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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/10/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 4943/2023
TRIBUNALE DI MODENA
Il Giudice Onorario Dott.ssa NA IT,
tenuto conto che l'udienza del giorno 25.09.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 19.09.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data 16.09.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa NA IT
1
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa NA IT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale del contenzioso civile n. 4943/2023 R.G.,
promossa con ricorso in opposizione ex art. 22, Legge n° 689/1981 ed ex art. 6 D. Lgs.
150/2011 da:
[...]
Parte_1
- ricorrenti, con l'Avv. Prof. F. Basenghi e l'Avv. M. Benetti -
contro
, in persona del Direttore Controparte_1
pro tempore
- resistente, con i funzionari Avv. A. Del Torto, Avv. A. Davide e Dott.ssa A. Riefolo -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione ad ordinanza ingiunzione n° 2023/CONT/142/23 del
13.07.2023 e notificata in data 19.07.2023, ex art. 22, Legge n. 689/1981 ed ex art. 6
D. Lgs. 150/2011.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 18.08.2023, parti ricorrenti hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2023/CONT/142/23 del 13.07.2023, notificata in data 19.07.2023 ed emessa per non avere effettuato le prescritte registrazioni sul
Libro Unico del Lavoro per il periodo gennaio 2017-luglio 2021, per non avere fornito all' tutte le notizie richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le CP_2
persone comprese nell'assicurazione, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse eseguite, per non avere comunicato al Centro per l'Impiego, entro cinque giorni, la cessazione del rapporto di lavoro instaurato con la lavoratrice e per Parte_2
non avere corrisposto le retribuzioni con idonei strumenti di pagamento alla medesima lavoratrice, per n. 23 violazioni, e come dettagliatamente descritte nell'ordinanza de
qua.
I ricorrenti contestavano l'ordinanza ingiunzione opposta per illegittimità e/o irregolarità e/o nullità del verbale unico di accertamento e notificazione per carenza motivazionale e violazione dell'art. 13, D.Lgs. 124 del 2004 e perché fondata su un'erronea considerazione dei fatti e della realtà; chiedevano, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva della stessa.
Letto il ricorso in opposizione ed iscritto nel ruolo generale del contenzioso civile n° 4943/2023 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Onorario Dott.ssa
NA IT fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 27.02.2024,
sospendendo l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta fino all'esito del giudizio.
In data 06.02.2024 si costituiva parte resistente Controparte_1
di con comparsa di costituzione e risposta e depositando la
[...] CP_1
documentazione di cui all'art. 23, comma 2, Legge 689/1981, chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione, siccome infondato in fatto ed in diritto.
3 La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di prove testimoniali, veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che il sindacato del Giudice dell'opposizione sull'ordinanza ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme ed all'entità
previsti dalla Legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (ex multis,
Cassazione – Sezioni Unite, n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va altresì rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'Amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva necessariamente che “ove l'Amministrazione non adempia
all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo
il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981, l'opposizione deve essere
accolta” (vedasi, Cassazione, 26.05.1999, n. 5095). In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il citato art. 23, infatti, a norma del quale il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'Autorità
che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato (ex plurimis, Cassazione, 15.04.1999, n. 3741).
Del resto, l'art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il Giudice
accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente. Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie
4 acquisite nel corso del giudizio, l'odierna opposta abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità degli ingiunti.
2. Passando ora al merito della vertenza, nel caso di specie, si ritiene che l'Amministrazione abbia solo in parte procurato di provare la responsabilità dei ricorrenti ed unicamente per due violazioni oggetto dell'ordinanza impugnata, precisamente punto b) e punto c) - violazioni, tra l'altro, non dai ricorrenti contestate.
Per quanto attiene ai punti b) e c), infatti, preliminarmente occorre rilevare che i ricorrenti, come correttamente sostenuto dall' resistente, non hanno sollevato CP_3
né specifiche contestazioni, né distinte eccezioni in merito e, pertanto, l'odierno
Giudicante non può che confermare dette violazioni, trovando applicazione il noto principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
2.1 Parte ricorrente, poi, ha formulato richiesta di riduzione al minimo edittale dell'importo delle sanzioni delle violazioni dell'ordinanza ingiunzione impugnata,
richiesta che il sottoscritto Giudicante ritiene di non potere accogliere avuto riguardo alla natura delle violazioni stesse e ritenendo pertanto congruo ed adeguato, l'importo indicato nell'ordinanza ingiunzione opposta.
Per i motivi esposti, quindi, tenuto altresì conto dei criteri di cui all'art. 11 della Legge
n. 689/1981, la sanzione comminata al punto b) è confermata in € 317,00 e la sanzione di cui al punto c) è confermata in € 220,00.
2.2 Per quanto attiene al punto a) ed al punto d) poi, ritiene codesto Giudicante
che l'opposizione meriti accoglimento, per le ragioni che seguono.
Relativamente al punto a) dell'ordinanza ingiunzione opposta, deve essere rilevato che, conformemente all'orientamento giurisprudenziale ormai granitico ed incontestato, “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione
dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive,
consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e
5 nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale
individuati nella seconda” (ex multis, Cassazione, 28 aprile 2015, n. 8589; Cassazione,
27 settembre 2016, n. 18943). Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, quindi, deve necessariamente osservarsi il cd. criterio "trifasico", da cui il ragionamento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore non può, appunto, prescindere.
Occorre, infatti, premettere che, come da pacifico ed incontestato orientamento, detto procedimento “trifasico” prevede i seguenti passaggi: 1) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte;
2) individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) raffronto tra i risultati di tali due indagini.
Ebbene, per procedere a questo giudizio, però, è necessario che siano rigorosamente dedotte e provate le mansioni che concretamente il lavoratore ha svolto nel corso del rapporto lavorativo e tale onere probatorio grava sul lavoratore che non solo deve dimostrare di avere svolto mansioni non corrispondenti al livello riconosciutogli, ma anche di essere stato assegnato alle mansioni di livello superiore in maniera continuativa nel corso del rapporto o che, comunque, in caso esercizio contemporaneo di mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, quelle corrispondenti al livello superiore siano state quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore. È evidente, quindi, che l'onere gravante sul lavoratore deve essere adempiuto in maniera particolarmente rigorosa e specifica affinchè venga riconosciuto il livello di inquadramento dallo stesso rivendicato.
Nel caso di specie, però, ritiene codesto Giudicante che una prova rigorosa non sia stata raggiunta.
Nel caso de quo, infatti, il C.C.N.L. applicato prevede che appartengono al livello settimo
“i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè
personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative
dotazioni…”.
6 Dalle risultanze istruttorie è emerso incontrovertibilmente che la lavoratrice Sig.ra si occupava principalmente di pulizia dei locali e di Parte_3
apparecchiare/sparecchiare i tavoli e che, solo occasionalmente e, comunque, in maniera assolutamente non prevalente rispetto alle precedenti mansioni indicate, di fare il caffè e/o portare caffè e/o bibite ai clienti.
In proposito, infatti, entrambe le testimonianze rese all'udienza del 22.10.2024
hanno confermato le prospettazioni dei ricorrenti.
Il Sig. cuoco dipendente della società ricorrente dal febbraio 2019 Persona_1
al febbraio 2021, oltre a confermare che presso il ristorante della società ricorrente il servizio è sempre stato “a buffet”, che il cliente si serviva autonomamente senza assistenza di personale che svolgeva, appunto, attività di preparazione dei tavoli e pulizie senza percepire ordini dalla clientela, che la Sig.ra si Parte_3
occupava solo di apparecchiare i tavoli e di fare le pulizie del locale e che alla cassa ci stava solo la titolare , aggiunge pure “I camerieri non prendevano ordini Parte_1
dai clienti perché era già tutto pronto a buffet ed il cliente si alzava e prendeva quello
che voleva dal buffet” ed ancora “Le bevande venivano ordinate dai clienti al barista e
sempre il barista le portava ai tavoli. Io non ho mai visto portare Parte_3
bevande ai tavoli;
la vedevo sparecchiare i tavoli. La cucina era a vista ed io, quindi,
mentre lavoravo, potevo vedere la sala”.
Anche l'altro teste escusso, Sig. , dipendente della società Testimone_1
ricorrente dagli inizi del 2016 fino alla chiusura e che si occupava, part-time con quattro ore, di sparecchiare i tavoli, oltre a confermare le tesi prospettate dai ricorrenti,
aggiunge anche, a riprova del fatto che più che verosimilmente la lavoratrice in questione non lavorasse oltre le ore contrattualmente previste “Io non ho mai lavorato
con facevo un altro turno rispetto a e, Parte_4 Parte_3
quindi, ci incontravamo, nel senso che quando io andavo via, lei arrivava”.
7 Ultimo cenno, concludendo, deve porsi alle dichiarazioni rilasciate e confermate all'udienza del giorno 04.03.2025 dalla lavoratrice che ha presentato la richiesta di intervento, Sig.ra Parte_3
Ebbene, se è pur vero che la stessa ha confermato la richiesta di intervento e la dichiarazione rilasciata all'Ispettorato, è anche vero che la stessa ha pure dichiarato
“…Confermo anche le ore lavorate e che l'importo riportato sulla busta paga mi veniva
pagato integralmente tramite assegno. Preciso che AD mi aveva detto prima che
avrei preso 1.000,00 Euro al mese e, quindi, visto che la somma riportata sulla busta
paga era sempre inferiore ai mille Euro pattuiti, il resto me lo dava in contanti. Poi AD
mi disse che mi avrebbe pagato 1.200,00 Euro al mese ed anche dopo, visto che la
somma sulla busta paga era sempre inferiore, il resto me lo pagava in contanti….Quando
AD mi pagava c'eravamo sempre solo lei ed io…Il servizio era a buffet. Io stavo dietro
al buffet e davo da mangiare alle persone. Io portavo ai tavoli solo le bevande e la
grigliata...Io facevo i caffè”.
Dunque, per quanto attiene alle mansioni svolte, di cui alla lettera a) dell'ordinanza ingiunzione opposta, anche per quanto dichiarato dalla lavoratrice, le stesse non paiono assolutamente essere prevalenti rispetto a quelle di pulizia del locale e di apparecchiatura/sparecchiatura dei tavoli che, pertanto, devono necessariamente essere considerate quali mansioni predominanti e prevalenti. Come asserito, infatti,
dalla Suprema Corte, non è sufficiente affermare di avere svolto determinati compiti,
ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.)
dell'attività corrispondente al modello contrattuale superiore invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale.
8 Stesso discorso per il sostenuto differente orario svolto rispetto al quale sarebbe stato comunque onere della lavoratrice (e, pertanto, in questo caso dell' CP_1
resistente) la deduzione nonché allegazione delle circostanze di fatto idonee a ricostruire in maniera sufficientemente precisa il concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo.
Invece, pure sotto questo profilo, gli esiti probatori non hanno consentito di accertare tali circostanze, per come dedotte, con sufficiente chiarezza e precisione, configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale, quale fatto costitutivo della sanzione irrogata, non potendo al riguardo soccorrere valutazioni di tipo equitativo,
ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Parte resistente, invece, riportando quanto dalla lavoratrice asserito nelle dichiarazioni rilasciate, si è limitata ad indicare l'orario di lavoro svolto senza distinguere tra l'orario di lavoro contrattualmente previsto ed il lavoro straordinario, affermando solamente “… Lavoravo dal martedì alla domenica dalle ore
10.30 fino alle 15.30 e dalle 17.30 fino alle 23.30 circa...Io ho firmato un contratto di
lavoro part time di 24 ore settimanali ma di fatto ho lavorato più ore come ho detto
sopra“.
Per quanto attiene, poi, al pagamento in contanti sanzionato nella lettera d)
dell'ordinanza ingiunzione opposta, quanto dichiarato dalla lavoratrice non ha trovato conferme né riprove univoche nel corso dell'istruttoria e neppure negli atti depositati ed essendo unicamente emerso quanto prospettato, solo dalla sua dichiarazione, peraltro di dubbia attendibilità, non può certamente il supporto probatorio essere costituito solamente da tali affermazioni.
Dunque, tutti i testi escussi e sopra citati, senza che siano emersi elementi interni o esterni alle relative deposizioni idonee ad infirmarne l'attendibilità, hanno escluso quanto prospettato dalla resistente ai punti a) e d) del provvedimento impugnato, a
9 fronte di una sola dichiarazione, tra l'altro pure resa dalla lavoratrice per cui è causa e di contenuto contrario alle altre che, invece, si ribadisce, sono state rese da persone la cui attendibilità non risulta assolutamente compromessa e, pertanto, deve ritenersi che sul piano probatorio rivestano maggiore grado di affidabilità e credibilità, in quanto rese da soggetti indifferenti, concordi ed unisoni nel prospettare quanto sostenuto dai ricorrenti.
Tanto premesso, richiamate le risultanze istruttorie sopra riportate, la causa deve essere decisa come in calce.
3. Per quanto attiene, poi, alla valenza probatoria dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, codesto Giudicante ritiene accoglibile l'orientamento, peraltro predominante, assunto dalla Suprema Corte di Cassazione
Civile – Sezione Lavoro che, a conferma dell'orientamento maggioritario, statuisce che
“I verbali ispettivi, non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in
relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del Pubblico Ufficiale, non possono esimere
il Giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto
può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (ex
plurimis, Cassazione Civile - Sezione Lavoro – n. 2275/2000).
Occorre vagliare, infatti, che i "verbali ispettivi", alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica Amministrazione, hanno sì efficacia di prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal Pubblico Funzionario e della veridicità
degli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. Nel giudizio a cognizione piena, infatti, come quello in esame, il Giudice non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie e può valutare, nel suo libero
10 e prudente apprezzamento, l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza o meno delle stesse (ex multis, Cassazione Civile,
Sezione Lavoro, 10.12.2002, n. 17555; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 26.10.2000,
n. 1133; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25.11.1992, n. 12545).
Si consideri, poi, che spetta in via esclusiva al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando così
prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla Legge.
Orbene, per quanto detto sopra, pertanto, ritiene codesto Giudicante che le violazioni ed irregolarità contestate e dettagliatamente indicate nel punto a) e nel punto d) dell'ordinanza ingiunzione opposta non abbiano trovato fondamento nella documentazione prodotta in atti e depositata in corso di causa e, pertanto, sui punti a)
e d) il ricorso merita accoglimento, per le ragioni sopra esplicitate.
4. L'accoglimento nel merito del ricorso, infine, rende superfluo l'esame della ulteriore eccezione sollevata (illegittimità e/o irregolarità e/o nullità del verbale unico di accertamento e notificazione per carenza motivazionale dello stesso e violazione dell'art. 13, D.Lgs. 124 del 2004) in applicazione del principio processuale “della ragione più liquida”. Infatti la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole scrutinio - pur se logicamente subordinata -,
senza che sia necessario esaminare previamente le altre (ex plurimis, Cassazione-
Sezioni Unite, n. 29523/2008; Cassazione-Sezioni Unite, n. 24882/2008; Cassazione,
n. 21266/2007; Cassazione, n. 11356/2006; Tribunale di Belluno, 30.12.2013;
Tribunale di Reggio Emilia, 29.11.2012; Tribunale di Piacenza, 22.11.2011, n. 885;
Tribunale di Torino, 21.11.2010 n. 6709). Principio ribadito recentemente dalle Sezioni 11 Unite allorquando statuiscono che “In applicazione del principio processuale della
ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al
Giudice esaminare un motivo, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche
in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione-Sezioni Unite, sentenza n. 9936
del giorno 08.05.2014; Cassazione, Sezione 6 - L, sentenza n. 12002 del 28.05.2014).
5. Per quanto attiene alle spese di lite, infine, ritiene codesto Giudicante non si possa non addivenire ad una compensazione totale delle stesse e ciò sia sulla base della normativa vigente, sia dei recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali la nozione di soccombenza reciproca include l'ipotesi di accoglimento parziale della domanda svolta dalla parte, principio la cui applicazione viepiù si impone ove la sanzione accertata sia inferiore a quella comminata (Corte di Cassazione – Sezione Lavoro,
ordinanza n. 17966/2024; Corte di Cassazione, Sezione III, n. 3438 del 22.02.2016) e,
pertanto, anche secondo quanto stabilito sia dall'art. 92 c.p.c., sia dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 77/2018 del 19.04.2018, le spese di lite vengono compensate integralmente fra le parti, avuto riguardo pure alla peculiarità della fattispecie, alla opinabilità della valutazione nel merito delle risultanze probatorie, alla complessità degli accertamenti in ordine all'inquadramento della lavoratrice ed alla operata rideterminazione delle sanzioni amministrative
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa NA IT,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
12 ● RIGETTA parzialmente il ricorso in opposizione proposto dai ricorrenti Sig.ra e , avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1 Parte_1
2023/CONT/142/23 del 13.07.2023, notificata in data 19.07.2023, che conferma limitatamente al punto b) ed al punto c).
● ORDINA alla ricorrente Sig.ra o, in alternativa, a Parte_1 Parte_1
, di pagare la somma di € 317,00 per la violazione di cui al punto b) e la
[...]
somma di € 220,00 per la violazione di cui al punto c) dell'ordinanza ingiunzione opposta, oltre ad € 38,20 per spese di notifica.
● ACCOGLIE parzialmente il ricorso in opposizione proposto dai ricorrenti Sig.ra e , avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1 Parte_1
2023/CONT/142/23 del 13.07.2023, notificata in data 19.07.2023, limitatamente al punto a) ed al punto d), che dichiara nulli ed annulla integralmente.
● DICHIARA interamente compensate le spese di giudizio fra le parti, per le ragioni sopra evidenziate ed i motivi dedotti in narrativa.
