Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Sentenza 2 maggio 2025
Decreto presidenziale 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/05/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2023, proposto dal sig. SA UC, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e la Prefettura - UTG di Campobasso, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
del provvedimento del 7.11.2023 con il quale la Prefettura di Campobasso ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso in Italia del sig. SA UC, rilasciato il precedente 20.07.2023 su domanda del sig. Del Busso Massimiliano ex art. 22 del D.Lgs. n. 286 del 1998.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Campobasso, dopo aver rilasciato in favore del lavoratore straniero sig. UC SA il nulla osta n. P-CB/L/Q/2022/100023 del 20 luglio 2022, ne disponeva la revoca con il provvedimento del 7 novembre 2023, avendo rilevato che l’originaria domanda non era corredata, in particolare, dell’allegazione:
- dell’originale della marca da bollo;
- della denuncia di presenza del cittadino extracomunitario inviata alla competente autorità locale di pubblica sicurezza;
- del certificato di idoneità alloggiativa relativo all’abitazione destinata in uso al cittadino extracomunitario;
- nonché del titolo con il quale il lavoratore deteneva l’alloggio e l’asseverazione ex art. 44 D.L. 73/2022.
2. Avverso siffatta revoca l’interessato ha presentato l’odierno ricorso, affidandosi all’unico motivo di gravame così rubricato: « Violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 10 della L. 241/90, nonché della circolare del Ministero dell’Interno del 20/08/2007 ».
In sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che il provvedimento, recante l’erroneo inciso “ trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento non sono pervenuti dall’interessato osservazioni o ulteriore documentazione ”, non aveva tenuto conto delle osservazioni e della documentazione integrativa effettivamente presentate, in realtà, dall’interessato ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990.
Il lavoratore, in quel segmento procedimentale, avrebbe difatti fatto pervenire all’Amministrazione i documenti inizialmente mancanti (ossia la denuncia di presenza in favore del cittadino extracomunitario inviata alla competente autorità locale di pubblica sicurezza; il certificato di idoneità alloggiativa relativo all’abitazione in uso al cittadino extracomunitario; il titolo con il quale il lavoratore deteneva l’alloggio).
Per definire positivamente la pratica sarebbero mancati, quindi, solamente l’originale della marca da bollo indicata in domanda e l’asseverazione ex art. 44 del D.L. n. 73/2022: ma il lavoratore straniero sarebbe stato impossibilitato a fornire siffatti elementi documentali residui, trattandosi di documentazione di esclusiva pertinenza del datore di lavoro. E la mancata produzione da parte del datore di lavoro dell’asseverazione e della marca da bollo sarebbe stata, d’altro canto, assimilabile all’ipotesi dell’indisponibilità sopravvenuta della stessa parte datoriale, al ricorrere della quale l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare, quindi, la possibilità di rilasciare in favore dello straniero un titolo di soggiorno per attesa occupazione, in coerenza alle indicazioni rese dal Ministero dell’Interno con la Circolare del 20 agosto 2007.
3. In resistenza al ricorso si è costituita in giudizio per l’Amministrazione intimata l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’infondatezza dell’impugnativa.
4. Con l’ordinanza cautelare n. 7 del 12 gennaio 2024 questo Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, sulla base della seguente motivazione: « Ritenuto che il motivo di ricorso calibrato sulla violazione degli articoli 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 si presenta, almeno prima facie, assistito da un fumus boni iuris adeguato ai fini della concessione della misura sospensiva richiesta, tenuto conto della carenza motivazionale da cui il provvedimento impugnato si presenta affetto per non avere preso in considerazione le osservazioni e i documenti prodotti dall’interessato in sede procedimentale (in primis, con la pec del 23.10.2023) nel riscontrare il preavviso dell’Amministrazione del 13.10.2023;
Considerato, altresì, il periculum in mora integrato dalla condizione derivante dall’altrimenti medio tempore irregolare presenza dello straniero in Italia » (T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 7 del 2024).
5. Nel successivo corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.
6. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2024, uditi i difensori presenti riportarsi ai rispettivi scritti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Il ricorso va accolto per l’assorbente fondatezza del motivo imperniato sulla violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, in quanto la motivazione del provvedimento di revoca in epigrafe non ha dato conto delle osservazioni e dei documenti che l’interessato, nell’apposito segmento partecipativo riconosciutogli dalla legge sul procedimento amministrativo, non aveva affatto mancato di sottoporre all’Amministrazione.
8. Il provvedimento di revoca è stato basato sulla seguente motivazione: « In fase di registrazione di ingresso sul territorio nazionale del cittadino extracomunitario beneficiario del Nulla Osta in oggetto è emerso che le parti sono sprovviste della seguente documentazione necessaria alla definizione positiva del procedimento: originale della marca da bollo indicata in domanda, denuncia di presenza in favore del cittadino extracomunitario inviata alla competente autorità di pubblica sicurezza, certificato di idoneità alloggiativa relativo all’abitazione in uso al cittadino extracomunitario, titolo con il quale il lavoratore detiene l’alloggio, asseverazione ex art. 44 D.L. 73/2022 » (cfr. il provvedimento impugnato).
La parte ricorrente, tuttavia, ha fornito piena prova in giudizio del fatto che, nel termine assegnatogli di dieci giorni dalla ricezione del preavviso di rigetto, all’Amministrazione era stata già recapitata la gran parte della documentazione necessaria ( in primis mediante la pec del 23 ottobre 2023).
Ma l’Amministrazione ha del tutto omesso di valutare la citata documentazione integrativa pur rimessale, come si desume dal contenuto testuale del provvedimento impugnato, dal quale neppure emerge, a rigore, quale, tra le due ipotesi alternative riportate dal modulo utilizzato per confezionare l’atto, si fosse in concreto realizzata.
Difatti il provvedimento, senza che fosse stata selezionata alcuna delle due voci alternative contemplate dal modulo, riportava:
- il “ CONSIDERATO A) che trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento non sono pervenuti dall’interessato osservazioni o ulteriore documentazione; B) che in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca l’interessato ha prodotto osservazioni/ulteriore documentazione ”;
- il “ RITENUTO – quindi di procedere alla revoca del nulla osta (con riferimento all’ipotesi A); - che le osservazioni e la documentazione prodotte non sono idonee a confermare il rilascio del nulla osta e pertanto occorre procedere alla revoca per quanto sopra indicato (con riferimento all’ipotesi B) ” (cfr. il provvedimento impugnato).
In definitiva, il provvedimento impugnato presenta quindi un radicale deficit motivazionale, mancando completamente della specifica valutazione della documentazione presentata dall’interessato nell’apposito segmento temporale assicuratogli dall’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, con la conseguente piena lesione delle sue garanzie partecipative.
9. Ove, invece, l’Amministrazione avesse valutato la documentazione integrativa sopra citata, essa si sarebbe potuta agevolmente avvedere che gli elementi documentali nella fattispecie concreta ancora mancanti erano unicamente:
- l’asseverazione di cui all’art. 44 del D.L. n. 73 del 2022;
- l’originale della marca da bollo.
Donde il corollario che l’esito negativo del procedimento non era affatto scontato, ben potendo –e dovendo- l’Amministrazione valutare delle possibilità alternative.
Con riguardo all’asseverazione, infatti, l’Amministrazione avrebbe dovuto confrontarsi con la specifica disposizione dell’art. 44, comma 3, d.l. n. 73/2022, che “ Per le domande già proposte ” prevede che “ l’asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno ”: sicché andava verificata la reale imputabilità alla ricorrente dell’omissione in questione; senza dire che non avrebbe potuto in assoluto escludersi nemmeno la possibilità di una utile produzione del documento in corso di procedimento.
Quanto alla mera assenza dell’originale della marca da bollo, infine, non pare dubbio che ancorare la revoca soltanto a una simile carenza sarebbe stato sproporzionato e oggettivamente irragionevole.
10. Un ulteriore profilo di difetto di motivazione ascrivibile all’Amministrazione concerne, infine, la mancata considerazione della richiesta di permesso di soggiorno che l’interessato aveva espresso, nel contesto del procedimento in questione, già dalla propria PEC del 23 ottobre 2023, in presenza dell’apparente indisponibilità sopravvenuta del suo datore di lavoro.
11. In conclusione, alla luce di quanto sopra illustrato, l’assorbente motivo di gravame sottoposto a scrutinio risulta fondato e il ricorso va pertanto accolto, con la conseguenza che il provvedimento di revoca impugnato deve essere annullato in quanto illegittimo.
12. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Lalla | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO