Ordinanza cautelare 10 maggio 2023
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 28/04/2026, n. 7727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7727 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07727/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05528/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5528 del 2023, proposto da
La ET 29 S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Landolfi, Carlo Cudemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM AL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in OM, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della determinazione prot. CA/64246/2023 del 23 marzo 2023, con cui OM AL ha comminato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo pari a 3 (tre) giorni, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 6 della Legge n. 77/1997 e dell'art. 23, comma 5, della D.A.C. n. 21/2021 (ex art. 14, comma 2 della D.A.C. n. 91/2019) ed ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa CA FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. Questi i fatti di cui è causa.
La ET 29 SRLS esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 79 Legge Regionale n. 22/2019, in OM, in via della Pelliccia nn.29/30.
In data 31 agosto 2021 con verbale n.81180093688 redatto dalla P.L.R.C., elevato ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 3, della D.A.C. 21/2021 (ex art. 14, comma 2 della D.A.C. n. 91/2019), le è stata contestata l’occupazione di uno spazio maggiore (mq 8,50 in più) rispetto a quello originariamente assentitole.
Il successivo 29 novembre 2021 le è stata notificata la determinazione dirigenziale n. 2856 del 26 novembre 2021 prot. CA/194210, valevole anche come diffida, avente ad oggetto il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione forzosa dell’ampliamento abusivo riscontrato con verbale del 31 agosto 2021.
In data 16 settembre 2022, con due distinti verbali, le è stata contestata un’occupazione abusiva di suolo pubblico di mq 13,91 rispetto a quanto autorizzato con Istanza Covid prot. CA/137884 del 12.8.2020 con sanzione amministrativa di euro 5.000,00, e la violazione dell’art. 20 commi 4 e 5 del C.d.S. con sanzione amministrativa di euro 126,40.
Con determinazione prot. CA/64246/2023 del 23 marzo 2023, OM AL, sul presupposto che le violazioni sopra indicate fossero state accertate nell’arco di due anni, ha comminato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività (per un periodo pari a tre giorni) per recidiva ai sensi dell’art.6 della legge 25 marzo 1997, n. 77 “ considerato, altresì, il mancato rispetto di quanto disposto con determinazione dirigenziale di ripristino n. 2856 del 26/11/2021 prot. CA/194210 ”.
Con il ricorso in esame, La ET 29 ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della predetta determinazione.
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi sintetizzati come segue:
- “I. Difetto di motivazione (per relationem) per omessa allegazione dei documenti ai quali l’atto rimanda ”: non sarebbero stati allegati i documenti indicati sotto la dicitura “Elenco allegati”, il cui contenuto sarebbe integrativo della motivazione dell’atto impugnato;
- “II. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Violazione e falsa applicazione di legge ”: non sussisterebbero i presupposti dell’art. 6 della Legge n. 77/1997, in quanto l’atto gravato sarebbe stato adottato in assenza di preventiva diffida a rimuovere l’abuso che, peraltro, alla data della notifica, sarebbe stato già da mesi rimosso dalla stessa Società;
- “III. Difetto di istruttoria. eccesso di potere per carenza dei presupposti. Violazione e falsa applicazione di legge ”: non sarebbe corretta la circostanza indicata nella premessa della determinazione in esame laddove assume “ il mancato rispetto [da parte della ricorrente] di quanto disposto con determinazione dirigenziale di ripristino n. 2856 del 26/11/2021 prot. CA/194210 ”, ossia il mancato ripristino dello stato dei luoghi e rimozione forzosa. Sostiene la ricorrente che “ alla diffida del 29/11/2021 e nei termini della stessa, la società La ET 29 S.r.l.s. aveva ottemperato rimuovendo l’occupazione abusiva ”;
- “ IV. Difetto di istruttoria. eccesso di potere per carenza dei presupposti. Violazione e falsa applicazione di legge ”: Il verbale n.81220030433 del 16.9.2022 sarebbe stato elevato ai sensi dell’art. 85, comma 2, lett. c bis della Legge Regionale 22/19. L’art. 8 bis della legge 689/1981 prevede che “ la reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce ” nonché che “ essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta ”. Nel caso di specie, l’istante ha provveduto a pagare la sanzione amministrativa irrogata e, pertanto, il pagamento da parte della ricorrente impedirebbe, in radice, la configurabilità stessa della recidiva.
Si è costituita OM AL contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Alla camera di consiglio del 9 maggio 2023 parte ricorrente, dando atto di aver adempiuto alla disposta chiusura dell’esercizio nelle giornate del 4, 5 e 6 aprile 2023, ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare.
In occasione dell’udienza di discussione, La ET non ha svolto ulteriore attività difensiva, mentre OM AL ha depositato documenti e memorie.
All’udienza del 22 aprile 2026 la causa è stata introitata per la decisione, previo avviso della sussistenza di una condizione di improcedibilità ex art. 73 c.p.a..
2. Osserva il Collegio che, nelle more del presente giudizio, la Società ha adempiuto all’ordine di chiusura imposto dal provvedimento in questa sede gravato.
Dal comportamento processuale della parte ricorrente, che non ha svolto attività difensionale successivamente alla rinuncia alla domanda cautelare e non ha proposto domanda risarcitoria, è possibile quindi inferire la sopravvenuta carenza alla decisione del presente ricorso.
Invero, essendo stata data esecuzione al provvedimento gravato, è venuta meno, per la ricorrente, qualsiasi utilità, anche solo strumentale o morale comunque residua, alla pronuncia giurisdizionale.
Pertanto deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 c.p.a.
3. Le spese possono essere compensate, attesa la condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
CA FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| CA FE | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO