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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/11/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile n. 40/2023 RG (cui è riunita la causa iscritta al n. 629/2024 RG)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. SC OL PI, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 40 R.G. dell'anno 2023 (cui è riunita la causa iscritta al n. 629 R.G. dell'anno 2024) tra:
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Roberto Costanza, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
OPPONENTE
e
( rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Marco Oliveri. in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di risposta depositata il 3/5/23, e dall'avv. Flavio Broglio, in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 20/10/2025,
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 729/22.
1.1) Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 20/10/22 ha Controparte_1 chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo a carico di per la Parte_1 somma di € 114.000,00, in relazione a prestazione professionale avente ad oggetto
“l'acquisizione di pratiche legali e relativa assistenza di supporto nella redazione di atti Pag. 1 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
giudiziari, deposito e iscrizione a ruolo, redazione di istanze e istanze di liquidazione nonché assistenza in tutte le fasi amministrative e giudiziarie in relazioni tecnico -informatiche, consulenza di diritto sindacale e assistenziale -previdenziale -diritto del lavoro e sociosanitario”, disciplinate mediante sottoscrizione di una scrittura privata in data 15/5/18.
A sostegno della pretesa monitoria il produceva la fattura n. 7 del 22.03.2022 CP_1 per complessivi euro 116.500,00 (€ 112.000,00 per compensi ed € 4.500,00 per oneri accessori), da cui dovevano essere decurtati € 2.500,00, oggetto di un pagamento già effettuato dal , recante la seguente “descrizione prestazione”: “acconto per Parte_1
Cooperazione Lavorativa e Servizi Svolti per supporto integrativo in materia Previdenziale
Assistenziale – Civilistico – Lavoro- Separazioni – ADS – Volontaria Giurisdizione –
Pratiche di Lavoro – Diritto Aziendale e Istituto Penale. Il 50 % sul 100 % degli introiti effettuati dallo studio dal 2013 (per il lavoro di Acquisizione Assistiti, Accoglienza e
Gestione, redazione ricorsi e atti giudiziari, acquisizioni documentale, scannerizazioni documenti, caricamento dati e file sul portale ordine avvocati, con relativo avviso di inoltro
Istanza nel portale di Gratuito patrocinio, redazione istanze di liquidazione e CP_2 successivo deposito sul fascicolo giudiziario telematico , redazione note di trattazione Pt_2 scritta con successivo deposito nel fascicolo giudiziario telematico;
redazione atti per Pt_2
Citazioni assicurative, Giudice di Pace e ordinario. ETC).
A seguito di provvedimento ex art. 640 c.p.c., il ricorrente produceva un CP_1
“prospetto riepilogativo delle fatture” emesse dall'avv. tra il 2015 e il 2022 (per Parte_1 complessivi € 410.014,55), indicate come base di computo per l'individuazione del 50 % spettante al ricorrente in monitorio, nonché una nota inoltrata a mezzo pec e digitalmente sottoscritta da per mezzo della quale quest'ultimo Parte_1 dichiarava “di essere in società e debitore del Sig. nato a [...]
Marsala il 07.05.1979 C.F. e ivi residente C.F._2 in C.da Amabilina 438/H cap 91025 TP del 50% degli introiti derivanti da tutte le pratiche
Legali acquisite e lavorate dal 2015 e fino ad oggi appartenente a qualsiasi Istituto e più dettagliatamente Penale – Civile – Lavoro – Previdenziali - Malasanità etc e da acquisire e lavorare fino al mese di Ottobre 2022”.
Il decreto ingiuntivo n. 729/22, emesso il 17/11/22, veniva notificato il 22/11/22.
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1.2) Con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo pec il 31/12/22,
[...]
muoveva opposizione al detto decreto ingiuntivo per le seguenti ragioni: Parte_1
a) disconoscimento di conformità all'originale della copia del contratto di collaborazione prodotto dal;
CP_1
b) nullità del contratto di collaborazione professionale per violazione dell'art. 2231, primo comma, c.c., poiché la stessa risulta svolta dal senza idonea iscrizione all'albo CP_1 professionale;
c) falsità della nota digitalmente sottoscritta dal contenente la ricognizione di Parte_1 debito, datata 10/3/22;
d) configurabilità del rapporto professionale dedotto dal come “procacciamento CP_1
d'affari” in assenza di idonea iscrizione all'albo dei mediatori da parte dell'odierno opponente, con conseguente nullità del contratto e infondatezza della domanda di pagamento delle provvigioni;
e) necessaria sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale sorgente dalle querele sporte dal contro il in Parte_1 CP_1 ordine alla falsità della nota datata 10/3/22;
f) prescrizione ex art. 2956, n.2, c.c. dei compensi pretesi dal per prestazioni CP_1 antecedenti al 25/3/19 o, in ogni caso, l'estinzione per intervenuta prescrizione ex art. 2948, n.
4 c.c. dei compensi richiesti a titolo di provvigioni per prestazioni antecedenti al 25/03/2017;
g) inesistenza delle prestazioni professionali dedotte dal come antecedenti al CP_1
2018;
h) inesistenza di un rapporto di collaborazione professionale al di fuori delle pratiche riguardanti “INPS, ADS e separazioni”.
Quindi, l'opponente chiedeva: “In via Preliminare: - accertare e dichiarare la falsità della lettera sottoscritta digitalmente e trasmessa a mezzo pec in data 10/03/2022 da
a depositata Email_1 Email_2 nel fascicolo del procedimento monitorio;
- ritenere e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c. dei compensi richiesti per prestazioni antecedenti al
25/03/2019. - ritenere e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4
c.c. dei compensi richiesti a titolo di provvigioni per prestazioni antecedenti al 25/03/2017;
Nel merito: - accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
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n. 729/2022 emesso in data 17/11/2022 dal Tribunale civile di Marsala, dott.ssa Camassa, notificato in data 22/11/2022, perché infondato in fatto ed in diritto;
- ritenere e dichiarare la nullità del contratto di collaborazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1418 c.c. e 2231 c.c e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto al dott. CP_1
- ritenere e dichiarare che il contratto inter partes configura un contratto di
[...] procacciamento di affari svolto in modo continuativo e professionale e, quindi, un contratto di mediazione atipica e per l'effetto: accertare che il dott. non è Controparte_1 iscritto nel ruolo di cui alla L. n. 39 del 1989, articolo 2 o nei registri di cui all'art. 73 del
d.lgs 59 del 2010 e, di conseguenza, dichiarare che lo stesso non ha diritto alla corresponsione di alcun compenso e/o provvigione, per i motivi di cui in narrativa. - Previo inquadramento del contratto di prestazione professionale nell'ambito del procacciamento
d'affari, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto al dott. per i Controparte_1 motivi di cui in narrativa”.
1.3) L'opposto si costituiva con comparsa del 3/5/23, deducendo: CP_1
I) validità del rapporto contrattuale descritto nella scrittura privata del 15/5/18 e sua sussumibilità nello schema codicistico del contratto d'opera ex art. 2222 c.c.;
II) piena idoneità probatoria del documento datato 10/3/22, poiché munito di valida sottoscrizione digitale;
III) non ricorrenza dell'obbligo di iscrizione ad albi professionali in ordine alla prestazione principale contemplata nel contratto di collaborazione, consistente nel “supporto integrativo” allo studio legale dell'avv. , odierno opponente;
Parte_1
IV) infondatezza dell'eccezione di prescrizione, trattandosi di rapporto fondato sul contratto in forma scritta;
V) in subordine, conversione del negozio nullo in rapporto societario di fatto;
VI) in estremo subordine, riconoscibilità dei presupposti dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Pertanto, chiedeva il : “- in via preliminare concedere ex art 648 cpc la CP_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- in via ulteriormente preliminare rigettare l'istanza di sospensione ex art. 295 cpc formulata da parte opponente, - ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta con l'atto di citazione notificato il 31.12.2022 - ritenere e dichiarare, per i motivi di
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cui in narrativa, infondate in fatto ed in diritto, illegittime, generiche ed inammissibili, tutte le domande formulate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio e conseguentemente rigettarle, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.729/2022 emesso dal Presidente del Tribunale di Marsala, dott.ssa Alessandra Camassa nel procedimento iscritto al
n°2113/2022 R.G. del Contenzioso Civile. - ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il dott. è creditore dell'Avv. Controparte_1 [...]
per la somma complessiva di euro 114.000, in virtù del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 729/2022 D.I suindicato e meglio descritto in narrativa e delle ragioni di credito in esso specificate e documentate oltre gli interessi al tasso convenuto da quando dovuti all'effettivo soddisfo o del maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa;
in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento delle difese ed eccezioni di parte opponente, condannare l'Avv. al pagamento in favore del Parte_1 dott. della somma di 114.000,00 euro oltre ad interessi e Controparte_1 rivalutazione, o alla diversa e minor somma, anche in via equitativa, a titolo di ingiustificato arricchimento senza causa spettante al dott. per le prestazioni rese in favore CP_1 dell'Avv. . - emettere ogni altro provvedimento ben visto;
- con vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari come per legge”.
1.4) Occorre, prima di passare al merito, riassumere i passaggi fondamentali della fase istruttoria della causa.
1.4.1) All'udienza del 9/1/24, riassunto il processo a seguito della sospensione disposta per la pendenza dell'incidentale procedimento di ricusazione, parte opponente proponeva querela di falso nei riguardi della pec del 17/1/21, della nota del 10/3/22 e del contratto di collaborazione del 15/5/18, in relazione al quale pure esibiva copia dell'ulteriore originale in proprio possesso.
L'opposto , personalmente interpellato ex art. 222 c.p.c., dichiarava: di volersi CP_1 avvalere del documento denominato “contratto di collaborazione” datato 15/5/18; di non volersi avvalere della nota del 10/3/22.
Il procuratore di parte opposta dichiarava di non volersi avvalere del documento datato
17/1/21 e, al contempo, dichiarava di disconoscere la copia dell'ulteriore originale della scrittura privata datata 15/5/18 esibita da parte opponente.
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Pertanto, con successiva ordinanza riservata veniva disposta la produzione in originale delle scritture private datate 15/5/18 descritte nelle rispettive difese delle parti e si formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. avente il seguente oggetto: “1) pagamento da parte di in favore di della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 28.000,00; 2) rinuncia delle parti a ogni domanda proposta nel presente giudizio o comunque derivante dal rapporto di collaborazione professionale intrattenuto tra il 2015 e il 2022; 3) integrale compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 27/2/24 il procuratore dell'opponente dichiarava di aderire alla Parte_1 proposta conciliativa, mentre parte opposta, per mezzo del proprio procuratore, dichiarava
“che parte opposta non intende aderire alla proposta conciliativa, stante la natura non congrua della proposta rispetto alla pretesa creditoria vantata da parte opposta”.
Quindi, acquisito l'originale della scrittura privata del 15/5/18 esibito dall'opposto
[...]
, se ne disponeva la custodia in cassaforte a cura della Cancelleria e, ammessa la CP_1 querela di falso, si dichiarava la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.
La querela di falso proposta dal avverso la scrittura del 15/5/18 è stata rigettata Parte_1 con sentenza n. 782/24 del 15/11/24.
1.4.2) La causa, documentalmente istruita, è stata tratta in decisione ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, per mezzo delle quali:
l'opponente ha ribadito le richieste già avanzate con i due atti di opposizione Parte_1 introduttivi dei giudizi riuniti, nonché “In via subordinata: Nella non temuta ipotesi in cui dovesse l'adito Tribunale dovesse accogliere parzialmente la pretesa creditoria del
[...]
, condannare quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in considerazione CP_1 dell'ingiustificato rifiuto delle proposte conciliative formulate dal Giudice. In via gradatamente subordinata e pregiudiziale: -Nella non temuta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere provata la pretesa creditoria, rimettere la causa sul ruolo, al fine di sentire tutti i testi indicati negli atti introduttivi e nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e art. 183 n. 2
c.p.c. - In ogni caso, cancellare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c., le espressioni sopra riportate al n. 5) del presente atto giacché sconvenienti ed offensive, con ogni consequenziale statuizione in ordine al risarcimento del danno sulla base di una valutazione discrezionale del Decidente. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”;
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- l'opponente ha chiesto: “
1. di Prendere atto dell'efficacia vincolante del CP_1 contratto del 15.05.2018 (supporto integrativo) già giudicato (RG 387/2024) irrevocabile, con applicazione della clausola per pratiche acquisite e da acquisire e rapporti intercorsi e intercorrente;
2. Concedere la provvisoria esecuzione ed esecuzione definitiva dei D.I. opposti ex art. 648 c.p.c., trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili per l'intero importo azionato.
3. Dichiarare concluso il contraddittorio e pronunciare immediatamente sentenza, senza ulteriori rinvii;
4. Rigettare l'opposizione del Sig. , ed emettere sentenza di Parte_1 non accoglimento.
5. Condannare l'opponente alle spese, oltre accessori, come per legge;
6.
Condannare l'opponente per inadempimento contrattuale;
7. Con condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, anche art. 96 c.p.c.. 9. Condannare parte opponente al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, derivanti dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e giudiziali, con conseguente aggravamento degli oneri economici e pregiudizio alla liquidità della parte opposta;
8. Condanna per perdita di chance professionali ed economiche, correlate all'impossibilità di impiegare le risorse in altre attività remunerative, nonché alla perdita di opportunità di guadagno e investimento;
9. Condanna dal danno all'immagine, alla reputazione e al decoro professionale, conseguente alle infondate contestazioni, alle querele strumentali e alla diffusione di atti e documenti contrari a verità; 10. Tutti i predetti pregiudizi dovranno essere liquidati in via equitativa ai sensi degli artt. 1226, 2043, 2056 e
2059 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo. 11. In Subordine;
Dichiarare la contumacia ex tunc dell'opponente e la nullità degli atti da lui compiuti personalmente in presenza di difensore non revocato;
12. Rigettare le istanze istruttorie avversarie (specie testi su pagamenti) per genericità/irrilevanza/abuso, atteso che il pagamento si prova solo con documenti riferibili al credito azionato e il contratto tra le parti
è ormai pacifico e accertato;
13. Dichiarare la nullità insanabile della costituzione dell'opponente (violazione artt. 82, 85, 86 c.p.c.) e la contumacia ex tunc, con caducazione di tutti gli atti tamquam non essent;
e ipso iure;
14. Per mero scrupolo difensivo, in subordine si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre la concessione della provvisoria esecuzione, nonché dell'esecuzione definitiva dei decreti ingiuntivi opposti, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili, ovvero per la somma che sarà ritenuta di giustizia. 15. Per tutto quanto esposto, l'opposto, come in epigrafe rappresentato e difeso,
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insiste per l'accoglimento integrale delle conclusioni sopra indicate, con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese, danni e responsabilità aggravata, ai sensi degli artt. 91 e 96
c.p.c. Salvo ogni più ampio diritto, anche risarcitorio e di rivalsa, in altre sedi, Con riserva di dedurre ulteriormente in ulteriori sedi superiori delle conclusioni o udienza di decisione, se disposta. Salvo ogni altro diritto ragione ed azione”.
1.4.3) L'opposto , con le note depositate il 5/8/25, il 13/8/25, il 21/8/25, il CP_1
2/9/25, il 3/9/25, il 4/10/25 e infine con la comparsa conclusionale, ha sostenuto che l'opponente , esercente la professione d'avvocato, già costituito nei procedimenti Parte_1 riuniti con il patrocinio dell'avv. Roberto Costanza previo conferimento di idonea procura alle liti, non poteva comparire in proprio in udienza, generando per tale via una nullità assoluta della propria costituzione con conseguente stato contumaciale retroattivo e nullità derivata di tutti gli atti processuali della parte opponente.
1.4.4) La tesi di parte opponente è radicalmente sprovvista di fondamento giuridico.
L'avv. è comparso “in proprio e in sostituzione dell'avv. Costanza” all'udienza Parte_1 del 22/1/25 nonché a quella del 15/10/25.
Ebbene, ai sensi dell'art. 86 c.p.c. “la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore”.
Nella fattispecie, l'avv. non risulta costituito in proprio, essendosi limitato a Parte_1 dichiararsi sostituto dell'avv. Costanza in occasione dell'udienza suddette.
Ebbene, non esiste alcuna norma nel tessuto codicistico che impedisca al procuratore costituito, munito di tale facoltà – come nella specie - in sede di conferimento della procura alle liti, di delegare la comparizione in udienza al proprio assistito laddove quest'ultimo rivesta contestualmente la qualità di iscritto all'albo degli avvocati.
Invero, a sostegno della propria tesi, parte opposta ha perentoriamente richiamato una risalente pronuncia di legittimità “La giurisprudenza è pacifica: Cass. civ., Sez. I,
11/05/1998, n. 4744; “La parte costituita a mezzo di difensore non può, se anche avvocato, comparire in sostituzione di questo in udienza.”.
La lettura della pronuncia citata consente di concludere per il carattere erroneo e fuorviante della citazione operata da parte opposta, dacché l'intera motivazione della sentenza della
Suprema Corte è priva di qualsivoglia riferimento alla fattispecie della sostituzione in
Pag. 8 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile udienza del difensore costituito (occupandosi, invece, del diverso ambito dell'estensione del mandato difensivo, per pervenire al principio di diritto secondo cui “il mandato ad litem attribuisce al procuratore tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto e quindi anche le domande riconvenzionali”).
Ancora, il invoca in proprio favore altra più recente dictum della Suprema CP_1
Corte, nei termini che seguono “La Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza n. 10576 del 15 maggio 2014; “ha stabilito che la comparizione in udienza e l'attività difensiva svolta da un avvocato che non si sia validamente costituito in proprio (cioè, che non abbia seguito le procedure di costituzione previste dalla legge) sono processualmente irrilevanti. In altre parole, se un avvocato compare in udienza e svolge attività difensiva senza aver seguito correttamente le formalità per la sua costituzione, tale attività non ha valore legale e non produce effetti nel processo”.
Anche tale citazione risulta erronea, giacché in nessun modo la pronuncia n. 10576/14 si spinge ad esaminare la questione richiamata nel corsivo prospettato dalla parte opposta.
Non migliore sorte ha avuto la citazione della sentenza di legittimità n. 19282 del 19 luglio
2018, la quale, secondo la prospettazione di parte opposta, avrebbe dovuto contenere il principio di diritto “L'attività difensiva svolta da parte–avvocato non formalmente costituita in proprio è nulla.” Ha affermato che l'attività difensiva svolta da un avvocato non formalmente costituito in proprio è nulla. Questo principio deriva dall'interpretazione dell'articolo 86 del codice di procedura civile, che disciplina il patrocinio e la rappresentanza in giudizio”, invece – ancora una volta del tutto assente nel corpo della motivazione.
Dunque, deve escludersi la natura viziata e viziante della sostituzione operata dall'avv.
[...]
alle udienze sopra indicate. Pt_1
In ogni caso, ancor più lontano dai principi stessi del sistema processual-civilistico appare l'argomento utilizzato dall'opposto per invocare la declaratoria di contumacia del
[...]
: “la parte sia dichiarata contumace per tutte le udienze in cui ha presenziato Pt_1 personalmente l'avvocato-parte, privo di valida costituzione in proprio, in sostituzione del difensore formalmente incaricato e non revocato”.
In sostanza parte opposta sembra prospettare la possibilità di una sorta di inammissibile contumacia episodica della controparte, del tutto incompatibile con il solido principio della
Pag. 9 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ultrattività del mandato difensivo, anche al cospetto di fatti come la rinuncia stessa al mandato o la morte della parte.
Deve, dunque, ribadirsi l'infondatezza dell'eccezione, già rilevata in occasione dell'udienza del 15/10/25.
1.5) Parziale fondatezza dell'opposizione.
1.5.1) Occorre, innanzitutto, precisare che, a seguito del rigetto della querela di falso, risulta pienamente utilizzabile ai fini della decisione la scrittura privata datata 15/5/18 prodotta in giudizio dal . CP_1
Al contempo, è priva di valore probatorio la scrittura privata denominata “contratto di collaborazione” prodotta dall'opponente , giacché, nonostante il disconoscimento Parte_1 operato da parte opposta all'udienza del 9/1/24, l'opponente ha omesso di produrre originale della scrittura e di coltivare l'istanza di verificazione avanzata in quella stessa occasione processuale.
1.5.2) Ebbene, la scrittura privata datata 15/5/18 prodotta dal , dopo avere CP_1 esposto l'ambito di operatività del (“Il dr. svolge la propria CP_1 CP_1 attività nell'ambito si supporto integrativo agli studi legali, nel procacciamento di affari e nella consulenza stragiudiziale nel predisporre tutta la documentazione necessaria finalizzata allo svolgimento dell'incarico professionale”, sempre tra le premesse puntualizzava che il committente, vale a dire il , “intende avvalersi dello Studio Professione [il Parte_1 [...]
, n.d.r.] e della sua pluriennale esperienza, in relazione a tutte le pratiche Legali CP_1 giudiziarie già acquisite dallo studio professionale e da acquisire come supporto per le attività del proprio settore, prevalentemente avente ad oggetto l'ottenimento dei benefici in materia di previdenza, Lavoro e assistenza alla persona per la tutela dei propri diritti anche in ambito risarcitorio”).
E', dunque, evidente come l'ambito della collaborazione tra le parti dell'odierno giudizio fosse essenzialmente quello del settore Lavoro-Previdenza e tanto veniva ulteriormente ribadito nell'art. 1, concernente l'oggetto del contratto: “lo Studio Professionale si impegna a prestare la Sua opera professionale in favore del committente e in particolare la prestazione consisterà oltre ad avere già acquisito di acquisire ulteriormente le pratiche Legali, fornire allo stesso assistenza di supporto integrativo nel redigere atti giudiziari, depositare e scrivere
a ruolo atti giudiziari, inoltrare istanze di G. , Istanze di liquidazione e seguire le Parte_3
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pratiche sia nella fase amministrativa che giudiziaria in relazione Tecnico-informatica, coadiuvando nel fornire ai propri assistiti Assistenza – Consulenza di Diritto Sindacale di
Previdenza assistenziale – pensionistica – Sociale e Sanitaria, diritto del lavoro”.
Trova, dunque, riscontro letterale quanto dedotto da parte opponente in ordine alla limitazione del rapporto di collaborazione professionale ai soli ambiti lavoro-previdenza, amministrazioni di sostegno e – sebbene non esplicitamente contemplato in contratto – separazioni (personali tra coniugi).
Le premesse contrattuali, poi, riportavano esplicitamente il trattamento economico riconosciuto al , giacchè si precisava: “il rapporto di collaborazione tra i CP_1 suddetti, Committente e Studio Professionale è conferito a tempo indeterminato per tutte le pratiche acquisite e da acquisire relativamente alla fase stragiudiziale e giudiziaria e comunque fino a totale chiusura di ogni posizione aperta nella fase di collaborazione e che il compenso per lo studio professionale sia calcolato in misura non inferiore al 50 %
(cinquanta/100) dei compensi professionali ottenuti giudizialmente e/o riconosciuti in fase stragiudiziale”.
Dunque, dall'esame letterale del tessuto contrattuale può concludersi che il contratto prevedeva, in relazione a tutte le pratiche in materia di previdenza, assistenza, amministrazione di sostegno e separazioni (quest'ultimo per riconoscimento operato dalla stessa parte opponente) la suddivisione paritaria degli introiti.
1.5.3) Passando alle eccezioni mosse da parte opponente, può, innanzitutto, rilevarsi come in relazione alle prestazioni descritte nella scrittura privata del 15/5/18 non ricorresse alcun obbligo di iscrizione ad albi “professionali”.
Le prestazioni descritte riguardano, invero, la collaborazione, svolta in via autonoma, in ordine alla gestione concreta delle pratiche dello studio legale del (“supporto Parte_1 integrativo”, come da definizione fornita nello stesso contratto di collaborazione di cui sopra) che, sia pure spinta sino alla stessa redazione degli atti, si proponeva pur sempre come affiancamento e non sostituzione della funzione propria dell'avvocato titolare dello studio, come peraltro documentalmente riscontrabile sulla stessa carta intestata dello studio, ove il nominativo del veniva inserito nella “area amministrativa” dello studio legale CP_1 dell'avv. . Parte_1
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Al contempo, il riferimento all'attività di procacciatore di affari del risulta CP_1 presente nella premessa e ai fini della descrizione dell'attività ordinariamente svolta dallo stesso, senza alcuna esplicita refluenza nell'oggetto specifico del contratto.
Se ne ricava che appare corretta la sussunzione del rapporto in discorso nella fattispecie del contratto d'opera ex art. 2222 c.c.
1.5.4) Escluso la ricorrenza del rapporto di procacciamento d'affari, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti della prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.
Al contempo, poiché, come meglio si vedrà più avanti, l'intesa pretesa creditoria del
[...]
deriva dalla scrittura privata disciplinante il rapporto di “collaborazione CP_1 professionale”, non opera la prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2, c.c.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. 6-3, 8 maggio
2014, n. 9930; Cass. Civ. sez. II, 13/01/2017, n.763), le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta.
1.5.5) Tanto precisato, si osserva che il credito dedotto in monitorio era corrispondente esplicitamente a quello sorgente dall'attività svolta dal “in forza” del contratto CP_1 di collaborazione sottoscritto il 15/5/18 e che parte opponente, per un verso, ha negato l'esistenza di prestazioni del antecedenti al 2018, per altro verso ha CP_1 reiteratamente riconosciuto la prestazione di collaborazione professionale dell'opposto in relazione alle materie lavoro, previdenza, ADS, dal 2018 in poi, nonché in relazione alle separazioni a partire dal 2021.
A fronte di tali nette allegazioni, l'opposto nulla ha provato in ordine a proprie CP_1 prestazioni antecedenti al 2018.
La produzione di fatture e altra documentazione emessa dallo studio in relaziona Parte_1
a pratiche legali lavorate nel periodo antecedente al 2018, infatti, prova l'esistenza dell'attività dello studio, non anche la collaborazione del . CP_1
1.5.6) Tale essendo il perimetro delle prestazioni che possono dirsi provate, risulta agevole l'individuazione delle pratiche coinvolgenti la collaborazione del o, ad ogni CP_1 modo, rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina contrattuale di cui alla scrittura privata del 15/5/18, mediante la consultazione dell'oggetto stesso delle fatture versate in atti,
Pag. 12 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile pacificamente provenienti dal software gestionale dello studio (è l'opponente Parte_1 stesso a lamentare la circostanza in atto di citazione).
