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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/10/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:47, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 88/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IT IA Parte_1 C.F._1
DA e dell'avv. FERRARINI FABIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
IT IA DA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MACCIOTTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE
ARMANDO DIAZ 29 09125 CAGLIARI presso il difensore avv. MACCIOTTA GIUSEPPE
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con ricorso depositato in data 30.1.2025 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “NEL MERITO 1) In via principale: Accertato e dichiarato che il licenziamento risulta comminato in forma orale, ex art. 2 comma secondo D.Lvo 23/2015, condannarsi
(C.F./P.IVA: ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore alla reintegrazione nel lavoratore nel posto di lavoro, con la facoltà di chiedere la sostituzione della reintegrazione con il pagamento di un'indennità pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre che al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione, a titolo di risarcimento del danno subito dal lavoratore nonché, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 2) In subordine: Accertata e dichiarata la comminazione in forma orale del licenziamento, condannarsi Controparte_1
(C.F./P.IVA: ) in persona del legale rappresentante pro tempore a
[...] P.IVA_1 versare al lavoratore le retribuzioni dovute dall'assunzione fino alla scadenza del contratto (31.07.2024) IN
OGNI CASO: 1) condannare la parte datoriale al pagamento dei primi due giorni che il di lavoro svolti dal ricorrente e mai retribuiti, oltre alla retribuzione maturata fino alla data del licenziamento, con riserva di quantificazione.”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente di essere stato assunto in forza di contratto a tempo determinato, in data 4.6.2024, alle dipendenze della resistente
[...] unipersonale in qualità di operario, inquadrato al livello C3 del CCNL Controparte_1
Autotrasporto Merci Comnf. con ultimo giorno di lavoro fissato per la data del 31.7.2024. Chiariva
l'odierno attore che le mansioni che gli erano assegnate erano quelle di autista, anche di camion/trattori trainanti semirimorchi, e la sede di lavoro designata era il porto di Livorno.
Esponeva, quindi, il che, in data 5.6.2024, dopo aver effettuato il primo viaggio, esso Pt_1 ricorrente rappresentava al datore di lavoro che le condizioni del trattore che gli era stato assegnato non erano idonee all'uso, poiché vecchio e sporco, di talché chiedeva se ce fosse un altro “messo meglio”, mentre il 6.6.2024 la società datrice di lavoro replicava al messaggio affermando che il mezzo era “buono”, senza dare alcuna disposizione in ordine alla ripresa in servizio dell'odierno ricorrente. Deduceva l'attore che in pari data mandava a mezzo mail una lettera di messa a disposizione, che reiterava il 10.06.2014 ed il 14.06.2024. Lamentava, dunque, il ricorrente che, da una verifica presso il centro per l'impiego, scopriva di essere stato licenziato già il primo giorno di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento poi annullato con comunicazione inoltrata al Centro per l'Impiego e di essere stato poi nuovamente licenziato a far pagina 3 di 8 data dal 14.06.2024 per giusta causa, il tutto senza aver percepito alcuna retribuzione, né busta paga. Il lavoratore, quindi, eccepiva la nullità del licenziamento orale, ovvero di fatto.
Si costituiva la unipersonale variamente contestando le Controparte_1 argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. Parte resistente, anzitutto, eccepiva la decadenza dal diritto a proporre l'azione giudiziale di impugnazione del licenziamento atteso che lo stesso era stato impugnato dal legale del ricorrente il 20 luglio 2024 a mezzo PEC, mentre il ricorso era stato invece iscritto a ruolo solamente il 31 gennaio 2025, con conseguente decadenza del ricorrente dalla possibilità di impugnare giudizialmente il licenziamento. La convenuta, poi, nel merito evidenziava la legittimità del licenziamento per giusta causa e, in via subordinata, sottolineava che le conseguenze dell'eventuale illegittimità del recesso ante tempus non potrebbero che consistere in rimedi di carattere risarcitorio, e, segnatamente, nella condanna della parte che non abbia rispettato il vincolo contrattuale al pagamento della retribuzione che sarebbe spettata al prestatore di lavoro sino alla naturale scadenza del termine. Quanto, poi, alla domanda spiegata per il pagamento delle spettanze per i giorni di lavoro effettivamente svolti la società deduceva come il pagamento di tali emolumenti, effettivamente dovuto, non era avvenuto in quanto, nonostante le richieste formulate dall'azienda, il dipendente non aveva mai fornito il proprio IBAN alla società stessa.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto esaminarsi l'eccezione di decadenza.
In effetti, nel caso di specie è pacifico (a prescindere da ogni ulteriore considerazione circa l'indirizzo, Infra) che la lettera di licenziamento è datata 3.7.2024 (cfr. doc. 9 allegato alla memoria)
e che il lavoratore ha provveduto all'impugnativa stragiudiziale il 20.7.2024 (v. doc. 1 allegato alla memoria), mentre il ricorso è stato depositato il 30.1.2025.
Tanto premesso, poi, emerge dalla documentazione in atti versata che la lettera di contestazione disciplinare e la lettera di licenziamento sono state spedite ad indirizzo in Villa Po - detta circostanza risultando dall'intestazione della contestazione (cfr. doc. 5 allegato alla memoria) e del licenziamento (v. doc. 9 allegato alla memoria) - e non all'effettivo indirizzo di residenza del Pt_1 sito in Villa Poma, frazione facente parte del Comune di Borgo Mantovano (cfr. doc. 7 allegato alla memoria e v. anche ricorso introduttivo). pagina 4 di 8 A ciò deve aggiungersi che la resistente non ha prodotto alcun avviso di ricevimento (né con riferimento alla lettera di contestazione disciplinare, né con riferimento alla lettera di licenziamento), non ha prodotto la busta della contestazione e del licenziamento da cui emerga l'attestazione di compiuta giacenza ma ha prodotto unicamente il tracking, da cui emerge che il plico non è stato rilasciato presso l'ufficio postale per il ritiro idoneo a perfezionare la compiuta giacenza, ma che è stato reso al mittente lo stesso giorno del tentativo di consegna.
Ora, posto che spettava alla resistente la prova dell'inoltro al corretto indirizzo del lavoratore alla luce delle circostanze di cui sopra non può operare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Tanto premesso deve allora dirsi che la Corte di Cassazione ha evidenziato che “La contestazione degli addebiti disciplinari da parte del datore di lavoro è un atto unilaterale recettizio che produce effetti quando giunge nella sfera di conoscenza del destinatario e a tale atto non è applicabile la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la quale riguarda solo gli atti processuali, estendendosi agli effetti sostanziali degli stessi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui la seconda lettera di addebito aveva prodotto effetto per prima, in quanto consegnata a mani del lavoratore in data antecedente alla prima contestazione, pervenuta a mezzo posta al suo indirizzo diversi giorni dopo).” (v. Cass., Sez. Lav., 276/2025).
Ancora, poi, la Suprema Corte ha chiarito “La presunzione di conoscenza di un atto - nella specie la lettera di licenziamento - del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio. (In applicazione del principio, è stata esclusa l'operatività della presunzione legale di conoscenza ex art. 1335 c.c. in assenza delle attestazioni circa le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna, con conseguente declaratoria di inefficacia del recesso datoriale).” (cfr. Cass., Sez. Lav., 19232/2018 ).
pagina 5 di 8 Orbene, a fronte di tale quadro e tenuto conto della eccepita decadenza, deve ricordarsi come, in punto, la Suprema Corte ha chiarito “(..) L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. - comma 2) è chiaramente nel senso che tutti i termini contemplati sia dal primo che da comma 2, tra loro evidentemente connessi (per cui tra l'altro il regolamento previsto dal comma 2 non opera se manchi il presupposto di cui al comma 1, ossia la forma scritta del recesso, ovvero dei suoi motivi), sono evidentemente fissati dalla legge a pena di decadenza, di guisa che inoltre vale la regola base della non rilevabilità di ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c..” (cfr., in parte motiva, Cass. 24874/2019).
Sulla scorta di tali argomentazioni, dunque, l'eccezione di decadenza deve essere rigettata
(dovendosi anche osservare, per completezza, con riferimento all'eccepita decadenza che, nel caso di specie, per stessa allegazione di parte resistente, non si applica il regime delle tutele dei contratti a tempo indeterminato, con ogni conseguenza in punto atteso che trattasi appunto di recesso ante tempus).
Tanto premesso, nel merito, l'esistenza del rapporto di lavoro per cui è causa, a tempo determinato, riconosciuto da entrambe le parti, deve ritenersi provata alla luce della documentazione in atti (v., in punto, doc. 1 allegato al ricorso).
Orbene, ciò detto si osserva che, come noto, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato il recesso prima della scadenza del contratto risulta possibile solo laddove sussista giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c., quale causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
In altri e più precisi termini, deve esistere un fatto connotato da una gravità oggettiva, riferibile alla sfera contrattuale, ovvero extracontrattuale, ma comunque tale da costituire una negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro.
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, a ben vedere, come detto, non esiste alcuna allegazione e, conseguentemente, prova nel senso che la lettera di contestazione e quella di licenziamento, atto recettizio (Supra) siano entrati nella sfera di conoscenza del lavoratore, di talché il mancato rispetto del procedimento comporta l'illegittimità del licenziamento con conseguente inefficacia dell'atto espulsivo adottato.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti di talché, non potendosi dire assolto l'onere circa il rispetto del procedimento disciplinare, in mancanza di prova circa la ricezione dell'atto espulsivo (e della lettera di contestazione), essendo pacifico che il recesso è intervenuto prima della scadenza del termine contrattualmente previsto e che il lavoratore si è messo a disposizione per la ripresa dell'attività lavorativa (v. doc. 3 a , 3 b e 4 allegati al ricorso), il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione dovuta dalla data del licenziamento sino a quella di scadenza del contratto di lavoro (31.7.2024) a titolo di risarcimento.
Nulla va detratto non avendo allegato parte resistente né avendo offerto di provare l'aliunde perceptum (sì che va rigettata la relativa richiesta).
Non può, d'altronde, trovare applicazione la tutela invocata in ricorso a norma del D.Lgs. 23/2015 atteso che, come detto, nel caso di specie il rapporto di lavoro tra le parti era pacificamente a tempo determinato, di talché non può trovare applicazione il D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23
“Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Sulla detta somma devono essere calcolati interessi e rivalutazione, come per legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo, in applicazione del disposto dell'art. 429 c.p.c.
Avuto riguardo, poi, alle richieste retributive spiegate in ricorso parte resistente ha documentato di aver proceduto al pagamento di talché in punto deve dichiararsi cessata la materia del contendere per essere venuto meno l'interesse alla pronuncia del Giudice (cfr. doc. 12 allegato dalla convenuta e v. pag. 3 note conclusionali di parte ricorrente ove si legge “Soltanto a seguito della notifica del presente ricorso, la datrice di lavoro ha provveduto a corrispondere la retribuzione relativa ai giorni di lavoro prestati dal ricorrente, giustificando il ritardo con l'asserita mancanza delle coordinate bancarie (IBAN) del lavoratore, circostanza che avrebbe impedito l'esecuzione del bonifico.”).
