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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 242/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 23 maggio 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Giovandomenico Gemelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, al viale degli Alimena, n. 69, E (c.f.: , rappresentato e difeso, Controparte_1 CodiceFiscale_2 in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Giacomo Ammerata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, fraz. Donnici Inferiore, alla via ex Provinciale, n.19, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 23/5/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato il 29/1/2025, ha premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario in data 24/01/1976 con CP_1
, dalla cui unione sono nati i figli il 2/8/1976, ed , il
[...] Per_1 Per_2
10/11/1982, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La ricorrente ha riferito che l'unione matrimoniale - caratterizzata dal comportamento prepotente del resistente, che le aveva, tra le altre cose, impedito di intraprendere un'attività lavorativa - è venuta meno allorquando, nel 2001, quest'ultimo ha arbitrariamente abbandonato il tetto coniugale, lasciandola da sola con i figli non ancora economicamente autosufficienti, corrispondendo, a titolo di mantenimento del nucleo familiare, la somma mensile di € 400,00, del tutto insufficiente per provvedere alle esigenze di tre persone. La ha pure rappresentato che il contributo economico del Pt_1 coniuge è cessato sin dal mese di maggio 2024 e di essere, pertanto, da allora, costretta a sopravvivere grazie agli aiuti economici dei due figli, i quali provvedono anche alla copertura dei costi dell'immobile di proprietà della madre in cui ella vive, mentre l' , pensionato delle Ferrovie della CP_1
Calabria, condurrebbe uno stile di vita agiato ed avrebbe percepito ingenti somme a seguito di una transazione con il datore di lavoro, nonché a titolo di TFR. Per tali ragioni, si è rivolta al tribunale per chiedere la separazione personale delle parti con addebito all' e con obbligo di costui di provvedere al CP_1 suo mantenimento con un assegno mensile di € 800,00. Si è costituito in giudizio il quale, pur aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione, ha chiesto il rigetto di quella di addebito, opponendo di avere lasciato il domicilio coniugale con l'accordo – o, perlomeno, senza l'opposizione – della ricorrente e di avere sempre provveduto al sostentamento di moglie e figli attraverso la corresponsione di € 400,00 mensili, avvenuta sino al mese di giugno 2024, il mantenimento del figlio
, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, il versamento di Per_2 ingenti somme di denaro in favore del medesimo per l'acquisto di un mini appartamento a Cinisello Balsamo e poi di un altro in Calabria, nonché mediante l'acquisto di varie autovetture e motociclette per entrambi i figli. Ha negato di avere ostacolato, in costanza di matrimonio, la nella ricerca di Pt_1 una occupazione lavorativa, evidenziando che, in ogni c stessa avrebbe ben potuto attivarsi dopo la separazione di fatto e che aveva taciuto in ricorso di aver ricevuto, nel 2002, a seguito della vendita di un terreno edificabile, € 62.500,00 e di avere ereditato un immobile del valore di € 100.000,00. Il resistente ha rappresentato di avere inviato al difensore della ricorrente la proposta di continuare a corrispondere € 400,00 sino al mese di dicembre 2025, allorquando la moglie - compiendo 67 anni – avrebbe avuto diritto alla percezione dell'assegno sociale di € 6.804,56 annui, da quella data riducendo il proprio contributo ad € 200,00 mensili. Ha, quindi, chiesto che l'importo dell'assegno di mantenimento per il coniuge sia stabilito in € 400,00 mensili, sino al mese di dicembre 2025, e, dal mese di gennaio 2026, in € 200,00 mensili. Alla prima udienza del 2/5/2025, stante il legittimo impedimento della ricorrente, è stato sentito il solo , il quale ha confermato il Controparte_1 contenuto della comparsa di risposta, dichiarando di avere cessato la corresponsione del mantenimento alla moglie in ragione di sopravvenute
Pagina 2 di 4 difficoltà economiche legate a problemi di salute. All'esito, la causa è stata rinviata all'udienza del 23/5/2025 per consentire la comparizione della ricorrente e l'esperimento del tentativo di conciliazione. Alla suddetta udienza è stata sentita , la quale ha dichiarato di Parte_1 non avere alcuna fonte di reddito e di non avere mai lavorato, per essersi occupata della prole, per consentire al marito di mantenere il suo lavoro, che spesso lo portava lontano da casa. Ha evidenziato di avere ricavato solo € 40.000,00 dalla vendita dell'immobile ereditato, insieme ai suoi fratelli, dal padre e di dovere impiegare tale somma per ripagare i figli dell'aiuto economico forntitole negli anni. Al termine dell'audizione, il resistente ha avanzato la proposta della corresponsione di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, alla quale la ricorrente ha replicato con la controproposta di € 600,00 mensili. Infine, il difensore del resistente ha chiesto al tribunale di emettere sentenza parziale sullo status, all'emissione della quale ha, invece, dichiarato di opporsi il difensore della ricorrente. All'esito la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto. Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche perché i coniugi risultano di fatto separati sin dal 2001. D'altra parte, la sussistenza di una situazione di irreversibile crisi coniugale tale da rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, per il venir meno di ogni comunione spirituale e materiale tra di essi, costituisce circostanza da sola sufficiente a giustificare una pronuncia di separazione personale, anche qualora richiesta - come nel caso di specie - da uno solo dei coniugi. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Dipignano, il Parte_1
24/1/1976 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cosenza al n. 43, Parte 2 serie B del medesimo anno;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
Pagina 3 di 4 - dispone la rimessione della causa di fronte al giudice istruttore per il prosieguo, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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