Per l'anno 2018 risultano soddisfare i suddetti requisiti le seguenti fatture:
- n. 9/2018 € 1.196,00 (con la causale: “Competenze relative a a causa iscritta al n. 402/2018
R.G. del Tribunale di Marsala sezione lavoro e previdenza, Dott.ssa Caterina Greco;
); Parte_4 Controparte_3
- n.11/2018 € 2.672,00 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1810/2017 del Tribunale di Trapani-sez. Lavoro e previdenza
contro
AP Giacomo”);
- n.14/2018 € 1.229,12 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1809/2017 del Tribunale di Trapani-sez. Lavoro e previdenza contro ”); Controparte_4
- n. 16/2018 € 867,56 (con oggetto: “Acconto causa iscritta al n. 664/2017 della Corte di
Appello di Palermo-sez. Lavoro e previdenza contro ”); Controparte_5
Con
- n.17/2018 € 1.459,12 (con oggetto: “Ricorso nel merito contro n. 8 di Siracusa da instaurare innanzi al Tribunale di Siracusa-sezione lavoro e previdenza”);
- n.20/2018 € 2.672,00 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1807/2017 del Tribunale di Trapani-sez. Lavoro e previdenza contro ”); Persona_1
- n. 21/2018 € 2.672,00 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1816/2017 del Tribunale di Trapani-sez. Lavoro e previdenza contro ”); CP_7
- n. 22/2018 € 253,76 (con oggetto: “Attività stragiudiziale in ordine al bando di concorso per n. 21 figure professionali per la realizzazione del progetto per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva (SIA) approvato con DDG n. 120 del 6/4/2017, finanziato a valere sul fondo sociale europeo, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, emesso dal Distretto
Socio Sanitario Marsala-Petrosino, comune capofila Marsala”);
- n. 23/2018 € 1.000,00 (con oggetto: “Causa iscritta al n. 664/2017 della Corte di Appello di Palermo-sez. Lavoro e previdenza contro ”); Controparte_5
- n. 24/2018 € 2.672,00 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1806/2017 del Tribunale di Trapani-sez. Lavoro e previdenza contro ”); CP_8 per un totale di € 16.693,56 per l'anno 2018.
Per l'anno 2019 risultano idoneamente correlate ai crediti del le seguenti fatture: CP_1
- n. 6/2019 € 2.600,00 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1808/2017 del Tribunale di Trapani-sez. Lavoro e previdenza contro ”); Parte_5
Pag. 13 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
- n. 9/2019 € 2.600,00 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1809/2017 del Tribunale di Trapani-sez. Lavoro e previdenza”);
- n.17/2019 € 358,80 (con oggetto: “procedimento tribunale di marsal sez. lav e prev.”);
- n. 20/2019 € 2.496,00 (con oggetto: “Consulenza giuslavoristica mensilità aprile e maggio
2019”);
- n.22/2019 € 2.600,00 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1815/2017 del Tribunale di Trapani-sez. Lavoro e previdenza contro ”; CP_7
- n. 26/2019 € 1.435,20 (con oggetto: “procedimento 1754/2018 tribunale di marsala-sez lav. e prev.”);
- n. 27/2019 € 500,00 (con oggetto: “Saldo per procedimento da instaurare innanzi al
Tribunale di Marsala per la nomina di amministratore di sostegno della beneficiaria
”); Parte_6
- n. 29/2019 € 3.887,60 (con oggetto: “sentenza n. 339/2019 trib. marsala sez lavoro”);
n. 38/2019 € 2.600,00 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1811/2017 del Tribunale di
Trapani-sez. Lavoro e previdenza
contro
Felice”); CP_9 nonché le seguenti fatture elettroniche:
- FE n. 1/19 € 598,00 (con oggetto: “PROCEDIMENTO R.G. N. 1628/2018
TUMBARELLOGRETA/INPS”);
- FE n. 2/19 € 598,00 (con oggetto: “PROCEDIMENTO N. 1333/2018 RG
[...]
”); Parte_7
- FE n. 3/19 € 416,00 (con oggetto: “procedimento n. 2050/2018 r.g. del trib. di marsala sezione lavoro ); Parte_7
- FE n. 4/19 € 664,98 (con oggetto: “procedimento n. 2100/2017 Accetta /INPS”);
- FE n. 5/19 € 598,00 (con oggetto: “procedimento n. 2273/2018 ”); Parte_8
- FE n. 6/19 € 598,00 (con oggetto: “procedimento n. 1194/2018 RR Antonio/INPS”);
- FE n. 7/19 € 598,00 (con oggetto: “procedimento n. 2049/2018 Asti Antonina/INPS”);
- FE n. 8/19 € 598,00 (con oggetto: “procedimento n. 930/2018 CA Agostino/INPS”);
- FE n. 9/19 € 416,00 (con oggetto: “procedimento n. 199/2018 Casano Carmela/INPS”);
- FE n. 10/19 € 598,00 (con oggetto: “procedimento n. 1265/2018 SE Caterina/INPS”);
- FE n. 11/19 € 807,30 (con oggetto: “procedimento n. 323/2018 ”); Persona_2
- FE n. 12/19 € 665,28 (con oggetto: “procedimento n. 2600/20174 Co Coalanios/INPS”);
Pag. 14 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
- FE n. 13/19 € 598,00 (con oggetto: “procedimento n. 927/2018 TA SO
/INPS”);
- FE n. 14/19 € 598,00 (con oggetto: “procedimento n. 2598/2017 ”); Persona_3
- FE n. 15/19 € 717,60 (con oggetto: “procedimento n. 2048/2018
[...]
”); Persona_4
- FE n. 16/19 € 3.109,60 (con oggetto: “procedimento n. 1221/2018 MA PE
Vito/INPS”); per un totale di € 31.256,36 nell'anno 2019.
Per l'anno 2020 risultano idoneamente correlate ai crediti del le seguenti fatture CP_1 elettroniche:
n.2/2020 € 737,47 (con oggetto: “proc. 321 del 2019 trib. marsala lavoro contro inps”);
n.3/2020 € 409,71 (con oggetto: “proc. 1112 del 2018 trib.marsala lavoro contro inps”);
n.4/2020 € 614,56 (con oggetto: “proc. 2622 del 2017 trib marsala lavoro contro inps”);
n.9/2020 € 1.843,68 (con oggetto: “saldo procedimento per a.t.p. tribunale di trapani contro
”); Controparte_10
n.13/2020 € 1.597,86 (“procedimento n. 1359/2018 tribunale di marsala -sez. lavoro e previdenza”);
n.14/20 € 1.229,12 (“procedimento n. 652/2019 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.15/2020 € 737,47 (“procedimento n. 677/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.16/2020 € 737,47 “procedimento n. 1267/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.17/2020 € 737,47 (“procedimento n. 149/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.19/2020 € 737,47 (“procedimento n. 1450/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n. 20/2020 € 3.195,71 (“procedimento n. 2594/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n. 21/2020 € 430,19 (“procedimento n. 1284/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n. 22/2020 € 737,47 (“procedimento n. 200/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n. 23/2020 € 737,47 (“procedimento n. 977/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.24/2020 € 737,47 (“procedimento n. 2918/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.25/2020 € 737,47 (“procedimento n. 209/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.26/2020 € 737,47 (“procedimento n. 811/2019 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
Pag. 15 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile n.27/2020 € 737,47 (“procedimento n. 570/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.28/2020 € 737,47 (“procedimento n. 1416/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.29/2020 € 491,65(“procedimento n. 516/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.30/2020 € 737,47 (“procedimento n. 198/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.31/2020 € 737,47 (“procedimento n. 1119/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.32/2020 € 869,38 (“procedimento n. 753/2019 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.33/2020 € 491,65 (“procedimento n. 1951/2019 tribunale di marsala-sezione lavoro e previdenza”);
n.40/2020 € 737,47 (“compensi proc. 1299/2018 Tribunale di Marsala-sez. lav. e previdenza”);
n.42/2020 € 737,47 (“compensi proc 23/2019 del Tribunale di Marsala-sez. lavoro e prrevidenza”);
N.43/2020 € 491,65 (“compensi proc 2928/2019 del Tribunale di Marsala sez. lav e previdenza”);
Per un totale di € 23.464,68 nell'anno 2020.
Per l'anno 2021 risultano idoneamente correlate ai crediti del le seguenti fatture CP_1 elettroniche:
n.1/2021 € 5.531,04 (“spese legali proc. n. 2234/2019 del Trib. Marsala-sezione lavoro e previdenza”);
n.8/2021 € 2.699,37 (“spese liquidate nel procedimento iscritto al n. 1935/2020 del Tribunale di Marsala-sezione lavoro e previdenza”);
n. 30/21 € 1.167,30 (“Separazione consensuale dei coniugi- procedimento n. 9/2021 del
Tribunale di Ivrea”);
n. 31/21 € 437,74 (“assistenza rendiconto per amministrazione di sostegno Parte_9
; beneficiaria ”)
[...] Parte_6
n. 33 € 737,43 (“proc. 993/2020 r.g. trib marsala;
solvente inps”);
n.34/2021 € 614,56 (“proc. 99/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n.35/2021 € 491,65 (“proc. 1879/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n.36/2021 € 614,56 (“proc. 303/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n.37/2021 € 589,98 (“proc. 799/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n. 38/2021 € 409,70 (“proc. 378/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
Pag. 16 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile n.39/2021 € 1.474,94 (“proc. 863/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n.40/2021 € 2.458,24 (“proc. 899/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n.41/2021 € 3.995,25 (“proc. 647/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n.42/2021 € 1.229,12 (“proc. 376/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n.43/2021 € 1.334,21 (“proc. 2538/2019 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n.46/2021 € 983,32 (“solvente inps”);
n.51/2021 € 2.458,24 (“pagamento spese legali solvente inps”);
n.52/2021 € 737,47 (“pagamento spese legali solvente inps”);
n.53/2021 € 1.229,12 (“pagamento spese legali solvente inps”);
n.59/2021 € 1.597,86 (“spese legali liquidate in sentenza solvente inps”);
n.60/2021 € 1.474,94 (“spese legali liquidate in omologa proc 1534 del 2020 solvente inps”)
n.61/2021 € 1.229,12 (“spese legali liquidate in omologa proc 467 del 2021 solvente inps”); per un totale di € 33.495,06.
Complessivamente, dunque, le fatture emesse dallo studio legale in relazione a pratiche rientranti nell'ambito di operatività contrattuale del recano un importo di € CP_1
104.909,66.
In ragione della paritaria suddivisione contemplata nella scrittura privata del 15/5/18, il
[...]
deve pagare in favore del la somma di € 52.454,83. Pt_1 CP_1
1.5.7) L'opponente ha dedotto i seguenti pagamenti estintivi con la seconda Parte_1 memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (depositata il 18/9/25: v. pp. 7-8):
“bonifico del 21/05/2021 di €. 6.200,00 per l'acquisto autovettura;
bonifico del 25/05/2021 di €. 801,50 a favore di;
Controparte_1
bonifico del 25/05/2021 di €. 3.300,00 a titolo di saldo acquisto Mercedes;
bonifico del 21/05/2021 di €. 450,00 per affitto (quest'ultima fidanzata Persona_5 del in quel periodo); CP_1
bonifico del 26/07/2021 di €. 100,00 per compleanno del nipote del , CP_1 Per_6
;
[...] bonifico del 28/07/2021 di €. 178,00 con causale pagamento polizza casa CP_1
;
[...]
Bonifico del 30/07/2021 di €. 400,00 a favore di;
Controparte_1
Bonifico del 20/12/2021 di €. 1.200,00 a favore di;
Controparte_1
Pag. 17 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Bonifico del 03/01/2022 a favore di per consulenza Associazione Controparte_11
Ninni Fiore di cui il è Presidente;
CP_1
Bonifico del 23/02/2022 di €. 402,00 in favore di;
Parte_10
Bonifico del 25/02/2022 di €. 101,50 a favore di , fratello dell'odierno Parte_11 opposto;
Bonifico del 07/03/2022 di €. 60,00 per pagamento analisi;
Controparte_1
Bonifico del 10/03/2022 di €. 1.201,50 a favore di;
Controparte_1
Bonifico del 14/03/2022 di €. 1.338,50 a favore di convivente more uxorio Persona_7 del;
CP_1
Bonifico del 16/03/2022 di €. 1.250,00 a favore di convivente more uxorio Persona_7 del;
CP_1
Bonifico del 16/03/2022 di €. 1.001,50 a favore di . Controparte_1
Bonifico del 24/03/2022 di €. 2.500,00 a favore del;
CP_1
Per un totale complessivo di €. 27.772,00”.
I suddetti pagamenti sono provati per tabulas mediante la produzione degli estratti del conto
Widiba 6003/150816 effettuata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 83/24, iscritto a ruolo il 16/4/2024 con il n. 629/24, in realtà entrata a far parte del compendio documentale su cui si esercita la cognizione di questo giudicante già in data 16/1/2024, per effetto di produzione effettuata dalla stessa parte opposta (all. 2).
Occorre aggiungere che detto conto risulta pacificamente cointestato ad entrambe le parti ai fini dell'incameramento e della spartizione degli incassi dello studio legale riconducibili al contratto di collaborazione professionale per cui è causa (v. p. 4 della comparsa di risposta depositata nel procedimento n. 40/23 r.g. da ). Controparte_1
Parte opposta ha solo genericamente contestato tali allegazioni, nei seguenti termini (p. 1 della terza memoria istruttoria del 19/9/25): “È appena il caso di osservare che chiunque, a parole, può vantarsi di avere saldato ogni pretesa;
basta fare uno schemino a proprio tornaconto e se davvero il processo funzionasse in questo modo, sarebbe il caso allora di presentarsi in banca e, senza esibire alcuna ricevuta, dichiarare di avere estinto il mutuo e ribadirlo nel procedimento giudiziario: un paradosso che evidenzia l'inconsistenza delle affermazioni di controparte, e di certo non troveremo nessuno che può avallare tale ragionamento
Pag. 18 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
figuriamoci Ill.mo Giudice Adito che come può solo insegnarci ciò che conta, in sede processuale, è la prova documentale, che nella specie difetta del tutto”.
E' evidente, dall'esame del testo che precede, che la difesa di parte opposta ha del tutto pretermesso l'esame della produzione documentale di parte opponente, giacché fa esplicito riferimento a una difesa di natura meramente labiale.
Ancora, nelle note scritte depositate il 22/9/25 l'opposto non solo ha omesso di contestare l'esistenza dei versamenti in proprio favore analiticamente elencati dall'opponente, ma addirittura escluso la necessità di farlo, secondo il seguente assunto giurisprudenziale: “Cass. civ., Sez. II, ord. n. 18442/2025 (pubbl. 07/07/2025) ha cassato una decisione che aveva impropriamente invocato il principio di non contestazione per “scaricare” sul creditore
l'onere di provare il mancato pagamento: la Suprema Corte ribadisce che l'onere di provare
l'adempimento grava sempre sul debitore;
l'attore/creditore non è tenuto a “
contro
- contestare” l'eccezione di pagamento, altrimenti il processo diventa un “gioco di specchi” di contestazioni senza fine”.
L'interpretazione offerta dall'opposto appare, tuttavia, non tenere conto del CP_1 principio di diritto espresso dalla pronuncia giurisprudenziale in commento, del seguente tenore: “La contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere "di contestare l'altrui contestazione", dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo”.
Ebbene, detto – condivisibile – principio di diritto mal si attaglia alla fattispecie processuale in esame: in effetti, il convenuto/opponente non si è limitato alla contestazione Parte_1 dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal , ma ha dettagliatamente e CP_1 documentalmente riversato nel giudizio fatti estintivi del diritto medesimo.
Ora, poiché il principio di non contestazione opera rispetto tanto ai fatti costitutivi quanto a quelli modificativi o estintivi del diritto azionato, appare integro l'onere a carico del
[...]
di contestare i pagamenti in discorso. CP_1
Tanto non è stato fatto, né – come visto - con la terza memoria istruttoria e con le note del
22/9/25, né con le note (irrituali) del 3 e del 4 ottobre 2025, né con le note conclusionali del
6/11/25.
Dunque, può dirsi provata la parziale estinzione del credito dedotto dal nei limiti CP_1 di € 27.772,00.
Pag. 19 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
1.5.8) Sempre con la seconda memoria istruttoria del 18/9/25 il ha dedotto Parte_1 ulteriori pagamenti in favore del per complessivi € 36.440,20 nei seguenti CP_1 termini “occorre aggiungere la somma di € 36.440,20, in base alle fatture dichiarate dal
[...]
come incassate”. CP_1
Dunque, l'opponente fa riferimento a un'allegazione (dal tenore confessorio) dell'opposto, senza, tuttavia, specificarne la fonte.
Ebbene, tale allegazione non si rinviene né nel ricorso monitorio, né nei successivi atti di parte opposta.
In assenza di evidenze documentali al riguardo, dunque, non può reputarsi sussistente l'ulteriore evento estintivo del credito del . CP_1
1.5.9) Sempre con la ridetta seconda memoria istruttoria, l'opponente ha allegato un incasso operato dal in ordine a compensi non spettantigli per € 5.017,10 (“A ciò si CP_1 aggiunge che il ha incassato somme per pratiche a lui non riconducibili e nello CP_1 specifico e per le quali ha emesso le relative fatture per Persona_8 Persona_9 un importo complessivo di €. 5017,10”).
Si tratta, tuttavia, di allegazione non sorretta da produzione documentale e non suscettibile, in quanto generica, di attivare il meccanismo probatorio fondato sulla non contestazione.
1.5.10) Ancora, il ha proposto nei propri atti difensivi (v. p. 9 della memoria Parte_1 istruttoria del 18/9/25, nonché p. 21 delle note conclusive) la seguente ulteriore prospettazione dell'assetto della contabilità tra le parti: “Il doc. 8 allegato al fascicolo del procedimento n.
629/2024 r.g., prodotto ulteriormente con le ultime note scritte ex art. 127 ter c.p.c. relative all'udienza del 02/07/2025, ove il sull'estratto del conto corrente widiba del CP_1
21/09/2021 di proprio pugno scriveva <<fare fattura inps debito ad oggi 21.09.2021 < i>
2.000,00 , dimostra inconfutabilmente che, alla data del 21/9/21, l'avv. CP_1 [...]
era creditore del della somma di €. 2.000,00, atteso che viene Pt_1 CP_1 cristallizzata la posizione dare/avere delle parti del presente giudizio alla data del
21/9/2021”.
Da tale punto di partenza (saldo pari ad € 2.000,00 alla data del 21/9/21 nei rapporti dare/avere col ), l'opponente procede al ricomputo dei rapporti contabili sino a CP_1 individuare un proprio credito pari ad € 10.675,82.
Pag. 20 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Tuttavia, la tesi difensiva soffre di un vizio in premessa: il documento allegato al n. 8 della comparsa di costituzione nel procedimento n. 629/24 non reca né un estratto conto né una nota redatta di “proprio pugno” dal . CP_1
Erronea la premessa, non resta che escludere la conducenza probatoria dell'intera tesi difensiva.
1.6) Da quanto sopra discende la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 24.682,83
(pari ad € 52.454,83 - € 27.772,00).
2) Con ricorso depositato il 18/1/24 ha chiesto e ottenuto decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 83/24 portante la somma di € 45.968,01, con riferimento al rapporto contrattuale sin qui descritto.
In particolare, tale nuova iniziativa monitoria poggiava sulle prestazioni di cui alla fattura n.
31 del 23/12/23, contenente la seguente descrizione: “Acconto per cooperazione lavorativa su contratto per servizi svolti per support integrative in material Previdenziale Assistenziale-
Civilistico-Lavoro-Separazioni- ADS- Volontaria Giurisdizione- Pratiche di Lavoro - Diritto
Aziendale e Istituto Penale. Il 50% sul 100% degli introiti effettuati dallo Studio Legale
[...]
fino alla fattura emessa dallo stesso n. 1 del 01.01.2022 “ ” per le Pt_1 Parte_12 seguenti attività svolte: Accoglienza e Gestione nuovi e vecchi assistiti, redazioni bozze ricorso, ricerche, acquisizione documentale per apertura pratica, scannerizzare documentazione e creare cartella telematica, caricamento dati etc sul portale del Gratuito
Patrocinio, redazione istanze di liquidazione portale con contestuale deposito CP_2 all'interno del fascicolo telematico nel portale Netlex, redazione bozza note di trattazione scritta con successive caricamento nel fascicolo, prestazione di assistenza Stragiudiziale, redazioni bozze atti per citazioni, adempimenti tecnico informatici e amministrativi;
COO,
ETC”.
La lista delle pratiche dedotte a fondamento di tale nuova iniziativa monitoria (all. 3,
“conteggio analitico delle pratiche incassate”) è identica a quella versata agli atti del ricorso monitorio poi definito con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 729/22.
Ebbene, a fronte della netta contestazione della “identità” della causa operata da parte opponente (v. p. 8 dell'atto di opposizione iscritto al n. 629/24) parte opposta nulla ha osservato nella propria comparsa di risposta, limitandosi ad esporre le stesse vicende
Pag. 21 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile processuali della causa iscritta al n. 40/23 RG, oltre a riproporne gli identici argomenti difensivi.
Dunque, fermo l'accertamento del credito sopra enunciato con riguardo alle domande spiegate nella causa iscritta al n. 40/23 RG, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 83/24.
3) Istanza ex art. 89 c.p.c.
Parte opponente ha chiesto la cancellazione dagli atti di causa dei seguenti capitoli di prova testimoniali (come visto rivelatisi assolutamente superflui ai fini del decidere) contenuti nella comparsa di costituzione depositata nel procedimento iscritto al n. 629/24.
Dei superflui capitoli di prova di cui sopra, quelli indicati ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, oltre ad essere del tutto non pertinenti con il thema decidendum (di natura meramente contrattuale) anche chiara indole malevola e offensiva, poiché volti a porre in risalto una condotta sleale del nei confronti della consorte. Parte_1
Parimenti deve dirsi per il capitolo di prova n. 1 dell'interrogatorio formale proposto dal
[...]
nei confronti del , vertente su circostanze del tutto estranee al CP_1 Parte_1 perimetro dell'odierno giudizio e indirizzate a nuocere gravemente al decoro del . Parte_1
Occorre, dunque, disporre la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle frasi sopra indicate.
4) Le ulteriori domande del . CP_1
4.1) Con le proprie note conclusive, richiamate in sede di discussione, l'opposto ha chiesto “2.
Concedere la provvisoria esecuzione ed esecuzione definitiva dei D.I. opposti ex art. 648
c.p.c., trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili per l'intero importo azionato”.
La revoca dei decreti opposti qui pronunciata preclude ogni valutazione in ordine alla esecutività delle ingiunzioni ottenute in sede monitoria dal . CP_1
4.2) Sempre in sede conclusiva l'opposto ha chiesto “ricorrendone i presupposti, anche art.
96 c.p.c.. 9. Condannare parte opponente al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, derivanti dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e giudiziali, con conseguente aggravamento degli oneri economici e pregiudizio alla liquidità della parte opposta”.
La parziale (e non marginale) fondatezza dell'opposizione esclude sia la malafede che la colpa grave dell'opponente e, di tal guisa, qualsivoglia condanna ex art. 96 c.p.c.
4.3) Le note conclusive del recano anche le seguenti richieste: “
8. Condanna CP_1 per perdita di chance professionali ed economiche, correlate all'impossibilità di impiegare le
Pag. 22 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
risorse in altre attività remunerative, nonché alla perdita di opportunità di guadagno e investimento;
9. Condanna dal danno all'immagine, alla reputazione e al decoro professionale, conseguente alle infondate contestazioni, alle querele strumentali e alla diffusione di atti e documenti contrari a verità; 10. Tutti i predetti pregiudizi dovranno essere liquidati in via equitativa ai sensi degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo”.
Si tratta di domande risarcitorie inammissibili poiché tardive.
5) Le spese di lite.
5.1) Parte opponente chiede l'applicazione del regime ex art. 91, primo comma, c.p.c. in relazione al rifiuto manifestato dall'opposto rispetto alla proposta conciliativa CP_1 formulata (con riguardo alla sola causa iscritta al n. 40/23 rg) con ordinanza del 22/1/24 e alla proposta conciliativa formulata (con riguardo alle cause riunite) con ordinanza dell'11/3/2025.
Ebbene, la deroga al regime di distribuzione delle spese di lite contemplato dall'art. 91 c.p.c. presuppone l'assenza di un giustificato motivo che accompagni il rifiuto della proposta conciliativa.
Nella fattispecie processuale in esame, invero, a fronte di proposte conciliative contemplanti la completa definizione delle vicende di dare/avere relative al rapporto di collaborazione per cui è causa, parte opposta ha formulato rifiuto indicando l'impossibilità di accettare una definizione complessiva della vicenda contrattuale rinunciando a crediti ulteriori, prospettando l'esistenza di un ammontare ulteriore di gran lunga superiore rispetto a quello formante oggetto dell'odierna cognizione.
Stante l'impossibilità di un approfondimento nel merito di tale, più esteso, credito, non può addivenirsi a un giudizio di non giustificatezza del motivo addotto a sostegno del rifiuto e, di tal guisa, deve escludersi l'applicabilità del regime ex art. 91, primo comma, c.p.c.
5.2) E' d'uopo, ora, rammentare che “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima
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soggetti che non sono parti in causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, sul presupposto della reciproca soccombenza tra parti impegnate in cause distinte tra loro, che peraltro coinvolgevano anche parti estranee ad una delle cause riunite)” (Cass. Civ. sez. VI, 16/09/2022, n.27295).
Da tanto discende la separata valutazione del regime delle spese per le cause qui riunite.
5.3) Le spese della causa iscritta al n. 40/23, in ragione del suo esito soltanto parzialmente vittorioso per la parte opposta, nonché del rigetto delle domande risarcitorie da quest'ultima proposte, devono essere compensate nella misura che si reputa congruo individuare in ½, con residuo a carico del pur soccombente . Parte_1
Ancora, in ragione della revoca del decreto ingiuntivo e del parziale accoglimento della domanda originariamente introdotta con il ricorso monitorio, i compensi devono essere liquidati in dispositivo secondo il valore del decisum (Cass. 2023, n. 32550; Cass. 2021 n.
10984), secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14.
5.4) In considerazione dell'esisto della causa iscritta al n. 629/24, le relative spese devono essere poste integralmente a carico dell'opposto , secondo quanto Controparte_1 liquidato in dispositivo alla stregua dei valori medi di cui al D.M. 55/14, in base al valore del disputatum, stante l'integrale rigetto di quanto chiesto con ricorso monitorio (Cass. Civ. sez.
II, 07/11/2018, n. 28417; cfr., più di recente, Cass. Civ. sez. I, 06/02/2025, n.2998).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe propose, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) revoca i decreti ingiuntivi nn. 729/22 e 83/24;
2) condanna a pagare, in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di € 24.682,83, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino
[...] all'effettivo soddisfo;
3) dichiara inammissibili le domande risarcitorie proposte da Controparte_1 con le note conclusionali depositate il 6/11/25;
4) dispone la cancellazione delle frasi sconvenienti e offensivi meglio descritte in motivazione al punto 3).
Pag. 24 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
5) condanna a rifondere Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio iscritto al n. 40/23 rg che, già compensate nella misura di ½, liquida in complessivi € 2.538,50, per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15
%, IVA e CPA come per Legge;
6) condanna a rifondere Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio iscritto al n. 629/24 rg che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Marsala, 24/11/2025.
Il Giudice
SC OL PI
Pag. 25 a 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. SC OL PI, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 40 R.G. dell'anno 2023 (cui è riunita la causa iscritta al n. 629 R.G. dell'anno 2024) tra:
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Roberto Costanza, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
OPPONENTE
e
( rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Marco Oliveri. in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di risposta depositata il 3/5/23, e dall'avv. Flavio Broglio, in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 20/10/2025,
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 729/22.
1.1) Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 20/10/22 ha Controparte_1 chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo a carico di per la Parte_1 somma di € 114.000,00, in relazione a prestazione professionale avente ad oggetto
“l'acquisizione di pratiche legali e relativa assistenza di supporto nella redazione di atti Pag. 1 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
giudiziari, deposito e iscrizione a ruolo, redazione di istanze e istanze di liquidazione nonché assistenza in tutte le fasi amministrative e giudiziarie in relazioni tecnico -informatiche, consulenza di diritto sindacale e assistenziale -previdenziale -diritto del lavoro e sociosanitario”, disciplinate mediante sottoscrizione di una scrittura privata in data 15/5/18.
A sostegno della pretesa monitoria il produceva la fattura n. 7 del 22.03.2022 CP_1 per complessivi euro 116.500,00 (€ 112.000,00 per compensi ed € 4.500,00 per oneri accessori), da cui dovevano essere decurtati € 2.500,00, oggetto di un pagamento già effettuato dal , recante la seguente “descrizione prestazione”: “acconto per Parte_1
Cooperazione Lavorativa e Servizi Svolti per supporto integrativo in materia Previdenziale
Assistenziale – Civilistico – Lavoro- Separazioni – ADS – Volontaria Giurisdizione –
Pratiche di Lavoro – Diritto Aziendale e Istituto Penale. Il 50 % sul 100 % degli introiti effettuati dallo studio dal 2013 (per il lavoro di Acquisizione Assistiti, Accoglienza e
Gestione, redazione ricorsi e atti giudiziari, acquisizioni documentale, scannerizazioni documenti, caricamento dati e file sul portale ordine avvocati, con relativo avviso di inoltro
Istanza nel portale di Gratuito patrocinio, redazione istanze di liquidazione e CP_2 successivo deposito sul fascicolo giudiziario telematico , redazione note di trattazione Pt_2 scritta con successivo deposito nel fascicolo giudiziario telematico;
redazione atti per Pt_2
Citazioni assicurative, Giudice di Pace e ordinario. ETC).
A seguito di provvedimento ex art. 640 c.p.c., il ricorrente produceva un CP_1
“prospetto riepilogativo delle fatture” emesse dall'avv. tra il 2015 e il 2022 (per Parte_1 complessivi € 410.014,55), indicate come base di computo per l'individuazione del 50 % spettante al ricorrente in monitorio, nonché una nota inoltrata a mezzo pec e digitalmente sottoscritta da per mezzo della quale quest'ultimo Parte_1 dichiarava “di essere in società e debitore del Sig. nato a [...]
Marsala il 07.05.1979 C.F. e ivi residente C.F._2 in C.da Amabilina 438/H cap 91025 TP del 50% degli introiti derivanti da tutte le pratiche
Legali acquisite e lavorate dal 2015 e fino ad oggi appartenente a qualsiasi Istituto e più dettagliatamente Penale – Civile – Lavoro – Previdenziali - Malasanità etc e da acquisire e lavorare fino al mese di Ottobre 2022”.
Il decreto ingiuntivo n. 729/22, emesso il 17/11/22, veniva notificato il 22/11/22.
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1.2) Con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo pec il 31/12/22,
[...]
muoveva opposizione al detto decreto ingiuntivo per le seguenti ragioni: Parte_1
a) disconoscimento di conformità all'originale della copia del contratto di collaborazione prodotto dal;
CP_1
b) nullità del contratto di collaborazione professionale per violazione dell'art. 2231, primo comma, c.c., poiché la stessa risulta svolta dal senza idonea iscrizione all'albo CP_1 professionale;
c) falsità della nota digitalmente sottoscritta dal contenente la ricognizione di Parte_1 debito, datata 10/3/22;
d) configurabilità del rapporto professionale dedotto dal come “procacciamento CP_1
d'affari” in assenza di idonea iscrizione all'albo dei mediatori da parte dell'odierno opponente, con conseguente nullità del contratto e infondatezza della domanda di pagamento delle provvigioni;
e) necessaria sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale sorgente dalle querele sporte dal contro il in Parte_1 CP_1 ordine alla falsità della nota datata 10/3/22;
f) prescrizione ex art. 2956, n.2, c.c. dei compensi pretesi dal per prestazioni CP_1 antecedenti al 25/3/19 o, in ogni caso, l'estinzione per intervenuta prescrizione ex art. 2948, n.
4 c.c. dei compensi richiesti a titolo di provvigioni per prestazioni antecedenti al 25/03/2017;
g) inesistenza delle prestazioni professionali dedotte dal come antecedenti al CP_1
2018;
h) inesistenza di un rapporto di collaborazione professionale al di fuori delle pratiche riguardanti “INPS, ADS e separazioni”.
Quindi, l'opponente chiedeva: “In via Preliminare: - accertare e dichiarare la falsità della lettera sottoscritta digitalmente e trasmessa a mezzo pec in data 10/03/2022 da
a depositata Email_1 Email_2 nel fascicolo del procedimento monitorio;
- ritenere e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c. dei compensi richiesti per prestazioni antecedenti al
25/03/2019. - ritenere e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4
c.c. dei compensi richiesti a titolo di provvigioni per prestazioni antecedenti al 25/03/2017;
Nel merito: - accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
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n. 729/2022 emesso in data 17/11/2022 dal Tribunale civile di Marsala, dott.ssa Camassa, notificato in data 22/11/2022, perché infondato in fatto ed in diritto;
- ritenere e dichiarare la nullità del contratto di collaborazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1418 c.c. e 2231 c.c e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto al dott. CP_1
- ritenere e dichiarare che il contratto inter partes configura un contratto di
[...] procacciamento di affari svolto in modo continuativo e professionale e, quindi, un contratto di mediazione atipica e per l'effetto: accertare che il dott. non è Controparte_1 iscritto nel ruolo di cui alla L. n. 39 del 1989, articolo 2 o nei registri di cui all'art. 73 del
d.lgs 59 del 2010 e, di conseguenza, dichiarare che lo stesso non ha diritto alla corresponsione di alcun compenso e/o provvigione, per i motivi di cui in narrativa. - Previo inquadramento del contratto di prestazione professionale nell'ambito del procacciamento
d'affari, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto al dott. per i Controparte_1 motivi di cui in narrativa”.
1.3) L'opposto si costituiva con comparsa del 3/5/23, deducendo: CP_1
I) validità del rapporto contrattuale descritto nella scrittura privata del 15/5/18 e sua sussumibilità nello schema codicistico del contratto d'opera ex art. 2222 c.c.;
II) piena idoneità probatoria del documento datato 10/3/22, poiché munito di valida sottoscrizione digitale;
III) non ricorrenza dell'obbligo di iscrizione ad albi professionali in ordine alla prestazione principale contemplata nel contratto di collaborazione, consistente nel “supporto integrativo” allo studio legale dell'avv. , odierno opponente;
Parte_1
IV) infondatezza dell'eccezione di prescrizione, trattandosi di rapporto fondato sul contratto in forma scritta;
V) in subordine, conversione del negozio nullo in rapporto societario di fatto;
VI) in estremo subordine, riconoscibilità dei presupposti dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Pertanto, chiedeva il : “- in via preliminare concedere ex art 648 cpc la CP_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- in via ulteriormente preliminare rigettare l'istanza di sospensione ex art. 295 cpc formulata da parte opponente, - ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta con l'atto di citazione notificato il 31.12.2022 - ritenere e dichiarare, per i motivi di
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cui in narrativa, infondate in fatto ed in diritto, illegittime, generiche ed inammissibili, tutte le domande formulate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio e conseguentemente rigettarle, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.729/2022 emesso dal Presidente del Tribunale di Marsala, dott.ssa Alessandra Camassa nel procedimento iscritto al
n°2113/2022 R.G. del Contenzioso Civile. - ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il dott. è creditore dell'Avv. Controparte_1 [...]
per la somma complessiva di euro 114.000, in virtù del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 729/2022 D.I suindicato e meglio descritto in narrativa e delle ragioni di credito in esso specificate e documentate oltre gli interessi al tasso convenuto da quando dovuti all'effettivo soddisfo o del maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa;
in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento delle difese ed eccezioni di parte opponente, condannare l'Avv. al pagamento in favore del Parte_1 dott. della somma di 114.000,00 euro oltre ad interessi e Controparte_1 rivalutazione, o alla diversa e minor somma, anche in via equitativa, a titolo di ingiustificato arricchimento senza causa spettante al dott. per le prestazioni rese in favore CP_1 dell'Avv. . - emettere ogni altro provvedimento ben visto;
- con vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari come per legge”.
1.4) Occorre, prima di passare al merito, riassumere i passaggi fondamentali della fase istruttoria della causa.
1.4.1) All'udienza del 9/1/24, riassunto il processo a seguito della sospensione disposta per la pendenza dell'incidentale procedimento di ricusazione, parte opponente proponeva querela di falso nei riguardi della pec del 17/1/21, della nota del 10/3/22 e del contratto di collaborazione del 15/5/18, in relazione al quale pure esibiva copia dell'ulteriore originale in proprio possesso.
L'opposto , personalmente interpellato ex art. 222 c.p.c., dichiarava: di volersi CP_1 avvalere del documento denominato “contratto di collaborazione” datato 15/5/18; di non volersi avvalere della nota del 10/3/22.
Il procuratore di parte opposta dichiarava di non volersi avvalere del documento datato
17/1/21 e, al contempo, dichiarava di disconoscere la copia dell'ulteriore originale della scrittura privata datata 15/5/18 esibita da parte opponente.
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Pertanto, con successiva ordinanza riservata veniva disposta la produzione in originale delle scritture private datate 15/5/18 descritte nelle rispettive difese delle parti e si formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. avente il seguente oggetto: “1) pagamento da parte di in favore di della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 28.000,00; 2) rinuncia delle parti a ogni domanda proposta nel presente giudizio o comunque derivante dal rapporto di collaborazione professionale intrattenuto tra il 2015 e il 2022; 3) integrale compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 27/2/24 il procuratore dell'opponente dichiarava di aderire alla Parte_1 proposta conciliativa, mentre parte opposta, per mezzo del proprio procuratore, dichiarava
“che parte opposta non intende aderire alla proposta conciliativa, stante la natura non congrua della proposta rispetto alla pretesa creditoria vantata da parte opposta”.
Quindi, acquisito l'originale della scrittura privata del 15/5/18 esibito dall'opposto
[...]
, se ne disponeva la custodia in cassaforte a cura della Cancelleria e, ammessa la CP_1 querela di falso, si dichiarava la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.
La querela di falso proposta dal avverso la scrittura del 15/5/18 è stata rigettata Parte_1 con sentenza n. 782/24 del 15/11/24.
1.4.2) La causa, documentalmente istruita, è stata tratta in decisione ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, per mezzo delle quali:
l'opponente ha ribadito le richieste già avanzate con i due atti di opposizione Parte_1 introduttivi dei giudizi riuniti, nonché “In via subordinata: Nella non temuta ipotesi in cui dovesse l'adito Tribunale dovesse accogliere parzialmente la pretesa creditoria del
[...]
, condannare quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in considerazione CP_1 dell'ingiustificato rifiuto delle proposte conciliative formulate dal Giudice. In via gradatamente subordinata e pregiudiziale: -Nella non temuta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere provata la pretesa creditoria, rimettere la causa sul ruolo, al fine di sentire tutti i testi indicati negli atti introduttivi e nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e art. 183 n. 2
c.p.c. - In ogni caso, cancellare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c., le espressioni sopra riportate al n. 5) del presente atto giacché sconvenienti ed offensive, con ogni consequenziale statuizione in ordine al risarcimento del danno sulla base di una valutazione discrezionale del Decidente. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”;
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- l'opponente ha chiesto: “
1. di Prendere atto dell'efficacia vincolante del CP_1 contratto del 15.05.2018 (supporto integrativo) già giudicato (RG 387/2024) irrevocabile, con applicazione della clausola per pratiche acquisite e da acquisire e rapporti intercorsi e intercorrente;
2. Concedere la provvisoria esecuzione ed esecuzione definitiva dei D.I. opposti ex art. 648 c.p.c., trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili per l'intero importo azionato.
3. Dichiarare concluso il contraddittorio e pronunciare immediatamente sentenza, senza ulteriori rinvii;
4. Rigettare l'opposizione del Sig. , ed emettere sentenza di Parte_1 non accoglimento.
5. Condannare l'opponente alle spese, oltre accessori, come per legge;
6.
Condannare l'opponente per inadempimento contrattuale;
7. Con condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, anche art. 96 c.p.c.. 9. Condannare parte opponente al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, derivanti dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e giudiziali, con conseguente aggravamento degli oneri economici e pregiudizio alla liquidità della parte opposta;
8. Condanna per perdita di chance professionali ed economiche, correlate all'impossibilità di impiegare le risorse in altre attività remunerative, nonché alla perdita di opportunità di guadagno e investimento;
9. Condanna dal danno all'immagine, alla reputazione e al decoro professionale, conseguente alle infondate contestazioni, alle querele strumentali e alla diffusione di atti e documenti contrari a verità; 10. Tutti i predetti pregiudizi dovranno essere liquidati in via equitativa ai sensi degli artt. 1226, 2043, 2056 e
2059 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo. 11. In Subordine;
Dichiarare la contumacia ex tunc dell'opponente e la nullità degli atti da lui compiuti personalmente in presenza di difensore non revocato;
12. Rigettare le istanze istruttorie avversarie (specie testi su pagamenti) per genericità/irrilevanza/abuso, atteso che il pagamento si prova solo con documenti riferibili al credito azionato e il contratto tra le parti
è ormai pacifico e accertato;
13. Dichiarare la nullità insanabile della costituzione dell'opponente (violazione artt. 82, 85, 86 c.p.c.) e la contumacia ex tunc, con caducazione di tutti gli atti tamquam non essent;
e ipso iure;
14. Per mero scrupolo difensivo, in subordine si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre la concessione della provvisoria esecuzione, nonché dell'esecuzione definitiva dei decreti ingiuntivi opposti, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili, ovvero per la somma che sarà ritenuta di giustizia. 15. Per tutto quanto esposto, l'opposto, come in epigrafe rappresentato e difeso,
Pag. 7 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
insiste per l'accoglimento integrale delle conclusioni sopra indicate, con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese, danni e responsabilità aggravata, ai sensi degli artt. 91 e 96
c.p.c. Salvo ogni più ampio diritto, anche risarcitorio e di rivalsa, in altre sedi, Con riserva di dedurre ulteriormente in ulteriori sedi superiori delle conclusioni o udienza di decisione, se disposta. Salvo ogni altro diritto ragione ed azione”.
1.4.3) L'opposto , con le note depositate il 5/8/25, il 13/8/25, il 21/8/25, il CP_1
2/9/25, il 3/9/25, il 4/10/25 e infine con la comparsa conclusionale, ha sostenuto che l'opponente , esercente la professione d'avvocato, già costituito nei procedimenti Parte_1 riuniti con il patrocinio dell'avv. Roberto Costanza previo conferimento di idonea procura alle liti, non poteva comparire in proprio in udienza, generando per tale via una nullità assoluta della propria costituzione con conseguente stato contumaciale retroattivo e nullità derivata di tutti gli atti processuali della parte opponente.
1.4.4) La tesi di parte opponente è radicalmente sprovvista di fondamento giuridico.
L'avv. è comparso “in proprio e in sostituzione dell'avv. Costanza” all'udienza Parte_1 del 22/1/25 nonché a quella del 15/10/25.
Ebbene, ai sensi dell'art. 86 c.p.c. “la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore”.
Nella fattispecie, l'avv. non risulta costituito in proprio, essendosi limitato a Parte_1 dichiararsi sostituto dell'avv. Costanza in occasione dell'udienza suddette.
Ebbene, non esiste alcuna norma nel tessuto codicistico che impedisca al procuratore costituito, munito di tale facoltà – come nella specie - in sede di conferimento della procura alle liti, di delegare la comparizione in udienza al proprio assistito laddove quest'ultimo rivesta contestualmente la qualità di iscritto all'albo degli avvocati.
Invero, a sostegno della propria tesi, parte opposta ha perentoriamente richiamato una risalente pronuncia di legittimità “La giurisprudenza è pacifica: Cass. civ., Sez. I,
11/05/1998, n. 4744; “La parte costituita a mezzo di difensore non può, se anche avvocato, comparire in sostituzione di questo in udienza.”.
La lettura della pronuncia citata consente di concludere per il carattere erroneo e fuorviante della citazione operata da parte opposta, dacché l'intera motivazione della sentenza della
Suprema Corte è priva di qualsivoglia riferimento alla fattispecie della sostituzione in
Pag. 8 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile udienza del difensore costituito (occupandosi, invece, del diverso ambito dell'estensione del mandato difensivo, per pervenire al principio di diritto secondo cui “il mandato ad litem attribuisce al procuratore tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto e quindi anche le domande riconvenzionali”).
Ancora, il invoca in proprio favore altra più recente dictum della Suprema CP_1
Corte, nei termini che seguono “La Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza n. 10576 del 15 maggio 2014; “ha stabilito che la comparizione in udienza e l'attività difensiva svolta da un avvocato che non si sia validamente costituito in proprio (cioè, che non abbia seguito le procedure di costituzione previste dalla legge) sono processualmente irrilevanti. In altre parole, se un avvocato compare in udienza e svolge attività difensiva senza aver seguito correttamente le formalità per la sua costituzione, tale attività non ha valore legale e non produce effetti nel processo”.
Anche tale citazione risulta erronea, giacché in nessun modo la pronuncia n. 10576/14 si spinge ad esaminare la questione richiamata nel corsivo prospettato dalla parte opposta.
Non migliore sorte ha avuto la citazione della sentenza di legittimità n. 19282 del 19 luglio
2018, la quale, secondo la prospettazione di parte opposta, avrebbe dovuto contenere il principio di diritto “L'attività difensiva svolta da parte–avvocato non formalmente costituita in proprio è nulla.” Ha affermato che l'attività difensiva svolta da un avvocato non formalmente costituito in proprio è nulla. Questo principio deriva dall'interpretazione dell'articolo 86 del codice di procedura civile, che disciplina il patrocinio e la rappresentanza in giudizio”, invece – ancora una volta del tutto assente nel corpo della motivazione.
Dunque, deve escludersi la natura viziata e viziante della sostituzione operata dall'avv.
[...]
alle udienze sopra indicate. Pt_1
In ogni caso, ancor più lontano dai principi stessi del sistema processual-civilistico appare l'argomento utilizzato dall'opposto per invocare la declaratoria di contumacia del
[...]
: “la parte sia dichiarata contumace per tutte le udienze in cui ha presenziato Pt_1 personalmente l'avvocato-parte, privo di valida costituzione in proprio, in sostituzione del difensore formalmente incaricato e non revocato”.
In sostanza parte opposta sembra prospettare la possibilità di una sorta di inammissibile contumacia episodica della controparte, del tutto incompatibile con il solido principio della
Pag. 9 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ultrattività del mandato difensivo, anche al cospetto di fatti come la rinuncia stessa al mandato o la morte della parte.
Deve, dunque, ribadirsi l'infondatezza dell'eccezione, già rilevata in occasione dell'udienza del 15/10/25.
1.5) Parziale fondatezza dell'opposizione.
1.5.1) Occorre, innanzitutto, precisare che, a seguito del rigetto della querela di falso, risulta pienamente utilizzabile ai fini della decisione la scrittura privata datata 15/5/18 prodotta in giudizio dal . CP_1
Al contempo, è priva di valore probatorio la scrittura privata denominata “contratto di collaborazione” prodotta dall'opponente , giacché, nonostante il disconoscimento Parte_1 operato da parte opposta all'udienza del 9/1/24, l'opponente ha omesso di produrre originale della scrittura e di coltivare l'istanza di verificazione avanzata in quella stessa occasione processuale.
1.5.2) Ebbene, la scrittura privata datata 15/5/18 prodotta dal , dopo avere CP_1 esposto l'ambito di operatività del (“Il dr. svolge la propria CP_1 CP_1 attività nell'ambito si supporto integrativo agli studi legali, nel procacciamento di affari e nella consulenza stragiudiziale nel predisporre tutta la documentazione necessaria finalizzata allo svolgimento dell'incarico professionale”, sempre tra le premesse puntualizzava che il committente, vale a dire il , “intende avvalersi dello Studio Professione [il Parte_1 [...]
, n.d.r.] e della sua pluriennale esperienza, in relazione a tutte le pratiche Legali CP_1 giudiziarie già acquisite dallo studio professionale e da acquisire come supporto per le attività del proprio settore, prevalentemente avente ad oggetto l'ottenimento dei benefici in materia di previdenza, Lavoro e assistenza alla persona per la tutela dei propri diritti anche in ambito risarcitorio”).
E', dunque, evidente come l'ambito della collaborazione tra le parti dell'odierno giudizio fosse essenzialmente quello del settore Lavoro-Previdenza e tanto veniva ulteriormente ribadito nell'art. 1, concernente l'oggetto del contratto: “lo Studio Professionale si impegna a prestare la Sua opera professionale in favore del committente e in particolare la prestazione consisterà oltre ad avere già acquisito di acquisire ulteriormente le pratiche Legali, fornire allo stesso assistenza di supporto integrativo nel redigere atti giudiziari, depositare e scrivere
a ruolo atti giudiziari, inoltrare istanze di G. , Istanze di liquidazione e seguire le Parte_3
Pag. 10 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
pratiche sia nella fase amministrativa che giudiziaria in relazione Tecnico-informatica, coadiuvando nel fornire ai propri assistiti Assistenza – Consulenza di Diritto Sindacale di
Previdenza assistenziale – pensionistica – Sociale e Sanitaria, diritto del lavoro”.
Trova, dunque, riscontro letterale quanto dedotto da parte opponente in ordine alla limitazione del rapporto di collaborazione professionale ai soli ambiti lavoro-previdenza, amministrazioni di sostegno e – sebbene non esplicitamente contemplato in contratto – separazioni (personali tra coniugi).
Le premesse contrattuali, poi, riportavano esplicitamente il trattamento economico riconosciuto al , giacchè si precisava: “il rapporto di collaborazione tra i CP_1 suddetti, Committente e Studio Professionale è conferito a tempo indeterminato per tutte le pratiche acquisite e da acquisire relativamente alla fase stragiudiziale e giudiziaria e comunque fino a totale chiusura di ogni posizione aperta nella fase di collaborazione e che il compenso per lo studio professionale sia calcolato in misura non inferiore al 50 %
(cinquanta/100) dei compensi professionali ottenuti giudizialmente e/o riconosciuti in fase stragiudiziale”.
Dunque, dall'esame letterale del tessuto contrattuale può concludersi che il contratto prevedeva, in relazione a tutte le pratiche in materia di previdenza, assistenza, amministrazione di sostegno e separazioni (quest'ultimo per riconoscimento operato dalla stessa parte opponente) la suddivisione paritaria degli introiti.
1.5.3) Passando alle eccezioni mosse da parte opponente, può, innanzitutto, rilevarsi come in relazione alle prestazioni descritte nella scrittura privata del 15/5/18 non ricorresse alcun obbligo di iscrizione ad albi “professionali”.
Le prestazioni descritte riguardano, invero, la collaborazione, svolta in via autonoma, in ordine alla gestione concreta delle pratiche dello studio legale del (“supporto Parte_1 integrativo”, come da definizione fornita nello stesso contratto di collaborazione di cui sopra) che, sia pure spinta sino alla stessa redazione degli atti, si proponeva pur sempre come affiancamento e non sostituzione della funzione propria dell'avvocato titolare dello studio, come peraltro documentalmente riscontrabile sulla stessa carta intestata dello studio, ove il nominativo del veniva inserito nella “area amministrativa” dello studio legale CP_1 dell'avv. . Parte_1
Pag. 11 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Al contempo, il riferimento all'attività di procacciatore di affari del risulta CP_1 presente nella premessa e ai fini della descrizione dell'attività ordinariamente svolta dallo stesso, senza alcuna esplicita refluenza nell'oggetto specifico del contratto.
Se ne ricava che appare corretta la sussunzione del rapporto in discorso nella fattispecie del contratto d'opera ex art. 2222 c.c.
1.5.4) Escluso la ricorrenza del rapporto di procacciamento d'affari, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti della prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.
Al contempo, poiché, come meglio si vedrà più avanti, l'intesa pretesa creditoria del
[...]
deriva dalla scrittura privata disciplinante il rapporto di “collaborazione CP_1 professionale”, non opera la prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2, c.c.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. 6-3, 8 maggio
2014, n. 9930; Cass. Civ. sez. II, 13/01/2017, n.763), le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta.
1.5.5) Tanto precisato, si osserva che il credito dedotto in monitorio era corrispondente esplicitamente a quello sorgente dall'attività svolta dal “in forza” del contratto CP_1 di collaborazione sottoscritto il 15/5/18 e che parte opponente, per un verso, ha negato l'esistenza di prestazioni del antecedenti al 2018, per altro verso ha CP_1 reiteratamente riconosciuto la prestazione di collaborazione professionale dell'opposto in relazione alle materie lavoro, previdenza, ADS, dal 2018 in poi, nonché in relazione alle separazioni a partire dal 2021.
A fronte di tali nette allegazioni, l'opposto nulla ha provato in ordine a proprie CP_1 prestazioni antecedenti al 2018.
La produzione di fatture e altra documentazione emessa dallo studio in relaziona Parte_1
a pratiche legali lavorate nel periodo antecedente al 2018, infatti, prova l'esistenza dell'attività dello studio, non anche la collaborazione del . CP_1
1.5.6) Tale essendo il perimetro delle prestazioni che possono dirsi provate, risulta agevole l'individuazione delle pratiche coinvolgenti la collaborazione del o, ad ogni CP_1 modo, rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina contrattuale di cui alla scrittura privata del 15/5/18, mediante la consultazione dell'oggetto stesso delle fatture versate in atti,
Pag. 12 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile pacificamente provenienti dal software gestionale dello studio (è l'opponente Parte_1 stesso a lamentare la circostanza in atto di citazione).
Per l'anno 2018 risultano soddisfare i suddetti requisiti le seguenti fatture:
- n. 9/2018 € 1.196,00 (con la causale: “Competenze relative a a causa iscritta al n. 402/2018
R.G. del Tribunale di Marsala sezione lavoro e previdenza, Dott.ssa Caterina Greco;
); Parte_4 Controparte_3
- n.11/2018 € 2.672,00 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1810/2017 del Tribunale di Trapani-sez. Lavoro e previdenza
contro
AP Giacomo”);
- n.14/2018 € 1.229,12 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1809/2017 del Tribunale di Trapani-sez. Lavoro e previdenza contro ”); Controparte_4
- n. 16/2018 € 867,56 (con oggetto: “Acconto causa iscritta al n. 664/2017 della Corte di
Appello di Palermo-sez. Lavoro e previdenza contro ”); Controparte_5
Con
- n.17/2018 € 1.459,12 (con oggetto: “Ricorso nel merito contro n. 8 di Siracusa da instaurare innanzi al Tribunale di Siracusa-sezione lavoro e previdenza”);
- n.20/2018 € 2.672,00 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1807/2017 del Tribunale di Trapani-sez. Lavoro e previdenza contro ”); Persona_1
- n. 21/2018 € 2.672,00 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1816/2017 del Tribunale di Trapani-sez. Lavoro e previdenza contro ”); CP_7
- n. 22/2018 € 253,76 (con oggetto: “Attività stragiudiziale in ordine al bando di concorso per n. 21 figure professionali per la realizzazione del progetto per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva (SIA) approvato con DDG n. 120 del 6/4/2017, finanziato a valere sul fondo sociale europeo, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, emesso dal Distretto
Socio Sanitario Marsala-Petrosino, comune capofila Marsala”);
- n. 23/2018 € 1.000,00 (con oggetto: “Causa iscritta al n. 664/2017 della Corte di Appello di Palermo-sez. Lavoro e previdenza contro ”); Controparte_5
- n. 24/2018 € 2.672,00 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1806/2017 del Tribunale di Trapani-sez. Lavoro e previdenza contro ”); CP_8 per un totale di € 16.693,56 per l'anno 2018.
Per l'anno 2019 risultano idoneamente correlate ai crediti del le seguenti fatture: CP_1
- n. 6/2019 € 2.600,00 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1808/2017 del Tribunale di Trapani-sez. Lavoro e previdenza contro ”); Parte_5
Pag. 13 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
- n. 9/2019 € 2.600,00 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1809/2017 del Tribunale di Trapani-sez. Lavoro e previdenza”);
- n.17/2019 € 358,80 (con oggetto: “procedimento tribunale di marsal sez. lav e prev.”);
- n. 20/2019 € 2.496,00 (con oggetto: “Consulenza giuslavoristica mensilità aprile e maggio
2019”);
- n.22/2019 € 2.600,00 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1815/2017 del Tribunale di Trapani-sez. Lavoro e previdenza contro ”; CP_7
- n. 26/2019 € 1.435,20 (con oggetto: “procedimento 1754/2018 tribunale di marsala-sez lav. e prev.”);
- n. 27/2019 € 500,00 (con oggetto: “Saldo per procedimento da instaurare innanzi al
Tribunale di Marsala per la nomina di amministratore di sostegno della beneficiaria
”); Parte_6
- n. 29/2019 € 3.887,60 (con oggetto: “sentenza n. 339/2019 trib. marsala sez lavoro”);
n. 38/2019 € 2.600,00 (con oggetto: “Saldo Causa iscritta al n. 1811/2017 del Tribunale di
Trapani-sez. Lavoro e previdenza
contro
Felice”); CP_9 nonché le seguenti fatture elettroniche:
- FE n. 1/19 € 598,00 (con oggetto: “PROCEDIMENTO R.G. N. 1628/2018
TUMBARELLOGRETA/INPS”);
- FE n. 2/19 € 598,00 (con oggetto: “PROCEDIMENTO N. 1333/2018 RG
[...]
”); Parte_7
- FE n. 3/19 € 416,00 (con oggetto: “procedimento n. 2050/2018 r.g. del trib. di marsala sezione lavoro ); Parte_7
- FE n. 4/19 € 664,98 (con oggetto: “procedimento n. 2100/2017 Accetta /INPS”);
- FE n. 5/19 € 598,00 (con oggetto: “procedimento n. 2273/2018 ”); Parte_8
- FE n. 6/19 € 598,00 (con oggetto: “procedimento n. 1194/2018 RR Antonio/INPS”);
- FE n. 7/19 € 598,00 (con oggetto: “procedimento n. 2049/2018 Asti Antonina/INPS”);
- FE n. 8/19 € 598,00 (con oggetto: “procedimento n. 930/2018 CA Agostino/INPS”);
- FE n. 9/19 € 416,00 (con oggetto: “procedimento n. 199/2018 Casano Carmela/INPS”);
- FE n. 10/19 € 598,00 (con oggetto: “procedimento n. 1265/2018 SE Caterina/INPS”);
- FE n. 11/19 € 807,30 (con oggetto: “procedimento n. 323/2018 ”); Persona_2
- FE n. 12/19 € 665,28 (con oggetto: “procedimento n. 2600/20174 Co Coalanios/INPS”);
Pag. 14 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
- FE n. 13/19 € 598,00 (con oggetto: “procedimento n. 927/2018 TA SO
/INPS”);
- FE n. 14/19 € 598,00 (con oggetto: “procedimento n. 2598/2017 ”); Persona_3
- FE n. 15/19 € 717,60 (con oggetto: “procedimento n. 2048/2018
[...]
”); Persona_4
- FE n. 16/19 € 3.109,60 (con oggetto: “procedimento n. 1221/2018 MA PE
Vito/INPS”); per un totale di € 31.256,36 nell'anno 2019.
Per l'anno 2020 risultano idoneamente correlate ai crediti del le seguenti fatture CP_1 elettroniche:
n.2/2020 € 737,47 (con oggetto: “proc. 321 del 2019 trib. marsala lavoro contro inps”);
n.3/2020 € 409,71 (con oggetto: “proc. 1112 del 2018 trib.marsala lavoro contro inps”);
n.4/2020 € 614,56 (con oggetto: “proc. 2622 del 2017 trib marsala lavoro contro inps”);
n.9/2020 € 1.843,68 (con oggetto: “saldo procedimento per a.t.p. tribunale di trapani contro
”); Controparte_10
n.13/2020 € 1.597,86 (“procedimento n. 1359/2018 tribunale di marsala -sez. lavoro e previdenza”);
n.14/20 € 1.229,12 (“procedimento n. 652/2019 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.15/2020 € 737,47 (“procedimento n. 677/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.16/2020 € 737,47 “procedimento n. 1267/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.17/2020 € 737,47 (“procedimento n. 149/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.19/2020 € 737,47 (“procedimento n. 1450/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n. 20/2020 € 3.195,71 (“procedimento n. 2594/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n. 21/2020 € 430,19 (“procedimento n. 1284/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n. 22/2020 € 737,47 (“procedimento n. 200/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n. 23/2020 € 737,47 (“procedimento n. 977/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.24/2020 € 737,47 (“procedimento n. 2918/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.25/2020 € 737,47 (“procedimento n. 209/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.26/2020 € 737,47 (“procedimento n. 811/2019 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
Pag. 15 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile n.27/2020 € 737,47 (“procedimento n. 570/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.28/2020 € 737,47 (“procedimento n. 1416/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.29/2020 € 491,65(“procedimento n. 516/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.30/2020 € 737,47 (“procedimento n. 198/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.31/2020 € 737,47 (“procedimento n. 1119/2018 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.32/2020 € 869,38 (“procedimento n. 753/2019 tribunale di marsala lavoro e previdenza”);
n.33/2020 € 491,65 (“procedimento n. 1951/2019 tribunale di marsala-sezione lavoro e previdenza”);
n.40/2020 € 737,47 (“compensi proc. 1299/2018 Tribunale di Marsala-sez. lav. e previdenza”);
n.42/2020 € 737,47 (“compensi proc 23/2019 del Tribunale di Marsala-sez. lavoro e prrevidenza”);
N.43/2020 € 491,65 (“compensi proc 2928/2019 del Tribunale di Marsala sez. lav e previdenza”);
Per un totale di € 23.464,68 nell'anno 2020.
Per l'anno 2021 risultano idoneamente correlate ai crediti del le seguenti fatture CP_1 elettroniche:
n.1/2021 € 5.531,04 (“spese legali proc. n. 2234/2019 del Trib. Marsala-sezione lavoro e previdenza”);
n.8/2021 € 2.699,37 (“spese liquidate nel procedimento iscritto al n. 1935/2020 del Tribunale di Marsala-sezione lavoro e previdenza”);
n. 30/21 € 1.167,30 (“Separazione consensuale dei coniugi- procedimento n. 9/2021 del
Tribunale di Ivrea”);
n. 31/21 € 437,74 (“assistenza rendiconto per amministrazione di sostegno Parte_9
; beneficiaria ”)
[...] Parte_6
n. 33 € 737,43 (“proc. 993/2020 r.g. trib marsala;
solvente inps”);
n.34/2021 € 614,56 (“proc. 99/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n.35/2021 € 491,65 (“proc. 1879/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n.36/2021 € 614,56 (“proc. 303/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n.37/2021 € 589,98 (“proc. 799/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n. 38/2021 € 409,70 (“proc. 378/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
Pag. 16 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile n.39/2021 € 1.474,94 (“proc. 863/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n.40/2021 € 2.458,24 (“proc. 899/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n.41/2021 € 3.995,25 (“proc. 647/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n.42/2021 € 1.229,12 (“proc. 376/2020 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n.43/2021 € 1.334,21 (“proc. 2538/2019 Trib. Marsala;
Solvente inps”);
n.46/2021 € 983,32 (“solvente inps”);
n.51/2021 € 2.458,24 (“pagamento spese legali solvente inps”);
n.52/2021 € 737,47 (“pagamento spese legali solvente inps”);
n.53/2021 € 1.229,12 (“pagamento spese legali solvente inps”);
n.59/2021 € 1.597,86 (“spese legali liquidate in sentenza solvente inps”);
n.60/2021 € 1.474,94 (“spese legali liquidate in omologa proc 1534 del 2020 solvente inps”)
n.61/2021 € 1.229,12 (“spese legali liquidate in omologa proc 467 del 2021 solvente inps”); per un totale di € 33.495,06.
Complessivamente, dunque, le fatture emesse dallo studio legale in relazione a pratiche rientranti nell'ambito di operatività contrattuale del recano un importo di € CP_1
104.909,66.
In ragione della paritaria suddivisione contemplata nella scrittura privata del 15/5/18, il
[...]
deve pagare in favore del la somma di € 52.454,83. Pt_1 CP_1
1.5.7) L'opponente ha dedotto i seguenti pagamenti estintivi con la seconda Parte_1 memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (depositata il 18/9/25: v. pp. 7-8):
“bonifico del 21/05/2021 di €. 6.200,00 per l'acquisto autovettura;
bonifico del 25/05/2021 di €. 801,50 a favore di;
Controparte_1
bonifico del 25/05/2021 di €. 3.300,00 a titolo di saldo acquisto Mercedes;
bonifico del 21/05/2021 di €. 450,00 per affitto (quest'ultima fidanzata Persona_5 del in quel periodo); CP_1
bonifico del 26/07/2021 di €. 100,00 per compleanno del nipote del , CP_1 Per_6
;
[...] bonifico del 28/07/2021 di €. 178,00 con causale pagamento polizza casa CP_1
;
[...]
Bonifico del 30/07/2021 di €. 400,00 a favore di;
Controparte_1
Bonifico del 20/12/2021 di €. 1.200,00 a favore di;
Controparte_1
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Bonifico del 03/01/2022 a favore di per consulenza Associazione Controparte_11
Ninni Fiore di cui il è Presidente;
CP_1
Bonifico del 23/02/2022 di €. 402,00 in favore di;
Parte_10
Bonifico del 25/02/2022 di €. 101,50 a favore di , fratello dell'odierno Parte_11 opposto;
Bonifico del 07/03/2022 di €. 60,00 per pagamento analisi;
Controparte_1
Bonifico del 10/03/2022 di €. 1.201,50 a favore di;
Controparte_1
Bonifico del 14/03/2022 di €. 1.338,50 a favore di convivente more uxorio Persona_7 del;
CP_1
Bonifico del 16/03/2022 di €. 1.250,00 a favore di convivente more uxorio Persona_7 del;
CP_1
Bonifico del 16/03/2022 di €. 1.001,50 a favore di . Controparte_1
Bonifico del 24/03/2022 di €. 2.500,00 a favore del;
CP_1
Per un totale complessivo di €. 27.772,00”.
I suddetti pagamenti sono provati per tabulas mediante la produzione degli estratti del conto
Widiba 6003/150816 effettuata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 83/24, iscritto a ruolo il 16/4/2024 con il n. 629/24, in realtà entrata a far parte del compendio documentale su cui si esercita la cognizione di questo giudicante già in data 16/1/2024, per effetto di produzione effettuata dalla stessa parte opposta (all. 2).
Occorre aggiungere che detto conto risulta pacificamente cointestato ad entrambe le parti ai fini dell'incameramento e della spartizione degli incassi dello studio legale riconducibili al contratto di collaborazione professionale per cui è causa (v. p. 4 della comparsa di risposta depositata nel procedimento n. 40/23 r.g. da ). Controparte_1
Parte opposta ha solo genericamente contestato tali allegazioni, nei seguenti termini (p. 1 della terza memoria istruttoria del 19/9/25): “È appena il caso di osservare che chiunque, a parole, può vantarsi di avere saldato ogni pretesa;
basta fare uno schemino a proprio tornaconto e se davvero il processo funzionasse in questo modo, sarebbe il caso allora di presentarsi in banca e, senza esibire alcuna ricevuta, dichiarare di avere estinto il mutuo e ribadirlo nel procedimento giudiziario: un paradosso che evidenzia l'inconsistenza delle affermazioni di controparte, e di certo non troveremo nessuno che può avallare tale ragionamento
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figuriamoci Ill.mo Giudice Adito che come può solo insegnarci ciò che conta, in sede processuale, è la prova documentale, che nella specie difetta del tutto”.
E' evidente, dall'esame del testo che precede, che la difesa di parte opposta ha del tutto pretermesso l'esame della produzione documentale di parte opponente, giacché fa esplicito riferimento a una difesa di natura meramente labiale.
Ancora, nelle note scritte depositate il 22/9/25 l'opposto non solo ha omesso di contestare l'esistenza dei versamenti in proprio favore analiticamente elencati dall'opponente, ma addirittura escluso la necessità di farlo, secondo il seguente assunto giurisprudenziale: “Cass. civ., Sez. II, ord. n. 18442/2025 (pubbl. 07/07/2025) ha cassato una decisione che aveva impropriamente invocato il principio di non contestazione per “scaricare” sul creditore
l'onere di provare il mancato pagamento: la Suprema Corte ribadisce che l'onere di provare
l'adempimento grava sempre sul debitore;
l'attore/creditore non è tenuto a “
contro
- contestare” l'eccezione di pagamento, altrimenti il processo diventa un “gioco di specchi” di contestazioni senza fine”.
L'interpretazione offerta dall'opposto appare, tuttavia, non tenere conto del CP_1 principio di diritto espresso dalla pronuncia giurisprudenziale in commento, del seguente tenore: “La contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere "di contestare l'altrui contestazione", dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo”.
Ebbene, detto – condivisibile – principio di diritto mal si attaglia alla fattispecie processuale in esame: in effetti, il convenuto/opponente non si è limitato alla contestazione Parte_1 dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal , ma ha dettagliatamente e CP_1 documentalmente riversato nel giudizio fatti estintivi del diritto medesimo.
Ora, poiché il principio di non contestazione opera rispetto tanto ai fatti costitutivi quanto a quelli modificativi o estintivi del diritto azionato, appare integro l'onere a carico del
[...]
di contestare i pagamenti in discorso. CP_1
Tanto non è stato fatto, né – come visto - con la terza memoria istruttoria e con le note del
22/9/25, né con le note (irrituali) del 3 e del 4 ottobre 2025, né con le note conclusionali del
6/11/25.
Dunque, può dirsi provata la parziale estinzione del credito dedotto dal nei limiti CP_1 di € 27.772,00.
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1.5.8) Sempre con la seconda memoria istruttoria del 18/9/25 il ha dedotto Parte_1 ulteriori pagamenti in favore del per complessivi € 36.440,20 nei seguenti CP_1 termini “occorre aggiungere la somma di € 36.440,20, in base alle fatture dichiarate dal
[...]
come incassate”. CP_1
Dunque, l'opponente fa riferimento a un'allegazione (dal tenore confessorio) dell'opposto, senza, tuttavia, specificarne la fonte.
Ebbene, tale allegazione non si rinviene né nel ricorso monitorio, né nei successivi atti di parte opposta.
In assenza di evidenze documentali al riguardo, dunque, non può reputarsi sussistente l'ulteriore evento estintivo del credito del . CP_1
1.5.9) Sempre con la ridetta seconda memoria istruttoria, l'opponente ha allegato un incasso operato dal in ordine a compensi non spettantigli per € 5.017,10 (“A ciò si CP_1 aggiunge che il ha incassato somme per pratiche a lui non riconducibili e nello CP_1 specifico e per le quali ha emesso le relative fatture per Persona_8 Persona_9 un importo complessivo di €. 5017,10”).
Si tratta, tuttavia, di allegazione non sorretta da produzione documentale e non suscettibile, in quanto generica, di attivare il meccanismo probatorio fondato sulla non contestazione.
1.5.10) Ancora, il ha proposto nei propri atti difensivi (v. p. 9 della memoria Parte_1 istruttoria del 18/9/25, nonché p. 21 delle note conclusive) la seguente ulteriore prospettazione dell'assetto della contabilità tra le parti: “Il doc. 8 allegato al fascicolo del procedimento n.
629/2024 r.g., prodotto ulteriormente con le ultime note scritte ex art. 127 ter c.p.c. relative all'udienza del 02/07/2025, ove il sull'estratto del conto corrente widiba del CP_1
21/09/2021 di proprio pugno scriveva <<fare fattura inps debito ad oggi 21.09.2021 < i>
2.000,00 , dimostra inconfutabilmente che, alla data del 21/9/21, l'avv. CP_1 [...]
era creditore del della somma di €. 2.000,00, atteso che viene Pt_1 CP_1 cristallizzata la posizione dare/avere delle parti del presente giudizio alla data del
21/9/2021”.
Da tale punto di partenza (saldo pari ad € 2.000,00 alla data del 21/9/21 nei rapporti dare/avere col ), l'opponente procede al ricomputo dei rapporti contabili sino a CP_1 individuare un proprio credito pari ad € 10.675,82.
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Tuttavia, la tesi difensiva soffre di un vizio in premessa: il documento allegato al n. 8 della comparsa di costituzione nel procedimento n. 629/24 non reca né un estratto conto né una nota redatta di “proprio pugno” dal . CP_1
Erronea la premessa, non resta che escludere la conducenza probatoria dell'intera tesi difensiva.
1.6) Da quanto sopra discende la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 24.682,83
(pari ad € 52.454,83 - € 27.772,00).
2) Con ricorso depositato il 18/1/24 ha chiesto e ottenuto decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 83/24 portante la somma di € 45.968,01, con riferimento al rapporto contrattuale sin qui descritto.
In particolare, tale nuova iniziativa monitoria poggiava sulle prestazioni di cui alla fattura n.
31 del 23/12/23, contenente la seguente descrizione: “Acconto per cooperazione lavorativa su contratto per servizi svolti per support integrative in material Previdenziale Assistenziale-
Civilistico-Lavoro-Separazioni- ADS- Volontaria Giurisdizione- Pratiche di Lavoro - Diritto
Aziendale e Istituto Penale. Il 50% sul 100% degli introiti effettuati dallo Studio Legale
[...]
fino alla fattura emessa dallo stesso n. 1 del 01.01.2022 “ ” per le Pt_1 Parte_12 seguenti attività svolte: Accoglienza e Gestione nuovi e vecchi assistiti, redazioni bozze ricorso, ricerche, acquisizione documentale per apertura pratica, scannerizzare documentazione e creare cartella telematica, caricamento dati etc sul portale del Gratuito
Patrocinio, redazione istanze di liquidazione portale con contestuale deposito CP_2 all'interno del fascicolo telematico nel portale Netlex, redazione bozza note di trattazione scritta con successive caricamento nel fascicolo, prestazione di assistenza Stragiudiziale, redazioni bozze atti per citazioni, adempimenti tecnico informatici e amministrativi;
COO,
ETC”.
La lista delle pratiche dedotte a fondamento di tale nuova iniziativa monitoria (all. 3,
“conteggio analitico delle pratiche incassate”) è identica a quella versata agli atti del ricorso monitorio poi definito con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 729/22.
Ebbene, a fronte della netta contestazione della “identità” della causa operata da parte opponente (v. p. 8 dell'atto di opposizione iscritto al n. 629/24) parte opposta nulla ha osservato nella propria comparsa di risposta, limitandosi ad esporre le stesse vicende
Pag. 21 a 25 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile processuali della causa iscritta al n. 40/23 RG, oltre a riproporne gli identici argomenti difensivi.
Dunque, fermo l'accertamento del credito sopra enunciato con riguardo alle domande spiegate nella causa iscritta al n. 40/23 RG, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 83/24.
3) Istanza ex art. 89 c.p.c.
Parte opponente ha chiesto la cancellazione dagli atti di causa dei seguenti capitoli di prova testimoniali (come visto rivelatisi assolutamente superflui ai fini del decidere) contenuti nella comparsa di costituzione depositata nel procedimento iscritto al n. 629/24.
Dei superflui capitoli di prova di cui sopra, quelli indicati ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, oltre ad essere del tutto non pertinenti con il thema decidendum (di natura meramente contrattuale) anche chiara indole malevola e offensiva, poiché volti a porre in risalto una condotta sleale del nei confronti della consorte. Parte_1
Parimenti deve dirsi per il capitolo di prova n. 1 dell'interrogatorio formale proposto dal
[...]
nei confronti del , vertente su circostanze del tutto estranee al CP_1 Parte_1 perimetro dell'odierno giudizio e indirizzate a nuocere gravemente al decoro del . Parte_1
Occorre, dunque, disporre la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle frasi sopra indicate.
4) Le ulteriori domande del . CP_1
4.1) Con le proprie note conclusive, richiamate in sede di discussione, l'opposto ha chiesto “2.
Concedere la provvisoria esecuzione ed esecuzione definitiva dei D.I. opposti ex art. 648
c.p.c., trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili per l'intero importo azionato”.
La revoca dei decreti opposti qui pronunciata preclude ogni valutazione in ordine alla esecutività delle ingiunzioni ottenute in sede monitoria dal . CP_1
4.2) Sempre in sede conclusiva l'opposto ha chiesto “ricorrendone i presupposti, anche art.
96 c.p.c.. 9. Condannare parte opponente al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, derivanti dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e giudiziali, con conseguente aggravamento degli oneri economici e pregiudizio alla liquidità della parte opposta”.
La parziale (e non marginale) fondatezza dell'opposizione esclude sia la malafede che la colpa grave dell'opponente e, di tal guisa, qualsivoglia condanna ex art. 96 c.p.c.
4.3) Le note conclusive del recano anche le seguenti richieste: “
8. Condanna CP_1 per perdita di chance professionali ed economiche, correlate all'impossibilità di impiegare le
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risorse in altre attività remunerative, nonché alla perdita di opportunità di guadagno e investimento;
9. Condanna dal danno all'immagine, alla reputazione e al decoro professionale, conseguente alle infondate contestazioni, alle querele strumentali e alla diffusione di atti e documenti contrari a verità; 10. Tutti i predetti pregiudizi dovranno essere liquidati in via equitativa ai sensi degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo”.
Si tratta di domande risarcitorie inammissibili poiché tardive.
5) Le spese di lite.
5.1) Parte opponente chiede l'applicazione del regime ex art. 91, primo comma, c.p.c. in relazione al rifiuto manifestato dall'opposto rispetto alla proposta conciliativa CP_1 formulata (con riguardo alla sola causa iscritta al n. 40/23 rg) con ordinanza del 22/1/24 e alla proposta conciliativa formulata (con riguardo alle cause riunite) con ordinanza dell'11/3/2025.
Ebbene, la deroga al regime di distribuzione delle spese di lite contemplato dall'art. 91 c.p.c. presuppone l'assenza di un giustificato motivo che accompagni il rifiuto della proposta conciliativa.
Nella fattispecie processuale in esame, invero, a fronte di proposte conciliative contemplanti la completa definizione delle vicende di dare/avere relative al rapporto di collaborazione per cui è causa, parte opposta ha formulato rifiuto indicando l'impossibilità di accettare una definizione complessiva della vicenda contrattuale rinunciando a crediti ulteriori, prospettando l'esistenza di un ammontare ulteriore di gran lunga superiore rispetto a quello formante oggetto dell'odierna cognizione.
Stante l'impossibilità di un approfondimento nel merito di tale, più esteso, credito, non può addivenirsi a un giudizio di non giustificatezza del motivo addotto a sostegno del rifiuto e, di tal guisa, deve escludersi l'applicabilità del regime ex art. 91, primo comma, c.p.c.
5.2) E' d'uopo, ora, rammentare che “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima
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soggetti che non sono parti in causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, sul presupposto della reciproca soccombenza tra parti impegnate in cause distinte tra loro, che peraltro coinvolgevano anche parti estranee ad una delle cause riunite)” (Cass. Civ. sez. VI, 16/09/2022, n.27295).
Da tanto discende la separata valutazione del regime delle spese per le cause qui riunite.
5.3) Le spese della causa iscritta al n. 40/23, in ragione del suo esito soltanto parzialmente vittorioso per la parte opposta, nonché del rigetto delle domande risarcitorie da quest'ultima proposte, devono essere compensate nella misura che si reputa congruo individuare in ½, con residuo a carico del pur soccombente . Parte_1
Ancora, in ragione della revoca del decreto ingiuntivo e del parziale accoglimento della domanda originariamente introdotta con il ricorso monitorio, i compensi devono essere liquidati in dispositivo secondo il valore del decisum (Cass. 2023, n. 32550; Cass. 2021 n.
10984), secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14.
5.4) In considerazione dell'esisto della causa iscritta al n. 629/24, le relative spese devono essere poste integralmente a carico dell'opposto , secondo quanto Controparte_1 liquidato in dispositivo alla stregua dei valori medi di cui al D.M. 55/14, in base al valore del disputatum, stante l'integrale rigetto di quanto chiesto con ricorso monitorio (Cass. Civ. sez.
II, 07/11/2018, n. 28417; cfr., più di recente, Cass. Civ. sez. I, 06/02/2025, n.2998).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe propose, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) revoca i decreti ingiuntivi nn. 729/22 e 83/24;
2) condanna a pagare, in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di € 24.682,83, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino
[...] all'effettivo soddisfo;
3) dichiara inammissibili le domande risarcitorie proposte da Controparte_1 con le note conclusionali depositate il 6/11/25;
4) dispone la cancellazione delle frasi sconvenienti e offensivi meglio descritte in motivazione al punto 3).
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5) condanna a rifondere Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio iscritto al n. 40/23 rg che, già compensate nella misura di ½, liquida in complessivi € 2.538,50, per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15
%, IVA e CPA come per Legge;
6) condanna a rifondere Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio iscritto al n. 629/24 rg che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Marsala, 24/11/2025.
Il Giudice
SC OL PI
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