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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 12.7.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 24.1.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2246 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Luigi Gaudiano, elettivamente domiciliato in TA
NA (SA), alla Via Del Dopolavoro, n. 184/C, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del
7.2.2018 per Notar di Fiumicino, dall'avv. Lelio Maritato e con questi elett.te Persona_1
dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38 presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' ; CP_1
1 PEC: t;
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RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 31.3.2022, proponeva, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno – Sezione Lavoro, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000078750,
notificata in data 1.3.2022, con la quale l gli aveva intimato il pagamento dell'importo CP_1
di € 20.000,00, asseritamente dovuto a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, oltre spese postali.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva, in primo luogo, l'omessa notifica degli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione, in quanto l'atto di accertamento era stato consegnato alla moglie, neppure identificata dal messo notificatore, con conseguente nullità della procedura di riscossione;
in secondo luogo la violazione del disposto di cui all'art. 14 della
Legge n. 689/1981, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' CP_1
Chiedeva, quindi, al Tribunale:
<
1. In via pregiudiziale, concorrendo gravi motivi, disporre, anche inaudita altera parte, la
sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di pignoramento mobiliare;
2. In via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare nulla la notifica degli atti di
accertamento e delle relative ordinanze-ingiunzioni per inosservanza della procedura di
notificazione.
2
3. Nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti accertare e
dichiarare che i diritti di credito vantati dall' sono nulli per mancanza dell'efficacia CP_1
esecutiva del titolo e per difetto dei presupposti di legge.
4. Nel merito ed in via subordinata, accertare e dichiarare che i diritti di credito vantati
dall' , in ragione degli atti di accertamento indicati nelle ordinanze-ingiunzioni opposte, CP_1
in uno alle sanzioni stesse, sono estinti per decorso del termine di prescrizione
quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., ovvero dell'art. 28 della L. 24/11/1981, n. 689.
5. In via estremamente gradata, in caso di non accoglimento delle precedenti e fondate
richieste, ridursi la sanzione di cui alle ordinanze al minimo edittale.
6. Condannare parte opposta al risarcimento del danno in re ipsa, per l'illegittima azione
esecutiva, da quantificarsi in via equitativa dall'investita Autorità Giudiziaria.
7. Condannare parte opposta al pagamento delle spese e del compenso del presente
giudizio, con l'ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con attribuzione al
sottoscritto avvocato antistatario.>>.
2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo CP_1
l'assoluta infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocava il rigetto.
3. Sospesa con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione opposta, il G.d.L., con ordinanza del 12.7.2024, preso atto del fatto che, a seguito del menzionato mutamento del quadro sanzionatorio di cui all'articolo 2, comma 1
bis, del D.L. n. 463/1983, disposto con l'art. 23 del D.L. del 4 maggio 2023, n. 48, l'Istituto
opposto aveva provveduto alla rideterminazione degli importi dovuti, rinviava la controversia per la discussione all'udienza del 24.1.2025, onde consentire alla parte ricorrente di provvedere al pagamento della sanzione rimodulata dall' udienza sostituita, ai sensi CP_1
dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
3 Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che saranno di seguito illustrati.
2. Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di accertamento prodromico all'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, elaborata in tema di riscossione delle imposte (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 10037 del 10/4/2019), qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento,
trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L.
n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. Civ., Sez. Trib., Ordinanza n. 9866 dell'11/4/2024).
Pertanto, a differenza di quanto ritiene il ricorrente non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio
4 postale ordinario, con esclusione dell'art. 1, comma 833, della L. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982.
In ogni caso, anche a voler reputare applicabile la previsione da ultimo menzionata,
costituisce principio consolidato quello secondo cui, per il perfezionamento del procedimento di notifica previsto dall'art. 7 della L. n. 890/1982 è necessario dimostrare l'invio della seconda raccomandata, mentre non è essenziale produrre la prova dell'intervenuta ricezione, come invece previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex art. 140 c.p.c. e art. 8, comma 2, L. n. 890 del 1982, atteso che la mancata estensione alla notifica eseguita ai sensi del succitato articolo degli interventi additivi richiesti dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 3 del 2010, al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui all'art. 140 c.p.c. e all'art. 8, comma 2, L. n. 890 del 1982, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione – nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando – cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un "quid pluris"
inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n.
14722/2018).
Ne consegue la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, circostanza, questa,
desumibile in maniera inequivoca dalla documentazione allegata al fascicolo telematico dell' (cfr., in particolare, la “ricevuta di ritorno” attestante l'avvenuta notifica, in data CP_1
11.5.2017 dell'atto di accertamento de quibus e la spedizione in pari data della raccomandata informativa - CAN).
5 3. Non è sorretta da valide e convincenti argomentazioni, inoltre, la doglianza incentrata sull'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute, in conseguenza del mancato rispetto del termine, fissato dall'art. 14 della Legge n. 689/1981,
entro il quale dev'essere eseguita la contestazione della violazione.
Osserva, al riguardo, il decidente all'esito di un'attenta e ponderata disamina della normativa di rifermento e dell'interpretazione che di essa è stata sin qui compiuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, che la suddetta disposizione non può trovare applicazione nei giudizi di impugnazione di ordinanze ingiunzioni emesse a seguito della depenalizzazione disposta con il D.Lgs. n. 8 del 15.1.2016.
Tale testo normativo, infatti, dopo aver precisato, all'art. 8, che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative “si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”,
ha tratteggiato in maniera dettagliata, nel successivo art. 9, la scansione temporale degli adempimenti che l'autorità amministrativa è tenuta a porre in essere, una volta ricevuti gli atti dall'autorità giudiziaria.
La norma in esame ha ricalcato quasi integralmente le previsioni contenute nel citato art. 14
della Legge n. 689/81, disponendo, in particolare, che “l'autorità amministrativa notifica gli
estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta
giorni dalla ricezione degli atti” e stabilendo, poi, che “entro sessanta giorni dalla
notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura
ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” e che “il pagamento
determina l'estinzione del procedimento”.
L'elemento che differenzia in maniera significativa la disciplina introdotta dall'art. 9 del
D.Lgs. n. 8/2016 da quella dettata dall'art. 14 della Legge n. 689/81 è la mancata previsione,
6 quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta.
In sostanza sarebbe illogica e parzialmente contraddittoria la contestuale operatività,
rispetto alle medesime fattispecie, sia dell'art. 14 della L. 689/81 che dell'art. 9 del D.Lgs. n.
8 del 2016, norme in parte sovrapponibili, tranne che per la appena segnalata – ed altamente significativa – differenza;
sicché, a reputarle entrambe operanti, resterebbe privo di senso l'inserimento nell'ambito della legge di depenalizzazione di una normativa specifica disciplinante la scansione temporale degli adempimenti susseguenti alla ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria.
Con rifermento, quindi, alle fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente attinte dalla depenalizzazione disposta con il suddetto decreto legislativo, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine fissato per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse scaturire, quale effetto automatico e ineludibile, l'estinzione dell'obbligazione.
Ne consegue che il termine di novanta giorni entro il quale “l'autorità amministrativa notifica
gli estremi della violazione agli interessati”, di cui al comma quarto dell'art. 9 cit., deve reputarsi non essere stato previsto a pena di decadenza, sicché il mancato rispetto dello stesso non può in alcun modo esplicare efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e, conseguentemente, far venir meno il diritto dell'Istituto previdenziale di rivendicarne la corresponsione.
E' appena il caso di rimarcare, a questo punto, che la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione della violazione, nell'ipotesi di un fatto già
previsto dalla legge come reato e in seguito attinto dalla depenalizzazione, rispetto a quella propria dell'illecito amministrativo individuato ab origine come tale, lungi dall'essere irragionevole o arbitraria, si rivela pienamente legittima e, soprattutto, sorretta da una valida e comprensibile ratio ispiratrice.
7 Il legislatore, infatti, essendo ben consapevole che all'autorità amministrativa (nella specie,
alle sedi territorialmente competenti) sarebbero stati trasmessi in un breve arco CP_1
temporale numerosi procedimenti penali, non ancora definiti, inerenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, è stato mosso dall'intento di scongiurare il rischio, quanto mai concreto e attuale,
che l'eventuale (o, meglio, prevedibile se non addirittura inevitabile) inosservanza del termine di notifica delle violazioni potesse comportare l'estinzione, in gran numero, delle obbligazioni di pagamento delle somme dovute dai trasgressori. Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, inoltre, che le norme sulla decadenza (tra le quali va sicuramente annoverata quella di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981) sono di stretta interpretazione, di guisa che non è in alcun modo ammissibile, neppure attraverso un'esegesi estensiva e/o logico-sistematica, un'operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 28 ottobre 2021,
n. 30490; 25 novembre 2020, n. 26845; 12 dicembre 2018, n. 32154).
Né potrebbe essere giustificata l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della
Legge n. 689/81 in forza della clausola generale di rimando alla normativa in tema di sanzioni amministrative contenuta nell'art. 6 del D.Lgs. n. 8/2016, secondo cui: “nel
procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge
689/81”.
Ed, infatti, il richiamo vale ad estendere l'operatività delle norme suddette solo “in quanto applicabili”, mentre, per le ragioni appena esposte, va esclusa l'applicabilità dell'art. 14 della
L. n. 689/81 al caso delle sanzioni amministrative scaturenti dalla parziale depenalizzazione dell'art. 2, comma 1–bis, del D.L. n. 463/1983.
La conclusione testé raggiunta risulta, peraltro, pienamente conforme ai princìpi
costantemente affermati dai giudici amministrativi, secondo cui i termini stabiliti dalla legge
8 ovvero da altre fonti normative di rango subordinato devono intendersi come ordinatori,
salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori, ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo, ossia, primi fra tutti,
l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione
l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 21
aprile 2022, n. 3034; Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3812).
4. Parimenti infondato è il motivo di opposizione relativo alla prescrizione quinquennale della pretesa creditoria per le ragioni che seguono.
Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
esser fatto valere, che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del
1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità
amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (giur.
costante; cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Sez. I, 16
agosto 2006, n. 18168; Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9235).
Nella specie, la trasmissione degli atti ad opera dell'autorità giudiziaria è intervenuta nell'anno 2016, e, specificamente, pur non risultando con esattezza la data in cui è avvenuta la trasmissione suddetta, deve ritenersi certo che essa sia intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge di depenalizzazione contenuta nel Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio
2016; ad essa ha fatto seguito la notifica dell'atto di accertamento, perfezionatasi nel mese
9 di maggio 2017 con il quale è stato concesso al ricorrente il termine di tre mesi dalla data della notifica per provvedere al pagamento, durante il quale il decorso del termine di prescrizione è rimasto sospeso.
A ciò si aggiunga che il decorso del termine prescrizionale è rimasto sospeso in forza delle disposizioni contenute inizialmente nel D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) e, da ultimo, nel D.L. n. 99/2021 (c.d. “Decreto Lavoro”), con il quale è stata disposta la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione, nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive.
Ne consegue che, tenuto conto della notifica dell'avviso di accertamento (11.5.2017),
allorquando è stata effettuata la notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto di disamina
(1.3.2022), il termine prescrizionale quinquennale (relativo alle sanzioni conseguenti l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e non già alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro) non era ancora decorso.
5. Tanto chiarito e passando, ora, alla determinazione della sanzione da irrogare all'opponente, non può farsi a meno di rimarcare che la materia oggetto di disamina è stata di recente oggetto di un nuovo intervento legislativo (cfr. il D.L. n. 48 del 2023, convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha apportato significative e rilevanti innovazioni al previgente regime sanzionatorio.
In particolare, l'art. 23 del citato testo normativo ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1
bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle
parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Deve subito precisarsi che detta norma può trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Depone in tal senso il principio di retroattività della lex mitior, estensibile anche alle sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali, alla luce
10 dei noti “Engel criteria”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi
Bassi, 8 giugno 1976.
Come puntualmente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 21 marzo
2019, alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità punitiva” è senz'altro
applicabile il complesso delle garanzie della “materia penale”, compresa quella della retroattività favorevole.
I giudici delle leggi hanno posto in risalto che l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam
partem, nel senso cioè di un'attenuazione della risposta punitiva.
Nella vicenda in esame, non può dubitarsi del carattere “punitivo” della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016 (da € 10.000 ad € 50.000),
tenuto conto dei parametri convenzionali identificativi della materia penale: il carattere afflittivo e la finalità repressiva e non meramente risarcitoria o ripristinatoria;
la particolare severità della sanzione pecuniaria, peraltro ben più elevata degli ordinari limiti edittali delle multe e delle ammende (le sanzioni pecuniarie “formalmente” penali), nonché ampiamente superiore a quella prevista per le ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali tuttora costituenti reato (“multa fino a € 1.032”).
Non è superfluo rammentare, a questo punto, che l'applicazione retroattiva, anche in tema di sanzioni amministrative, dello jus superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è
stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla Corte di Cassazione, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in
11 tema d'impugnazione (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 11 febbraio 2022, n.
4522; v., altresì, in termini, Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20697).
Alle argomentazioni sin qui svolte va aggiunto, quale ulteriore elemento da non trascurare per la sua sinergica convergenza, che lo stesso ha dato luogo alla Controparte_2
rideterminazione delle sanzioni sulla base dei parametri introdotti dal D.L. n. 48 del 2023, in tal modo riconoscendo l'applicabilità della lex mitior anche alle fattispecie pregresse,
verificatesi, cioè, in epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa.
6. Occorre a questo punto sottolineare che non può trovare applicazione, nei casi, come quello in esame di pluralità di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l'art. 8
bis della Legge n. 689 del 1981, avente ad oggetto la “reiterazione delle violazioni”, il quale,
al 1° comma, prevede che “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della
stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo”.
In virtù delle previsioni contenute nella suddetta norma, l ha dato corso al cd. CP_1
cumulo materiale delle sanzioni.
E, infatti, trattandosi di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l CP_1
avrebbe dovuto tener conto del disposto di cui all'art. 8, capoverso, della citata Legge n.
689/81, che così dispone: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o
commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione più grave, aumentata sino al triplo
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od
omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che
12 stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della
stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie …”.
Così come in più occasioni affermato dalla Corte Regolatrice, in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini dell'applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni,
non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva.
Il Supremo Collegio ha altresì precisato che, in tali ipotesi, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato e illecito amministrativo (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2022, n. 20129;
cfr., altresì, Sez. VI, 9 marzo 2022, n. 7704, che ha rimarcato che l'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale - omogeneo o eterogeneo - tra le violazioni contestate, nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale - violazioni commesse con più azioni o omissioni;
al riguardo, inoltre, è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 del c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perché
l'articolo 8 della Legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi;
cfr., ancora, Cass. Civ., Sez. Lav., 13 maggio
2019, n. 12659, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del cd.
cumulo materiale, atteso che la disciplina dell'art. 8 della Legge n. 689 del 1981 contempla
13 il criterio del cd. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 c.p.; v., negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. II, 7 maggio
2018, n. 10890; Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 10775).
Alla luce dei princìpi testé enunciati, nella vicenda in esame, che ha ad oggetto una pluralità
di violazioni dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali, deve trovare applicazione l'istituto del cumulo giuridico fra sanzioni, in forza del quale dev'essere irrogata “la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”, giusta il combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 del citato artt. 8 Legge n. 689/1981.
A ciò si aggiunga che, trattandosi di vicenda in cui le violazioni sono state complessivamente due, appare congruo aumentare in misura media, cioè del doppio, la sanzione per la violazione più grave, come determinata ai sensi dell'art. 23 cit.
Di conseguenza, ritenuta più grave, tra quelle sanzionate con l'ordinanza ingiunzione impugnata, originata dall'atto di accertamento .7202.12/04/2017.0075567, CP_1
notificato in data 11.5.2017, quella relativa al periodo 3/2009 (in considerazione dell'ammontare della contribuzione non versata, pari ad € 701,87), si reputa equo determinare l'importo della sanzione dovuta dall'opponente in complessivi € 2.105,60 (€
701,87 x 1,5 = 1.052,80 per la violazione più grave, in applicazione del novellato art. 2,
comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, aumentata del doppio ai sensi dell'art. 8, capoverso,
Legge n. 689/81).
Si impone, pertanto, il parziale accoglimento dell'opposizione proposta cui consegue da un lato, la declaratoria di illegittimità delle sanzioni per come quantificate nell'impugnata ordinanza ingiunzione, pur risultando, comunque, il provvedimento sanzionatorio pienamente da confermare sotto ogni altro profilo, e, dall'altro, la diversa determinazione della sanzione per tutte le violazioni contestate con l'ordinanza ingiunzione impugnata, da quantificare nella misura complessiva di € 2.105,60, per le causali summenzionate.
14 7. In ragione della parziale fondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione, in particolare in relazione al criterio di determinazione della sanzione per le violazioni concorrenti sin dall'inizio utilizzato dall' va disposta l'integrale compensazione tra le CP_1
parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2246 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022 promosso da
[...]
, contro l in persona del Pt_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità delle sanzioni comminate con l'ordinanza n. OI-000078750, notificata in data 1.3.2022, determina in €
2.105,60 l'entità dell'importo dovuto dall'opponente a titolo di sanzioni amministrative originate dalle violazioni in precedenza indicate, fermo restando sotto ogni altro profilo il provvedimento sanzionatorio in parola;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 4.2.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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