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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 738/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 738/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Elena Parsi presso il Parte_1 C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, viale Azari, 9, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Chiede che l'On.le Tribunale adito, fissata l'udienza per la comparizione dei coniugi e l'espletamento dei necessari incombenti, voglia
pagina 1 di 6 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma
10/12/2005, in regime di separazione dei beni registrato nei registri di Stato Civile del Roma (atti di
Matrimonio Parte II Serie , atto 02160 A01 dell'anno 2005- doc. 2-) con , nato a [...]
Roma il 19/10/1979, CF n. confermando integralmente le condizioni statuite C.F._2
con sentenza di separazione personale del 25/09/2023 del Tribunale di Civitavecchia così come riportate in premessa ed ivi ritrascritte:
L'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori verrà esercitato congiuntamente da entrambi i genitori, salva restando l'ordinaria amministrazione che potrà essere esercitata disgiuntamente.
I figli minori sono affidati ad entrambi i coniugi con collocazione presso la madre in via Città di Lima
7 Domodossola.
Quanto alle statuizioni economiche i coniugi stabiliscano che l'assegno unico universale (AUU) verrà interamente incassato dalla SI.ra anche per la quota del 50% spettante al SI. Parte_1
. Controparte_1
Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , la somma mensile di Controparte_1 Parte_1
€ 450,00 entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della prole. In aggiunta a tale importo il padre corrisponderà l'ulteriore somma di € 120,00 mensili al primogenito
direttamente in favore di quest'ultimo nella carta prepagata intestata a Persona_1
quest'ultimo ovvero in altro deposito somme indicato all'occorrenza.
Le spese straordinarie vengono disciplinate e ripartite in ossequio al Protocollo d'intesa vigente tra
Ordine degli avvocati di Roma e Tribunale di Roma che qui si intende trascritto e richiamato.
Il padre SI. potrà tenere con sé i figli liberamente e condurli dove ritiene, sempre Controparte_1
nei preminenti interessi e tutela dei minori, purchè previo preavviso di almeno 10 (dieci) giorni;
la
SI.ra , dal canto suo, si obbliga a garantire al coniuge la permanenza con i figli per Parte_1
almeno due fine settimana al mese, dal venerdì alla domenica, nonché almeno un fine settimana lungo
(dal giovedì al lunedì) ogni due mesi, che i coniugi avranno la premura di concordare di volta in volta contemperando le reciproche esigenze e quelle dei minori.
Quanto ai periodi festivi le parti concordano nell'applicazione del regime dell'alternanza.
Pertanto a decorrere dalle festività natalizie 2023 i figli staranno con il padre dal 24 al 30 dicembre, mentre con la madre dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024. L'anno successivo i coniugi invertiranno i predetti periodi. Per le festività pasquali 2024 invece, i minori trascorreranno tale periodo con la madre dal venerdì Santo al lunedì dell'Angelo. L'anno successivo (2025) tale periodo sarà appannaggio del SI. . Quest'ultimo, inoltre, avrà diritto a trascorrere con i Controparte_1
figli una settimana invernale (es. per settimana bianca) da comunicare alla SI.ra entro il 30 Pt_1
pagina 2 di 6 novembre di ciascun anno. In ordine alla vacanze scolastiche estive invece i figli trascorreranno con il padre un periodo di almeno 45 giorni, anche non consecutivi, purchè contenenti un periodo ininterrotto di giorni 30 consecutivi, da concordare tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno.
Solamente per l'estate 2023, tuttavia, la figlia in considerazione della tenera età in luogo dei 45 Per_2
giorni sopra indicati, trascorrerà con il padre un periodo di 30 giorni. Resta salvo ogni diverso accordo tra i coniugi in ordine alla durata dei periodi di permanenza con il padre purchè non inferiori
a quelli convenuti.
Nel rispetto e nell'esercizio della bigenitorialità i coniugi si obbligano a mantenere rapporti civili ed improntati alla collaborazione per una ottimale gestione delle necessità ordinarie e straordinarie della prole. All'uopo si impegnano ad avere confronti e rapporti diretti, di persona e telefonici, per determinare le scelte migliori nell'interesse dei figli.
In ordine al rapporto tra i figli e i nonni paterni, SI. e le parti si Controparte_2 Parte_2
obbligano al rispetto dell'art. 337 ter c.c. e, pertanto, ad acconsentire la libera frequentazione a prescindere dai periodi in cui i minori staranno con il padre, salvo preavviso di almeno 10 (dieci) giorni e previo accordo sul periodo di frequentazione con il genitore che in quel momento avrà i figli con sé.
I coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio dei figli e si obbligano alla sottoscrizione dei rispettivi passaporti per consentire a ciascuno dei due l'autonomo espatrio.
2) ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3) Con rifusione di spese diritti ed onorari in caso di opposizione.
Si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminabile, non è soggetto al versamento del contributo unificato, essendo la SI.ra ammessa al patrocinio a spese dello stato”. Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e il 10.12.2005, hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Roma e dalla loro unione sono nati i figli il 27.5.2006, Persona_1
il 18.5.2009, il 21.1.2011, e Persona_3 Persona_4 [...]
, in data 1.12.2018. Persona_5
I coniugi si sono separati in forza della sentenza del tribunale di Civitavecchia depositata il 25/09/2023,
e dal 31.3.2020, data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, non si sono più riconciliati.
pagina 3 di 6 Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche, cessata la convivenza e venuta meno la comunione morale e spirituale della famiglia, impossibile la relativa ricostituzione.
Il resistente, peraltro, cui il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 28.10.2024, è rimasto contumace.
In particolare, il giudizio di separazione si concludeva sulle conclusioni congiunte delle parti, venuta meno, nel corso del giudizio, la sanzione accessoria relativa al provvedimento penale emesso a carico del resistente per decorrenza del termine;
avendo, revocato, il Tribunale per i Minorenni di Roma, il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale del medesimo;
essendo emerso, dalle relazioni dei Servizi Sociali di Domodossola e dal monitoraggio effettuato del nucleo familiare e dei minori, una situazione del tutto migliorata con riferimento ai rapporti tra i genitori, con riduzione della conflittualità, con la ripresa del rapporto del padre con i figli, che lo vedevano regolarmente e volentieri.
Le condizioni indicate dalla ricorrente ripercorrono le medesime concordate nel 2023 e, contumace, il resistente, meritano di essere confermate, rappresentando una regolamentazione consolidata, già recepita in sede di separazione, come rispondente agli interessi dei figli minori.
In particolare, la distanza tra i genitori (la madre vive coi figli a Domodossola;
il padre risiede a
Terracina ed è domiciliato a Roma) non esclude la regola dell'affido condiviso, in mancanza di un pregiudizio per l'interesse dei minori, ovvero, in presenza di circostanze talmente gravi da compromettere il benessere e lo sviluppo psico-fisico dei figli, alla luce di una manifesta carenza e comprovata inidoneità genitoriale (Cass., Sez. 1, 6.3.2019, n. 6535).
Nel caso di specie, i figli, nonostante la distanza, coltivano un rapporto col padre, nel cui comportamento, la ricorrente, che ha concluso in conformità agli accordi raggiunti in sede di separazione, non ha evidenziato situazioni di pregiudizio per i figli, al cui fabbisogno il padre contribuisce, in ogni caso, con la facoltà accordata all'altro genitore, della percezione anche della propria quota di assegno unico.
Nulla per spese, in difetto di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 10.12.2005, in Roma, trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Roma al n. 2160, parte II serie A01, anno 2005;
pagina 4 di 6 - affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre in Domodossola, via Città di Lima, 7;
- dispone che il padre tenga con sé i figli liberamente, sempre nei preminenti interessi e tutela dei minori, purchè previo preavviso di almeno 10 giorni;
con garanzia della permanenza dei figli per almeno due fine settimana al mese, dal venerdì alla domenica, nonché almeno un fine settimana lungo (dal giovedì al lunedì) ogni due mesi, da concordare di volta in volta contemperando le reciproche esigenze e quelle dei minori;
inoltre, durante le festività dal 24 al
30 dicembre e dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 seondo il principio dell'alternanza; per le festività pasquali dal venerdì Santo al lunedì dell'Angelo alternativamente con l'uno e l'latro genitore;
il padre, inoltre, potrà trascorrere con i figli una settimana invernale (es. per settimana bianca) da comunicare alla madre entro il 30 novembre di ciascun anno;
nelle vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno con il padre un periodo di almeno 45 giorni, anche non consecutivi, purchè contenenti un periodo ininterrotto di giorni 30 consecutivi, da concordare tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno, sempre salvo ogni diverso accordo tra i genitori;
- dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 450,00 e, in aggiunta a tale importo,
l'ulteriore somma di € 120,00 mensili al figlio maggiorenne Persona_1
direttamente in favore di quest'ultimo nella carta prepagata intestata a quest'ultimo ovvero in altro deposito somme indicato all'occorrenza; le spese straordinarie vengono disciplinate e ripartite in ossequio al Protocollo d'intesa vigente tra Ordine degli avvocati di Roma e Tribunale di Roma;
- dispone che l'assegno unico universale venga percepito per intero dalla madre.
