Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 29268/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.08.2023 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 23.04.1964 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Anna Maria Colzani presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Milano il 17.11.1970
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Gilardi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Alleghe (BL) il 28.06.2014
(anno 2014 atto n. 2 parte II serie C)
-separati con sentenza n. 9958/2023 emessa il 22.11.2023 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
, nata il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.08.2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata Parte_3 prevalentemente presso la madre, con la quale continuerà a risiedere, anche ai fini anagrafici, in
Milano, Via Palanzone, 16, presso la ex casa coniugale di proprietà della IG.ra Parte_2
.
[...]
2) La casa coniugale sita Milano, Via Palanzone, 16, resta assegnata alla IG.ra Parte_2
con ogni arredo e corredo. La IG.ra si impegna a volturare a
[...] Parte_2 proprio nome tutte le utenze che servono la casa coniugale, che saranno dalla stessa integralmente pagate a far data dal trasferimento del marito presso altra abitazione;
l'utenza telefonica/internet che sarà pagata dal IG. sino al 31/8/2023. La IG.ra provvederà a comunicare Pt_1 Pt_2 all'Amministratore Condominiale ed all'Ufficio Tributi del Comune di Milano l'intervenuta assegnazione dell'immobile a proprio nome. Il IG. continuerà ad occupare i locali della Pt_1 mansarda della casa coniugale sino al 7 settembre 2023. Le parti concordano che sino a che al IG. non sarà consegnata l'unità immobiliare in costruzione sita in Milano, Via Passerini avrà Pt_1 diritto di lasciare allocati presso i locali mansarda ed il locale box/cantina pertinenza dell'abitazione coniugale - dei quali consegnerà le chiavi alla IG.ra a far data dal trasferimento presso Pt_2 altra abitazione - i propri beni ed effetti personali, i mobili della vecchia sala, i due comodini del nonno, la vecchia macchina per cucire della zia, le radio d'epoca che egli ha restaurato e sta restaurando, i propri alcuni attrezzi da lavoro ad eccezione di quelli regalati dal padre della moglie che rimarranno della IG.ra (compressore, utensili da lavoro, ecc.), le scatole di cartone Pt_2 nel box contenenti i dischi in vinile, la propria bicicletta;
il loro asporto sarà poi concordato con la
IG.ra in merito al giorno ed all'ora. Pt_2
3) Il IG. si impegna a fare copia o a consegnare il supporto hardware contenente le foto Pt_1 personali e familiari della IG.ra e foto di vita in comune, attualmente ubicati in mansarda Pt_2
a far data dal trasferimento del marito presso altra abitazione.
4) Il padre avrà diritto di vedere e stare con la figlia secondo le seguenti modalità e Parte_3 tempistiche:
- a week end alternati dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina, allorquando il padre accompagnerà a scuola, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale (il martedì) dalle Parte_3 ore 17,30 sino alla mattina successiva: in caso di problematiche lavorative la giornata potrà essere recuperata dal padre;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni con la madre dal 23/12 indicativamente dalle ore 10,00 del mattino al 30/12 sino alle ore 16,00 o dal 31/12 indicativamente dalle ore 10,00 sino al 6/1 alle ore 19,00; - durante tutto il periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con la madre: nell'anno 2024 il periodo pasquale sarà di competenza del padre;
- durante i giorni festivi e/o le altre festività previste da calendario che comporteranno ponti scolastici, oltre al giorno del compleanno della figlia, ad anni alterni con la madre (a titolo meramente esemplificativo ma non meramente esaustivo 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto,
1° novembre e 8 dicembre);
- durante le vacanze estive per tre settimane, delle quali due consecutive, da concordare in via preventiva ove possibile entro la fine del mese di febbraio precedente.
