Trib. Trieste, sentenza 19/12/2025, n. 1070
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Assenza di colpa e responsabilità del gestore

    Le dichiarazioni testimoniali hanno univocamente confermato che il ricorrente non aveva disponibilità autonoma delle chiavi di accesso al vano scheda, custodite dai tecnici della società fornitrice. La manutenzione e la gestione tecnica del vano scheda e del meccanismo antitamper erano di esclusiva competenza della società fornitrice. Pertanto, il ricorrente non poteva essere ritenuto responsabile, neanche a titolo di colpa, per la mancata attivazione del dispositivo antitamper.

  • Rigettato
    Violazione di dettaglio tecnico anziché mancanza di caratteristiche essenziali

    L'amministrazione ha ribadito che la fattispecie di cui alla lettera f-quater) si applica a tutte le ipotesi di non conformità alle prescrizioni tecniche. La mancata attivazione del dispositivo antieffrazione costituisce una difformità dal modello certificato e rende l'apparecchio non conforme alla normativa vigente, giustificando così la sanzione irrogata.

  • Rigettato
    Sproporzione della sanzione accessoria

    Il Tribunale ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza-ingiunzione sulla base del primo motivo relativo all'assenza di responsabilità del ricorrente. Non si pronuncia specificamente sulla proporzionalità della sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trieste, sentenza 19/12/2025, n. 1070
    Giurisdizione : Trib. Trieste
    Numero : 1070
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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