TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 3965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3965 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
UN ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al numero 5075 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
T R A
(c.f. residente in [...] C.F._1
Magellano n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Santagata (c.f. ) C.F._2 presso il suo studio elettivamente domiciliata in San Marcellino, alla Via V. Bellini n. 17, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Trento Controparte_1
(TN) alla Via Romano Guardini n. 24 (c.f. , elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
RI ON RZ, sito in Roma, alla Via Giovanni Animuccia n. 11;
NONCHE'
c.f. - P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_2 P.IVA_2 legale in Roma, al Piazzale Luigi Sturzo n. 15, in qualità di mandataria di (c.f. - Controparte_3
) con sede legale in Roma, alla Via Curtatone, n. 3, rappresentata e difesa PartitaIVA_3 dall'Avv. Teodora Teofilatto (c.f. ), presso il suo studio elett.te dom.ta in C.F._3
Roma, Piazzale Luigi Sturzo, n. 15, giusta procura alle liti per procura rilasciata su foglio separato apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTE
CONCLUSIONI
Come da memorie ex art. 189 c.p.c. e note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione tardiva, ai sensi Parte_1 dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 3318/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 29/08/2022, dichiarato esecutivo in quanto non opposto, mediante il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della complessiva somma di euro 21.437,41, in ragione CP_1 CP_1 del saldo debitore maturato sul contratto di locazione, stipulato il 04/06/2021, avente ad oggetto l'autovettura BMW tg. GG507JF.
Deduceva, più specificamente, l'opponente che, con provvedimento del 09/05/2024, reso all'interno del procedimento esecutivo recante NRGE 1368/2023, il G.E., richiamando l'arresto esegetico della
Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023, aveva avvertito il debitore esecutato della facoltà di proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ai fini dell'eventuale accertamento della abusività delle clausole contrattuali.
La SI , pertanto, adiva l'intestata giustizia, articolando plurimi motivi di censura: eccepiva Pt_1
l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010; lamentava il difetto di trasparenza e chiarezza delle clausole contrattuali;
rilevava l'assoluta obliterazione di clausole che prevedessero la responsabilità della società locatrice per i propri inadempimenti;
denunciava la vessatorietà della clausola di cui all'art. 11 delle condizioni generali di contratto, in quanto preclusiva della possibilità, per il cliente, di fornire prova liberatoria in caso di responsabilità, nonché della clausola di cui all'art. 12, contenente il divieto di circolazione del veicolo in determinati paesi.
Insisteva, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, sospendere anche inaudita altera parte l'esecutività del decreto ingiuntivo in questa sede opposto;
in via principale, dichiarare fondata l'opposizione per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 3318/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge dovuti, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Si costituiva, mezzo della mandataria la società – nella dichiarata CP_2 Controparte_3 qualità di cessionaria del credito azionato, limitatamente alla minor somma di euro 10.002,12, giusta contratto di cessione del 28/02/2023, stipulato con avente ad oggetto un Controparte_1 portafoglio di crediti pecuniari originati da contratti di noleggio a lungo termine – la quale, diffusamente argomentando a sostegno della infondatezza della prospettazione giuridico-fattuale proposta da parte opponente, concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze. 2 Nella contumacia della società il Tribunale denegava la richiesta di Controparte_1 sospensione dell'esecutività del titolo monitorio opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., alla udienza del 30/10/2025, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
L'udienza veniva poi differita d'ufficio all'11/11/2025, in ragione dell'assegnazione del fascicolo allo scrivente GOP, che, all'esito, tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei termini ordinari.
****
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della società la quale, pur Controparte_1 ritualmente evocata in giudizio, mediante comunicazione di posta elettronica certificata del
18/06/2024, non si è costituita.
2. La controversia sottoposta alla cognizione di questo Tribunale trae origine dalla translatio iudicii sollecitata dal Giudice dell'esecuzione in funzione recuperatoria del controllo officioso – obliterato in sede monitoria o, comunque, non oggetto, di un esame esplicito e motivato – sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva
93/13/CEE.
L'opposizione tardiva così innescata, eletta dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Unite, 6 aprile 2023, n.
9479) quale sede naturale del rilievo e dell'accertamento dell'abusività delle clausole, apre, innegabilmente, una feritoia nel monolitico assioma della intangibilità del giudicato, ridisegnato, sotto la cogente influenza esegetica di matrice eurounitaria, con linee geometriche variabili, a seconda che sia destinato o meno ad operare nei confronti di un consumatore.
Con un esercizio di inevitabile nomopoiesi, più che di nomofilachia, la Corte Regolatrice, in ossequiosa esecuzione ai dicta delle coeve pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
17 maggio 2022, scardina, in ragione della natura e dell'importanza dell'interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93/13/CEE conferisce ai consumatori, la costruzione dogmatica del giudicato, e, conseguentemente, sfibra l'esigenza, ad essa connessa, della certezza del diritto affidata alla incontrovertibilità della decisione, la cui immodificabile stabilità viene ora minata, in via recessiva, nell'ipotesi in cui il giudice del monitorio non si sia attivato nel controllo della vessatorietà delle clausole contrattuali, in termini di omesso rilievo od omessa motivazione sull'esistenza di esse.
Nella necessità di bilanciare l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, affidata al principio di immutabilità della decisione, e l'esigenza di effettività della tutela del consumatore, la soluzione rimediale configurata dalla Suprema Corte indebolisce, dunque, l'autorità della res iudicata, nella sua duplice articolazione sostanziale (art. 2909 c.c.) e processuale (art. 324 c.p.c.), così piegandola alle necessità del caso consumeristico. 3 Tale pronuncia non può non avere effetti destabilizzanti, in un ordinamento costruito sul brocardo res iudicata est quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit, il quale esprime, in termini sintetici, il principio, reiteratamente ed univocamente affermato in sede legittimità, secondo cui l'ambito di operatività del giudicato, attesa la sua idoneità a coprire il dedotto ed il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e, pertanto, copre tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sulle ragioni e gli accertamenti che ne costituiscono, pur implicitamente, i necessari ed inscindibili antecedenti o presupposti logico- giuridici (Cass., sent. 24/09/2018 n. 22465; Cass. ord. 09/11/2022 n. 33021).
La Corte sembra delineare, attraverso un complesso ed articolato dispositivo, la figura, in subiecta materia, del giudicato senza motivazione, intrinsecamente viziato, seppur non fatto oggetto di opposizione, perché silente sulla nullità protettiva, in aperta violazione alla disposizione di cui all'art. 6, par. 1, direttiva 93/13/CEE, e, per tale motivo, privo dei consueti caratteri di stabilità ed intangibilità.
Non opera, allora, per il consumatore, che pur aveva mostrato acquiescenza al decreto ingiuntivo, la c.d. impositio silentii e, dunque, sia la preclusione del deducibile – che non si estende alla nullità di protezione – sia la preclusione pro iudicato, circoscritta al credito del quale è stato ingiunto il pagamento, ma non estesa all'antecedente logico necessario e quindi alla validità ed efficacia del rapporto contrattuale dal quale deriva l'obbligazione dedotta in via sommaria.
Si impone, dunque, nel contesto del rapporto contrattuale instauratosi tra professionista e consumatore, l'esigenza di riequilibrio della posizione strutturalmente minorata di quest'ultimo, come tale suscettibile di alterare i presupposti di esercizio dell'autonomia negoziale, inficiare il processo decisionale e vulnerare la consapevolezza della scelta, volta a soddisfare, attraverso quel contratto, le esigenze quotidiane della vita.
Tale premessa appare necessaria per meglio perimetrare i poteri di cognizione che residuano, in capo al Giudice dell'opposizione, al cospetto di un titolo monitorio comunque coperto dal giudicato, seppur nella ridisegnata fisionomia giuridica.
La Corte Regolatrice esclude, infatti, la possibilità di una totale traslazione dell'opposizione tardiva, che consenta al consumatore di sollevare “altre eccezioni”, potendo questi dolersi “solo ed esclusivamente” della pretesa vessatorietà delle clausole negoziali.
Per tali motivi, il presente giudizio si sottrae all'operatività della condizione di procedibilità, costituita dal procedimento di mediazione, non riguardando il rapporto locatizio in quanto tale, ma solo ed esclusivamente l'abusività di una o più clausole contrattuali.
Le doglianze che esulano dal giudizio di conformità del regolamento contrattuale dedotto in giudizio alla tavola normativa delineata dagli artt. 33 e ss. D.Lgs. 206/2005, dunque, non possono essere
4 esaminate in questa sede, operando l'effetto preclusivo proprio della cosa giudicata, che si determina in ragione della mancata tempestiva opposizione (cfr. Trib. Milano, 17/10/2024 n. 9023; Trib. Milano
24/06/2025, n. 5144; Trib. Napoli Nord n. 2526/2025).
3. Precisati i residuali spazi di indagine nel territorio di un giudicato dai confini mobili, va rilevato che l'opponente è certamente qualificabile come consumatore, secondo la formula definitoria offerta dall'art. 3 cod. cons., avendo la stessa stipulato il contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Grava sul consumatore che invochi la nullità delle clausole abusive l'onere di argomentare le ragioni poste a fondamento della domanda.
Simile sforzo narrativo deve essere conformato alle indicazioni fornite dall'art. 33 cod. cons., secondo cui la clausola negoziale è vessatoria allorquando, malgrado la buona fede, essa determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, dunque, un'alterazione del sinallagma contrattuale, da apprezzare in termini non meramente economici, ma squisitamente normativi.
La valutazione del carattere abusivo delle clausole, infatti, non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, sempre che tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile (art. 34, comma 2, cod. cons.).
La costruzione dogmatica della vessatorietà, dunque, riposa non sull'equilibrio meramente economico delle prestazioni dedotte in contratto, ma sull'equità normativa dei diritti, doveri, obblighi, oneri e rischi assunti dalle parti, in posizioni corrispettive, all'interno della operazione economica complessivamente considerata.
Le clausole astrattamente suscettibili di alterare l'assetto contrattuale sono enumerate, in via esemplificativa, dall'art. 33, comma 2, cod. cons., ma possono essere censurate dal consumatore a prescindere dal relativo inquadramento normativo, purché la parte deduca di essere stata menomata nella sua facoltà di autodeterminazione, subendo il predominio negoziale della controparte (cfr. Trib.
Napoli Nord,14/10/2024 n. 4171).
4. L'opponente ha, in primo luogo, contestato la chiarezza e la intellegibilità delle clausole negoziali.
Al consumatore è effettivamente riconosciuto il diritto non solo ad una informazione adeguata (art. 2, comma 2, lett. c, cod. cons.), attraverso la quale compensare la fisiologica asimmetria informativa, ma anche ad un'informazione trasparente, finalisticamente orientata a colmare l'asimmetria cognitiva.
5 Ne consegue che il contratto debba essere formulato in maniera sufficientemente chiara da consentire al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di assumere le proprie decisioni con prudenza e consapevolezza (cfr. CGUE sent. 20/9/2017, in causa C-186/16)
e, quindi, di comprendere il concreto funzionamento delle clausole negoziali, sì da poterne valutare le riverberazioni potenzialmente significative sugli obblighi contrattualmente assunti.
L'ingiunta, tuttavia, pur correttamente evocando il proprio diritto all'informazione, non ha adeguatamente argomentato la formulata censura, non ha specificamente individuato le clausole ritenute ambigue, né ha precisato le circostanze attraverso le quali il professionista sia concretamente riuscito a compromettere la libertà di autodeterminazione contrattuale, ad alterare i processi decisionali e ad influenzare il comportamento economico.
Tale deficienza assertiva e l'inerzia mostrata rispetto alla rappresentazione dello svolgimento patologico della relazione contrattuale non possono essere colmate invocando un controllo giudiziale officioso, atteso che il rispetto del principio di effettività della tutela consumeristica non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa indolenza del consumatore interessato (cfr. CGUE, sent. 01/10/2015, C-32/14, EU:C: ). Controparte_4 P.IVA_4
Il contratto, in ogni caso, non presenta lacune informative od opacità di sorta, sicché dagli elementi di fatto e diritto disponibili (si veda CGUE, sentenza del 17 maggio 2022 in cause riunite C-693/19,
SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza: “al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva
93/13 … laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto a tal riguardo necessari”), risulta garantita al consumatore un'informazione adeguata e trasparente, intesa quale piena cognizione di tutti gli elementi idonei a definire il complessivo impegno scaturente dall'adesione al regolamento contrattuale, che, impiegando valori sintattici e semantici chiari ed accessibili, appare pienamente intellegibile.
