Art. 11. Tabella delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei
contributi e delle pensioni per gli iscritti alla Gestione marittimi).
A decorrere dal 1 gennaio 1971, la tabella GM 2, annessa alla legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Dal 1 gennaio 1971 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella si applica ai soli fini della riliquidazione delle pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970 e delle pensioni liquidate in favore di superstiti di assicurato deceduto posteriormente al 30 novembre 1970 o di titolare di pensione aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970.
contributi e delle pensioni per gli iscritti alla Gestione marittimi).
A decorrere dal 1 gennaio 1971, la tabella GM 2, annessa alla legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Dal 1 gennaio 1971 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella si applica ai soli fini della riliquidazione delle pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970 e delle pensioni liquidate in favore di superstiti di assicurato deceduto posteriormente al 30 novembre 1970 o di titolare di pensione aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970.