Così deciso in Modena, il giorno 21 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa NA IT
13
TRIBUNALE DI MODENA
Il Giudice Onorario Dott.ssa NA IT,
tenuto conto che l'udienza del giorno 25.09.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 19.09.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data 16.09.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa NA IT
1
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa NA IT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale del contenzioso civile n. 4943/2023 R.G.,
promossa con ricorso in opposizione ex art. 22, Legge n° 689/1981 ed ex art. 6 D. Lgs.
150/2011 da:
[...]
Parte_1
- ricorrenti, con l'Avv. Prof. F. Basenghi e l'Avv. M. Benetti -
contro
, in persona del Direttore Controparte_1
pro tempore
- resistente, con i funzionari Avv. A. Del Torto, Avv. A. Davide e Dott.ssa A. Riefolo -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione ad ordinanza ingiunzione n° 2023/CONT/142/23 del
13.07.2023 e notificata in data 19.07.2023, ex art. 22, Legge n. 689/1981 ed ex art. 6
D. Lgs. 150/2011.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 18.08.2023, parti ricorrenti hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2023/CONT/142/23 del 13.07.2023, notificata in data 19.07.2023 ed emessa per non avere effettuato le prescritte registrazioni sul
Libro Unico del Lavoro per il periodo gennaio 2017-luglio 2021, per non avere fornito all' tutte le notizie richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le CP_2
persone comprese nell'assicurazione, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse eseguite, per non avere comunicato al Centro per l'Impiego, entro cinque giorni, la cessazione del rapporto di lavoro instaurato con la lavoratrice e per Parte_2
non avere corrisposto le retribuzioni con idonei strumenti di pagamento alla medesima lavoratrice, per n. 23 violazioni, e come dettagliatamente descritte nell'ordinanza de
qua.
I ricorrenti contestavano l'ordinanza ingiunzione opposta per illegittimità e/o irregolarità e/o nullità del verbale unico di accertamento e notificazione per carenza motivazionale e violazione dell'art. 13, D.Lgs. 124 del 2004 e perché fondata su un'erronea considerazione dei fatti e della realtà; chiedevano, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva della stessa.
Letto il ricorso in opposizione ed iscritto nel ruolo generale del contenzioso civile n° 4943/2023 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Onorario Dott.ssa
NA IT fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 27.02.2024,
sospendendo l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta fino all'esito del giudizio.
In data 06.02.2024 si costituiva parte resistente Controparte_1
di con comparsa di costituzione e risposta e depositando la
[...] CP_1
documentazione di cui all'art. 23, comma 2, Legge 689/1981, chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione, siccome infondato in fatto ed in diritto.
3 La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di prove testimoniali, veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che il sindacato del Giudice dell'opposizione sull'ordinanza ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme ed all'entità
previsti dalla Legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (ex multis,
Cassazione – Sezioni Unite, n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va altresì rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'Amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva necessariamente che “ove l'Amministrazione non adempia
all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo
il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981, l'opposizione deve essere
accolta” (vedasi, Cassazione, 26.05.1999, n. 5095). In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il citato art. 23, infatti, a norma del quale il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'Autorità
che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato (ex plurimis, Cassazione, 15.04.1999, n. 3741).
Del resto, l'art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il Giudice
accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente. Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie
4 acquisite nel corso del giudizio, l'odierna opposta abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità degli ingiunti.
2. Passando ora al merito della vertenza, nel caso di specie, si ritiene che l'Amministrazione abbia solo in parte procurato di provare la responsabilità dei ricorrenti ed unicamente per due violazioni oggetto dell'ordinanza impugnata, precisamente punto b) e punto c) - violazioni, tra l'altro, non dai ricorrenti contestate.
Per quanto attiene ai punti b) e c), infatti, preliminarmente occorre rilevare che i ricorrenti, come correttamente sostenuto dall' resistente, non hanno sollevato CP_3
né specifiche contestazioni, né distinte eccezioni in merito e, pertanto, l'odierno
Giudicante non può che confermare dette violazioni, trovando applicazione il noto principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
2.1 Parte ricorrente, poi, ha formulato richiesta di riduzione al minimo edittale dell'importo delle sanzioni delle violazioni dell'ordinanza ingiunzione impugnata,
richiesta che il sottoscritto Giudicante ritiene di non potere accogliere avuto riguardo alla natura delle violazioni stesse e ritenendo pertanto congruo ed adeguato, l'importo indicato nell'ordinanza ingiunzione opposta.
Per i motivi esposti, quindi, tenuto altresì conto dei criteri di cui all'art. 11 della Legge
n. 689/1981, la sanzione comminata al punto b) è confermata in € 317,00 e la sanzione di cui al punto c) è confermata in € 220,00.
2.2 Per quanto attiene al punto a) ed al punto d) poi, ritiene codesto Giudicante
che l'opposizione meriti accoglimento, per le ragioni che seguono.
Relativamente al punto a) dell'ordinanza ingiunzione opposta, deve essere rilevato che, conformemente all'orientamento giurisprudenziale ormai granitico ed incontestato, “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione
dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive,
consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e
5 nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale
individuati nella seconda” (ex multis, Cassazione, 28 aprile 2015, n. 8589; Cassazione,
27 settembre 2016, n. 18943). Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, quindi, deve necessariamente osservarsi il cd. criterio "trifasico", da cui il ragionamento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore non può, appunto, prescindere.
Occorre, infatti, premettere che, come da pacifico ed incontestato orientamento, detto procedimento “trifasico” prevede i seguenti passaggi: 1) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte;
2) individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) raffronto tra i risultati di tali due indagini.
Ebbene, per procedere a questo giudizio, però, è necessario che siano rigorosamente dedotte e provate le mansioni che concretamente il lavoratore ha svolto nel corso del rapporto lavorativo e tale onere probatorio grava sul lavoratore che non solo deve dimostrare di avere svolto mansioni non corrispondenti al livello riconosciutogli, ma anche di essere stato assegnato alle mansioni di livello superiore in maniera continuativa nel corso del rapporto o che, comunque, in caso esercizio contemporaneo di mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, quelle corrispondenti al livello superiore siano state quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore. È evidente, quindi, che l'onere gravante sul lavoratore deve essere adempiuto in maniera particolarmente rigorosa e specifica affinchè venga riconosciuto il livello di inquadramento dallo stesso rivendicato.
Nel caso di specie, però, ritiene codesto Giudicante che una prova rigorosa non sia stata raggiunta.
Nel caso de quo, infatti, il C.C.N.L. applicato prevede che appartengono al livello settimo
“i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè
personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative
dotazioni…”.
6 Dalle risultanze istruttorie è emerso incontrovertibilmente che la lavoratrice Sig.ra si occupava principalmente di pulizia dei locali e di Parte_3
apparecchiare/sparecchiare i tavoli e che, solo occasionalmente e, comunque, in maniera assolutamente non prevalente rispetto alle precedenti mansioni indicate, di fare il caffè e/o portare caffè e/o bibite ai clienti.
In proposito, infatti, entrambe le testimonianze rese all'udienza del 22.10.2024
hanno confermato le prospettazioni dei ricorrenti.
Il Sig. cuoco dipendente della società ricorrente dal febbraio 2019 Persona_1
al febbraio 2021, oltre a confermare che presso il ristorante della società ricorrente il servizio è sempre stato “a buffet”, che il cliente si serviva autonomamente senza assistenza di personale che svolgeva, appunto, attività di preparazione dei tavoli e pulizie senza percepire ordini dalla clientela, che la Sig.ra si Parte_3
occupava solo di apparecchiare i tavoli e di fare le pulizie del locale e che alla cassa ci stava solo la titolare , aggiunge pure “I camerieri non prendevano ordini Parte_1
dai clienti perché era già tutto pronto a buffet ed il cliente si alzava e prendeva quello
che voleva dal buffet” ed ancora “Le bevande venivano ordinate dai clienti al barista e
sempre il barista le portava ai tavoli. Io non ho mai visto portare Parte_3
bevande ai tavoli;
la vedevo sparecchiare i tavoli. La cucina era a vista ed io, quindi,
mentre lavoravo, potevo vedere la sala”.
Anche l'altro teste escusso, Sig. , dipendente della società Testimone_1
ricorrente dagli inizi del 2016 fino alla chiusura e che si occupava, part-time con quattro ore, di sparecchiare i tavoli, oltre a confermare le tesi prospettate dai ricorrenti,
aggiunge anche, a riprova del fatto che più che verosimilmente la lavoratrice in questione non lavorasse oltre le ore contrattualmente previste “Io non ho mai lavorato
con facevo un altro turno rispetto a e, Parte_4 Parte_3
quindi, ci incontravamo, nel senso che quando io andavo via, lei arrivava”.
7 Ultimo cenno, concludendo, deve porsi alle dichiarazioni rilasciate e confermate all'udienza del giorno 04.03.2025 dalla lavoratrice che ha presentato la richiesta di intervento, Sig.ra Parte_3
Ebbene, se è pur vero che la stessa ha confermato la richiesta di intervento e la dichiarazione rilasciata all'Ispettorato, è anche vero che la stessa ha pure dichiarato
“…Confermo anche le ore lavorate e che l'importo riportato sulla busta paga mi veniva
pagato integralmente tramite assegno. Preciso che AD mi aveva detto prima che
avrei preso 1.000,00 Euro al mese e, quindi, visto che la somma riportata sulla busta
paga era sempre inferiore ai mille Euro pattuiti, il resto me lo dava in contanti. Poi AD
mi disse che mi avrebbe pagato 1.200,00 Euro al mese ed anche dopo, visto che la
somma sulla busta paga era sempre inferiore, il resto me lo pagava in contanti….Quando
AD mi pagava c'eravamo sempre solo lei ed io…Il servizio era a buffet. Io stavo dietro
al buffet e davo da mangiare alle persone. Io portavo ai tavoli solo le bevande e la
grigliata...Io facevo i caffè”.
Dunque, per quanto attiene alle mansioni svolte, di cui alla lettera a) dell'ordinanza ingiunzione opposta, anche per quanto dichiarato dalla lavoratrice, le stesse non paiono assolutamente essere prevalenti rispetto a quelle di pulizia del locale e di apparecchiatura/sparecchiatura dei tavoli che, pertanto, devono necessariamente essere considerate quali mansioni predominanti e prevalenti. Come asserito, infatti,
dalla Suprema Corte, non è sufficiente affermare di avere svolto determinati compiti,
ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.)
dell'attività corrispondente al modello contrattuale superiore invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale.
8 Stesso discorso per il sostenuto differente orario svolto rispetto al quale sarebbe stato comunque onere della lavoratrice (e, pertanto, in questo caso dell' CP_1
resistente) la deduzione nonché allegazione delle circostanze di fatto idonee a ricostruire in maniera sufficientemente precisa il concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo.
Invece, pure sotto questo profilo, gli esiti probatori non hanno consentito di accertare tali circostanze, per come dedotte, con sufficiente chiarezza e precisione, configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale, quale fatto costitutivo della sanzione irrogata, non potendo al riguardo soccorrere valutazioni di tipo equitativo,
ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Parte resistente, invece, riportando quanto dalla lavoratrice asserito nelle dichiarazioni rilasciate, si è limitata ad indicare l'orario di lavoro svolto senza distinguere tra l'orario di lavoro contrattualmente previsto ed il lavoro straordinario, affermando solamente “… Lavoravo dal martedì alla domenica dalle ore
10.30 fino alle 15.30 e dalle 17.30 fino alle 23.30 circa...Io ho firmato un contratto di
lavoro part time di 24 ore settimanali ma di fatto ho lavorato più ore come ho detto
sopra“.
Per quanto attiene, poi, al pagamento in contanti sanzionato nella lettera d)
dell'ordinanza ingiunzione opposta, quanto dichiarato dalla lavoratrice non ha trovato conferme né riprove univoche nel corso dell'istruttoria e neppure negli atti depositati ed essendo unicamente emerso quanto prospettato, solo dalla sua dichiarazione, peraltro di dubbia attendibilità, non può certamente il supporto probatorio essere costituito solamente da tali affermazioni.
Dunque, tutti i testi escussi e sopra citati, senza che siano emersi elementi interni o esterni alle relative deposizioni idonee ad infirmarne l'attendibilità, hanno escluso quanto prospettato dalla resistente ai punti a) e d) del provvedimento impugnato, a
9 fronte di una sola dichiarazione, tra l'altro pure resa dalla lavoratrice per cui è causa e di contenuto contrario alle altre che, invece, si ribadisce, sono state rese da persone la cui attendibilità non risulta assolutamente compromessa e, pertanto, deve ritenersi che sul piano probatorio rivestano maggiore grado di affidabilità e credibilità, in quanto rese da soggetti indifferenti, concordi ed unisoni nel prospettare quanto sostenuto dai ricorrenti.
Tanto premesso, richiamate le risultanze istruttorie sopra riportate, la causa deve essere decisa come in calce.
3. Per quanto attiene, poi, alla valenza probatoria dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, codesto Giudicante ritiene accoglibile l'orientamento, peraltro predominante, assunto dalla Suprema Corte di Cassazione
Civile – Sezione Lavoro che, a conferma dell'orientamento maggioritario, statuisce che
“I verbali ispettivi, non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in
relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del Pubblico Ufficiale, non possono esimere
il Giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto
può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (ex
plurimis, Cassazione Civile - Sezione Lavoro – n. 2275/2000).