La doglianza, dunque, non può trovare accoglimento.
5. L'opponente ha altresì censurato le clausole relative alla responsabilità delle parti contrattuali ed al divieto di circolazione in determinati paesi.
Dette clausole, tuttavia, non incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato in via monitoria, per cui l'indagine sulla denunciata vessatorietà dismette qualsivoglia rilevanza pratica, attesa l'inidoneità di un eventuale giudizio di nullità ad impattare la fattispecie concreta.
La conseguenza della declaratoria di nullità delle segnalate clausole, in ragione di un'astratta abusività, si tradurrebbe, infatti, nella relativa automatica espunzione dal regolamento negoziale, secondo la logica del regime di nullità parziale necessaria proprio dell'art. 36 cod. cons., per il quale 6 il contratto rimane valido pur se deprivato di una sua parte ed indipendentemente dalla necessità di colmare la lacuna così creatasi.
E', pertanto, evidente che l' eventuale eliminazione, dalla articolazione negoziale, delle clausole in commento – che, in ogni caso, evocano ipotesi non concretamente verificatesi – rimarrebbe, di fatto, del tutto priva di conseguenze rispetto al programma contrattuale ed alla misura della esposizione debitoria dell'odierno opponente, che, dunque, alcun vantaggio otterrebbe da simile obliterazione.
6. Alla luce delle considerazioni sovra esposte, l'opposizione non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e dell'efficacia esecutiva allo stesso già concessa.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
I recenti mutamenti giurisprudenziali e l'eccezionalità del rimedio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 13/11/2025
Il G.O.P. dott.ssa Margherita UN
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
UN ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al numero 5075 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
T R A
(c.f. residente in [...] C.F._1
Magellano n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Santagata (c.f. ) C.F._2 presso il suo studio elettivamente domiciliata in San Marcellino, alla Via V. Bellini n. 17, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Trento Controparte_1
(TN) alla Via Romano Guardini n. 24 (c.f. , elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
RI ON RZ, sito in Roma, alla Via Giovanni Animuccia n. 11;
NONCHE'
c.f. - P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_2 P.IVA_2 legale in Roma, al Piazzale Luigi Sturzo n. 15, in qualità di mandataria di (c.f. - Controparte_3
) con sede legale in Roma, alla Via Curtatone, n. 3, rappresentata e difesa PartitaIVA_3 dall'Avv. Teodora Teofilatto (c.f. ), presso il suo studio elett.te dom.ta in C.F._3
Roma, Piazzale Luigi Sturzo, n. 15, giusta procura alle liti per procura rilasciata su foglio separato apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTE
CONCLUSIONI
Come da memorie ex art. 189 c.p.c. e note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione tardiva, ai sensi Parte_1 dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 3318/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 29/08/2022, dichiarato esecutivo in quanto non opposto, mediante il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della complessiva somma di euro 21.437,41, in ragione CP_1 CP_1 del saldo debitore maturato sul contratto di locazione, stipulato il 04/06/2021, avente ad oggetto l'autovettura BMW tg. GG507JF.
Deduceva, più specificamente, l'opponente che, con provvedimento del 09/05/2024, reso all'interno del procedimento esecutivo recante NRGE 1368/2023, il G.E., richiamando l'arresto esegetico della
Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023, aveva avvertito il debitore esecutato della facoltà di proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ai fini dell'eventuale accertamento della abusività delle clausole contrattuali.
