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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/10/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 611/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 611/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TO AR
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. POZZI ALIDA
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“1) ordinare alla Sig.ra la cessazione immediata di ogni condotta contraria agli obblighi CP_1 assunti e comunque contraria all'interesse del minore;
pagina 1 di 13 2) revocare l'affido condiviso in ragione di un più adeguato affido in via esclusiva del figlio minore al padre Sig. mantenendo il Persona_1 Pt_1 Parte_1 collocamento presso di sé;
3) disporre un percorso psicologico per il figlio con il Consultorio la Famiglia di Per_1
Lodi e conferire l'incarico ai servizi sociali competenti per territorio di provvedere alla regolamentazione dei rapporti madre-figlio in luogo neutro, alla presenza di un educatore, al fine di recuperare e consentire un sano ed equilibrato rapporto con la madre;
4) disporre, per ciò che attiene le visite di con la madre, che la Sig.ra veda il Per_1 CP_1 figlio secondo le disposizioni dei servizi sociali e della psicologa di riferimento, tenuto conto del supremo interesse del minore;
5) disporre che la Sig.ra versi al Sig. una somma mensile pari ad € 350,00 a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento di , somma che verrà rivalutata Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT anche in assenza di espressa richiesta in tal senso;
6) disporre che la madre si farà carico del 70% delle spese Controparte_1 straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Lodi, mentre il 30% resterà a carico del padre”
Conclusioni per Controparte_1
“in via principale
1) confermare l'affidamento condiviso e congiunto del figlio minore ai Persona_1 genitori, con collocamento provvisorio presso il padre, nell'ottica di pervenire ad un collocamento paritetico ovvero, in futuro, prevalente presso la madre, all'esito del percorso con i
Servizi Sociali già incaricati della regolamentazione dei rapporti madre-figlio, e, nel rispetto del tempi del minore, con una progressiva liberalizzazione e previsione di futuri pernottamenti e fine settimana del minore presso la casa materna, disponendo la vigilanza del nucleo famigliare, con relazioni semestrali dei Servizi avanti il Giudice Tutelare competente;
2) mandare assolta la resistente da qualsivoglia domanda ex adverso dedotta, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) Prevedere un supporto psicologico per il minore al fine di rafforzare il rapporto Per_1 con entrambe le figure genitoriali ed, in particolare, con la madre;
pagina 2 di 13 4) In via provvisoria e sino a che non vi sarà una frequentazione costante con permanenza del minore anche presso la madre, con previsione del mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori, stante le spese di viaggio ed i costi del percorso con i Servizi Sociali, già sostenute e sostenende dalla resistente, determinare l'obbligo di contribuzione della madre al mantenimento del figlio nella misura di euro 150,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% Per_1 delle spese extra e straordinarie per il minore, da concordare in via preventiva e da documentare, con applicazione del Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
-Con vittoria di spese di lite al procuratore antistatario”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 26.3.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale domandando la modifica del decreto del Tribunale di Lodi del 15/06/2021 (emesso all'esito del procedimento n. 1053/2021). Parte ricorrente, in particolare, ha domandato l'affido esclusivo del figlio minore, con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite materne in spazio neutro, alla presenza di un educatore, la fissazione del contributo materno per il mantenimento del figlio in € 350,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 24.5.2024 si è costituita la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso e la conferma del decreto del Tribunale di Lodi del 15.6.2021.
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Tribunale, con ordinanza depositata in data 27.7.2024, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“1) conferma l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso il padre;
2) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti la regolamentazione delle visite materne;
3) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di individuare il miglior regime di affidamento e collocamento di e le migliori Persona_1 modalità e tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, procedano ad un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare diretta a verificare pagina 3 di 13 l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione del minore e la qualità della relazione del minore con ciascun genitore, trasmettendo a questa AG una relazione esaustiva e dettagliata entro il 20.11.2024 e segnalando in ogni caso tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
4) dispone che la madre contribuisca al mantenimento del minore attraverso il versamento al padre della somma mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano”.
2. Dalla relazione di e è nato il figlio Parte_1 Controparte_1
in data 4.12.2013. Persona_1
Il Tribunale di Lodi, con decreto depositato in data 15.6.2021, ha accolto il ricorso congiunto presentato dalle parti, disponendo in conformità alle condizioni dalle stesse concordate.
Per quanto qui interessa, le parti in quella sede avevano concordato quanto segue:
“1. Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso e congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, considerato che l'abitazione dello stesso è nei pressi dell'istituto scolastico che frequenta così da non sconvolgere le di lui abitudini, frequentazioni e interessi.
2. I genitori acconsentono a che il minore affronti un percorso psicologico adeguato tale da fargli recuperare un sano e legittimo rapporto con la madre, da tempo affievolitosi.
Alla luce di tale percorso, sarà il professionista incaricato ad individuare i tempi e le modalità più idonee per ricreare e risanare tale rapporto. Dovranno essere rispettati i tempi e le esigenze del minore.
3. La madre potrà vedere il figlio minore quando vorrà, compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e del figlio, previo avviso al padre la domenica precedente;
la madre potrà chiamare e videochiamare il figlio quando vorrà.
4. La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da concordare con il padre entro e non oltre il
15.05 di ogni anno.
5. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il minore resterà dall'inizio delle vacanze alle ore 18.00 del 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al rientro a scuola con l'altro genitore. In caso di difficoltà per impegni lavorativi dei genitori e/o scolastici del pagina 4 di 13 minore o di altro genere, i genitori prenderanno accordi per una gestione diversa in termini di giorni ed orari, con congruo preavviso.
6. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con uno dei genitori il periodo ricompreso dall'inizio delle vacanze alle ore 18.00 del giorno di
Pasqua e con l'altro genitore il periodo ricompreso dalle ore 18.00 del giorno di Pasqua al rientro a scuola. In caso di difficoltà per impegni lavorativi dei coniugi e/o scolastici del minore o di altro genere, i genitori prenderanno accordi per una gestione diversa in termini di giorni ed orari, con congruo preavviso.
7. I ponti saranno trascorsi con il figlio secondo modalità da concordarsi di anno in anno.
8. Le decisioni relative all'istruzione e all'educazione del minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
9. Ogni genitore manterrà il figlio quando lo avrà con sé senza corresponsione di mantenimento.
10. Le spese straordinarie, necessarie per il minore, sono da intendersi quelle individuate dalle linee guida del Tribunale di Milano e ad esse i genitori si riportano integralmente e provvederanno ad accollarsele nella misura del 50%.
11. Gli assegni familiari saranno percepiti dal padre come da linee guida del Tribunale di Milano mentre la madre usufruirà delle detrazioni al 50%, come previsto per Legge”
(doc. 1 parte ricorrente).
3. Ciò posto, quanto all'affido del minore non può essere accolta la domanda di affido esclusivo formulata da parte ricorrente per le ragioni di seguito evidenziate.
3.1 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera pagina 5 di 13 situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
In altri termini, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (337 quater c.c.).
3.2 Nel caso in esame parte ricorrente, a fondamento della domanda di affido esclusivo, ha dedotto di starsi occupando in via esclusiva del figlio, attesa la totale assenza della madre.
Tale domanda, tuttavia, non può essere accolta tenuto di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi sociali di e , i quali hanno seguito il nucleo familiare durante tutto il corso del Pt_2 Pt_3 giudizio.
I Servizi sociali di con relazione del 19.11.2024 hanno riferito che la resistente “ha Pt_2 verbalizzato la propria sofferenza rispetto all'impossibilità di instaurare un rapporto con il figlio, oltre agli atteggiamenti vessatori agiti dal signor nei suoi riguardi […] Secondo il Pt_1 suo racconto, per diverso tempo, l'uomo le avrebbe impedito di stare con il proprio figlio, se non all'interno della propria abitazione, per una mezz'ora, alla sua presenza, registrando ogni conversazione. La donna, abitando a con il primogenito, ha evidenziato la propria Pt_3 intenzione a non richiedere il collocamento di , essendo il figlio nato e cresciuto a Per_1
, ma ha portato il proprio desiderio di poter trascorrere del tempo con lui durante il fine Pt_2 settimana”.
I Servizi sociali di , poi, con relazione del 17.6.2025 hanno dato atto che “si rileva una Pt_2 disponibilità da parte della madre a ricostruire la relazione con il figlio. La donna ha partecipato con costanza agli incontri proposti, dimostrando interesse e impegno nel voler ristabilire un legame affettivo con . Tuttavia, sono ancora presenti alcune criticità, sia Per_1 sul piano relazionale che comunicativo, che necessitano di un accompagnamento professionale adeguato […] Si ritiene dunque indicato mantenere un affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso il padre, e regolamentare in modo provvisorio la frequentazione madre-figlio attraverso modalità accompagnate e supervisionate”.
pagina 6 di 13 Con relazione dell'11.6.2025 i Servizi sociali di hanno riferito che “La Sig.ra Pt_3 CP_1 si è sempre presentata puntualmente agli appuntamenti fissati presso il servizio,
[...] mostrandosi disponibile nell'approfondire l'evoluzione della propria relazione con il figlio
. Per_1
La stessa sta inoltre effettuando il percorso di valutazione psicodiagnostica prescritta presso il
Consultorio familiare di Parabiago, che sarà cura del servizio scrivente trasmettere a codesta
A.G. non appena ultimata.
Per quanto concerne la relazione tra la donna e il figlio , in sede degli incontri di rete Per_1 effettuati con le operatrici del Servizio Tutela minori di , referenti per la presa in carico Pt_2 del minore e del padre, è stato possibile apprendere che le stesse hanno effettuato due incontri tra la Sig.ra e il minore, uno presso la sede del servizio e uno sul territorio, in cui CP_1
è stato possibile osservare la loro dinamica relazionale oltre che facilitare la ripresa del loro rapporto.
Oltre a questi momenti strutturati, la donna ha riferito alle scriventi di essersi accordata in autonomia con il Sig. recandosi circa due volte a settimana presso la loro abitazione per Pt_1 trascorrere del tempo con . In merito a questi momenti, nonostante la donna si sia Per_1 detta contenta del tempo speso con il figlio, raccontando di aver svolto insieme anche alcune attività quotidiane quali i compiti scolastici, ha altresì rimandato la propria fatica nell'essere costantemente esposta alla presenza del Sig. che inficerebbe la spontaneità di tali Pt_1 momenti, limitando sia le proprie azioni che le reazioni del figlio, riportando il desiderio di poter disporre autonomamente del proprio tempo con […] Alla luce di quanto sopra Per_1 esposto il servizio scrivente rileva un'evoluzione positiva della relazione madre-figlio, grazie sia all'intervento dei servizi coinvolti, ma anche alla capacità mostrata da entrambe le parti di definire degli accordi in autonomia in virtù del benessere del minore.
In relazione al regime di affidamento maggiormente rispondente agli attuali bisogni di
, le operatrici scriventi non ravvisano elementi tali da modificare l'affidamento Per_1 condiviso attualmente in essere;
la madre del minore, Sig.ra sebbene mostri delle CP_1 fatiche nella piena assunzione del proprio ruolo genitoriale, ha sempre mostrato di disporre le capacità necessarie a migliorarsi se adeguatamente supportata, rimandando un sincero interesse verso il figlio, nei confronti del quale appare adeguatamente sintonizzata”.
pagina 7 di 13 E ancora, con relazione del 9.9.2025 i Servizi sociali di hanno rappresentato che “Il Pt_2 rapporto padre figlio risulta molto solido, caratterizzato dalla possibilità, per di Per_1 confidarsi e aprirsi emotivamente al padre. Ciò rappresenta un fattore di protezione importante per la crescita di . Allo stato attuale appare necessario mantenere il collocamento Per_1 prevalente presso il padre […] si ritiene necessario promuovere un monitoraggio sulla coppia genitoriale al fine di promuovere l'instaurarsi di un dialogo proficuo e incentrato sui bisogni di
, così da poter mantenere un regime di affido condiviso, che ad oggi si reputa essere la Per_1 modalità maggiormente funzionale per un'evoluzione positiva dei pattner relazionali in essere”.
3.3 Tutto ciò considerato, deve essere confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre.
Le problematiche tutt'ora esistenti tra i genitori, di cui danno atto i Servizi Sociali nelle relazioni sopra richiamate, giustificano la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali, anche attraverso lo strumento dell'assistenza educativa domiciliare, nonché l'attivazione di percorsi di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori.
4. Quanto alle visite materne, i Servizi Sociali di , con relazione del 9.9.2025, hanno Pt_3 riferito che “Il sig. appare la principale figura di riferimento per . Tuttavia, è Pt_1 Per_1 possibile ipotizzare che la sensazione di sfiducia verso le competenze genitoriali della sig.ra nutrita dal sig. e manifestata anche in sede di colloquio, possano non CP_1 Pt_1 favorire l'apertura di verso la figura materna, in quanto ingaggiato in una sorta di Per_1 legame esclusivo con il papà. Sembra necessario pertanto un lavoro rivolto all'intero sistema famigliare, al momento il minore appare coinvolto in un conflitto di lealtà verso la figura paterna. Si è inoltre condivisa con la signora l'opportunità di mantenere una regolamentazione della relazione madre-figlio tramite il coinvolgimento dei servizi al fine di preservare sul medio- lungo periodo i loro momenti di incontro: appare infatti prematuro delegare completamente ai genitori tali aspetti organizzativi dei momenti di incontro tra la madre e il minore, a fronte sia della tendenza precedentemente rilevata della Sig.ra di recarsi presso l'abitazione CP_1 paterna senza darne preavviso al padre, rendendo così i momenti di incontro poco prevedibili e costanti, sia del rischio verosimile che il Sig. possa nuovamente ostacolare suddetta Pt_1 relazione come accaduto in passato.
pagina 8 di 13 La donna ha condiviso a pieno tale aspetto riportando come nonostante in qualche sporadica occasione i genitori siano riusciti a definire congiuntamente dei momenti di incontro, la stessa ha verbalizzato la preoccupazione che il Sig. mantenga questa posizione solo a causa Pt_1 dell'attuale coinvolgimento dei servizi”. I Servizi, pertanto, hanno così concluso: “il servizio scrivente reputa necessario mantenere una regolamentazione della relazione madre-figlio tramite l'intervento dei servizi coinvolti.
In particolare si ritiene opportuno predisporre gli incontri tra la madre Sig.ra e il CP_1 figlio presso il servizio di Spazio neutro in considerazione della già relazionata Per_1 possibilità di attivare tale intervento celermente e della flessibilità dello stesso che permetterebbe alla diade di effettuare degli incontri anche fuori dal contesto del servizio, oltreché della necessità di garantire alla diade madre-figlio un momento di incontro esclusivo in un ambiente differente rispetto all'abitazione paterna. Tale intervento deve essere altresì predisposto compatibilmente con lo stato di salute di e delle sue possibilità di movimento, fino a Per_1 quando lo stesso sarà limitato nella possibilità di uscire si reputa opportuno garantire prosecuzione alla regolamentazione delle visite materne a cadenza quindicinale presso l'abitazione paterna alla presenza dell'educatrice del servizio Tutela minori di . Pt_2
Le operatrici scriventi ribadiscono l'opportunità che codesta A.G. valuti la possibilità di disporre l'attivazione di un intervento di supporto alla genitorialità per la madre del minore,
Sig.ra al fine di sostenerla nell'assumersi in modo maggiormente proattivo le CP_1 responsabilità e i diritti implicati nel suo ruolo genitoriale, oltreché definire delle strategie di comunicazione e collaborazione con il padre del minore nella definizione di una coerenza nelle strategie educative”.
Di analogo tenore le conclusioni fatte dai Servizi sociali di con la relazione del 9.9.2025: Pt_2
“A fronte delle osservazioni educative svolte dalla dott.ssa si evidenzia la presenza di un Per_2 rapporto superficiale e poco profondo tra e la madre. Entrambi sembrano in severa Per_1 difficoltà ad entrare in relazione svelandosi reciprocamente. sembra esibire un Per_1 atteggiamento distanziante e di sostanziale rifiuto rispetto alle attivazioni proposte dalla figura materna. Durante gli incontri monitorati non si sono ravvisati elementi di pregiudizio;
tuttavia, il servizio scrivente ritiene utile proporre lo svolgimento degli incontri madre-figlio presso un luogo neutro, con la possibilità di aperture e liberalizzazioni, al fine di poter consentire a pagina 9 di 13 di incontrare la madre in un contesto privo di valenze emotive come può esserlo la Per_1 dimora famigliare, orientando l'intervento verso il recupero della funzione genitoriale materna e il raggiungimento di una genitorialità condivisa”.
