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 419/1999 che ha chiarito che “la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione. Nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6)...in presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità (il coniuge superstite e l'ex coniuge), la ripartizione del suo ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità. Ciò che il criterio esclusivamente matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale non consente di fare”.
Deve quindi aversi precipuo riguardo alla funzione solidaristica del trattamento di reversibilità, diretta alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi (Cass. n. 16093 del 21 settembre 2012).
Il carattere solidaristico della pensione di reversibilità esclude che, nella ripartizione dell'assegno tra coniuge divorziato e coniuge superstite, il criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni comporti automatismi di qualsiasi tipo, dovendo il giudice del merito, come anticipato, tener conto di ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al detto trattamento, e, tra questi, in primo luogo, dell'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge (Cass. Civ. sez. 1, n. 23379 del 16 dicembre
5 2004). Devono quindi essere evitate quantificazioni irragionevoli come, da un lato, quelle meramente simboliche e dall'altro, quelle idonee ad assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l'ex coniuge era in vita, circostanza questa che non può dirsi conforme né alla lettera né alla ratio dell'istituto (cfr.
Cass. nn. 23300 del 2010 e 12546 del 2011).
9. Ebbene, nel caso di specie occorre prima di tutto rilevare che il primo matrimonio di con era durato 25 anni (dal 4 gennaio 1975 al 7 gennaio Persona_1 CP_1
2000, data di deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili, preceduta dal decreto di omologa della separazione personale del 18 gennaio 1991) e il secondo con Pt_1
21 anni (dal 12 settembre 2001 al 13 gennaio 2022, data del decesso del ),
[...] Per_1
una durata, dunque, pressoché omologa e che non è incisa in misura rilevante dalla convivenza more uxorio con il coniuge superstite, che deve ritenersi non del tutto provata.
Invero, stando alle asserzioni dell'odierna appellante, la convivenza sarebbe stata avviata a far data dal 1991, protraendosi fino al 1994 presso il residence Ashur di Mondello e dal 1994 al 1999 presso l'abitazione dei genitori di lei, sita in Viale del Fante n. 94; tuttavia dal certificato di residenza agli atti prodotto dall'appellata risulta che abbia risieduto Per_1 fino al 1999 in via F. Omodei, nella casa coniugale assegnatale, e se rispetto al secondo periodo che va dal 1994 al 1999 l'onere probatorio relativo alla convivenza prematrimoniale può ritenersi parzialmente assolto dall'appellante tramite la produzione di documentazione da cui risulta il domicilio di fatto del Sig. presso Viale del Fante negli anni '98 e '99 Per_1
(si veda Allegato 2 del fascicolo di parte di I grado), lo stesso non può dirsi della convivenza asseritamente protrattasi dal 1991 al 1994 a Mondello, la quale è stata riferita solo de relato dal teste del tutto smentita dalla teste la quale nel Tes_1 Testimone_2 confermare che lo zio avesse una casa di mare a Mondello aggiungeva “se non mi sbaglio ci stava da solo in questa casa” e, in ultimo, neppure menzionata dal teste Testimone_3 il quale nel confermare la residenza del padre presso il residence Ashur di Mondello in quel periodo, non faceva alcun riferimento all'odierna appellante.
Quanto, poi, all'esame delle condizioni economiche, va dato atto che l'appellante non ha percepito alcun reddito negli anni 2019-2020-2021, come da Certificazione della Agenzia delle Entrate agli atti e risulta percettrice della sola quota del 65% della pensione di reversibilità di pari ad euro 3.433,00 mensili, cui sottrae euro 860,00 Persona_1
6 mensili a titolo di canone di locazione, con conseguente reddito mensile pari a circa 2.573,00 euro (non potendosi tenere conto dell'ulteriore rata del finanziamento contratto dal marito de cuius nel 2021, in quanto si tratta di documentazione per la prima volta prodotta in appello e non indispensabile ai fini della decisione).
Con riguardo all'appellata, invece, dall'analisi della documentazione reddituale agli atti risulta la percezione di un reddito mensile pari a circa 3.348,00 euro, che si compone della pensione personale percepita nella misura di euro 1.900,00 circa e della quota del 35% della pensione di reversibilità pari ad euro 1.848,00, cui sottrae un importo pari ad euro 400,00 mensili a titolo di mutuo.
Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, non può, infine, prescindersi dalla valutazione dell'entità dell'assegno divorzile, in vita liquidato dal de cuius all'appellata a seguito del divorzio.
È vero che, come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, l'assegno divorzile non costituisce un limite legale alla quota di pensione di reversibilità attribuibile all'ex coniuge, tuttavia, è necessario garantire una coerenza e omogeneità nella ratio solidaristica assolta prima dall'assegno divorzile e, successivamente, dalla quota di pensione di reversibilità spettante dopo la morte del de cuius.