La SI , pertanto, adiva l'intestata giustizia, articolando plurimi motivi di censura: eccepiva Pt_1
l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010; lamentava il difetto di trasparenza e chiarezza delle clausole contrattuali;
rilevava l'assoluta obliterazione di clausole che prevedessero la responsabilità della società locatrice per i propri inadempimenti;
denunciava la vessatorietà della clausola di cui all'art. 11 delle condizioni generali di contratto, in quanto preclusiva della possibilità, per il cliente, di fornire prova liberatoria in caso di responsabilità, nonché della clausola di cui all'art. 12, contenente il divieto di circolazione del veicolo in determinati paesi.
Insisteva, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, sospendere anche inaudita altera parte l'esecutività del decreto ingiuntivo in questa sede opposto;
in via principale, dichiarare fondata l'opposizione per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 3318/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge dovuti, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Si costituiva, mezzo della mandataria la società – nella dichiarata CP_2 Controparte_3 qualità di cessionaria del credito azionato, limitatamente alla minor somma di euro 10.002,12, giusta contratto di cessione del 28/02/2023, stipulato con avente ad oggetto un Controparte_1 portafoglio di crediti pecuniari originati da contratti di noleggio a lungo termine – la quale, diffusamente argomentando a sostegno della infondatezza della prospettazione giuridico-fattuale proposta da parte opponente, concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze. 2 Nella contumacia della società il Tribunale denegava la richiesta di Controparte_1 sospensione dell'esecutività del titolo monitorio opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., alla udienza del 30/10/2025, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
L'udienza veniva poi differita d'ufficio all'11/11/2025, in ragione dell'assegnazione del fascicolo allo scrivente GOP, che, all'esito, tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei termini ordinari.
****
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della società la quale, pur Controparte_1 ritualmente evocata in giudizio, mediante comunicazione di posta elettronica certificata del
18/06/2024, non si è costituita.
2. La controversia sottoposta alla cognizione di questo Tribunale trae origine dalla translatio iudicii sollecitata dal Giudice dell'esecuzione in funzione recuperatoria del controllo officioso – obliterato in sede monitoria o, comunque, non oggetto, di un esame esplicito e motivato – sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva
93/13/CEE.
L'opposizione tardiva così innescata, eletta dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Unite, 6 aprile 2023, n.
9479) quale sede naturale del rilievo e dell'accertamento dell'abusività delle clausole, apre, innegabilmente, una feritoia nel monolitico assioma della intangibilità del giudicato, ridisegnato, sotto la cogente influenza esegetica di matrice eurounitaria, con linee geometriche variabili, a seconda che sia destinato o meno ad operare nei confronti di un consumatore.
Con un esercizio di inevitabile nomopoiesi, più che di nomofilachia, la Corte Regolatrice, in ossequiosa esecuzione ai dicta delle coeve pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
17 maggio 2022, scardina, in ragione della natura e dell'importanza dell'interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93/13/CEE conferisce ai consumatori, la costruzione dogmatica del giudicato, e, conseguentemente, sfibra l'esigenza, ad essa connessa, della certezza del diritto affidata alla incontrovertibilità della decisione, la cui immodificabile stabilità viene ora minata, in via recessiva, nell'ipotesi in cui il giudice del monitorio non si sia attivato nel controllo della vessatorietà delle clausole contrattuali, in termini di omesso rilievo od omessa motivazione sull'esistenza di esse.
Nella necessità di bilanciare l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, affidata al principio di immutabilità della decisione, e l'esigenza di effettività della tutela del consumatore, la soluzione rimediale configurata dalla Suprema Corte indebolisce, dunque, l'autorità della res iudicata, nella sua duplice articolazione sostanziale (art. 2909 c.c.) e processuale (art. 324 c.p.c.), così piegandola alle necessità del caso consumeristico. 3 Tale pronuncia non può non avere effetti destabilizzanti, in un ordinamento costruito sul brocardo res iudicata est quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit, il quale esprime, in termini sintetici, il principio, reiteratamente ed univocamente affermato in sede legittimità, secondo cui l'ambito di operatività del giudicato, attesa la sua idoneità a coprire il dedotto ed il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e, pertanto, copre tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sulle ragioni e gli accertamenti che ne costituiscono, pur implicitamente, i necessari ed inscindibili antecedenti o presupposti logico- giuridici (Cass., sent. 24/09/2018 n. 22465; Cass. ord. 09/11/2022 n. 33021).
