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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/10/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 127 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla località Frailliti snc presso lo studio dell'avv. Cianni Roberto, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 3.02.2025;
attore
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1 convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nello Stancato, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 3.02.2025, ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
BA in data 1.07.1995 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 1995), in costanza del quale non sono nati figli. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, definita con
1 sentenza n. 323/2023 emessa in data 19.04.2023, passata in giudicato. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970 e s.s. m.m., la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 01.07.1995 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BA (CS) Anno 1995,
Parte II, Serie A, al Numero 4, contratto in BA (CS) tra il sig. e la sig.ra Parte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza;
− Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione Con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 10.02.2025.
, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, sicché all'udienza del Controparte_1
13.10.2025 è stata dichiarata la sua contumacia.
Altresì, a detta udienza l'attore, comparso personalmente, ha insistito nella domanda di divorzio proposta;
quindi, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti va accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898.
Infatti, con la sentenza n. 323/2023 emessa in data 19.04.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del
[...]
Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Null'altro va disposto, tenuto conto delle richieste formulate in atti.
La mera pronuncia sullo status rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 127/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
BA in data 1.07.1995 tra i coniugi e (trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 1995);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di BA perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
2 - dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14/10/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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