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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2024, n. 7392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7392 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 75/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 75 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 26.11.2024 ai sensi degli artt. 350 bis e 281
sexies c.p.c. e vertente
T R A
pagina 1 di 7 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Visconti.
APPELLANTE
E
C.F. ), rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), contumace.
[...] P.IVA_2
(C.F. ), rappresentata dalla Parte_2 P.IVA_3 Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Caprino. P.IVA_2
APPELLATE
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia a questa Ecc.ma Corte, previa sospensione, ex art. 283 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 15613/2023, emessa in data 28-30/10/2023 dal Giudice del Tribunale di Roma Dott.
Tommaso Martucci, in totale riforma della stessa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 7461/2020 (emesso in data 4/5/2020 e pubblicato in data 20/5/2020 dal Giudice Dott. Renato Castaldo, nel procedimento iscritto al R.G. n. 19279/2020, e notificato in data 19/6/2020) e, per l'effetto, revocarlo e, a tal fine: - nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra in favore della Parte_1 [...]
e, di conseguenza, respingere tutte le domande spiegate nei suoi confronti in quanto Controparte_1 nulle, inammissibili e infondate per le causali dedotte in narrativa;
- in ogni caso, condannare l'opposta alla rifusione delle spese di lite del doppio grado”.
ha così concluso: Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
-in via principale nel merito, rigettare l'appello proposto e, per l'effetto confermare la sentenza n.
15613/2023 emessa in data 30.10.2023, all'esito del giudizio recante r.g. n. 44029/2020 e notificata in data 28.11.2023;
-in ogni caso, con vittoria di spese del doppio giudizio di giudizio.”.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. proponeva, dinanzi al Tribunale di Roma, opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 7461/2020 con cui le veniva ordinato, in qualità di fideiubente, il pagamento in favore della banca creditrice del CO.LA.COOP. (Consorzio Laziale Controparte_1
Cooperative), del complessivo importo di € 242.115,24, quale saldo debitorio residuo del c/c n.
9501/00001378 (già c/c n. 568),
La banca aveva agito nei confronti della signora in forza della fideiussione omnibus Pt_1
che sarebbe stata rilasciata dalla stessa (e dai signori e Parte_3 Parte_4
in data 6.10.2015 sino a concorrenza di € 882.583,00.
Nella domanda monitoria la banca riferiva che, in data 24.1.2013, il CO.LA.COOP.,
riconoscendosi debitore nei confronti della stessa della complessiva somma di € 632.000,00, si era impegnato a ripianare la propria esposizione mediante versamenti mensili di importo non inferiore a € 17.555,00 a decorrere dal 28.2.2013, fino a totale estinzione, con i tassi di interesse e la capitalizzazione indicata;
tale piano di rientro però non era stato rispettato, per cui, alla data del 31.12.2017, sarebbe residuato un saldo debitorio di € 242.115,24.
L'opponente negava di avere in data 6.10.2015 rilasciato o confermato fideiussione omnibus
e precisava di avere rilasciato in passato fideiussione, in data 17.4.1998, per un importo elevato in data 6.2.2007 fino a € 882.583,00.
Successivamente la garante aveva dichiarato di revocare la fideiussione con raccomandata del 11.10.2010.
Nonostante ciò, con comunicazione del 31.7.2012, la banca aveva inoltrato alla signora un rendiconto annuale relativo alla sua (asserita) esposizione debitoria quale Pt_1
fideiubente (in solido con i signori e del CO.LA.COOP., Parte_3 Controparte_3
per un importo all'epoca indicato in € 69.829,00. Pertanto la stessa, con raccomandata a.r.
inviata alla banca in data 25.9.2012, ribadiva la revoca della fideiussione, chiedendo conferma della sua liberazione da qualsivoglia vincolo obbligatorio pagina 3 di 7 Poiché continuava a inoltrarle rendiconti annuali riguardanti la predetta CP_1
fideiussione, con nuova raccomandata a.r. spedita in data 26.9.2013, la signora ribadiva Pt_1
la revoca.
Infine, con raccomandata a.r. inviata in data 10.11.2014, ella sottolineava nuovamente che,
in conseguenza delle sopra richiamate missive, avrebbero dovuto ritenersi cessate e divenute,
comunque, “prive di efficacia le garanzie fideiussorie da essa prestate in favore della Soc. Coop. a r.l.
CO.LA.COOP. – Consorzio Laziale Cooperative”.
A quel punto la banca dava atto che la fideiussione rilasciata in data 17/4/1998 (e successive modifiche e integrazioni) nell'interesse del CO.LA.COOP. aveva perso qualunque validità
alla data del 17.11.2014.
deduceva che la propria obbligazione di garanzia poteva ritenersi operante, tutt'al Pt_1
più, per i soli debiti contratti dal CO.LA.COOP. sino alla data di recesso dal rapporto di fideiussione.
In ogni caso, quand'anche si volesse – per assurdo – ritenere il rapporto di fideiussione cessato solo in data 17.11.2014, come sostenuto dalla banca, l'operato di quest'ultima doveva ritenersi contrario all'art. 1956 c.c. dato che, già a partire dal 2010, il CO.LA.COOP. versava in una situazione economica a dir poco precaria, tale da rendere non solo difficile, ma praticamente impossibile il soddisfacimento di qualunque credito nei suoi confronti.