pagina 7 di 8 Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi in punto decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass., SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalla parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 92 c.p.c. e si liquidano in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario come in dispositivo avuto riguardo al disposto del D.M. 55/14, allo scaglione applicabile con riguardo al valore accertato della causa (tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), all'attività processuale svolta e natura della causa (cause di lavoro) ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, con applicazione dell'aumento di cui all'art. 4, co. 1 bis dello stesso D.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta l'illegittimità del licenziamento intimato da Controparte_1 unipersonale a e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore del Parte_1 ricorrente di un risarcimento pari all'ammontare della retribuzione dovuta dalla data di licenziamento sino a quella di scadenza del contratto di lavoro (31.7.2024), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- dichiara per il resto la cessata materia del contendere;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari delle spese di lite che si liquidano in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:47, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 88/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IT IA Parte_1 C.F._1
DA e dell'avv. FERRARINI FABIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
IT IA DA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MACCIOTTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE
ARMANDO DIAZ 29 09125 CAGLIARI presso il difensore avv. MACCIOTTA GIUSEPPE
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con ricorso depositato in data 30.1.2025 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “NEL MERITO 1) In via principale: Accertato e dichiarato che il licenziamento risulta comminato in forma orale, ex art. 2 comma secondo D.Lvo 23/2015, condannarsi
(C.F./P.IVA: ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore alla reintegrazione nel lavoratore nel posto di lavoro, con la facoltà di chiedere la sostituzione della reintegrazione con il pagamento di un'indennità pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre che al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione, a titolo di risarcimento del danno subito dal lavoratore nonché, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 2) In subordine: Accertata e dichiarata la comminazione in forma orale del licenziamento, condannarsi Controparte_1
(C.F./P.IVA: ) in persona del legale rappresentante pro tempore a
[...] P.IVA_1 versare al lavoratore le retribuzioni dovute dall'assunzione fino alla scadenza del contratto (31.07.2024) IN
OGNI CASO: 1) condannare la parte datoriale al pagamento dei primi due giorni che il di lavoro svolti dal ricorrente e mai retribuiti, oltre alla retribuzione maturata fino alla data del licenziamento, con riserva di quantificazione.”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente di essere stato assunto in forza di contratto a tempo determinato, in data 4.6.2024, alle dipendenze della resistente
[...] unipersonale in qualità di operario, inquadrato al livello C3 del CCNL Controparte_1
Autotrasporto Merci Comnf. con ultimo giorno di lavoro fissato per la data del 31.7.2024. Chiariva
l'odierno attore che le mansioni che gli erano assegnate erano quelle di autista, anche di camion/trattori trainanti semirimorchi, e la sede di lavoro designata era il porto di Livorno.
Esponeva, quindi, il che, in data 5.6.2024, dopo aver effettuato il primo viaggio, esso Pt_1 ricorrente rappresentava al datore di lavoro che le condizioni del trattore che gli era stato assegnato non erano idonee all'uso, poiché vecchio e sporco, di talché chiedeva se ce fosse un altro “messo meglio”, mentre il 6.6.2024 la società datrice di lavoro replicava al messaggio affermando che il mezzo era “buono”, senza dare alcuna disposizione in ordine alla ripresa in servizio dell'odierno ricorrente. Deduceva l'attore che in pari data mandava a mezzo mail una lettera di messa a disposizione, che reiterava il 10.06.2014 ed il 14.06.2024. Lamentava, dunque, il ricorrente che, da una verifica presso il centro per l'impiego, scopriva di essere stato licenziato già il primo giorno di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento poi annullato con comunicazione inoltrata al Centro per l'Impiego e di essere stato poi nuovamente licenziato a far pagina 3 di 8 data dal 14.06.2024 per giusta causa, il tutto senza aver percepito alcuna retribuzione, né busta paga. Il lavoratore, quindi, eccepiva la nullità del licenziamento orale, ovvero di fatto.
Si costituiva la unipersonale variamente contestando le Controparte_1 argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. Parte resistente, anzitutto, eccepiva la decadenza dal diritto a proporre l'azione giudiziale di impugnazione del licenziamento atteso che lo stesso era stato impugnato dal legale del ricorrente il 20 luglio 2024 a mezzo PEC, mentre il ricorso era stato invece iscritto a ruolo solamente il 31 gennaio 2025, con conseguente decadenza del ricorrente dalla possibilità di impugnare giudizialmente il licenziamento. La convenuta, poi, nel merito evidenziava la legittimità del licenziamento per giusta causa e, in via subordinata, sottolineava che le conseguenze dell'eventuale illegittimità del recesso ante tempus non potrebbero che consistere in rimedi di carattere risarcitorio, e, segnatamente, nella condanna della parte che non abbia rispettato il vincolo contrattuale al pagamento della retribuzione che sarebbe spettata al prestatore di lavoro sino alla naturale scadenza del termine. Quanto, poi, alla domanda spiegata per il pagamento delle spettanze per i giorni di lavoro effettivamente svolti la società deduceva come il pagamento di tali emolumenti, effettivamente dovuto, non era avvenuto in quanto, nonostante le richieste formulate dall'azienda, il dipendente non aveva mai fornito il proprio IBAN alla società stessa.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto esaminarsi l'eccezione di decadenza.
