CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 815/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AMBROSIO CORRADO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 7480/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4182/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale CAMPANIA sez. 7 e pubblicata il 17/05/2022
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 4182_2022 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3712/2025 depositato il
10/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta al ricorso e dichiara di essere stato soddisfatto nel suo credito professionale e chiede dichiararsi la cessata materia del contendere. La Corte di Giustizia di secondo grado si riserva.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed infatti, dalla determina in atti - DETERMINAZIONE AREA I - AA.GG. - Legali - Organi Istituzionali N.
128 Del 24-07-2024-, risulta che il Comune di San Nicola La Strada ha deliberato di liquidare in favore del
Dott. Ricorrente_1 l'importo complessivo di Euro 47.586,68 a titolo di spese legali statuite nelle sentenze sopra elencate, comprensive del 15% a titolo di spese generali, di cpa al 4%, contributo unificato e bollo.
Alla luce di quanto precede, la controversia attinente all'esecuzione del credito nei confronti della PA può ritenersi cessata.
La cessazione della materia del contendere, per avvenuta soddisfazione del credito professionale, induce a compensare le spese di lite
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AMBROSIO CORRADO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 7480/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4182/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale CAMPANIA sez. 7 e pubblicata il 17/05/2022
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 4182_2022 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3712/2025 depositato il
10/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta al ricorso e dichiara di essere stato soddisfatto nel suo credito professionale e chiede dichiararsi la cessata materia del contendere. La Corte di Giustizia di secondo grado si riserva.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed infatti, dalla determina in atti - DETERMINAZIONE AREA I - AA.GG. - Legali - Organi Istituzionali N.
128 Del 24-07-2024-, risulta che il Comune di San Nicola La Strada ha deliberato di liquidare in favore del
Dott. Ricorrente_1 l'importo complessivo di Euro 47.586,68 a titolo di spese legali statuite nelle sentenze sopra elencate, comprensive del 15% a titolo di spese generali, di cpa al 4%, contributo unificato e bollo.
Alla luce di quanto precede, la controversia attinente all'esecuzione del credito nei confronti della PA può ritenersi cessata.
La cessazione della materia del contendere, per avvenuta soddisfazione del credito professionale, induce a compensare le spese di lite
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese