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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/07/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore, ha pronunciato la seguente
SENT ENZA nella causa iscritta al n. 8141 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. COSENTINO ENZO ANDREA in forza di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attrice opponente contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti FAZZI SEBASTIANO e ANGELI SONIA in forza di procura allegata al ricorso per ingiunzione;
convenuta opposta
In punto: Mediazione;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c.
e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione e risposta nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti ed osservato:
che nelle more del termine per la rimessione della causa in decisione i procuratori della società convenuta opposta hanno provveduto a depositare copia dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. a spese integralmente compensate, ad essi notificato dal procuratore della società attrice opponente, a ciò autorizzato dalla procura in atti, e copia della relativa accettazione, da essi notificata al medesimo procuratore, ed hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio a spese integralmente compensate tra le parti;
visto l'art. 306 c.p.c. ed osservato che – trattandosi di processo devoluto alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, nel quale il Giudice Unico opera in funzione di organo decidente – la dichiarazione di estinzione va effettuata con sentenza (Cass. 14592/2007; Cass. 6023/2007; Cass. 950/2018);
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe:
a) dichiara estinto il processo;
b) dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Così deciso in Verona, il 15.07.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)