La banca si costituiva deducendo che alla data del 17.11.2014 (data di efficacia del recesso)
il debito della CO.LA.COOP. ammontava a complessivi € 280.900,00.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15613/2023, rigettava l'opposizione.
Il giudice riteneva che il recesso dalla fideiussione risalisse al 17.11.2014, poiché la lettera di recesso inviata dalla signora all'istituto di credito il 11.10.2010 si riferiva Pt_1
specificamente alla fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte verso la banca dalla società TREF mentre il richiamo alle altre garanzie era oltremodo generico. CP_4
Inoltre non vi era prova che ricorressero, all'epoca dei fatti per cui è causa e in particolare il 24.1.2013, data del riconoscimento di debito da parte della debitrice principale, i presupposti di cui all'art. 1956 c.c., in particolare l'ulteriore erogazione di credito da parte pagina 4 di 7 della banca a CO.LA.COOP, né che la banca fosse a conoscenza che le condizioni del debitore fossero tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva riferito erroneamente che l'opponente aveva negato di avere prestato fideiussione. L'assunto era errato perché Pt_1
aveva ammesso di avere prestato fideiussione e di averla però poi revocata, contestando quindi di averla prestata alla data del 6.10.2015.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva dato rilievo alle missive precedenti a quella del 17.11.2014 in cui veniva esplicitata la volontà di recedere.
Occorreva quindi tenere conto dell'effettiva esposizione debitoria al momento del recesso.
Con il terzo motivo l'appellante ha ribadito, ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c. la circostanza dell'esponenziale incremento dell'esposizione debitoria di CO.LA.COOP. che,
nell'arco di pochi mesi, ossia da luglio 2012 a gennaio 2013, era passata da originari €
69.829,00 a € 632.000,00. Si tratta di un aumento di oltre € 560.000,00.
4. Il primo motivo d'appello è fondato nel senso che l'opponente non ha negato di avere prestato fideiussione, ma ha negato che il documento all. 7 di controparte, contenente riepilogo delle fideiussioni attive al 6.10.2015, si riferisse anche alla sua posizione. Tale errore però appare prettamente terminologico atteso che nel prosieguo della sentenza appare chiaro che la questione controversa fosse individuare la data del recesso.
Il secondo motivo pure è fondato perché il Tribunale ha ritenuto che solo la missiva del
17.11.2014 avesse efficacia di recesso.
In realtà, se dal tenore della missiva di recesso del 2010 non è chiara la volontà di revocare anche la garanzia in favore del CO.LA.COOP., essendo insufficiente il riferimento alle società
collegate con altra società, già nella successiva missiva del 25.9.2012, in risposta alla missiva del 25.7.2012 proveniente dalla banca in cui si faceva riferimento alla fideiussione in favore del CO.LA.COOP. e della relativa esposizione debitoria, l'appellante dichiarava espressamente che qualunque credito doveva ritenersi non coperto da garanzia.
pagina 5 di 7 Il recesso può quindi ritenersi operante dal 25.9.2012 e non risponde dei crediti Pt_1
maturati successivamente.
Difatti deve essere applicato il principio secondo cui “Il recesso del fideiussore dalla garanzia
prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto
corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere
l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato
efficace. L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo, anche qualora il debito
dell'accreditato, nel momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed
esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che, peraltro, ai fini della
determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle
ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, stante
l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del
rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore si
verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita
dall'art. 1941, primo comma, cod. civ., secondo cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare
dell'obbligazione garantita.” (Cass. n. 9848/2012, Rv. 623215 - 01).
5. Nel corso del giudizio di appello è stata quindi ordinata alle appellate l'esibizione di copia di tutti gli estratti conto intrattenuti relativamente al periodo 11.10.2010-31.12.2017
relativi al c/c n. 568, poi divenuto c/c n. 7510/568 (partita a sofferenza n. 9501/00001378), al fine di verificare la posizione debitoria del consorzio garantito all'epoca della cessazione di efficacia della fideiussione
L'ordine è rimasto inevaso.
Deve quindi tenersi conto dell'ultimo dato contabile disponibile contenuto nella missiva di luglio 2012, dichiarato dalla stessa banca e non contestato, di € 69.829,00.
6. Quanto al terzo motivo d'appello con cui si deduce un peggioramento della situazione patrimoniale nell'arco di pochi mesi, ossia da luglio 2012 a gennaio 2013, con aumento del debito da originari € 69.829,00 a € 632.000,00, esso non rileva perché riferito al periodo successivo.
pagina 6 di 7 In accoglimento dell'appello deve quindi essere riformata la sentenza, e ordinato il pagamento della minor somma, oltre interessi come da domanda
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle pretese creditorie sussistono valide ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello revoca il decreto ingiuntivo n. 7461/2020 e condanna al pagamento della minor somma di € 69.829,00, oltre interessi come da Parte_1
domanda monitoria;
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 26.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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