4.1 Tutto ciò considerato, si demanda ai Servizi sociali di regolamentare i rapporti tra il minore e la madre con i tempi e le modalità ritenute più opportune;
si demanda inoltre ai Servizi sociali la decisione in ordine alla (eventuale) progressiva liberalizzazione delle visite materne, da effettuarsi in ogni caso mediante l'attivazione dell'educatore domiciliare.
5. Al fine di decidere in ordine al mantenimento del figlio occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
in sede di ricorso, ha dato atto di essere stato licenziato a causa Parte_1 di un infortunio sul lavoro e di aver fatto richiesta del reddito di inclusione.
Lo stesso, sentito dal Tribunale all'udienza del 25.6.2024, ha dichiarato: “io adesso non lavoro;
il mio infortunio risale al 2017 con postumi permanenti;
per un anno ho avuto invalidità Inail, poi mi è stato chiuso con l'handicap, poi ho chiesto un congedo per mia mamma;
l'anno scorso ho avuto il reddito di cittadinanza;
ancora non mi hanno dato niente dall'Inail; nonostante io abbia l'invalidità o l'handicap non ho ricevuto niente;
mi è stata riconosciuta l'invalidità per 2/3; il patronato continua a farmi richieste di pensione di invalidità che però sono state rigettate;
io non sto prendendo nessuna prestazione di invalidità; la casa in cui vivo è di mia madre;
lei adesso è in una RSA;
finchè ho potuto l'ho aiutata io;
in casa vivo io con i miei due figli;
allo stato io non ho nessun tipo di entrata;
mi sta seguendo un altro avvocato per le cause con l'INPS; l'Inail non mi dà prestazioni;
io prendo l'assegno unico per i miei figli, è di € 307,00”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 452,88 per l'anno 2021, € 11.999,72 per l'anno 2022 ed €
4.996,36 per l'anno 2023 (doc. 12-14 parte ricorrente).
Dall'esame degli estratti conti risultano molteplici versamenti in contanti, finanche dell'importo di € 1.800,00 (doc. 15 parte ricorrente).
Il ricorrente non risulta gravato di spese abitative in quanto vive, insieme al figlio, nella casa di proprietà della madre.
in sede di costituzione, ha dato atto di lavorare come cameriera Controparte_1
pagina 10 di 13 ai piani d'albergo per la società Papalini s.p.a. di Milano, percependo un reddito medio mensile di euro 1.100,00/1.200,00 e di vivere a in un appartamento condotto in Pt_3 locazione per il quale versa € 500,00 al mese (doc. 13 parte ricorrente).
La stessa, sentita all'udienza del 25.6.2024, ha dichiarato: “io vivo in una casa in affitto e pago € 500,00; ho un fidanzato ma non vive con me;
vivo da sola con mio figlio;
io lavoro e guadagno 1.200,00 euro netti per 13 mensilità; io non prendo l'assegno unico per
, lo prendevo per ma adesso non lo prendo;
il padre di non mi Per_1 Per_3 Per_3 aiuta perché vive nella Repubblica Domenicana;
faccio la cameriera a Milano, all'Hotel
Principe di Savoia;
non ho altri figli;
sto facendo adesso il corso per la patente di guida;
io per andare agli incontri a Lodi prendevo il treno”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 9.159,06 per l'anno 2021, € 16.183,11 per l'anno 2022, €
18.941,57 per l'anno 2023 (doc. 14-16 parte resistente) ed € 19.343,97 per l'anno 2024 (doc.
A parte resistente).
Da ultimo occorre dare atto che entrambe le parti hanno anche altri figli.
in particolare, all'udienza del 25.6.2024 ha dichiarato: “con noi Parte_1 vive anche un altro mio figlio che ha 21 anni, adesso non sta lavorando, ha fatto dei lavori saltuari come muratore;
io ho altri due figli in Colombia, di 23 e 24 anni;
li sento tramite le video chiamate”. Alla stessa udienza anche ha riferito di avere Controparte_1 un altro figlio: “io ho un altro figlio, , ha 18 anni;
ha finito la scuola di meccanica e Per_3 deve iniziare a lavorare”.
5.1 Tutto ciò considerato, per quanto attiene al contributo per il mantenimento del figlio, tenuto conto dell'età dello stesso e delle condizioni economiche delle parti come sopra ricostruite, nonché dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e considerato che il ricorrente percepisce per intero l'assegno unico, pare equo fissare in € 200,00 al mese il contributo materno per il mantenimento del figlio.
Quanto alle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, devono essere poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno.
6. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, devono essere interamente compensate tra le parti.
pagina 11 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. conferma l'affido di in maniera condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso il padre;
2. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare, anche attraverso lo strumento dell'assistenza educativa domiciliare, nonché l'attivazione di percorsi di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori;
3. demanda ai Servizi sociali la predisposizione del calendario degli incontri madre-figlio secondo i tempi e le modalità ritenute più opportune e, prevedendo, ove ritenuto, una progressiva liberalizzazione delle visite, mediante l'attivazione dell'educativa domiciliare;
4. dichiara tenuta e condanna al pagamento, a favore di Controparte_1
a titolo di contributo di mantenimento per il figlio, della Parte_1 somma mensile di € 200,00, somme da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
5. pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
6. compensa le spese di lite tra le parti;
7. manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali di e . Pt_2 Pt_3
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 611/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TO AR
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. POZZI ALIDA
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“1) ordinare alla Sig.ra la cessazione immediata di ogni condotta contraria agli obblighi CP_1 assunti e comunque contraria all'interesse del minore;
pagina 1 di 13 2) revocare l'affido condiviso in ragione di un più adeguato affido in via esclusiva del figlio minore al padre Sig. mantenendo il Persona_1 Pt_1 Parte_1 collocamento presso di sé;
3) disporre un percorso psicologico per il figlio con il Consultorio la Famiglia di Per_1
Lodi e conferire l'incarico ai servizi sociali competenti per territorio di provvedere alla regolamentazione dei rapporti madre-figlio in luogo neutro, alla presenza di un educatore, al fine di recuperare e consentire un sano ed equilibrato rapporto con la madre;
4) disporre, per ciò che attiene le visite di con la madre, che la Sig.ra veda il Per_1 CP_1 figlio secondo le disposizioni dei servizi sociali e della psicologa di riferimento, tenuto conto del supremo interesse del minore;
5) disporre che la Sig.ra versi al Sig. una somma mensile pari ad € 350,00 a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento di , somma che verrà rivalutata Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT anche in assenza di espressa richiesta in tal senso;
6) disporre che la madre si farà carico del 70% delle spese Controparte_1 straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Lodi, mentre il 30% resterà a carico del padre”
Conclusioni per Controparte_1
“in via principale
1) confermare l'affidamento condiviso e congiunto del figlio minore ai Persona_1 genitori, con collocamento provvisorio presso il padre, nell'ottica di pervenire ad un collocamento paritetico ovvero, in futuro, prevalente presso la madre, all'esito del percorso con i
Servizi Sociali già incaricati della regolamentazione dei rapporti madre-figlio, e, nel rispetto del tempi del minore, con una progressiva liberalizzazione e previsione di futuri pernottamenti e fine settimana del minore presso la casa materna, disponendo la vigilanza del nucleo famigliare, con relazioni semestrali dei Servizi avanti il Giudice Tutelare competente;
2) mandare assolta la resistente da qualsivoglia domanda ex adverso dedotta, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) Prevedere un supporto psicologico per il minore al fine di rafforzare il rapporto Per_1 con entrambe le figure genitoriali ed, in particolare, con la madre;
pagina 2 di 13 4) In via provvisoria e sino a che non vi sarà una frequentazione costante con permanenza del minore anche presso la madre, con previsione del mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori, stante le spese di viaggio ed i costi del percorso con i Servizi Sociali, già sostenute e sostenende dalla resistente, determinare l'obbligo di contribuzione della madre al mantenimento del figlio nella misura di euro 150,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% Per_1 delle spese extra e straordinarie per il minore, da concordare in via preventiva e da documentare, con applicazione del Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
-Con vittoria di spese di lite al procuratore antistatario”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 26.3.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale domandando la modifica del decreto del Tribunale di Lodi del 15/06/2021 (emesso all'esito del procedimento n. 1053/2021). Parte ricorrente, in particolare, ha domandato l'affido esclusivo del figlio minore, con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite materne in spazio neutro, alla presenza di un educatore, la fissazione del contributo materno per il mantenimento del figlio in € 350,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 24.5.2024 si è costituita la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso e la conferma del decreto del Tribunale di Lodi del 15.6.2021.
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Tribunale, con ordinanza depositata in data 27.7.2024, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“1) conferma l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso il padre;
2) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti la regolamentazione delle visite materne;
3) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di individuare il miglior regime di affidamento e collocamento di e le migliori Persona_1 modalità e tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, procedano ad un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare diretta a verificare pagina 3 di 13 l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione del minore e la qualità della relazione del minore con ciascun genitore, trasmettendo a questa AG una relazione esaustiva e dettagliata entro il 20.11.2024 e segnalando in ogni caso tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
4) dispone che la madre contribuisca al mantenimento del minore attraverso il versamento al padre della somma mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano”.
2. Dalla relazione di e è nato il figlio Parte_1 Controparte_1
in data 4.12.2013. Persona_1
Il Tribunale di Lodi, con decreto depositato in data 15.6.2021, ha accolto il ricorso congiunto presentato dalle parti, disponendo in conformità alle condizioni dalle stesse concordate.
Per quanto qui interessa, le parti in quella sede avevano concordato quanto segue:
“1. Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso e congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, considerato che l'abitazione dello stesso è nei pressi dell'istituto scolastico che frequenta così da non sconvolgere le di lui abitudini, frequentazioni e interessi.
2. I genitori acconsentono a che il minore affronti un percorso psicologico adeguato tale da fargli recuperare un sano e legittimo rapporto con la madre, da tempo affievolitosi.
Alla luce di tale percorso, sarà il professionista incaricato ad individuare i tempi e le modalità più idonee per ricreare e risanare tale rapporto. Dovranno essere rispettati i tempi e le esigenze del minore.
3. La madre potrà vedere il figlio minore quando vorrà, compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e del figlio, previo avviso al padre la domenica precedente;
la madre potrà chiamare e videochiamare il figlio quando vorrà.
4. La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da concordare con il padre entro e non oltre il
15.05 di ogni anno.
5. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il minore resterà dall'inizio delle vacanze alle ore 18.00 del 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al rientro a scuola con l'altro genitore. In caso di difficoltà per impegni lavorativi dei genitori e/o scolastici del pagina 4 di 13 minore o di altro genere, i genitori prenderanno accordi per una gestione diversa in termini di giorni ed orari, con congruo preavviso.
6. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con uno dei genitori il periodo ricompreso dall'inizio delle vacanze alle ore 18.00 del giorno di
Pasqua e con l'altro genitore il periodo ricompreso dalle ore 18.00 del giorno di Pasqua al rientro a scuola. In caso di difficoltà per impegni lavorativi dei coniugi e/o scolastici del minore o di altro genere, i genitori prenderanno accordi per una gestione diversa in termini di giorni ed orari, con congruo preavviso.
7. I ponti saranno trascorsi con il figlio secondo modalità da concordarsi di anno in anno.
8. Le decisioni relative all'istruzione e all'educazione del minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
9. Ogni genitore manterrà il figlio quando lo avrà con sé senza corresponsione di mantenimento.
10. Le spese straordinarie, necessarie per il minore, sono da intendersi quelle individuate dalle linee guida del Tribunale di Milano e ad esse i genitori si riportano integralmente e provvederanno ad accollarsele nella misura del 50%.
11. Gli assegni familiari saranno percepiti dal padre come da linee guida del Tribunale di Milano mentre la madre usufruirà delle detrazioni al 50%, come previsto per Legge”
(doc. 1 parte ricorrente).
3. Ciò posto, quanto all'affido del minore non può essere accolta la domanda di affido esclusivo formulata da parte ricorrente per le ragioni di seguito evidenziate.
3.1 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera pagina 5 di 13 situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
In altri termini, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (337 quater c.c.).
3.2 Nel caso in esame parte ricorrente, a fondamento della domanda di affido esclusivo, ha dedotto di starsi occupando in via esclusiva del figlio, attesa la totale assenza della madre.
Tale domanda, tuttavia, non può essere accolta tenuto di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi sociali di e , i quali hanno seguito il nucleo familiare durante tutto il corso del Pt_2 Pt_3 giudizio.
I Servizi sociali di con relazione del 19.11.2024 hanno riferito che la resistente “ha Pt_2 verbalizzato la propria sofferenza rispetto all'impossibilità di instaurare un rapporto con il figlio, oltre agli atteggiamenti vessatori agiti dal signor nei suoi riguardi […] Secondo il Pt_1 suo racconto, per diverso tempo, l'uomo le avrebbe impedito di stare con il proprio figlio, se non all'interno della propria abitazione, per una mezz'ora, alla sua presenza, registrando ogni conversazione. La donna, abitando a con il primogenito, ha evidenziato la propria Pt_3 intenzione a non richiedere il collocamento di , essendo il figlio nato e cresciuto a Per_1
, ma ha portato il proprio desiderio di poter trascorrere del tempo con lui durante il fine Pt_2 settimana”.
I Servizi sociali di , poi, con relazione del 17.6.2025 hanno dato atto che “si rileva una Pt_2 disponibilità da parte della madre a ricostruire la relazione con il figlio. La donna ha partecipato con costanza agli incontri proposti, dimostrando interesse e impegno nel voler ristabilire un legame affettivo con . Tuttavia, sono ancora presenti alcune criticità, sia Per_1 sul piano relazionale che comunicativo, che necessitano di un accompagnamento professionale adeguato […] Si ritiene dunque indicato mantenere un affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso il padre, e regolamentare in modo provvisorio la frequentazione madre-figlio attraverso modalità accompagnate e supervisionate”.
pagina 6 di 13 Con relazione dell'11.6.2025 i Servizi sociali di hanno riferito che “La Sig.ra Pt_3 CP_1 si è sempre presentata puntualmente agli appuntamenti fissati presso il servizio,
[...] mostrandosi disponibile nell'approfondire l'evoluzione della propria relazione con il figlio
. Per_1
La stessa sta inoltre effettuando il percorso di valutazione psicodiagnostica prescritta presso il
Consultorio familiare di Parabiago, che sarà cura del servizio scrivente trasmettere a codesta
A.G. non appena ultimata.
Per quanto concerne la relazione tra la donna e il figlio , in sede degli incontri di rete Per_1 effettuati con le operatrici del Servizio Tutela minori di , referenti per la presa in carico Pt_2 del minore e del padre, è stato possibile apprendere che le stesse hanno effettuato due incontri tra la Sig.ra e il minore, uno presso la sede del servizio e uno sul territorio, in cui CP_1
è stato possibile osservare la loro dinamica relazionale oltre che facilitare la ripresa del loro rapporto.
Oltre a questi momenti strutturati, la donna ha riferito alle scriventi di essersi accordata in autonomia con il Sig. recandosi circa due volte a settimana presso la loro abitazione per Pt_1 trascorrere del tempo con . In merito a questi momenti, nonostante la donna si sia Per_1 detta contenta del tempo speso con il figlio, raccontando di aver svolto insieme anche alcune attività quotidiane quali i compiti scolastici, ha altresì rimandato la propria fatica nell'essere costantemente esposta alla presenza del Sig. che inficerebbe la spontaneità di tali Pt_1 momenti, limitando sia le proprie azioni che le reazioni del figlio, riportando il desiderio di poter disporre autonomamente del proprio tempo con […] Alla luce di quanto sopra Per_1 esposto il servizio scrivente rileva un'evoluzione positiva della relazione madre-figlio, grazie sia all'intervento dei servizi coinvolti, ma anche alla capacità mostrata da entrambe le parti di definire degli accordi in autonomia in virtù del benessere del minore.
