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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/12/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di TRIESTE in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, applicata da remoto ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 117/2025 convertito nella Legge n. 148/2025, ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1559/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), in proprio e quale socio accomandatario/legale Parte_1 C.F._1 rappresentante (c.f. , Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Greta Ferroni per procura in atti, attore, contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona
[...] P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari Ilaria Cernigoi e Chiara Giacomuzzo e domiciliata in Trieste Via Malaspina n. 24, convenuta,
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e per la gestione di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, nonché di licenza per l'installazione di videoterminali, ha impugnato l'ordinanza di ingiunzione n. 4152/RU del 28 marzo 2023, notificata il 5 aprile 2023, con cui l ha Parte_3 irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art. 110, comma 9, lettera f quater del TULPS, contestando altresì la misura accessoria della chiusura dell'esercizio per trenta giorni.
La contestazione trae origine da un controllo effettuato il 1° febbraio 2022 presso il locale del ricorrente, durante il quale è stata rilevata, su uno degli apparecchi da gioco, la mancata attivazione dei dispositivi antieffrazione (antitamper) al momento dell'apertura del vano contenente la scheda di gioco. L'apparecchio è stato quindi sottoposto a sequestro, unitamente al denaro, ai nullaosta, alla scheda esplicativa e al cabinet.
Successivamente, l ha notificato atto di contestazione e irrogato la sanzione, ridotta CP_1 poi a euro 5.000,00 con l'ordinanza impugnata. Il ricorrente ha presentato scritti difensivi, sostenendo la propria estraneità alla condotta ascritta, attribuendo la responsabilità esclusiva al concessionario di Stato IS Slot S.p.a. e alla società proprietari e Controparte_2 fornitori dell'apparecchio, nonché responsabili della sua installazione e manutenzione, come previsto dal regime concessorio e dai contratti in essere.
Ha, inoltre, evidenziato che il gestore di sala non è proprietario degli apparecchi, che vengono forniti già muniti dei regolari nullaosta e che le attività tecniche e di manutenzione sono di esclusiva competenza dei fornitori. Il ricorrente ha dichiarato di non avere normalmente accesso al vano della scheda di gioco e che, al momento del controllo, è stato necessario l'intervento di un tecnico della IS IN S.r.l. per individuare la posizione della scheda.
Ha sottolineato l'assenza di dolo, negligenza, imprudenza o imperizia nella condotta del ricorrente, richiamando l'art. 3 della legge 689/81 che consente di escludere la responsabilità in caso di prova di aver agito incolpevolmente.
Ha, inoltre, sostenuto che l'anomalia riscontrata non era palese né facilmente rilevabile, trattandosi di un difetto interno al congegno, e che la mancata attivazione del dispositivo antieffrazione non ha comportato ulteriori irregolarità tecniche o alterazioni del funzionamento della macchina, risultata per il resto conforme.
Ha anche prospettato la possibilità che il guasto sia stato causato da caso fortuito o forza maggiore, come movimenti accidentali dell'apparecchio o errata installazione da parte del tecnico, e ha evidenziato la buona fede del ricorrente, il quale si è affidato alla professionalità del concessionario di Stato, che effettuava controlli settimanali sugli apparecchi.
Il ricorrente ha contestato l'applicazione della sanzione di cui all'art. 110, comma 9, lettera quater del T.U.L.P.S., sostenendo che la fattispecie contestata avrebbe dovuto essere ricondotta alla meno grave ipotesi di cui alla lettera c del medesimo articolo, trattandosi di una violazione di dettaglio delle disposizioni tecniche e non di una mancanza delle caratteristiche essenziali degli apparecchi.
Ha, quindi, dedotto la violazione dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza, nonché dell'art. 3 della Costituzione, ritenendo sproporzionata la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio rispetto alla tenuità del fatto contestato.
Ha chiesto, pertanto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione per carenza dell'elemento soggettivo e per violazione di legge, ovvero, in subordine, la riqualificazione della violazione nella fattispecie meno grave e la rideterminazione della sanzione al minimo di legge. L' costituendosi, ha ricostruito i fatti a partire dal Parte_3 controllo effettuato il 1° febbraio 2022 presso la sala slot “ ” di Tolmezzo, Parte_2 durante il quale il personale dell' ha riscontrato la presenza di quattordici apparecchi CP_1 di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) TULPS, tutti regolari, e dodici apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) TULPS, tra cui uno risultato irregolare. In particolare, all'apertura dell'apparecchio identificato con il numero SN05936206A, alla presenza dell'esercente, non era scattato il dispositivo antieffrazione (cosiddetto “Antitamper”), deputato a registrare ogni tentativo di manomissione. L'apparecchio era stato, quindi, sottoposto a sequestro, unitamente ai titoli autorizzatori.