In effetti, nel caso di specie è pacifico (a prescindere da ogni ulteriore considerazione circa l'indirizzo, Infra) che la lettera di licenziamento è datata 3.7.2024 (cfr. doc. 9 allegato alla memoria)
e che il lavoratore ha provveduto all'impugnativa stragiudiziale il 20.7.2024 (v. doc. 1 allegato alla memoria), mentre il ricorso è stato depositato il 30.1.2025.
Tanto premesso, poi, emerge dalla documentazione in atti versata che la lettera di contestazione disciplinare e la lettera di licenziamento sono state spedite ad indirizzo in Villa Po - detta circostanza risultando dall'intestazione della contestazione (cfr. doc. 5 allegato alla memoria) e del licenziamento (v. doc. 9 allegato alla memoria) - e non all'effettivo indirizzo di residenza del Pt_1 sito in Villa Poma, frazione facente parte del Comune di Borgo Mantovano (cfr. doc. 7 allegato alla memoria e v. anche ricorso introduttivo). pagina 4 di 8 A ciò deve aggiungersi che la resistente non ha prodotto alcun avviso di ricevimento (né con riferimento alla lettera di contestazione disciplinare, né con riferimento alla lettera di licenziamento), non ha prodotto la busta della contestazione e del licenziamento da cui emerga l'attestazione di compiuta giacenza ma ha prodotto unicamente il tracking, da cui emerge che il plico non è stato rilasciato presso l'ufficio postale per il ritiro idoneo a perfezionare la compiuta giacenza, ma che è stato reso al mittente lo stesso giorno del tentativo di consegna.
Ora, posto che spettava alla resistente la prova dell'inoltro al corretto indirizzo del lavoratore alla luce delle circostanze di cui sopra non può operare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Tanto premesso deve allora dirsi che la Corte di Cassazione ha evidenziato che “La contestazione degli addebiti disciplinari da parte del datore di lavoro è un atto unilaterale recettizio che produce effetti quando giunge nella sfera di conoscenza del destinatario e a tale atto non è applicabile la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la quale riguarda solo gli atti processuali, estendendosi agli effetti sostanziali degli stessi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui la seconda lettera di addebito aveva prodotto effetto per prima, in quanto consegnata a mani del lavoratore in data antecedente alla prima contestazione, pervenuta a mezzo posta al suo indirizzo diversi giorni dopo).” (v. Cass., Sez. Lav., 276/2025).
Ancora, poi, la Suprema Corte ha chiarito “La presunzione di conoscenza di un atto - nella specie la lettera di licenziamento - del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio. (In applicazione del principio, è stata esclusa l'operatività della presunzione legale di conoscenza ex art. 1335 c.c. in assenza delle attestazioni circa le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna, con conseguente declaratoria di inefficacia del recesso datoriale).” (cfr. Cass., Sez. Lav., 19232/2018 ).
pagina 5 di 8 Orbene, a fronte di tale quadro e tenuto conto della eccepita decadenza, deve ricordarsi come, in punto, la Suprema Corte ha chiarito “(..) L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. - comma 2) è chiaramente nel senso che tutti i termini contemplati sia dal primo che da comma 2, tra loro evidentemente connessi (per cui tra l'altro il regolamento previsto dal comma 2 non opera se manchi il presupposto di cui al comma 1, ossia la forma scritta del recesso, ovvero dei suoi motivi), sono evidentemente fissati dalla legge a pena di decadenza, di guisa che inoltre vale la regola base della non rilevabilità di ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c..” (cfr., in parte motiva, Cass. 24874/2019).
Sulla scorta di tali argomentazioni, dunque, l'eccezione di decadenza deve essere rigettata
(dovendosi anche osservare, per completezza, con riferimento all'eccepita decadenza che, nel caso di specie, per stessa allegazione di parte resistente, non si applica il regime delle tutele dei contratti a tempo indeterminato, con ogni conseguenza in punto atteso che trattasi appunto di recesso ante tempus).
Tanto premesso, nel merito, l'esistenza del rapporto di lavoro per cui è causa, a tempo determinato, riconosciuto da entrambe le parti, deve ritenersi provata alla luce della documentazione in atti (v., in punto, doc. 1 allegato al ricorso).
Orbene, ciò detto si osserva che, come noto, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato il recesso prima della scadenza del contratto risulta possibile solo laddove sussista giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c., quale causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
In altri e più precisi termini, deve esistere un fatto connotato da una gravità oggettiva, riferibile alla sfera contrattuale, ovvero extracontrattuale, ma comunque tale da costituire una negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro.
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, a ben vedere, come detto, non esiste alcuna allegazione e, conseguentemente, prova nel senso che la lettera di contestazione e quella di licenziamento, atto recettizio (Supra) siano entrati nella sfera di conoscenza del lavoratore, di talché il mancato rispetto del procedimento comporta l'illegittimità del licenziamento con conseguente inefficacia dell'atto espulsivo adottato.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti di talché, non potendosi dire assolto l'onere circa il rispetto del procedimento disciplinare, in mancanza di prova circa la ricezione dell'atto espulsivo (e della lettera di contestazione), essendo pacifico che il recesso è intervenuto prima della scadenza del termine contrattualmente previsto e che il lavoratore si è messo a disposizione per la ripresa dell'attività lavorativa (v. doc. 3 a , 3 b e 4 allegati al ricorso), il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione dovuta dalla data del licenziamento sino a quella di scadenza del contratto di lavoro (31.7.2024) a titolo di risarcimento.
Nulla va detratto non avendo allegato parte resistente né avendo offerto di provare l'aliunde perceptum (sì che va rigettata la relativa richiesta).
Non può, d'altronde, trovare applicazione la tutela invocata in ricorso a norma del D.Lgs. 23/2015 atteso che, come detto, nel caso di specie il rapporto di lavoro tra le parti era pacificamente a tempo determinato, di talché non può trovare applicazione il D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23
“Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Sulla detta somma devono essere calcolati interessi e rivalutazione, come per legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo, in applicazione del disposto dell'art. 429 c.p.c.
Avuto riguardo, poi, alle richieste retributive spiegate in ricorso parte resistente ha documentato di aver proceduto al pagamento di talché in punto deve dichiararsi cessata la materia del contendere per essere venuto meno l'interesse alla pronuncia del Giudice (cfr. doc. 12 allegato dalla convenuta e v. pag. 3 note conclusionali di parte ricorrente ove si legge “Soltanto a seguito della notifica del presente ricorso, la datrice di lavoro ha provveduto a corrispondere la retribuzione relativa ai giorni di lavoro prestati dal ricorrente, giustificando il ritardo con l'asserita mancanza delle coordinate bancarie (IBAN) del lavoratore, circostanza che avrebbe impedito l'esecuzione del bonifico.”).
pagina 7 di 8 Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi in punto decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass., SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalla parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 92 c.p.c. e si liquidano in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario come in dispositivo avuto riguardo al disposto del D.M. 55/14, allo scaglione applicabile con riguardo al valore accertato della causa (tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), all'attività processuale svolta e natura della causa (cause di lavoro) ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, con applicazione dell'aumento di cui all'art. 4, co. 1 bis dello stesso D.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta l'illegittimità del licenziamento intimato da Controparte_1 unipersonale a e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore del Parte_1 ricorrente di un risarcimento pari all'ammontare della retribuzione dovuta dalla data di licenziamento sino a quella di scadenza del contratto di lavoro (31.7.2024), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- dichiara per il resto la cessata materia del contendere;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari delle spese di lite che si liquidano in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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