In relazione al regime di affidamento maggiormente rispondente agli attuali bisogni di
, le operatrici scriventi non ravvisano elementi tali da modificare l'affidamento Per_1 condiviso attualmente in essere;
la madre del minore, Sig.ra sebbene mostri delle CP_1 fatiche nella piena assunzione del proprio ruolo genitoriale, ha sempre mostrato di disporre le capacità necessarie a migliorarsi se adeguatamente supportata, rimandando un sincero interesse verso il figlio, nei confronti del quale appare adeguatamente sintonizzata”.
pagina 7 di 13 E ancora, con relazione del 9.9.2025 i Servizi sociali di hanno rappresentato che “Il Pt_2 rapporto padre figlio risulta molto solido, caratterizzato dalla possibilità, per di Per_1 confidarsi e aprirsi emotivamente al padre. Ciò rappresenta un fattore di protezione importante per la crescita di . Allo stato attuale appare necessario mantenere il collocamento Per_1 prevalente presso il padre […] si ritiene necessario promuovere un monitoraggio sulla coppia genitoriale al fine di promuovere l'instaurarsi di un dialogo proficuo e incentrato sui bisogni di
, così da poter mantenere un regime di affido condiviso, che ad oggi si reputa essere la Per_1 modalità maggiormente funzionale per un'evoluzione positiva dei pattner relazionali in essere”.
3.3 Tutto ciò considerato, deve essere confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre.
Le problematiche tutt'ora esistenti tra i genitori, di cui danno atto i Servizi Sociali nelle relazioni sopra richiamate, giustificano la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali, anche attraverso lo strumento dell'assistenza educativa domiciliare, nonché l'attivazione di percorsi di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori.
4. Quanto alle visite materne, i Servizi Sociali di , con relazione del 9.9.2025, hanno Pt_3 riferito che “Il sig. appare la principale figura di riferimento per . Tuttavia, è Pt_1 Per_1 possibile ipotizzare che la sensazione di sfiducia verso le competenze genitoriali della sig.ra nutrita dal sig. e manifestata anche in sede di colloquio, possano non CP_1 Pt_1 favorire l'apertura di verso la figura materna, in quanto ingaggiato in una sorta di Per_1 legame esclusivo con il papà. Sembra necessario pertanto un lavoro rivolto all'intero sistema famigliare, al momento il minore appare coinvolto in un conflitto di lealtà verso la figura paterna. Si è inoltre condivisa con la signora l'opportunità di mantenere una regolamentazione della relazione madre-figlio tramite il coinvolgimento dei servizi al fine di preservare sul medio- lungo periodo i loro momenti di incontro: appare infatti prematuro delegare completamente ai genitori tali aspetti organizzativi dei momenti di incontro tra la madre e il minore, a fronte sia della tendenza precedentemente rilevata della Sig.ra di recarsi presso l'abitazione CP_1 paterna senza darne preavviso al padre, rendendo così i momenti di incontro poco prevedibili e costanti, sia del rischio verosimile che il Sig. possa nuovamente ostacolare suddetta Pt_1 relazione come accaduto in passato.
pagina 8 di 13 La donna ha condiviso a pieno tale aspetto riportando come nonostante in qualche sporadica occasione i genitori siano riusciti a definire congiuntamente dei momenti di incontro, la stessa ha verbalizzato la preoccupazione che il Sig. mantenga questa posizione solo a causa Pt_1 dell'attuale coinvolgimento dei servizi”. I Servizi, pertanto, hanno così concluso: “il servizio scrivente reputa necessario mantenere una regolamentazione della relazione madre-figlio tramite l'intervento dei servizi coinvolti.
In particolare si ritiene opportuno predisporre gli incontri tra la madre Sig.ra e il CP_1 figlio presso il servizio di Spazio neutro in considerazione della già relazionata Per_1 possibilità di attivare tale intervento celermente e della flessibilità dello stesso che permetterebbe alla diade di effettuare degli incontri anche fuori dal contesto del servizio, oltreché della necessità di garantire alla diade madre-figlio un momento di incontro esclusivo in un ambiente differente rispetto all'abitazione paterna. Tale intervento deve essere altresì predisposto compatibilmente con lo stato di salute di e delle sue possibilità di movimento, fino a Per_1 quando lo stesso sarà limitato nella possibilità di uscire si reputa opportuno garantire prosecuzione alla regolamentazione delle visite materne a cadenza quindicinale presso l'abitazione paterna alla presenza dell'educatrice del servizio Tutela minori di . Pt_2
Le operatrici scriventi ribadiscono l'opportunità che codesta A.G. valuti la possibilità di disporre l'attivazione di un intervento di supporto alla genitorialità per la madre del minore,
Sig.ra al fine di sostenerla nell'assumersi in modo maggiormente proattivo le CP_1 responsabilità e i diritti implicati nel suo ruolo genitoriale, oltreché definire delle strategie di comunicazione e collaborazione con il padre del minore nella definizione di una coerenza nelle strategie educative”.
Di analogo tenore le conclusioni fatte dai Servizi sociali di con la relazione del 9.9.2025: Pt_2
“A fronte delle osservazioni educative svolte dalla dott.ssa si evidenzia la presenza di un Per_2 rapporto superficiale e poco profondo tra e la madre. Entrambi sembrano in severa Per_1 difficoltà ad entrare in relazione svelandosi reciprocamente. sembra esibire un Per_1 atteggiamento distanziante e di sostanziale rifiuto rispetto alle attivazioni proposte dalla figura materna. Durante gli incontri monitorati non si sono ravvisati elementi di pregiudizio;
tuttavia, il servizio scrivente ritiene utile proporre lo svolgimento degli incontri madre-figlio presso un luogo neutro, con la possibilità di aperture e liberalizzazioni, al fine di poter consentire a pagina 9 di 13 di incontrare la madre in un contesto privo di valenze emotive come può esserlo la Per_1 dimora famigliare, orientando l'intervento verso il recupero della funzione genitoriale materna e il raggiungimento di una genitorialità condivisa”.