Con atto del 9 marzo 2022, l'Ufficio ha contestato a e alla socia accomandante la Parte_1 violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater) TULPS, per aver messo a disposizione un apparecchio non conforme alle caratteristiche di legge e ai decreti interdirettoriali del 2003 e
2006. Analoga contestazione è stata rivolta alla società proprietaria dell'apparecchio, IS
IN S.r.l., che ha provveduto a pagare la sanzione in misura ridotta senza presentare osservazioni, riconoscendo così la correttezza dell'operato amministrativo.
Non essendo pervenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta, il Dirigente ha emesso l'ordinanza-ingiunzione impugnata, comminando la sanzione amministrativa pecuniaria di €
5.000,00, pari al minimo edittale, e ha disposto la chiusura dell'esercizio per trenta giorni, come previsto dalla norma.
Secondo l' parte ricorrente si è resa responsabile della violazione Parte_3 amministrativa prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) TULPS, che punisce chi mette a disposizione apparecchi non rispondenti alle caratteristiche di legge con sanzione pecuniaria e chiusura dell'esercizio. L'ordinanza-ingiunzione, secondo l'Ufficio, è atto vincolato e non discrezionale, essendo la violazione stata accertata in modo oggettivo: il dispositivo antieffrazione non era funzionante, in violazione dei decreti attuativi che definiscono i requisiti obbligatori degli apparecchi per il gioco lecito.
Rispetto alle doglianze della parte ricorrente, che ha invocato la buona fede e l'assenza di responsabilità per non essere proprietaria né installatrice dell'apparecchio e per aver fatto affidamento sulla professionalità del concessionario, ha osservato che la responsabilità dell'esercente discende dagli specifici obblighi di controllo previsti dalla normativa e dai contratti sottoscritti con i fornitori. Tali obblighi comprendono la conoscenza della normativa vigente, la partecipazione a corsi di formazione e l'adozione della diligenza richiesta dal settore, come confermato anche dalla giurisprudenza della Corte d'Appello di
Venezia. Il ricorrente, titolare di autorizzazione ex art. 88 TULPS, è considerato operatore professionale e, in quanto tale, tenuto a conoscere e rispettare la disciplina di settore. Sottolinea che la mancata attivazione del dispositivo antieffrazione non può essere giustificata da fatti accidentali o da operazioni di prelievo degli incassi, poiché la struttura dell'apparecchio prevede vani separati per la gettoniera e per la scheda di gioco, e le operazioni ordinarie non richiedono l'apertura del vano contenente il dispositivo. Inoltre, la lettura della scheda di gioco tramite apposito programma consentirebbe di verificare ogni evento rilevante, escludendo così la possibilità di un guasto accidentale non rilevato.
L' non ha poi condiviso la tesi di parte ricorrente secondo cui si sarebbe dovuta CP_1 applicare la meno grave ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 110, comma 9, T.U.L.P.S., ribadendo che la fattispecie di cui alla lettera f-quater) si applica a tutte le ipotesi di non conformità alle prescrizioni tecniche. La mancata attivazione del dispositivo antieffrazione costituisce una difformità dal modello certificato e rende l'apparecchio non conforme alla normativa vigente, giustificando così la sanzione irrogata.
In conclusione, l'Ufficio ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 29 giugno 2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione impugnata.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 602/2025 dell'8 ottobre 2025 il presente giudizio veniva assegnato alla scrivente in forza di quanto previsto dall'art. 3 D.L. n.
117/2025.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha dedotto, con il primo motivo di ricorso, l'illegittimità e infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 3 della legge 689/81, sostenendo la propria estraneità alla condotta contestata e l'assenza di colpa, in quanto la gestione tecnica e la manutenzione degli apparecchi, nonché la custodia delle chiavi di accesso al vano scheda, sarebbero state di esclusiva competenza della società fornitrice e non del gestore della sala.