5) Il padre contribuirà nel mantenimento della figlia mediante la corresponsione di Parte_3
Euro 450,00 (quattrocentrocinquanta) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con base il giorno di deposito del presente ricorso, da versarsi alla IG.ra , a mezzo bonifico Pt_2 bancario alle coordinate che si riserva di comunicare, entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di settembre 2023. Il padre contribuirà, inoltre, al pagamento del 100% delle spese scolastiche di sino al termine del corrente percorso di studi di scuola secondaria di primo grado, Parte_3 comprensivo di rette, libri scolastici, gite, mensa;
ogni decisione relativa agli ulteriori studi della ragazza al termine del ciclo di scuole secondarie di primo grado sarà affrontata congiuntamente dai genitori;
contribuirà altresì nel pagamento del 50% di ogni altra spesa scolastica oltre che delle altre spese straordinarie affrontate nell'interesse di , come disciplinate dalle “Linee Parte_3
Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” in essere presso il Tribunale di Milano e rinvenibili sul sito www.tribunale.milano.it.:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) Il IG. presta il consenso affinché la IG.ra faccia richiesta ed incassi Pt_1 Pt_2 integralmente l'importo dovuto a titolo assegno unico per la minore . Parte_3
7) Il marito di volta in volta deciderà se accordare alla moglie la possibilità di recarsi a soggiornare nell'appartamento sito in Pietra Ligure unitamente alla figlia , previo accordo tra moglie e Pt_3 marito quanto alle date ed ai tempi di permanenza della stessa nell'immobile.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia diritto nel mantenimento.
9) Le parti convengono che ognuno di essi rimarrà intestatario in via esclusiva dei beni mobili registrati già intestati a proprio nome, procedendo al pagamento della rata del premio della polizza
RCAuto, della tassa automobilistica e di ogni altra spesa.
10) Le parti convengono che ognuno di essi rimarrà intestatario in via esclusiva dei saldi dei conti correnti a proprio nome (anche se cointestati con soggetti terzi), delle polizze, dei dossier titoli e relativi contenuti intestati esclusivamente a proprio nome.
11) Le parti convengono di definire tutti i rapporti patrimoniali tra i medesimi pendenti alle seguenti condizioni:
- rinuncia reciproca a qualsivoglia diritto di credito per i soldi investiti nell'acquisto e nella ristrutturazione degli immobili siti in Milano, Via Palanzone, 16, Milano, Via Passerini, Pietra
Ligure Viale della Repubblica, 11 ed accollo liberatorio in capo alla IG.ra Pt_2 dell'obbligazione restitutoria in capo al IG. in favore dei suoceri del prestito di Euro Pt_1
60.000,00 per l'acquisto dell'immobile di Pietra Ligure;
- il conto corrente cointestato tra i coniugi ed in essere presso sarà azzerato e si CP_1 provvederà alla suddivisione del saldo al 50% tra le parti;
- il saldo del conto corrente cointestato presso , pari a circa Euro 15.000,00, spetterà CP_2 interamente alla IG.ra ; Pt_2
- il Dossier titoli cointestato presso pari a circa Euro 28.000,00 sarà suddiviso al 50% CP_2 tra le parti, in un momento successivo al deposito del presente ricorso da concordarsi tra le parti.
12) All'atto della sottoscrizione del presente ricorso il IG. ha proceduto a bonificare alla Pt_1
IG.ra l'importo di Euro 886,00, pari al 50% della rata delle spese condominiali della casa Pt_2 coniugale scadute a luglio 2023, nonché l'importo di Euro 993,00 a titolo di acconto prima rata della scuola di per l'anno scolastico 2023/2024, già pagato a giugno, e dei libri scolastici/ delle Pt_3 vacanze per il medesimo anno scolastico;
13) Le parti si concedono il nulla osta per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio proprio e della figlia minorenne . Parte_3
14) I coniugi sono concordi nell'astenersi dal presentare/far frequentare a eventuali nuovi Pt_3 partners prima di un anno dal deposito del presente ricorso.
15) Le spese e competenze di causa sono integralmente compensate tra le parti.”
In data 22.11.2023 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio
All'udienza del 08.01.2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto ad Alleghe (BL) in data 28.06.2014 tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alleghe (BL) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, l'08.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG