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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/10/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3553/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 3553/2023 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 22/10/2025, e vertente
TRA
, nata in [...] [...], elettivamente Parte_1 Pt_2 domiciliata in SORA (FR) alla via XX Settembre n. 42, presso lo studio dell'Avv.
ZZ ES che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...] Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da note scritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/12/2023, Parte_1 chiedeva che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in data
19/04/2014 con , deducendo che i coniugi si erano separati Controparte_1 consensualmente, come da sentenza di separazione personale del Tribunale di Cassino
n. 1325/2022 del 30/09/2022, che erano nati i figli (nato il [...]) e ( Per_1 Per_2 nata il [...]); che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) di confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
3) di confermare l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
4) di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in favore dei figli per complessivi € 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
5) porre un assegno divorzile a carico del resistente per €
200,00 mensili.
Non si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti compariva esclusivamente la ricorrente e con ordinanza del 19/04/2024 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e confermava le condizioni di cui alla separazione (affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, diritto di visita paterno, versamento a carico del padre della somma di euro 600,00, di cui euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli ed euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, assegni familiari percepiti integralmente dalla ricorrente).
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione della ricorrente.
2 Con atto depositato in data 9.10.2025 parte ricorrente dichiarava di voler rinunciare agli atti e all'azione essendo intervenuta riconciliazione tra i coniugi e chiedeva l'estinzione del procedimento.
All'udienza cartolare del 22/10/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, stante la rinuncia agli atti, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del procedimento. Conseguentemente va revocata l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 19.4.2024.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, tenuto conto della contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e per l'effetto revoca l'ordinanza del
19.4.2024;
2) nulla sulle spese.
Cassino, 22/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 3553/2023 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 22/10/2025, e vertente
TRA
, nata in [...] [...], elettivamente Parte_1 Pt_2 domiciliata in SORA (FR) alla via XX Settembre n. 42, presso lo studio dell'Avv.
ZZ ES che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...] Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da note scritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/12/2023, Parte_1 chiedeva che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in data
19/04/2014 con , deducendo che i coniugi si erano separati Controparte_1 consensualmente, come da sentenza di separazione personale del Tribunale di Cassino
n. 1325/2022 del 30/09/2022, che erano nati i figli (nato il [...]) e ( Per_1 Per_2 nata il [...]); che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) di confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
3) di confermare l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
4) di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in favore dei figli per complessivi € 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
5) porre un assegno divorzile a carico del resistente per €
200,00 mensili.
Non si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti compariva esclusivamente la ricorrente e con ordinanza del 19/04/2024 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e confermava le condizioni di cui alla separazione (affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, diritto di visita paterno, versamento a carico del padre della somma di euro 600,00, di cui euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli ed euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, assegni familiari percepiti integralmente dalla ricorrente).
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione della ricorrente.
2 Con atto depositato in data 9.10.2025 parte ricorrente dichiarava di voler rinunciare agli atti e all'azione essendo intervenuta riconciliazione tra i coniugi e chiedeva l'estinzione del procedimento.
All'udienza cartolare del 22/10/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, stante la rinuncia agli atti, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del procedimento. Conseguentemente va revocata l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 19.4.2024.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, tenuto conto della contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e per l'effetto revoca l'ordinanza del
19.4.2024;
2) nulla sulle spese.
Cassino, 22/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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