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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3935/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3935/2025, promossa con ricorso depositato il 07/10/2025 da:
1) Parte_1
nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. residente C.F._1 in Brebbia (VA) via dei Passoni n. 8 con l'Avv. Camilla Paruccini
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
Residente in Brebbia (VA) via dei Passoni n. 8 con l'Avv. Camilla Paruccini
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (VA) in data 7 giugno 2003
(anno 2003 atto n. 55 parte I); senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 07/10/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi concordano sulla cessazione della convivenza coniugale e sull'autorizzazione a vivere separati, ciascuno presso la propria dimora.
2. ASSEGNO DI MANTENIMENTO Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che ognuno provvederà al proprio mantenimento con i proventi dell'attività lavorativa rispettivamente svolta, sicché nessun assegno di mantenimento è posto a carico dei coniugi quale contributo dell'uno al mantenimento dell'altro.
3. SUDDIVISIONE DELLA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA I coniugi concordano di aver sempre suddiviso in modo equilibrato le normali e quotidiane incombenze economiche legate alla convivenza. Le parti stesse concordano di aver comunque e da sempre mantenuto la propria disponibilità finanziaria e le risorse economiche a propria disposizione separate tra loro, disponendo ed operando tramite due diversi conti correnti bancari di fatto ad uso proprio. Pertanto, le parti concordano che:
• La sig.ra mantiene il conto corrente bancario 1000/00006570 Banca Intesa SanPaolo Parte_1 filiale di Besozzo intestato a ed il 100% della disponibilità finanziaria presente sul conto Parte_1 stesso;
• Il sig. mantiene il conto corrente bancario 1000/00009649 Banca Intesa San Paolo Parte_2 filiale di o a ed il 100% della disponibilità finanziaria presente sul conto Parte_2 stesso;
• Il sig. mantiene il libretto di risparmio postale nr. 00004698970 – Ufficio postale di Parte_2
Monvall tato ed il 100% della disponibilità finanziaria presente sul libretto stesso in quanto riconducibile a beni individuali ricevuti per successione.
4. SUDDIVISIONE DEI BENI IMMOBILI I coniugi sono comproprietari pro quota al 50% della casa coniugale sita in Brebbia (VA), Via dei Passoni n. 8, identificata catastalmente come segue: 2• Comune di Brebbia Foglio 9 Particella 6877 Subalterno 1 classamento rendita € 650,74, Categoria A/7 classe 7 consistenza 7 vani
• Comune di Brebbia Foglio 9 particella 6877 Subalterno 2 rendita € 65,85 categoria C/6 classe 8 consistenza 25 mq Pertanto le parti concordano che: Il sig. rimarrà esclusivo proprietario dell immobile sopra descritto e pertanto la sig.ra Parte_2 Parte_1 edere entro due mesi dall'omologa di separazione al sig.
[...] Pt_2
• la piena proprietà della quota di 1/2 ad essa spettante dell'unità immobiliare come sopra descritta.
• Con la cessione della propria quota di immobile attualmente adibito a casa coniugale la sig.ra Parte_1
riceve dal sig. somma complessiva di € 85.000 (ottantacinquemila) con l
[...] Parte_2 tempistiche e modalità:
• € 62.000 (sessantaduemila): al momento dell atto notarile di cessione della propria quota di immobile in comproprietà al sig. come sopra identificato;
Parte_2
• € 23.000 (ventitremila): in rate di importo pari ad € 2.300 (duemilatrecento) all'anno per 10 anni a partire dall'anno 2025 ed in concomitanza con il mese di rimborso delle agevolazioni fiscali;
più in particolare essendo la somma suddetta di € 23.000,00 provento di rimborsi di agevolazioni fiscali acquisito/costruzione di box di pertinenza e acquisto e installazione impianto di climatizzazione in relazione alla casa coniugale, da detta somma verrà detratto quanto la sig. abbia già percepito o avrà Parte_3 diritto di percepire in futuro con la presentazione del proprio modello 730. La sig.ra si impegna a rilasciare l abitazione familiare entro tre mesi dalla data dell atto Parte_1 notarile di pria quota di casa familiare al sig. trasferendo altrove la propria Parte_2 residenza.
5. SUDDIVISIONE degli arredi presenti nell immobile pagina2 di 4 Il sig. rimarrà assegnatario di tutti gli arredi presenti nella casa coniugale ad esclusione del Parte_2 mobile macchina da cucire, e riconoscerà alla sig.ra , la somma di € 3.000 (tremila)che si Parte_1 impegna a versare contestualmente all atto notarile di acquisizione della quota di proprietà dell immobile familiare cedutogli dalla sig.ra . Parte_1
6. SUDDIVISIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI E DEGLI APPARECCHI ELETTRONICI La sig.ra rimarrà assegnataria di: lavatrice Indesit, aspirapolvere Dyson V15, telefono Parte_1 iPhone 13 mini Hifi Kenwood, cassa Bose mini link, TV Samsung 20'; Il sig. rimarrà assegnatario di: elettrodomestici della cucina, lavatrice Ardo, TV Samsung Parte_2
40' e ose, telefono iPhone 13, Macbook Pro 2013, Mac Mini M4 e accessori, giradischi, mixer, robot tagliaerba Dreame A1. 7. SUDDIVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI Le parti concordano che gli autoveicoli ad uso proprio ed a loro intestati vengano suddivisi come segue: La sig.ra rimarrà unica assegnataria della autovettura Toyota Yaris HEV targa GT Parte_1
125YL a lei intestata e il sig. rimarrà unico assegnatario della autovettura Volkswagen Parte_2 Golf TSI targa FE 776 EJ a 8. ANIMALI Per_ Per_ Le parti concordano che le gatte , e si trasferiranno con la sig.ra Parte_4 Parte_1 nella sua nuova abitazione e che la medesima dovrà preoccuparsi della Loro cura;
in ogni caso il sig. Pt_2 si impegna ad occuparsi della cura degli animali nel caso in cui la sig.ra
[...] Parte_1 impossibilitata nel futuro a garantire loro le cure necessarie.
9. ALTRE STATUIZIONI I coniugi si danno reciprocamente atto di avere provveduto a disciplinare i restanti rapporti economico- patrimoniali e dichiarano con il puntuale adempimento delle obbligazioni di cui sopra di nulla più avere a pretendere reciprocamente per alcuna ragione o titolo.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 07.06.2003, in Varese (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2003 atto n. 55 parte I ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025. pagina3 di 4 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3935/2025, promossa con ricorso depositato il 07/10/2025 da:
1) Parte_1
nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. residente C.F._1 in Brebbia (VA) via dei Passoni n. 8 con l'Avv. Camilla Paruccini
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
Residente in Brebbia (VA) via dei Passoni n. 8 con l'Avv. Camilla Paruccini
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (VA) in data 7 giugno 2003
(anno 2003 atto n. 55 parte I); senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 07/10/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi concordano sulla cessazione della convivenza coniugale e sull'autorizzazione a vivere separati, ciascuno presso la propria dimora.
2. ASSEGNO DI MANTENIMENTO Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che ognuno provvederà al proprio mantenimento con i proventi dell'attività lavorativa rispettivamente svolta, sicché nessun assegno di mantenimento è posto a carico dei coniugi quale contributo dell'uno al mantenimento dell'altro.
3. SUDDIVISIONE DELLA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA I coniugi concordano di aver sempre suddiviso in modo equilibrato le normali e quotidiane incombenze economiche legate alla convivenza. Le parti stesse concordano di aver comunque e da sempre mantenuto la propria disponibilità finanziaria e le risorse economiche a propria disposizione separate tra loro, disponendo ed operando tramite due diversi conti correnti bancari di fatto ad uso proprio. Pertanto, le parti concordano che:
• La sig.ra mantiene il conto corrente bancario 1000/00006570 Banca Intesa SanPaolo Parte_1 filiale di Besozzo intestato a ed il 100% della disponibilità finanziaria presente sul conto Parte_1 stesso;
• Il sig. mantiene il conto corrente bancario 1000/00009649 Banca Intesa San Paolo Parte_2 filiale di o a ed il 100% della disponibilità finanziaria presente sul conto Parte_2 stesso;
• Il sig. mantiene il libretto di risparmio postale nr. 00004698970 – Ufficio postale di Parte_2
Monvall tato ed il 100% della disponibilità finanziaria presente sul libretto stesso in quanto riconducibile a beni individuali ricevuti per successione.
4. SUDDIVISIONE DEI BENI IMMOBILI I coniugi sono comproprietari pro quota al 50% della casa coniugale sita in Brebbia (VA), Via dei Passoni n. 8, identificata catastalmente come segue: 2• Comune di Brebbia Foglio 9 Particella 6877 Subalterno 1 classamento rendita € 650,74, Categoria A/7 classe 7 consistenza 7 vani
• Comune di Brebbia Foglio 9 particella 6877 Subalterno 2 rendita € 65,85 categoria C/6 classe 8 consistenza 25 mq Pertanto le parti concordano che: Il sig. rimarrà esclusivo proprietario dell immobile sopra descritto e pertanto la sig.ra Parte_2 Parte_1 edere entro due mesi dall'omologa di separazione al sig.
[...] Pt_2
• la piena proprietà della quota di 1/2 ad essa spettante dell'unità immobiliare come sopra descritta.
• Con la cessione della propria quota di immobile attualmente adibito a casa coniugale la sig.ra Parte_1
riceve dal sig. somma complessiva di € 85.000 (ottantacinquemila) con l
[...] Parte_2 tempistiche e modalità:
• € 62.000 (sessantaduemila): al momento dell atto notarile di cessione della propria quota di immobile in comproprietà al sig. come sopra identificato;
Parte_2
• € 23.000 (ventitremila): in rate di importo pari ad € 2.300 (duemilatrecento) all'anno per 10 anni a partire dall'anno 2025 ed in concomitanza con il mese di rimborso delle agevolazioni fiscali;
più in particolare essendo la somma suddetta di € 23.000,00 provento di rimborsi di agevolazioni fiscali acquisito/costruzione di box di pertinenza e acquisto e installazione impianto di climatizzazione in relazione alla casa coniugale, da detta somma verrà detratto quanto la sig. abbia già percepito o avrà Parte_3 diritto di percepire in futuro con la presentazione del proprio modello 730. La sig.ra si impegna a rilasciare l abitazione familiare entro tre mesi dalla data dell atto Parte_1 notarile di pria quota di casa familiare al sig. trasferendo altrove la propria Parte_2 residenza.
5. SUDDIVISIONE degli arredi presenti nell immobile pagina2 di 4 Il sig. rimarrà assegnatario di tutti gli arredi presenti nella casa coniugale ad esclusione del Parte_2 mobile macchina da cucire, e riconoscerà alla sig.ra , la somma di € 3.000 (tremila)che si Parte_1 impegna a versare contestualmente all atto notarile di acquisizione della quota di proprietà dell immobile familiare cedutogli dalla sig.ra . Parte_1
6. SUDDIVISIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI E DEGLI APPARECCHI ELETTRONICI La sig.ra rimarrà assegnataria di: lavatrice Indesit, aspirapolvere Dyson V15, telefono Parte_1 iPhone 13 mini Hifi Kenwood, cassa Bose mini link, TV Samsung 20'; Il sig. rimarrà assegnatario di: elettrodomestici della cucina, lavatrice Ardo, TV Samsung Parte_2
40' e ose, telefono iPhone 13, Macbook Pro 2013, Mac Mini M4 e accessori, giradischi, mixer, robot tagliaerba Dreame A1. 7. SUDDIVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI Le parti concordano che gli autoveicoli ad uso proprio ed a loro intestati vengano suddivisi come segue: La sig.ra rimarrà unica assegnataria della autovettura Toyota Yaris HEV targa GT Parte_1
125YL a lei intestata e il sig. rimarrà unico assegnatario della autovettura Volkswagen Parte_2 Golf TSI targa FE 776 EJ a 8. ANIMALI Per_ Per_ Le parti concordano che le gatte , e si trasferiranno con la sig.ra Parte_4 Parte_1 nella sua nuova abitazione e che la medesima dovrà preoccuparsi della Loro cura;
in ogni caso il sig. Pt_2 si impegna ad occuparsi della cura degli animali nel caso in cui la sig.ra
[...] Parte_1 impossibilitata nel futuro a garantire loro le cure necessarie.
9. ALTRE STATUIZIONI I coniugi si danno reciprocamente atto di avere provveduto a disciplinare i restanti rapporti economico- patrimoniali e dichiarano con il puntuale adempimento delle obbligazioni di cui sopra di nulla più avere a pretendere reciprocamente per alcuna ragione o titolo.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 07.06.2003, in Varese (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2003 atto n. 55 parte I ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025. pagina3 di 4 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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