Nulla per spese
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 28.2.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 738/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Elena Parsi presso il Parte_1 C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, viale Azari, 9, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Chiede che l'On.le Tribunale adito, fissata l'udienza per la comparizione dei coniugi e l'espletamento dei necessari incombenti, voglia
pagina 1 di 6 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma
10/12/2005, in regime di separazione dei beni registrato nei registri di Stato Civile del Roma (atti di
Matrimonio Parte II Serie , atto 02160 A01 dell'anno 2005- doc. 2-) con , nato a [...]
Roma il 19/10/1979, CF n. confermando integralmente le condizioni statuite C.F._2
con sentenza di separazione personale del 25/09/2023 del Tribunale di Civitavecchia così come riportate in premessa ed ivi ritrascritte:
L'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori verrà esercitato congiuntamente da entrambi i genitori, salva restando l'ordinaria amministrazione che potrà essere esercitata disgiuntamente.
I figli minori sono affidati ad entrambi i coniugi con collocazione presso la madre in via Città di Lima
7 Domodossola.
Quanto alle statuizioni economiche i coniugi stabiliscano che l'assegno unico universale (AUU) verrà interamente incassato dalla SI.ra anche per la quota del 50% spettante al SI. Parte_1
. Controparte_1
Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , la somma mensile di Controparte_1 Parte_1
€ 450,00 entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della prole. In aggiunta a tale importo il padre corrisponderà l'ulteriore somma di € 120,00 mensili al primogenito
direttamente in favore di quest'ultimo nella carta prepagata intestata a Persona_1
quest'ultimo ovvero in altro deposito somme indicato all'occorrenza.
Le spese straordinarie vengono disciplinate e ripartite in ossequio al Protocollo d'intesa vigente tra
Ordine degli avvocati di Roma e Tribunale di Roma che qui si intende trascritto e richiamato.
Il padre SI. potrà tenere con sé i figli liberamente e condurli dove ritiene, sempre Controparte_1
nei preminenti interessi e tutela dei minori, purchè previo preavviso di almeno 10 (dieci) giorni;
la
SI.ra , dal canto suo, si obbliga a garantire al coniuge la permanenza con i figli per Parte_1
almeno due fine settimana al mese, dal venerdì alla domenica, nonché almeno un fine settimana lungo
(dal giovedì al lunedì) ogni due mesi, che i coniugi avranno la premura di concordare di volta in volta contemperando le reciproche esigenze e quelle dei minori.
Quanto ai periodi festivi le parti concordano nell'applicazione del regime dell'alternanza.
Pertanto a decorrere dalle festività natalizie 2023 i figli staranno con il padre dal 24 al 30 dicembre, mentre con la madre dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024. L'anno successivo i coniugi invertiranno i predetti periodi. Per le festività pasquali 2024 invece, i minori trascorreranno tale periodo con la madre dal venerdì Santo al lunedì dell'Angelo. L'anno successivo (2025) tale periodo sarà appannaggio del SI. . Quest'ultimo, inoltre, avrà diritto a trascorrere con i Controparte_1
figli una settimana invernale (es. per settimana bianca) da comunicare alla SI.ra entro il 30 Pt_1
pagina 2 di 6 novembre di ciascun anno. In ordine alla vacanze scolastiche estive invece i figli trascorreranno con il padre un periodo di almeno 45 giorni, anche non consecutivi, purchè contenenti un periodo ininterrotto di giorni 30 consecutivi, da concordare tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno.
Solamente per l'estate 2023, tuttavia, la figlia in considerazione della tenera età in luogo dei 45 Per_2
giorni sopra indicati, trascorrerà con il padre un periodo di 30 giorni. Resta salvo ogni diverso accordo tra i coniugi in ordine alla durata dei periodi di permanenza con il padre purchè non inferiori
a quelli convenuti.
Nel rispetto e nell'esercizio della bigenitorialità i coniugi si obbligano a mantenere rapporti civili ed improntati alla collaborazione per una ottimale gestione delle necessità ordinarie e straordinarie della prole. All'uopo si impegnano ad avere confronti e rapporti diretti, di persona e telefonici, per determinare le scelte migliori nell'interesse dei figli.
In ordine al rapporto tra i figli e i nonni paterni, SI. e le parti si Controparte_2 Parte_2
obbligano al rispetto dell'art. 337 ter c.c. e, pertanto, ad acconsentire la libera frequentazione a prescindere dai periodi in cui i minori staranno con il padre, salvo preavviso di almeno 10 (dieci) giorni e previo accordo sul periodo di frequentazione con il genitore che in quel momento avrà i figli con sé.
I coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio dei figli e si obbligano alla sottoscrizione dei rispettivi passaporti per consentire a ciascuno dei due l'autonomo espatrio.
2) ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3) Con rifusione di spese diritti ed onorari in caso di opposizione.
Si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminabile, non è soggetto al versamento del contributo unificato, essendo la SI.ra ammessa al patrocinio a spese dello stato”. Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e il 10.12.2005, hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Roma e dalla loro unione sono nati i figli il 27.5.2006, Persona_1
il 18.5.2009, il 21.1.2011, e Persona_3 Persona_4 [...]
, in data 1.12.2018. Persona_5
I coniugi si sono separati in forza della sentenza del tribunale di Civitavecchia depositata il 25/09/2023,
e dal 31.3.2020, data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, non si sono più riconciliati.
pagina 3 di 6 Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche, cessata la convivenza e venuta meno la comunione morale e spirituale della famiglia, impossibile la relativa ricostituzione.
Il resistente, peraltro, cui il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 28.10.2024, è rimasto contumace.
In particolare, il giudizio di separazione si concludeva sulle conclusioni congiunte delle parti, venuta meno, nel corso del giudizio, la sanzione accessoria relativa al provvedimento penale emesso a carico del resistente per decorrenza del termine;
avendo, revocato, il Tribunale per i Minorenni di Roma, il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale del medesimo;
essendo emerso, dalle relazioni dei Servizi Sociali di Domodossola e dal monitoraggio effettuato del nucleo familiare e dei minori, una situazione del tutto migliorata con riferimento ai rapporti tra i genitori, con riduzione della conflittualità, con la ripresa del rapporto del padre con i figli, che lo vedevano regolarmente e volentieri.
Le condizioni indicate dalla ricorrente ripercorrono le medesime concordate nel 2023 e, contumace, il resistente, meritano di essere confermate, rappresentando una regolamentazione consolidata, già recepita in sede di separazione, come rispondente agli interessi dei figli minori.
In particolare, la distanza tra i genitori (la madre vive coi figli a Domodossola;
il padre risiede a
Terracina ed è domiciliato a Roma) non esclude la regola dell'affido condiviso, in mancanza di un pregiudizio per l'interesse dei minori, ovvero, in presenza di circostanze talmente gravi da compromettere il benessere e lo sviluppo psico-fisico dei figli, alla luce di una manifesta carenza e comprovata inidoneità genitoriale (Cass., Sez. 1, 6.3.2019, n. 6535).
Nel caso di specie, i figli, nonostante la distanza, coltivano un rapporto col padre, nel cui comportamento, la ricorrente, che ha concluso in conformità agli accordi raggiunti in sede di separazione, non ha evidenziato situazioni di pregiudizio per i figli, al cui fabbisogno il padre contribuisce, in ogni caso, con la facoltà accordata all'altro genitore, della percezione anche della propria quota di assegno unico.
Nulla per spese, in difetto di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 10.12.2005, in Roma, trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Roma al n. 2160, parte II serie A01, anno 2005;
pagina 4 di 6 - affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre in Domodossola, via Città di Lima, 7;
- dispone che il padre tenga con sé i figli liberamente, sempre nei preminenti interessi e tutela dei minori, purchè previo preavviso di almeno 10 giorni;
con garanzia della permanenza dei figli per almeno due fine settimana al mese, dal venerdì alla domenica, nonché almeno un fine settimana lungo (dal giovedì al lunedì) ogni due mesi, da concordare di volta in volta contemperando le reciproche esigenze e quelle dei minori;
inoltre, durante le festività dal 24 al
30 dicembre e dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 seondo il principio dell'alternanza; per le festività pasquali dal venerdì Santo al lunedì dell'Angelo alternativamente con l'uno e l'latro genitore;
il padre, inoltre, potrà trascorrere con i figli una settimana invernale (es. per settimana bianca) da comunicare alla madre entro il 30 novembre di ciascun anno;
nelle vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno con il padre un periodo di almeno 45 giorni, anche non consecutivi, purchè contenenti un periodo ininterrotto di giorni 30 consecutivi, da concordare tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno, sempre salvo ogni diverso accordo tra i genitori;
- dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 450,00 e, in aggiunta a tale importo,
l'ulteriore somma di € 120,00 mensili al figlio maggiorenne Persona_1
direttamente in favore di quest'ultimo nella carta prepagata intestata a quest'ultimo ovvero in altro deposito somme indicato all'occorrenza; le spese straordinarie vengono disciplinate e ripartite in ossequio al Protocollo d'intesa vigente tra Ordine degli avvocati di Roma e Tribunale di Roma;
- dispone che l'assegno unico universale venga percepito per intero dalla madre.
Nulla per spese
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 28.2.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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