La Corte sembra delineare, attraverso un complesso ed articolato dispositivo, la figura, in subiecta materia, del giudicato senza motivazione, intrinsecamente viziato, seppur non fatto oggetto di opposizione, perché silente sulla nullità protettiva, in aperta violazione alla disposizione di cui all'art. 6, par. 1, direttiva 93/13/CEE, e, per tale motivo, privo dei consueti caratteri di stabilità ed intangibilità.
Non opera, allora, per il consumatore, che pur aveva mostrato acquiescenza al decreto ingiuntivo, la c.d. impositio silentii e, dunque, sia la preclusione del deducibile – che non si estende alla nullità di protezione – sia la preclusione pro iudicato, circoscritta al credito del quale è stato ingiunto il pagamento, ma non estesa all'antecedente logico necessario e quindi alla validità ed efficacia del rapporto contrattuale dal quale deriva l'obbligazione dedotta in via sommaria.
Si impone, dunque, nel contesto del rapporto contrattuale instauratosi tra professionista e consumatore, l'esigenza di riequilibrio della posizione strutturalmente minorata di quest'ultimo, come tale suscettibile di alterare i presupposti di esercizio dell'autonomia negoziale, inficiare il processo decisionale e vulnerare la consapevolezza della scelta, volta a soddisfare, attraverso quel contratto, le esigenze quotidiane della vita.
Tale premessa appare necessaria per meglio perimetrare i poteri di cognizione che residuano, in capo al Giudice dell'opposizione, al cospetto di un titolo monitorio comunque coperto dal giudicato, seppur nella ridisegnata fisionomia giuridica.
La Corte Regolatrice esclude, infatti, la possibilità di una totale traslazione dell'opposizione tardiva, che consenta al consumatore di sollevare “altre eccezioni”, potendo questi dolersi “solo ed esclusivamente” della pretesa vessatorietà delle clausole negoziali.
Per tali motivi, il presente giudizio si sottrae all'operatività della condizione di procedibilità, costituita dal procedimento di mediazione, non riguardando il rapporto locatizio in quanto tale, ma solo ed esclusivamente l'abusività di una o più clausole contrattuali.
Le doglianze che esulano dal giudizio di conformità del regolamento contrattuale dedotto in giudizio alla tavola normativa delineata dagli artt. 33 e ss. D.Lgs. 206/2005, dunque, non possono essere
4 esaminate in questa sede, operando l'effetto preclusivo proprio della cosa giudicata, che si determina in ragione della mancata tempestiva opposizione (cfr. Trib. Milano, 17/10/2024 n. 9023; Trib. Milano
24/06/2025, n. 5144; Trib. Napoli Nord n. 2526/2025).
3. Precisati i residuali spazi di indagine nel territorio di un giudicato dai confini mobili, va rilevato che l'opponente è certamente qualificabile come consumatore, secondo la formula definitoria offerta dall'art. 3 cod. cons., avendo la stessa stipulato il contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Grava sul consumatore che invochi la nullità delle clausole abusive l'onere di argomentare le ragioni poste a fondamento della domanda.
Simile sforzo narrativo deve essere conformato alle indicazioni fornite dall'art. 33 cod. cons., secondo cui la clausola negoziale è vessatoria allorquando, malgrado la buona fede, essa determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, dunque, un'alterazione del sinallagma contrattuale, da apprezzare in termini non meramente economici, ma squisitamente normativi.
La valutazione del carattere abusivo delle clausole, infatti, non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, sempre che tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile (art. 34, comma 2, cod. cons.).
La costruzione dogmatica della vessatorietà, dunque, riposa non sull'equilibrio meramente economico delle prestazioni dedotte in contratto, ma sull'equità normativa dei diritti, doveri, obblighi, oneri e rischi assunti dalle parti, in posizioni corrispettive, all'interno della operazione economica complessivamente considerata.
Le clausole astrattamente suscettibili di alterare l'assetto contrattuale sono enumerate, in via esemplificativa, dall'art. 33, comma 2, cod. cons., ma possono essere censurate dal consumatore a prescindere dal relativo inquadramento normativo, purché la parte deduca di essere stata menomata nella sua facoltà di autodeterminazione, subendo il predominio negoziale della controparte (cfr. Trib.