In particolare, si deve considerare che la pensione di reversibilità, pur assolvendo a una funzione solidaristica, non può essere utilizzata per garantire al coniuge divorziato un tenore di vita superiore a quello goduto in costanza di assegno divorzile. L'importo riconosciuto deve quindi essere proporzionato e rispettare l'equilibrio tra le posizioni dei soggetti coinvolti.
Nel caso di specie, l'appellata percepiva un assegno divorzile pari ad euro 250,00 mensili, mentre il Giudice di primo grado ha riconosciuto in suo favore una quota del 35% della pensione di reversibilità, corrispondente a circa 1.848,00 euro lordi mensili.
Ne deriva che, in conseguenza della morte dell'ex marito, la beneficiaria si trova in una situazione economica notevolmente migliorata rispetto a quella precedente, con un assegno di reversibilità ben superiore all'originario assegno divorzile.
Alla luce di quanto sopra, appare pertanto corretto procedere ad una rimodulazione della percentuale della pensione di reversibilità assegnata alla prima coniuge, riducendola al 20%
(pari ad euro 1056,50 lordi circa), destinando la restante quota dell'80% alla coniuge
7 superstite (pari ad euro 4.225,60 lordi circa), in modo da garantire un equilibrio sostanziale e una ripartizione proporzionata del beneficio tra le parti.
10. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellata e liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in riforma della sentenza n. 5566/2024, resa dal Tribunale di
Palermo in data 12 novembre 2024, appellata da nei confronti di Parte_1
ridetermina la quota del trattamento pensionistico di reversibilità CP_1 spettante all'ex coniuge nel 20%; CP_1
condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.473,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 13 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2186/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. FERRERA FRANCESCO,
PEC: Email_1
appellante contro
C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. CANTAVENERA DOMENICO,
PEC: Email_2
appellata
e
, Controparte_2
C.F. in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_1 appellata contumace
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
1 Conclusioni per l'appellante:
1) Ammettere per la forma il presente ricorso in appello avverso la sentenza emessa dal
Tribunale Civile di Palermo n. 5556/2024, notificata in data 26.11.2024 ;
Accogliendo nel merito il ricorso, in parziale riforma della sentenza, così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate (nn. 24 e 25 di cui a pagina 6 ed al n.2 del
PQM
);
2) Dire e dichiarare che la Sig.ra ha diritto a percepire il trattamento CP_1 pensionistico di reversibilità dovuto dall'Assemblea Regionale Siciliana nella misura che la
Corte di Appello riterrà stabilire ed, in ogni caso, in misura inferiore al 35%, valutando tutti gli elementi portati a conoscenza del Tribunale prima e della Corte di Appello dopo;
3) Confermare per il resto la sentenza impugnata;
4) Condannare parte avversa, in caso di opposizione, alle spese del presente giudizio.”
Conclusioni per l'appellata: respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni
- Preliminarmente, non ammettere la produzione dei documenti allegati al ricorso in appello, stante il divieto di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c.
- Nel merito, ritenere e dichiarare infondato, sia in fatto che in diritto, l'appello proposto dalla signora , confermando la sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Parte_1
Prima Civile, n. 5566/2024 del 12 / 18.11.2024.
- Con il favore delle spese.”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 5566/2024, resa in data 12 novembre 2024 e pubblicata il 18 novembre
2024, pronunciando sul ricorso ritualmente depositato e notificato da CP_1 nei confronti di , il Tribunale di Palermo ha disposto la ripartizione Parte_1
del trattamento pensionistico di reversibilità del de cuius , dovuto Persona_1 dall'Assemblea Regionale Siciliana, nella quota pari al 35% in favore dell'ex coniuge e nella restante quota del 65% in favore della coniuge superstite ha CP_1 Pt_1 compensato tra le parti le spese del giudizio.
Nell'operare la suddetta ripartizione il Tribunale, in particolare, ha valorizzato rispetto alla ricorrente la durata del matrimonio pari a circa sedici anni (dal 1975 al 1991, anno di omologa della separazione), l'onere di corrispondere una somma pari ad euro 400,00 mensili a titolo
2 di mutuo e la precedente percezione di un assegno divorzile nella misura di euro 250,00 mensili, mentre, a proposito della convenuta la durata complessiva del rapporto Pt_1 prematrimoniale e matrimoniale di circa ventotto-trenta anni (iniziato tra gli anni 1991-1994, proseguito nel 2001 con il matrimonio, fino alla morte di nel 2022), il pagamento Per_1 di un canone di locazione di euro 860,00 mensili e la comproprietà di tre appartamenti per la quota di 1/6.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 23 dicembre 2024, lamentando l'erroneità della sentenza per aver determinato nella misura del 35% del totale la quota della pensione di reversibilità spettante alla Sig.ra tralasciando di valutare le condizioni economiche delle parti e di dar CP_1
rilievo all'entità dell'assegno divorzile percepito dall'ex coniuge quando era ancora Per_1 in vita.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 18 aprile 2025, si è costituita l'appellata concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 9 maggio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è fondato nei limiti e per le motivazioni che seguono.
7. Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il diritto della alla percezione di una CP_1
quota della pensione di reversibilità del de cuius ed ex coniuge nella quota Persona_1 del 35%.
Ha infatti dedotto l'appellante che il Tribunale, nel giungere a tale conclusione, avrebbe omesso di valutare che la oltre ad essere proprietaria dell'appartamento di via F.sco CP_1
Omodei n.1/C, percepisce un trattamento pensionistico personale pari ad euro 2.330,00 lordi mensili che, sommato all'ulteriore quota della pensione di reversibilità che ammonta ad euro
1.848,66 e al netto del mutuo mensilmente corrisposto di euro 400,00 le consente di godere di un reddito mensile pari ad euro 3.781,66, diversamente dalla stessa la quale non Pt_1 percepisce alcun reddito e gode esclusivamente della quota della pensione di reversibilità di
3 pari ad euro 3.433,46 lordi mensili che, al netto del canone di locazione Persona_1
corrisposto pari ad euro 860,00 mensili e della rata di un finanziamento contratto dal marito nel 2021 pari ad euro 308,00 mensili, le consente di godere di un reddito mensile pari ad euro
2.265,46.
L'appellante ha, altresì, dedotto che il Giudice di Prime cure avrebbe solo riportato il dato numerico di euro 250, 00 mensili dell'assegno divorzile corrisposto in vita dal in Per_1 favore della senza tuttavia valutarlo in funzione rafforzativa dello scopo CP_1 solidaristico dell'istituto.
8. Giova innanzitutto evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità.
Ed invero, l'art. 9, L. n. 898/1970, nella parte in cui prevede che la ripartizione dell'ammontare della pensione di reversibilità fra coniuge ed ex coniuge, se entrambi vi abbiano diritto, avvenga tenendo conto della durata del rapporto, non impone una ripartizione in base ad un imprescindibile ed esclusivo criterio matematico, ma consente, secondo interpretazione conforme a Costituzione, una valutazione che tenga conto anche di circostanze ulteriori analoghe a quelle da considerare per definire i rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati: la norma deve interpretarsi nel senso che il giudice del merito ha la possibilità di applicare correttivi di tipo equitativo (Cass. n. 16093/2012 e Cass. 10391/2012,
Cass. n. 5060/2006, Cass. n. 28478/2005, Cass. n. 6272/2004).
I criteri equitativi, alla luce dell'art. 5 L. div., sono quelli dell'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e delle condizioni economiche dei due diritto, oltre che della durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (Cass. Ord. n. 16602/2017; Ord.
n. 8263/2020), fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (Cass. n. 2092/2007), di confondere la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale (Cass. sent., 21/06/2012, n. 10391) o individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione
4 attribuibile all'ex coniuge, in mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tale senso (Cass.
Ord., 13/11/2020, n. 25656).
A tale ultimo proposito, giova ricordare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 419/1999 che ha chiarito che “la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione. Nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6)...in presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità (il coniuge superstite e l'ex coniuge), la ripartizione del suo ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità. Ciò che il criterio esclusivamente matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale non consente di fare”.
Deve quindi aversi precipuo riguardo alla funzione solidaristica del trattamento di reversibilità, diretta alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi (Cass. n. 16093 del 21 settembre 2012).
Il carattere solidaristico della pensione di reversibilità esclude che, nella ripartizione dell'assegno tra coniuge divorziato e coniuge superstite, il criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni comporti automatismi di qualsiasi tipo, dovendo il giudice del merito, come anticipato, tener conto di ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al detto trattamento, e, tra questi, in primo luogo, dell'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge (Cass. Civ. sez. 1, n. 23379 del 16 dicembre
5 2004). Devono quindi essere evitate quantificazioni irragionevoli come, da un lato, quelle meramente simboliche e dall'altro, quelle idonee ad assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l'ex coniuge era in vita, circostanza questa che non può dirsi conforme né alla lettera né alla ratio dell'istituto (cfr.
Cass. nn. 23300 del 2010 e 12546 del 2011).
9. Ebbene, nel caso di specie occorre prima di tutto rilevare che il primo matrimonio di con era durato 25 anni (dal 4 gennaio 1975 al 7 gennaio Persona_1 CP_1
2000, data di deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili, preceduta dal decreto di omologa della separazione personale del 18 gennaio 1991) e il secondo con Pt_1
21 anni (dal 12 settembre 2001 al 13 gennaio 2022, data del decesso del ),
[...] Per_1
una durata, dunque, pressoché omologa e che non è incisa in misura rilevante dalla convivenza more uxorio con il coniuge superstite, che deve ritenersi non del tutto provata.
Invero, stando alle asserzioni dell'odierna appellante, la convivenza sarebbe stata avviata a far data dal 1991, protraendosi fino al 1994 presso il residence Ashur di Mondello e dal 1994 al 1999 presso l'abitazione dei genitori di lei, sita in Viale del Fante n. 94; tuttavia dal certificato di residenza agli atti prodotto dall'appellata risulta che abbia risieduto Per_1 fino al 1999 in via F. Omodei, nella casa coniugale assegnatale, e se rispetto al secondo periodo che va dal 1994 al 1999 l'onere probatorio relativo alla convivenza prematrimoniale può ritenersi parzialmente assolto dall'appellante tramite la produzione di documentazione da cui risulta il domicilio di fatto del Sig. presso Viale del Fante negli anni '98 e '99 Per_1
(si veda Allegato 2 del fascicolo di parte di I grado), lo stesso non può dirsi della convivenza asseritamente protrattasi dal 1991 al 1994 a Mondello, la quale è stata riferita solo de relato dal teste del tutto smentita dalla teste la quale nel Tes_1 Testimone_2 confermare che lo zio avesse una casa di mare a Mondello aggiungeva “se non mi sbaglio ci stava da solo in questa casa” e, in ultimo, neppure menzionata dal teste Testimone_3 il quale nel confermare la residenza del padre presso il residence Ashur di Mondello in quel periodo, non faceva alcun riferimento all'odierna appellante.
Quanto, poi, all'esame delle condizioni economiche, va dato atto che l'appellante non ha percepito alcun reddito negli anni 2019-2020-2021, come da Certificazione della Agenzia delle Entrate agli atti e risulta percettrice della sola quota del 65% della pensione di reversibilità di pari ad euro 3.433,00 mensili, cui sottrae euro 860,00 Persona_1
6 mensili a titolo di canone di locazione, con conseguente reddito mensile pari a circa 2.573,00 euro (non potendosi tenere conto dell'ulteriore rata del finanziamento contratto dal marito de cuius nel 2021, in quanto si tratta di documentazione per la prima volta prodotta in appello e non indispensabile ai fini della decisione).
Con riguardo all'appellata, invece, dall'analisi della documentazione reddituale agli atti risulta la percezione di un reddito mensile pari a circa 3.348,00 euro, che si compone della pensione personale percepita nella misura di euro 1.900,00 circa e della quota del 35% della pensione di reversibilità pari ad euro 1.848,00, cui sottrae un importo pari ad euro 400,00 mensili a titolo di mutuo.
Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, non può, infine, prescindersi dalla valutazione dell'entità dell'assegno divorzile, in vita liquidato dal de cuius all'appellata a seguito del divorzio.
È vero che, come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, l'assegno divorzile non costituisce un limite legale alla quota di pensione di reversibilità attribuibile all'ex coniuge, tuttavia, è necessario garantire una coerenza e omogeneità nella ratio solidaristica assolta prima dall'assegno divorzile e, successivamente, dalla quota di pensione di reversibilità spettante dopo la morte del de cuius.
In particolare, si deve considerare che la pensione di reversibilità, pur assolvendo a una funzione solidaristica, non può essere utilizzata per garantire al coniuge divorziato un tenore di vita superiore a quello goduto in costanza di assegno divorzile. L'importo riconosciuto deve quindi essere proporzionato e rispettare l'equilibrio tra le posizioni dei soggetti coinvolti.
Nel caso di specie, l'appellata percepiva un assegno divorzile pari ad euro 250,00 mensili, mentre il Giudice di primo grado ha riconosciuto in suo favore una quota del 35% della pensione di reversibilità, corrispondente a circa 1.848,00 euro lordi mensili.
Ne deriva che, in conseguenza della morte dell'ex marito, la beneficiaria si trova in una situazione economica notevolmente migliorata rispetto a quella precedente, con un assegno di reversibilità ben superiore all'originario assegno divorzile.
Alla luce di quanto sopra, appare pertanto corretto procedere ad una rimodulazione della percentuale della pensione di reversibilità assegnata alla prima coniuge, riducendola al 20%
(pari ad euro 1056,50 lordi circa), destinando la restante quota dell'80% alla coniuge
7 superstite (pari ad euro 4.225,60 lordi circa), in modo da garantire un equilibrio sostanziale e una ripartizione proporzionata del beneficio tra le parti.
10. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellata e liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in riforma della sentenza n. 5566/2024, resa dal Tribunale di
Palermo in data 12 novembre 2024, appellata da nei confronti di Parte_1
ridetermina la quota del trattamento pensionistico di reversibilità CP_1 spettante all'ex coniuge nel 20%; CP_1
condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.473,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 13 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
8