4.1 Tutto ciò considerato, si demanda ai Servizi sociali di regolamentare i rapporti tra il minore e la madre con i tempi e le modalità ritenute più opportune;
si demanda inoltre ai Servizi sociali la decisione in ordine alla (eventuale) progressiva liberalizzazione delle visite materne, da effettuarsi in ogni caso mediante l'attivazione dell'educatore domiciliare.
5. Al fine di decidere in ordine al mantenimento del figlio occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
in sede di ricorso, ha dato atto di essere stato licenziato a causa Parte_1 di un infortunio sul lavoro e di aver fatto richiesta del reddito di inclusione.
Lo stesso, sentito dal Tribunale all'udienza del 25.6.2024, ha dichiarato: “io adesso non lavoro;
il mio infortunio risale al 2017 con postumi permanenti;
per un anno ho avuto invalidità Inail, poi mi è stato chiuso con l'handicap, poi ho chiesto un congedo per mia mamma;
l'anno scorso ho avuto il reddito di cittadinanza;
ancora non mi hanno dato niente dall'Inail; nonostante io abbia l'invalidità o l'handicap non ho ricevuto niente;
mi è stata riconosciuta l'invalidità per 2/3; il patronato continua a farmi richieste di pensione di invalidità che però sono state rigettate;
io non sto prendendo nessuna prestazione di invalidità; la casa in cui vivo è di mia madre;
lei adesso è in una RSA;
finchè ho potuto l'ho aiutata io;
in casa vivo io con i miei due figli;
allo stato io non ho nessun tipo di entrata;
mi sta seguendo un altro avvocato per le cause con l'INPS; l'Inail non mi dà prestazioni;
io prendo l'assegno unico per i miei figli, è di € 307,00”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 452,88 per l'anno 2021, € 11.999,72 per l'anno 2022 ed €
4.996,36 per l'anno 2023 (doc. 12-14 parte ricorrente).
Dall'esame degli estratti conti risultano molteplici versamenti in contanti, finanche dell'importo di € 1.800,00 (doc. 15 parte ricorrente).
Il ricorrente non risulta gravato di spese abitative in quanto vive, insieme al figlio, nella casa di proprietà della madre.
in sede di costituzione, ha dato atto di lavorare come cameriera Controparte_1
pagina 10 di 13 ai piani d'albergo per la società Papalini s.p.a. di Milano, percependo un reddito medio mensile di euro 1.100,00/1.200,00 e di vivere a in un appartamento condotto in Pt_3 locazione per il quale versa € 500,00 al mese (doc. 13 parte ricorrente).
La stessa, sentita all'udienza del 25.6.2024, ha dichiarato: “io vivo in una casa in affitto e pago € 500,00; ho un fidanzato ma non vive con me;
vivo da sola con mio figlio;
io lavoro e guadagno 1.200,00 euro netti per 13 mensilità; io non prendo l'assegno unico per
, lo prendevo per ma adesso non lo prendo;
il padre di non mi Per_1 Per_3 Per_3 aiuta perché vive nella Repubblica Domenicana;
faccio la cameriera a Milano, all'Hotel
Principe di Savoia;
non ho altri figli;
sto facendo adesso il corso per la patente di guida;
io per andare agli incontri a Lodi prendevo il treno”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 9.159,06 per l'anno 2021, € 16.183,11 per l'anno 2022, €
18.941,57 per l'anno 2023 (doc. 14-16 parte resistente) ed € 19.343,97 per l'anno 2024 (doc.
A parte resistente).
Da ultimo occorre dare atto che entrambe le parti hanno anche altri figli.
in particolare, all'udienza del 25.6.2024 ha dichiarato: “con noi Parte_1 vive anche un altro mio figlio che ha 21 anni, adesso non sta lavorando, ha fatto dei lavori saltuari come muratore;
io ho altri due figli in Colombia, di 23 e 24 anni;
li sento tramite le video chiamate”. Alla stessa udienza anche ha riferito di avere Controparte_1 un altro figlio: “io ho un altro figlio, , ha 18 anni;
ha finito la scuola di meccanica e Per_3 deve iniziare a lavorare”.
5.1 Tutto ciò considerato, per quanto attiene al contributo per il mantenimento del figlio, tenuto conto dell'età dello stesso e delle condizioni economiche delle parti come sopra ricostruite, nonché dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e considerato che il ricorrente percepisce per intero l'assegno unico, pare equo fissare in € 200,00 al mese il contributo materno per il mantenimento del figlio.
Quanto alle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, devono essere poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno.
6. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, devono essere interamente compensate tra le parti.
pagina 11 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. conferma l'affido di in maniera condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso il padre;
2. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare, anche attraverso lo strumento dell'assistenza educativa domiciliare, nonché l'attivazione di percorsi di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori;
3. demanda ai Servizi sociali la predisposizione del calendario degli incontri madre-figlio secondo i tempi e le modalità ritenute più opportune e, prevedendo, ove ritenuto, una progressiva liberalizzazione delle visite, mediante l'attivazione dell'educativa domiciliare;
4. dichiara tenuta e condanna al pagamento, a favore di Controparte_1
a titolo di contributo di mantenimento per il figlio, della Parte_1 somma mensile di € 200,00, somme da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
5. pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
6. compensa le spese di lite tra le parti;
7. manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali di e . Pt_2 Pt_3
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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