All'udienza del 31 gennaio 2024 sono stati escussi i testimoni indicati dalle parti.
Il teste già dipendente della IS IN, ha dichiarato di conoscere la sala Testimone_1 slot “ ” e di aver lavorato per la società fornitrice fino all'aprile Parte_2 Parte_4
2022. Ha confermato che l'apparecchio oggetto di accertamento era stato consegnato e installato dalla IS IN e che la manutenzione ordinaria era svolta dal suo reparto, con esclusione del reparto schede, di cui si occupava un altro settore della stessa società.
Il teste ha precisato che la chiusura e la sigillatura dei vani di accesso alla scheda Tes_1 venivano effettuate dalla IS IN prima della consegna dell'apparecchio al titolare del locale e che il gestore disponeva solo delle chiavi della parte hopper e gettoniera, ma non di quelle per accedere al vano scheda.
Ha spiegato che, per prassi, le chiavi del vano scheda venivano nascoste all'interno della macchina in un luogo noto solo ai tecnici della IS IN e non rivelato al gestore. In occasione dell'accertamento del 1° febbraio 2022, il ricorrente , trovandosi nella Parte_1 necessità di consentire l'accesso al vano scheda ai funzionari dell'Agenzia, ha telefonato al teste, il quale gli ha indicato dove trovare la chiave nascosta, permettendo così l'apertura del vano.
La teste responsabile di area della IS Italia, ha confermato che l'installazione Tes_2 della slot e del meccanismo antitamper era stata effettuata dalla IS IN e che la manutenzione ordinaria veniva svolta dai tecnici della società. Ha precisato che la chiave per l'accesso al vano scheda veniva nascosta all'interno della slot dai tecnici per ragioni di sicurezza e che , in occasione dell'accertamento, ha potuto accedere al vano solo Parte_1 dopo aver ricevuto telefonicamente dal tecnico le indicazioni sul luogo in cui era Tes_1 nascosta la chiave. La teste ha inoltre riferito che, quando è giunta sul posto, il vano scheda era già stato aperto e che la dimostrazione del mancato funzionamento del sistema antitamper
è stata effettuata davanti a lei.
Il teste funzionario dell' ha Testimone_3 Parte_3 confermato che, in occasione dell'accertamento, l'esercente ha telefonato al gestore della IS
IN e ha aperto lui il vano di accesso alla scheda, posto nella parte bassa del mobile. Ha aggiunto che, effettuato l'accesso, la scheda era protetta da un meccanismo antitamper che tuttavia non è scattato come avrebbe dovuto.
Dall'esame congiunto delle dichiarazioni testimoniali emerge in modo univoco che il ricorrente non aveva la disponibilità autonoma delle chiavi di accesso al vano Parte_1 scheda, le quali erano custodite dai tecnici della società fornitrice. La prassi aziendale prevedeva che tali chiavi fossero nascoste in un luogo non visibile e non facilmente accessibile, noto esclusivamente ai tecnici, e che il gestore non fosse a conoscenza di tale posizione se non su indicazione specifica e contingente. Inoltre, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi, nonché la gestione tecnica del vano scheda e del meccanismo antitamper, erano di esclusiva competenza della società IS IN, come confermato sia dal tecnico sia dalla responsabile Tes_1 Tes_2
Tali risultanze escludono che il ricorrente potesse essere ritenuto responsabile, anche solo a titolo di colpa, per la mancata attivazione del dispositivo antitamper, non avendo egli la disponibilità delle chiavi né la possibilità di accedere autonomamente al vano scheda. La condotta contestata non può pertanto essere ascritta al ricorrente, il quale ha agito con la diligenza richiesta, affidandosi alla professionalità della società fornitrice.
Alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte, il primo motivo di ricorso risulta fondato e meritevole di accoglimento, dovendosi escludere la responsabilità del ricorrente per la violazione contestata, in quanto la gestione tecnica e la custodia delle chiavi del vano scheda erano di esclusiva competenza della società fornitrice, mentre il gestore della sala non aveva né la disponibilità né la possibilità di accedere autonomamente al vano stesso.
Per le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in considerazione della modesta complessità della controversia.
p.q.m.
il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione protocollo generale n.
4152/Ru 8.03.2023 emessa da;
Parte_3 Parte_5 condanna al pagamento in favore di parte Controparte_3 ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 125,00 per spese ed in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 19 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza