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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2024, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2862/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2862/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino (TO), Via Parte_1 C.F._1
Amedeo Avogadro 26, presso lo studio dell'avv. DE STEFANO FAUSTA ANNA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in Torino (TO), Via Santa CP_1 C.F._2
Giulia 68, presso lo studio dell'avv. PERINO STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1 Montegrosso d'Asti (AT) il 19/07/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Montegrosso d'Asti (atto n. 1 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 06/07/2020 omologato dal Tribunale Ordinario di Torino in data 10/07/2020.
Con ricorso depositato il 02/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montegrosso d'Asti (AT) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO del rilascio da parte della NO a favore del Sig. Parte_1 CP_1 della casa coniugale (immobile situato in Torino, Corso Inghilterra N. 25, attuale abitazione della NO
e residenza dei coniugi) entro e non oltre il mese di giugno 2024. Come è avvenuto sinora, Parte_1 le spese per i canoni di locazione, per le utenze e gli oneri condominiali faranno carico al Sig. CP_1
sino alla data dell'effettivo rilascio dei locali da parte della NO , ma comunque
[...] Parte_1 non oltre il 30/06/2024. Qualora la NO , contravvenendo all'impegno preso, si trovasse Parte_1 ancora all'interno dei locali successivamente al 30/06/2024, ella si farà infatti esclusivo carico del canone e di tutte le spese e oneri condominiali ad essi relativi, fino al momento del definitivo rilascio;
DÀ ATTO che le spese di trasloco della Sig.ra dall'immobile sopra citato a nuova Parte_1 soluzione abitativa faranno carico al Sig. CP_1
DÀ ATTO che il cane OY attualmente registrato all'Anagrafe Canina a nome del Sig. CP_1 che, ove occorra, presta sin d'ora il suo consenso, verrà registrato a nome della Sig.ra Parte_1
e vivrà con la medesima che se ne prenderà cura;
[...]
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti sono economicamente autosufficienti e che pertanto non viene previsto alcun contributo al mantenimento;
DÀ ATTO che ogni altra pendenza di carattere economico è già stata prima d'ora definita tra le parti;
DICHIARA che le spese di procedura e onorari professionali anche del legale della parte Parte_1 restano a carico integrale del Sig. nella misura già concordata da quest'ultimo con l'avv. Fausta CP_1
De Stefano.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2862/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino (TO), Via Parte_1 C.F._1
Amedeo Avogadro 26, presso lo studio dell'avv. DE STEFANO FAUSTA ANNA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in Torino (TO), Via Santa CP_1 C.F._2
Giulia 68, presso lo studio dell'avv. PERINO STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1 Montegrosso d'Asti (AT) il 19/07/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Montegrosso d'Asti (atto n. 1 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 06/07/2020 omologato dal Tribunale Ordinario di Torino in data 10/07/2020.
Con ricorso depositato il 02/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montegrosso d'Asti (AT) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO del rilascio da parte della NO a favore del Sig. Parte_1 CP_1 della casa coniugale (immobile situato in Torino, Corso Inghilterra N. 25, attuale abitazione della NO
e residenza dei coniugi) entro e non oltre il mese di giugno 2024. Come è avvenuto sinora, Parte_1 le spese per i canoni di locazione, per le utenze e gli oneri condominiali faranno carico al Sig. CP_1
sino alla data dell'effettivo rilascio dei locali da parte della NO , ma comunque
[...] Parte_1 non oltre il 30/06/2024. Qualora la NO , contravvenendo all'impegno preso, si trovasse Parte_1 ancora all'interno dei locali successivamente al 30/06/2024, ella si farà infatti esclusivo carico del canone e di tutte le spese e oneri condominiali ad essi relativi, fino al momento del definitivo rilascio;
DÀ ATTO che le spese di trasloco della Sig.ra dall'immobile sopra citato a nuova Parte_1 soluzione abitativa faranno carico al Sig. CP_1
DÀ ATTO che il cane OY attualmente registrato all'Anagrafe Canina a nome del Sig. CP_1 che, ove occorra, presta sin d'ora il suo consenso, verrà registrato a nome della Sig.ra Parte_1
e vivrà con la medesima che se ne prenderà cura;
[...]
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti sono economicamente autosufficienti e che pertanto non viene previsto alcun contributo al mantenimento;
DÀ ATTO che ogni altra pendenza di carattere economico è già stata prima d'ora definita tra le parti;
DICHIARA che le spese di procedura e onorari professionali anche del legale della parte Parte_1 restano a carico integrale del Sig. nella misura già concordata da quest'ultimo con l'avv. Fausta CP_1
De Stefano.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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