Occorre vagliare, infatti, che i "verbali ispettivi", alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica Amministrazione, hanno sì efficacia di prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal Pubblico Funzionario e della veridicità
degli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. Nel giudizio a cognizione piena, infatti, come quello in esame, il Giudice non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie e può valutare, nel suo libero
10 e prudente apprezzamento, l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza o meno delle stesse (ex multis, Cassazione Civile,
Sezione Lavoro, 10.12.2002, n. 17555; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 26.10.2000,
n. 1133; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25.11.1992, n. 12545).
Si consideri, poi, che spetta in via esclusiva al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando così
prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla Legge.
Orbene, per quanto detto sopra, pertanto, ritiene codesto Giudicante che le violazioni ed irregolarità contestate e dettagliatamente indicate nel punto a) e nel punto d) dell'ordinanza ingiunzione opposta non abbiano trovato fondamento nella documentazione prodotta in atti e depositata in corso di causa e, pertanto, sui punti a)
e d) il ricorso merita accoglimento, per le ragioni sopra esplicitate.
4. L'accoglimento nel merito del ricorso, infine, rende superfluo l'esame della ulteriore eccezione sollevata (illegittimità e/o irregolarità e/o nullità del verbale unico di accertamento e notificazione per carenza motivazionale dello stesso e violazione dell'art. 13, D.Lgs. 124 del 2004) in applicazione del principio processuale “della ragione più liquida”. Infatti la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole scrutinio - pur se logicamente subordinata -,
senza che sia necessario esaminare previamente le altre (ex plurimis, Cassazione-
Sezioni Unite, n. 29523/2008; Cassazione-Sezioni Unite, n. 24882/2008; Cassazione,
n. 21266/2007; Cassazione, n. 11356/2006; Tribunale di Belluno, 30.12.2013;
Tribunale di Reggio Emilia, 29.11.2012; Tribunale di Piacenza, 22.11.2011, n. 885;
Tribunale di Torino, 21.11.2010 n. 6709). Principio ribadito recentemente dalle Sezioni 11 Unite allorquando statuiscono che “In applicazione del principio processuale della
ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al
Giudice esaminare un motivo, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche
in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione-Sezioni Unite, sentenza n. 9936
del giorno 08.05.2014; Cassazione, Sezione 6 - L, sentenza n. 12002 del 28.05.2014).
5. Per quanto attiene alle spese di lite, infine, ritiene codesto Giudicante non si possa non addivenire ad una compensazione totale delle stesse e ciò sia sulla base della normativa vigente, sia dei recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali la nozione di soccombenza reciproca include l'ipotesi di accoglimento parziale della domanda svolta dalla parte, principio la cui applicazione viepiù si impone ove la sanzione accertata sia inferiore a quella comminata (Corte di Cassazione – Sezione Lavoro,
ordinanza n. 17966/2024; Corte di Cassazione, Sezione III, n. 3438 del 22.02.2016) e,
pertanto, anche secondo quanto stabilito sia dall'art. 92 c.p.c., sia dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 77/2018 del 19.04.2018, le spese di lite vengono compensate integralmente fra le parti, avuto riguardo pure alla peculiarità della fattispecie, alla opinabilità della valutazione nel merito delle risultanze probatorie, alla complessità degli accertamenti in ordine all'inquadramento della lavoratrice ed alla operata rideterminazione delle sanzioni amministrative
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa NA IT,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
12 ● RIGETTA parzialmente il ricorso in opposizione proposto dai ricorrenti Sig.ra e , avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1 Parte_1
2023/CONT/142/23 del 13.07.2023, notificata in data 19.07.2023, che conferma limitatamente al punto b) ed al punto c).
● ORDINA alla ricorrente Sig.ra o, in alternativa, a Parte_1 Parte_1
, di pagare la somma di € 317,00 per la violazione di cui al punto b) e la
[...]
somma di € 220,00 per la violazione di cui al punto c) dell'ordinanza ingiunzione opposta, oltre ad € 38,20 per spese di notifica.
● ACCOGLIE parzialmente il ricorso in opposizione proposto dai ricorrenti Sig.ra e , avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1 Parte_1
2023/CONT/142/23 del 13.07.2023, notificata in data 19.07.2023, limitatamente al punto a) ed al punto d), che dichiara nulli ed annulla integralmente.
● DICHIARA interamente compensate le spese di giudizio fra le parti, per le ragioni sopra evidenziate ed i motivi dedotti in narrativa.
Così deciso in Modena, il giorno 21 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa NA IT
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