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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 5085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5085 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/11/2025 innanzi al Giudice Dott. NN TI, chiamato il procedimento iscritto al n. 1891/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:11 è presente l'avv. GIALLOMBARDO NC per parte ricorrente che chiede che la causa venga decisa;
nessuno è presente per l' CP_1
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:13 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
NN TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1891 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GIALLOMBARDO Parte_1
NC
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con il dott. MAGGIO MARIO
- resistente - oggetto: collocamento mirato ex L. 68/1999 conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 24/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che è affetta da riduzione della Parte_1
capacità lavorativa del 46% e per l'effetto ha il diritto all'iscrizione nelle liste di Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8 della L. n. 68/1999 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (16/2/2023);
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente che liquida in € 1.250,00 oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 12/02/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo di aver presentato comanda amministrativa alla Commissione dell'accertamento del Collocamento Mirato, affinché le venisse riconosciuta la richiesta percentuale invalidante - in misura non inferiore al 46% - ai fini del preteso diritto al collocamento obbligatorio previsto ex L n. 68/99, ma di non essere stata mai convocata a visita, conveniva in giudizio l' CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiarare che la sig.ra
[...]
è affetta da riduzione della capacità lavorativa pari o Parte_1
superiore al 46% e per l'effetto concedere il diritto all'iscrizione nelle liste di Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8 della L. n. 68/99 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (16/2/2023), o da diversa data eventualmente accertata a seguito di perizia medico legale (
CTU) designanda”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, declinando ogni responsabilità per la mancata chiamata a visita, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Disposta CTU medico legale, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Posta la competenza esclusiva dell' in ordine all'accertamento CP_2
dell'invalidità per l'accesso alle liste del collocamento mirato,
l'accertamento mancato in sede amministrativa è stato disposto in sede giudiziale.
Il CTU incaricato ha così concluso la propria relazione: “ Per tutto quanto sopra esposto ed in base alle considerazioni testé espresse, si è del parere che , presentando una percentuale di invalidità Parte_1
superiore al 45 % dall'epoca di presentazione della istanza amministrativa, sia da ritenere, a far data dall'epoca di presentazione della istanza amministrativa, soggetto “ LAVORO” con Parte_2
diritto, pertanto, alla iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio,
3 ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n. 68.
In merito alla tipologia di attività lavorative, la scelta, fermo restando il vincolante giudizio del Medico Competente, dovrà preferibilmente ricadere su particolari attività lavorative (come superiormente descritte), compatibili con le condizioni cliniche della richiedente”.
A tale relazione di consulenza ci si riporta, ritenendola esaustiva e immune da vizi logico giuridici.
Spese di lite a carico della soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 24/11/2025
Il Giudice Onorario
NN TI
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/11/2025 innanzi al Giudice Dott. NN TI, chiamato il procedimento iscritto al n. 1891/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:11 è presente l'avv. GIALLOMBARDO NC per parte ricorrente che chiede che la causa venga decisa;
nessuno è presente per l' CP_1
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:13 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
NN TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1891 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GIALLOMBARDO Parte_1
NC
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con il dott. MAGGIO MARIO
- resistente - oggetto: collocamento mirato ex L. 68/1999 conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 24/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che è affetta da riduzione della Parte_1
capacità lavorativa del 46% e per l'effetto ha il diritto all'iscrizione nelle liste di Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8 della L. n. 68/1999 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (16/2/2023);
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente che liquida in € 1.250,00 oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 12/02/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo di aver presentato comanda amministrativa alla Commissione dell'accertamento del Collocamento Mirato, affinché le venisse riconosciuta la richiesta percentuale invalidante - in misura non inferiore al 46% - ai fini del preteso diritto al collocamento obbligatorio previsto ex L n. 68/99, ma di non essere stata mai convocata a visita, conveniva in giudizio l' CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiarare che la sig.ra
[...]
è affetta da riduzione della capacità lavorativa pari o Parte_1
superiore al 46% e per l'effetto concedere il diritto all'iscrizione nelle liste di Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8 della L. n. 68/99 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (16/2/2023), o da diversa data eventualmente accertata a seguito di perizia medico legale (
CTU) designanda”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, declinando ogni responsabilità per la mancata chiamata a visita, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Disposta CTU medico legale, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Posta la competenza esclusiva dell' in ordine all'accertamento CP_2
dell'invalidità per l'accesso alle liste del collocamento mirato,
l'accertamento mancato in sede amministrativa è stato disposto in sede giudiziale.
Il CTU incaricato ha così concluso la propria relazione: “ Per tutto quanto sopra esposto ed in base alle considerazioni testé espresse, si è del parere che , presentando una percentuale di invalidità Parte_1
superiore al 45 % dall'epoca di presentazione della istanza amministrativa, sia da ritenere, a far data dall'epoca di presentazione della istanza amministrativa, soggetto “ LAVORO” con Parte_2
diritto, pertanto, alla iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio,
3 ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n. 68.
In merito alla tipologia di attività lavorative, la scelta, fermo restando il vincolante giudizio del Medico Competente, dovrà preferibilmente ricadere su particolari attività lavorative (come superiormente descritte), compatibili con le condizioni cliniche della richiedente”.
A tale relazione di consulenza ci si riporta, ritenendola esaustiva e immune da vizi logico giuridici.
Spese di lite a carico della soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 24/11/2025
Il Giudice Onorario
NN TI
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