Napoli Nord,14/10/2024 n. 4171).
4. L'opponente ha, in primo luogo, contestato la chiarezza e la intellegibilità delle clausole negoziali.
Al consumatore è effettivamente riconosciuto il diritto non solo ad una informazione adeguata (art. 2, comma 2, lett. c, cod. cons.), attraverso la quale compensare la fisiologica asimmetria informativa, ma anche ad un'informazione trasparente, finalisticamente orientata a colmare l'asimmetria cognitiva.
5 Ne consegue che il contratto debba essere formulato in maniera sufficientemente chiara da consentire al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di assumere le proprie decisioni con prudenza e consapevolezza (cfr. CGUE sent. 20/9/2017, in causa C-186/16)
e, quindi, di comprendere il concreto funzionamento delle clausole negoziali, sì da poterne valutare le riverberazioni potenzialmente significative sugli obblighi contrattualmente assunti.
L'ingiunta, tuttavia, pur correttamente evocando il proprio diritto all'informazione, non ha adeguatamente argomentato la formulata censura, non ha specificamente individuato le clausole ritenute ambigue, né ha precisato le circostanze attraverso le quali il professionista sia concretamente riuscito a compromettere la libertà di autodeterminazione contrattuale, ad alterare i processi decisionali e ad influenzare il comportamento economico.
Tale deficienza assertiva e l'inerzia mostrata rispetto alla rappresentazione dello svolgimento patologico della relazione contrattuale non possono essere colmate invocando un controllo giudiziale officioso, atteso che il rispetto del principio di effettività della tutela consumeristica non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa indolenza del consumatore interessato (cfr. CGUE, sent. 01/10/2015, C-32/14, EU:C: ). Controparte_4 P.IVA_4
Il contratto, in ogni caso, non presenta lacune informative od opacità di sorta, sicché dagli elementi di fatto e diritto disponibili (si veda CGUE, sentenza del 17 maggio 2022 in cause riunite C-693/19,
SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza: “al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva
93/13 … laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto a tal riguardo necessari”), risulta garantita al consumatore un'informazione adeguata e trasparente, intesa quale piena cognizione di tutti gli elementi idonei a definire il complessivo impegno scaturente dall'adesione al regolamento contrattuale, che, impiegando valori sintattici e semantici chiari ed accessibili, appare pienamente intellegibile.
La doglianza, dunque, non può trovare accoglimento.
5. L'opponente ha altresì censurato le clausole relative alla responsabilità delle parti contrattuali ed al divieto di circolazione in determinati paesi.
Dette clausole, tuttavia, non incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato in via monitoria, per cui l'indagine sulla denunciata vessatorietà dismette qualsivoglia rilevanza pratica, attesa l'inidoneità di un eventuale giudizio di nullità ad impattare la fattispecie concreta.
La conseguenza della declaratoria di nullità delle segnalate clausole, in ragione di un'astratta abusività, si tradurrebbe, infatti, nella relativa automatica espunzione dal regolamento negoziale, secondo la logica del regime di nullità parziale necessaria proprio dell'art. 36 cod. cons., per il quale 6 il contratto rimane valido pur se deprivato di una sua parte ed indipendentemente dalla necessità di colmare la lacuna così creatasi.
E', pertanto, evidente che l' eventuale eliminazione, dalla articolazione negoziale, delle clausole in commento – che, in ogni caso, evocano ipotesi non concretamente verificatesi – rimarrebbe, di fatto, del tutto priva di conseguenze rispetto al programma contrattuale ed alla misura della esposizione debitoria dell'odierno opponente, che, dunque, alcun vantaggio otterrebbe da simile obliterazione.
6. Alla luce delle considerazioni sovra esposte, l'opposizione non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e dell'efficacia esecutiva allo stesso già concessa.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
I recenti mutamenti giurisprudenziali e l'eccezionalità del rimedio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 13/11/2025
Il G.O.P. dott.ssa Margherita UN
7