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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 07/07/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai Signori Magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 64 del ruolo generale dell'anno 2025 tra
( ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]I° Aldo Moro n. 14
Ricorrente
e
), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Tortolì in Via Prefetto Unali n. 7
Resistente entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. M. Gabriella
Cugudda ed elettivamente domiciliati in Tortolì alla via Cedrino n.28, presso lo studio della stessa.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: scioglimento del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso e da note di trattazione scritta per l'udienza del 26 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che: - i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Jerzu il 25.11.1991 registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo comune al n. 7, Parte
I, anno 1991 (estratto del matrimonio prodotto), in regime di comunione dei beni;
- dall'unione nasceva (il 8.1.2002), maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente;
Con ricorso del 10.02.2025, le parti adivano il Tribunale di Lanusei chiedendo che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come di seguito riportate:
- la sig.ra provvederà al mantenimento ordinario della comune figlia Pt_1 Per_1
, maggiorenne ma non autosufficiente economicamente;
[...]
- il sig. provvederà in via esclusiva alle spese di natura straordinaria CP_1 necessarie per la prole (quali quelle per alloggio presso la sede universitaria e conseguenti bollette per utenze, libri, tasse d'iscrizione scolastica, spese mediche non rimborsabili dal S.S.N., nonché altre spese eventuali ed imprevedibili), da concordarsi preventivamente, salvo casi urgenti, e da documentarsi;
- i coniugi, a totale definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra loro esistenti, convengono di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà, acquistati con atto pubblico del 27.12.2019 a rogito Notaio
(Rep. N.16476 Racc. n. 8210 ) trascritto nei PP.RR.II. di Nuoro il Per_2
22.01.2020 al n. 704 Reg. Gen. e al n. 606 Reg. Part., nei termini di cui appresso:
- il sig. si obbliga a trasferire, in favore della sig.ra , la CP_1 Parte_1 quota di propria competenza pari al 50% sui seguenti beni:
A) compendio immobiliare, già adibito a casa coniugale ed in proprietà indivisa fra i coniugi, sito in Jerzu, vico I° Aldo Moro n. 14, facente parte del maggior fabbricato sito alla via Antonio Melis n.63, composto da: 1) appartamento ad uso di civile abitazione posto al primo piano seminterrato del fabbricato sito alla via
Antonio Melis n.63, censito al Catasto Urbano al F. 1 mapp.le 2401, sub. 7, categoria A/2, classe 1, vani 9, della superficie catastale totale di mq. 143, superficie catastale escluse le aree scoperte di 137 mq., rendita euro 339,31; 2) locale ad uso deposito, pertinenziale al sub. 7, posto ai piani secondo e terzo seminterrato del maggior fabbricato sito alla via Antonio Melis n.63 e con ingresso dal Vico I° Aldo Moro n.14, censito al Catasto Urbano a F.1 part. 2401, sub. 12, categoria C/2 , classe 1, mq.62, superficie catastale mq. 80, rendita 96,06; 3) unità immobiliare posta al terzo piano seminterrato del maggior fabbricato sito alla via Antonio Melis n.63 e con ingresso dal Vico I° Aldo Moro n.8, censita in Catasto
Fabbricati a F.1 part. 2401, sub.11, oltre alla quota relativa a enti, spazi e parti condominiali dell'intero edificio.
I coniugi precisano che il presente accordo patrimoniale è da considerarsi elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, impegnandosi a darvi esecuzione avanti ad un Notaio, volendo beneficiare dell'esenzione da ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/99.
- le parti dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale
e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro;
- le spese del presente giudizio faranno integralmente carico al sig. CP_1
All'udienza del 26.05.2025, svoltasi a trattazione scritta, venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso.
I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione concluso con sentenza n. 93/2024 del 14.03.2024 (RG 420/2023).
È dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
Preso atto della adesione del PM alla domanda congiunta delle parti, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Jerzu il 25.11.1991 fra
[...]
e così come sopra identificati, registrato negli atti Parte_1 CP_1 dell'ufficio di stato civile del medesimo comune al n. 7, Parte I, anno 1991; - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jerzu le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- dispone in conformità alle condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate;
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 4.7.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. Nicola Caschili